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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5131 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 2520/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1938/2018, pubblicata in data
12.11.2018
TRA
, P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 della titolare cf. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Ciccotelli (C.F. , e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliato in Campobasso (CB) alla Via XXIV Maggio n. 137, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellante
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to Franco Pepe (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento alla C.F._3
Via F. Flora n. 24, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
E
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del titolare rapp.te p.t.
Appellata contumace
Motivi della decisione
All'udienza del 14 ottobre 2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., dall'udienza del 23 settembre 2025, in cui le parti non hanno
1 depositato memorie scritte, queste nuovamente omettevano il deposito di note scritte.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa è stata introdotta nell'anno 2013), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che assunta dal collegio, ed avendo portata decisoria, determinando l'effetto del passaggio ingiudicato del provvedimento impugnato ex art. 338 c.p.c., va adottato con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 21 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. dott.ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 2520/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento, n. 1938/2018, pubblicata in data
12.11.2018
TRA
, P.IVA , in persona Parte_1 P.IVA_1 della titolare cf. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosario Ciccotelli (C.F. , e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliato in Campobasso (CB) alla Via XXIV Maggio n. 137, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellante
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.to Franco Pepe (C.F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Benevento alla C.F._3
Via F. Flora n. 24, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di risposta
Appellata
E
(C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del titolare rapp.te p.t.
Appellata contumace
Motivi della decisione
All'udienza del 14 ottobre 2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 127 ter comma 4 c.p.c., dall'udienza del 23 settembre 2025, in cui le parti non hanno
1 depositato memorie scritte, queste nuovamente omettevano il deposito di note scritte.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti pendenti (peraltro, in primo grado la causa è stata introdotta nell'anno 2013), dà luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che assunta dal collegio, ed avendo portata decisoria, determinando l'effetto del passaggio ingiudicato del provvedimento impugnato ex art. 338 c.p.c., va adottato con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) visto l'art. 127 ter comma 4 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 21 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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