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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7/2024 R.G. e vertente
TRA
nata il [...] in [...] Parte_1
C.F. e residente a [...]in C.da Risari n.83, rappresentato C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Anna Ricciardi e Antonino Pino ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Brolo Via G. D'Annunzio 1/A complesso Iris
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/01/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 17/05/2021 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere della pensione di inabilità civile;
che, a seguito di visita medica in data 13.04.2022, la competente Commissione la riconosceva: “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa, nella misura del 74%”; che pertanto aveva depositato in data 06/05/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione (giudizio iscritto al n. RG. 1620/2022, acquisito alla presente controversia); che all'esito della consulenza, il C.T.U nominato, Dott.ssa aveva accertato che Persona_1
“ è da riconoscere invalida al 75 % con Parte_1
diritto al riconoscimento dei benefici del comma 1, art. 3, Legge 104/92, a decorrere dal 05/11/2021.”
L'odierna ricorrente, quindi, aveva depositato dichiarazione di dissenso e proposto il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto alla pensione di inabilità sin dalla domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario.
L' si costituiva con memoria depositata in data 30/05/2024 eccependo CP_1
l'inammissibilità della richiesta di condanna alla corresponsione della relativa prestazione e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite nomina di un nuovo consulente.
In data odierna viene decisa.
Nel merito la domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati. Ed invero, il consulente nominato, Dott. Persona_2
2 ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “IPERTENSIONE ARTERIOSA DIASTOLICA IN 1° CLASSE N.Y.H.A.
, ASMA BRONCHIALE ALLERGICO, OBESITA' CON ALTERAZIONI
OSTEOARTICOLARI DA AR , DR DI OG ,
IC UF AL .”, concludendo che: “Per le considerazioni sopra esposte ritengo che la periziata presenti INVALIDITA' RI
AL 100% ( CENTOPERCENTO). Il calcolo riduzionistico non è applicabile nel caso in questione in quanto la percentuale tabellare delle singole patologie supera il 100% ( vedi sentenza Cassazione civile, SEZIONE LAVORO, 12-4-2005,
n. 7465 )[…]. Ritengo , vista la data di insorgenza delle patologie ed il naturale decorso delle stesse , che la decorrenza di tale provvedimento sia da considerare dalla data di presentazione dell'istanza .”
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che la ricorrente è invalida al 100%, requisito sanitario utile al conseguimento della pensione di inabilità, a decorrere dalla domanda amministrativa, 17/05/2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano congiuntamente per entrambe le fasi come in dispositivo ex D.M. 10 marzo 2014 e ss. modificazioni, parametri minimi, in ragione del valore della controversia (volta non all'accertamento della prestazione ma solo al riconoscimento del requisito sanitario corrispondente) ex art. 13 c.p.c. e dell'entità delle questioni affrontate, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
con ricorso depositato in data 02/01/2024 nei Parte_1
3 CP_ confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è invalida al 100%, requisito sanitario Parte_1
utile al conseguimento della pensione di inabilità, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio di ATPO, che liquida complessivamente in euro € 1170,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
CP_
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio di opposizione, che liquida complessivamente in euro €2.697,00 oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario
CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 23/12/2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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