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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/10/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3887/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Pontasso 12/12, Casella (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Carla
Caccamo (C.F. che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], Casella (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Serenella Angeletti (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ST TE (GE) il 21/08/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 27.02.2023 omologato con decreto n.2080/2023 del 12.04.2023 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in ST TE (GE) il
21.08.2021 dai ORi e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I genitori condivideranno l'affidamento del figlio minore e pertanto gli stessi prenderanno CP_1 di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la sua crescita ed educazione e così, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla salute, all'istruzione, nonché alle attività ricreative e socializzanti, tenuto conto delle naturali inclinazioni ed aspirazioni manifestate dal figlio medesimo.
In piena attuazione dell'affido condiviso, i genitori si impegnano a collaborare nel modo più ampio possibile per valutare le scelte di maggiore importanza per , al fine di continuare a garantirgli CP_1 una crescita equilibrata. A tale ultimo proposito i genitori si impegnano reciprocamente affinché
mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e conservi rapporti CP_1 significativi con i nonni materni e paterni.
2. (che attualmente ha la residenza presso il padre) avrà la residenza presso la madre e sarà CP_1 prevalentemente collocato presso la stessa. Il trasferimento di residenza verrà richiesto dalla ORa con decorrenza dal 01 gennaio 2026. Parte_1
3. Il padre trascorrerà con : CP_1
- un fine settimana alternato da venerdì all'uscita dall'asilo (e, in futuro, dalla scuola) fino al rientro il successivo lunedì mattina (con la precisazione che anche il fine settimana per la madre seguirà lo stesso criterio);
i seguenti giorni infrasettimanali:
-- nella settimana in cui ha appena trascorso il fine settimana con la madre, dall'orario di CP_1 uscita da asilo/scuola del lunedì fino alla sera del martedì, con rientro a casa della madre dopo cena, alle ore 20.30;
-- nella settimana successiva in cui ha appena trascorso il fine settimana con il padre, nelle CP_1 giornate di lunedì e martedì con rientro a casa della madre alle ore 18.30 (e quindi con sostanziale prosecuzione del fine e settimana e pernottamento anche tra lunedì e martedì).
Il predetto calendario settimanale verrà applicato anche durante le vacanze estive, tenuto conto dei possibili diversi orari del centro estivo.
Nel periodo estivo i genitori potranno concordare il prolungamento degli orari di rientro presso la madre nei giorni infrasettimanali.
4. trascorrerà, inoltre, con un genitore e con l'altro: CP_1
-tutte le festività Natalizie (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio) e LI (Domenica e Lunedì dell'Angelo);
-tutte le altre festività infrannuali (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre), seguendo il criterio dell'alternanza sia tra una festività e l'altra che di anno in anno.
Il figlio minore trascorrerà quindici giorni di ferie estive, anche non consecutive, sia con il padre che con la madre, in periodi - tra la fine dell'asilo/scuola e la relativa ripresa - che i genitori sceglieranno di anno in anno e dovranno comunicare uno all'altro entro il 31 maggio. Quanto alle settimane centrali del mese di agosto (coincidenti con le chiusure lavorative), trascorrerà una settimana con CP_1 ciascun genitore. In quest'ultimo caso, qualora la scelta dei genitori dovesse ricadere nella stessa settimana di agosto, starà un anno con un genitore e un anno con l'altro, seguendo il criterio CP_1 dell'alternanza, se possibile e salvo diverso accordo.
Nel caso in cui venisse portato in vacanza all'estero da un genitore, previo consenso scritto CP_1
(anche via whatsapp) dell'altro, i ORi e si impegnano Parte_1 Controparte_1 reciprocamente a comunicare la località ove si recheranno con il minore e ogni altro dato utile
(villaggio vacanze, albergo, ecc), nonché a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute dello stesso.
Si precisa che nei periodi di vacanza scolastica (intesa in senso lato, anche con riferimento all'attuale scuola materna), i genitori continueranno a seguire il calendario settimanale (fine settimana compreso) sopra indicato, ove lo stesso risulti compatibile rispetto a quello delle festività/ferie con ciascun genitore.
Resta inteso tra i genitori che gli stessi avranno cura di seguire il figlio nello svolgimento delle eventuali attività per la scuola materna e, in futuro, dei compiti scolastici, nei giorni di rispettiva spettanza.
I genitori, fermo il regime di frequentazione sopra delineato, previo comune accordo, potranno stabilire variazioni ai tempi ed alle modalità di presenza del figlio presso ciascun genitore.
5. Resta altresì inteso che, in caso di impedimento del genitore nel fine settimana di sua competenza, verranno seguiti i seguenti criteri:
a) in primo luogo il genitore impedito si rivolgerà all'altro genitore;
b) solo in caso di impossibilità anche dell'altro genitore, il genitore impedito si rivolgerà ai propri genitori (e quindi starà con i nonni materni o paterni in base alla competenza del genitore che CP_1 per primo ha avuto l'impedimento);
c) nel caso in cui l'impedimento del genitore dovesse ricadere nel fine settimana di propria competenza e il figlio minore dovesse trascorrere il fine settimana con l'altro genitore resosi disponibile, i ORi e invertiranno la competenza del fine settimana successivo Pt_1 CP_1
(il terzo in sequenza), per riprendere da quel momento in poi il regolare criterio dell'alternanza dei fine settimana. Pertanto, ad esempio, se dovesse trascorrere due fine settimana di seguito con CP_1 la madre per impedimento del padre nel fine settimana di sua spettanza, il terzo fine settimana sarà trascorso da con il padre (invece che con la madre), riprendendo così da quel momento in poi CP_1 il criterio dell'alternanza. Detto criterio troverà applicazione solo nel caso in cui dovesse CP_1 trascorrere il fine settimana con l'altro genitore e non nel caso in cui (per impossibilità anche di quest'ultimo) dovesse restare con i nonni materni o paterni (ossia con i genitori del genitore che ha avuto per primo l'impedimento nelle giornate di sua competenza).
I ORi e potranno adottare i predetti criteri, sull'accordo, anche nel caso in Pt_1 CP_1 cui il relativo impedimento dovesse verificarsi in giornate di competenza diverse dal fine settimana.
I genitori, quando sarà presso ciascuno di loro avranno cura di assumere le decisioni per la CP_1 gestione ordinaria del minore e si impegnano comunque a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute dello stesso. A tale proposito, in merito a viste mediche e a colloqui con gli insegnanti,
i genitori si impegnano a collaborare affinchè entrambi possano essere entrambi presenti, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ognuno, restando inteso che in caso di urgenza ciascun genitore agirà autonomamente, dandone avviso immediato all'altro.
6. trascorrerà il giorno del compleanno con ciascun genitore, ossia mezza giornata con un CP_1 genitore, comprensiva del pranzo e mezza giornata con l'altro genitore, comprensiva della cena (con rientro per le ore 21 presso il genitore con il quale pernotterà), seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
In relazione al compleanno, i genitori si impegnano a collaborare nel modo più ampio possibile al fine di organizzare insieme la festa per nel primo fine settimana utile rispetto alla data del 06 CP_1 marzo. Qualora ciò non fosse possibile, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza anche per l'organizzazione della festa di compleanno, tenendo comunque in considerazione che, nel caso in cui, in base a detto criterio, il genitore fosse impossibilitato nell'anno di sua spettanza, per qualunque ragione, ad organizzare la festa nel primo fine settimana, se ne occuperà l'altro genitore.
trascorrerà il giorno del compleanno della madre e del padre con il genitore che lo festeggerà, CP_1 anche se cadente in giornata di spettanza dell'altro. Si precisa che rimarrà con il genitore che CP_1 festeggia il compleanno per un massimo di tre ore, salvo diverso accordo.
trascorrerà altresì il giorno del compleanno di ciascun nonno, con le stesse modalità di quello CP_1 dei genitori.
7. Il OR continuerà a versare alla ORa un assegno a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore pari a Euro 201,60 (duecentouno/60, importo attuale per effetto dell'ultimo aumento ISTAT nell'aprile 2024) entro il 5 di ogni mese in relazione al mese in corso appena iniziato (ad es. mese di maggio entro il 5 maggio e così di seguito),
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa le cui Parte_1 coordinate bancarie sono già note al OR . Controparte_1
Essendo l'assegno sopra indicato effetto dell'ultimo aggiornamento risalente allo scorso anno, i
ORi e si danno reciprocamente atto che il prossimo aggiornamento avverrà Pt_1 CP_1 nell'aprile 2025.
L'assegno mensile così da ultimo rivalutato verrà aumentato di anno in anno nella misura pari all'aumento del costo della vita (ISTAT).
Fermo restando che il termine per il pagamento del contributo mensile al mantenimento di CP_1 scadrà entro il 5 di ogni mese e precisato che attualmente il mese di Aprile 2025 non è stato ancora corrisposto perchè le condizioni di separazioni non prevedevano alcun termine, il OR CP_1 si impegna a versare il mese corrente di Aprile 2025 entro la data del 24.04.2025 e proseguirà così di seguito di mese in mese anticipando di qualche giorno la data del pagamento rispetto a quella sopra indicate del 24, in modo da giungere, nel giro di qualche mese, a pagare la mensilità corrente entro il giorno 5 di ogni mese, come quivi stabilito.
Resta espressamente inteso tra i genitori che l'assegno unico universale (e/o ogni altra misura di sostegno in favore della genitorialità, comunque denominata) continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. Pertanto i genitori si impegnano a collaborare tra loro nello scambio della documentazione eventualmente necessaria per fruire della percezione della predetta misura di sostegno (o di altra misura equivalente, comunque denominata).
8. Le spese straordinarie, documentate, verranno ripartite tra i genitori al 50%. I genitori si impegnano a seguire il Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova, Sez. IV, del 15.09.2016 sia per quanto riguarda l'individuazione delle voci straordinarie di spesa che per ciò che attiene la necessità o meno del preventivo accordo, ad eccezione della spesa per la mensa che, in deroga al predetto Documento, verrà sostenuta da ciascun genitore in base all'effettivo utilizzo da parte dello stesso, ragione per cui ognuno provvederà ad acquistare i ticket per le giornate di sua competenza.
Inoltre, con specifico riguardo al centro estivo, ciascun genitore sceglierà se farlo frequentare al minore, senza che l'altro si possa opporre, ovviamente con spesa al 100% a carico del genitore che avrà effettuato la scelta e che quindi sarà anche l'unico a poterne usufruirne, ragione per cui l'altro genitore nei giorni di sua competenza non potrà utilizzarlo.
In generale in relazione al Documento di Orientamento Uniforme i genitori si impegnano a prestare l'un l'altro la massima collaborazione affinché le spese straordinarie vengano equamente anticipate e comunque provvederanno mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello in cui sono state affrontate le spese straordinarie) al conguaglio delle stesse tra di loro, con l'espressa intesa che la relativa documentazione fiscale dovrà essere intestata direttamente al figlio.
9. I genitori provvederanno ad effettuare la detrazione per figli a carico in misura del 50% ciascuno.
10. L'originale del libretto di risparmio n. 51450046, acceso con vincolo pupillare presso Poste
Italiane S.p.A, (Ufficio di Casella), avente un saldo attivo pari a Euro 1.900,00 alla data del
08.06.2022 (data a cui non sono seguiti ulteriori movimenti), continuerà ad essere custodito dal OR
. In proposito i genitori si danno reciprocamente atto che il minore è titolare di: Controparte_1
Buono fruttifero postale dematerializzato emesso in data 25.06.2021 per l'importo di Euro 5.950,00 con addebito sul predetto libretto;
Buono fruttifero postale dematerializzato emesso in data
08.06.2022 per l'importo di Euro 1.900,00, sempre con addebito sul predetto libretto.
11. Gli oggetti d'oro di , gli stessi rimarranno in custodia presso ciascun genitore, secondo CP_1
l'elenco allegato e dagli stessi sottoscritto. Nel caso in cui uno dei genitori volesse impiegare uno o più degli oggetti di cui all'elenco per l'acquisto di un nuovo oggetto per SS, lo stesso dovrà chiedere preventivamente ed ottenere il consenso dell'altro per iscritto (anche mediante messaggio via whatsapp).
12. I ORi e si autorizzano vicendevolmente al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore. A tale proposito gli stessi concordano di custodire i documenti di come segue: la madre tratterrà l'originale della carta di identità e il CP_1 padre l'originale del passaporto. Ciascun genitore avrà cura di consegnare all'altro la fotocopia del documento originale a sue mani e dei relativi rinnovi.
13. Tutte le condizioni di cui al sopra esteso accordo avranno efficacia fin dalla sottoscrizione del presente atto e, con particolare riguardo al calendario quivi concordato, i ORi e Pt_1 si danno reciprocamente atto che il week-end con inizio in data 11 aprile è di competenza CP_1 del padre e proseguirà come indicato al punto 3”.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2021,
Numero 39, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Via Pontasso 12/12, Casella (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Carla
Caccamo (C.F. che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], Casella (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Serenella Angeletti (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da C.F._4 procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in ST TE (GE) il 21/08/2021 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 27.02.2023 omologato con decreto n.2080/2023 del 12.04.2023 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto in ST TE (GE) il
21.08.2021 dai ORi e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I genitori condivideranno l'affidamento del figlio minore e pertanto gli stessi prenderanno CP_1 di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse per la sua crescita ed educazione e così, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla salute, all'istruzione, nonché alle attività ricreative e socializzanti, tenuto conto delle naturali inclinazioni ed aspirazioni manifestate dal figlio medesimo.
In piena attuazione dell'affido condiviso, i genitori si impegnano a collaborare nel modo più ampio possibile per valutare le scelte di maggiore importanza per , al fine di continuare a garantirgli CP_1 una crescita equilibrata. A tale ultimo proposito i genitori si impegnano reciprocamente affinché
mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e conservi rapporti CP_1 significativi con i nonni materni e paterni.
2. (che attualmente ha la residenza presso il padre) avrà la residenza presso la madre e sarà CP_1 prevalentemente collocato presso la stessa. Il trasferimento di residenza verrà richiesto dalla ORa con decorrenza dal 01 gennaio 2026. Parte_1
3. Il padre trascorrerà con : CP_1
- un fine settimana alternato da venerdì all'uscita dall'asilo (e, in futuro, dalla scuola) fino al rientro il successivo lunedì mattina (con la precisazione che anche il fine settimana per la madre seguirà lo stesso criterio);
i seguenti giorni infrasettimanali:
-- nella settimana in cui ha appena trascorso il fine settimana con la madre, dall'orario di CP_1 uscita da asilo/scuola del lunedì fino alla sera del martedì, con rientro a casa della madre dopo cena, alle ore 20.30;
-- nella settimana successiva in cui ha appena trascorso il fine settimana con il padre, nelle CP_1 giornate di lunedì e martedì con rientro a casa della madre alle ore 18.30 (e quindi con sostanziale prosecuzione del fine e settimana e pernottamento anche tra lunedì e martedì).
Il predetto calendario settimanale verrà applicato anche durante le vacanze estive, tenuto conto dei possibili diversi orari del centro estivo.
Nel periodo estivo i genitori potranno concordare il prolungamento degli orari di rientro presso la madre nei giorni infrasettimanali.
4. trascorrerà, inoltre, con un genitore e con l'altro: CP_1
-tutte le festività Natalizie (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio) e LI (Domenica e Lunedì dell'Angelo);
-tutte le altre festività infrannuali (25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 01 novembre, 08 dicembre), seguendo il criterio dell'alternanza sia tra una festività e l'altra che di anno in anno.
Il figlio minore trascorrerà quindici giorni di ferie estive, anche non consecutive, sia con il padre che con la madre, in periodi - tra la fine dell'asilo/scuola e la relativa ripresa - che i genitori sceglieranno di anno in anno e dovranno comunicare uno all'altro entro il 31 maggio. Quanto alle settimane centrali del mese di agosto (coincidenti con le chiusure lavorative), trascorrerà una settimana con CP_1 ciascun genitore. In quest'ultimo caso, qualora la scelta dei genitori dovesse ricadere nella stessa settimana di agosto, starà un anno con un genitore e un anno con l'altro, seguendo il criterio CP_1 dell'alternanza, se possibile e salvo diverso accordo.
Nel caso in cui venisse portato in vacanza all'estero da un genitore, previo consenso scritto CP_1
(anche via whatsapp) dell'altro, i ORi e si impegnano Parte_1 Controparte_1 reciprocamente a comunicare la località ove si recheranno con il minore e ogni altro dato utile
(villaggio vacanze, albergo, ecc), nonché a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute dello stesso.
Si precisa che nei periodi di vacanza scolastica (intesa in senso lato, anche con riferimento all'attuale scuola materna), i genitori continueranno a seguire il calendario settimanale (fine settimana compreso) sopra indicato, ove lo stesso risulti compatibile rispetto a quello delle festività/ferie con ciascun genitore.
Resta inteso tra i genitori che gli stessi avranno cura di seguire il figlio nello svolgimento delle eventuali attività per la scuola materna e, in futuro, dei compiti scolastici, nei giorni di rispettiva spettanza.
I genitori, fermo il regime di frequentazione sopra delineato, previo comune accordo, potranno stabilire variazioni ai tempi ed alle modalità di presenza del figlio presso ciascun genitore.
5. Resta altresì inteso che, in caso di impedimento del genitore nel fine settimana di sua competenza, verranno seguiti i seguenti criteri:
a) in primo luogo il genitore impedito si rivolgerà all'altro genitore;
b) solo in caso di impossibilità anche dell'altro genitore, il genitore impedito si rivolgerà ai propri genitori (e quindi starà con i nonni materni o paterni in base alla competenza del genitore che CP_1 per primo ha avuto l'impedimento);
c) nel caso in cui l'impedimento del genitore dovesse ricadere nel fine settimana di propria competenza e il figlio minore dovesse trascorrere il fine settimana con l'altro genitore resosi disponibile, i ORi e invertiranno la competenza del fine settimana successivo Pt_1 CP_1
(il terzo in sequenza), per riprendere da quel momento in poi il regolare criterio dell'alternanza dei fine settimana. Pertanto, ad esempio, se dovesse trascorrere due fine settimana di seguito con CP_1 la madre per impedimento del padre nel fine settimana di sua spettanza, il terzo fine settimana sarà trascorso da con il padre (invece che con la madre), riprendendo così da quel momento in poi CP_1 il criterio dell'alternanza. Detto criterio troverà applicazione solo nel caso in cui dovesse CP_1 trascorrere il fine settimana con l'altro genitore e non nel caso in cui (per impossibilità anche di quest'ultimo) dovesse restare con i nonni materni o paterni (ossia con i genitori del genitore che ha avuto per primo l'impedimento nelle giornate di sua competenza).
I ORi e potranno adottare i predetti criteri, sull'accordo, anche nel caso in Pt_1 CP_1 cui il relativo impedimento dovesse verificarsi in giornate di competenza diverse dal fine settimana.
I genitori, quando sarà presso ciascuno di loro avranno cura di assumere le decisioni per la CP_1 gestione ordinaria del minore e si impegnano comunque a tenersi reciprocamente informati circa lo stato di salute dello stesso. A tale proposito, in merito a viste mediche e a colloqui con gli insegnanti,
i genitori si impegnano a collaborare affinchè entrambi possano essere entrambi presenti, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ognuno, restando inteso che in caso di urgenza ciascun genitore agirà autonomamente, dandone avviso immediato all'altro.
6. trascorrerà il giorno del compleanno con ciascun genitore, ossia mezza giornata con un CP_1 genitore, comprensiva del pranzo e mezza giornata con l'altro genitore, comprensiva della cena (con rientro per le ore 21 presso il genitore con il quale pernotterà), seguendo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
In relazione al compleanno, i genitori si impegnano a collaborare nel modo più ampio possibile al fine di organizzare insieme la festa per nel primo fine settimana utile rispetto alla data del 06 CP_1 marzo. Qualora ciò non fosse possibile, i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza anche per l'organizzazione della festa di compleanno, tenendo comunque in considerazione che, nel caso in cui, in base a detto criterio, il genitore fosse impossibilitato nell'anno di sua spettanza, per qualunque ragione, ad organizzare la festa nel primo fine settimana, se ne occuperà l'altro genitore.
trascorrerà il giorno del compleanno della madre e del padre con il genitore che lo festeggerà, CP_1 anche se cadente in giornata di spettanza dell'altro. Si precisa che rimarrà con il genitore che CP_1 festeggia il compleanno per un massimo di tre ore, salvo diverso accordo.
trascorrerà altresì il giorno del compleanno di ciascun nonno, con le stesse modalità di quello CP_1 dei genitori.
7. Il OR continuerà a versare alla ORa un assegno a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore pari a Euro 201,60 (duecentouno/60, importo attuale per effetto dell'ultimo aumento ISTAT nell'aprile 2024) entro il 5 di ogni mese in relazione al mese in corso appena iniziato (ad es. mese di maggio entro il 5 maggio e così di seguito),
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa le cui Parte_1 coordinate bancarie sono già note al OR . Controparte_1
Essendo l'assegno sopra indicato effetto dell'ultimo aggiornamento risalente allo scorso anno, i
ORi e si danno reciprocamente atto che il prossimo aggiornamento avverrà Pt_1 CP_1 nell'aprile 2025.
L'assegno mensile così da ultimo rivalutato verrà aumentato di anno in anno nella misura pari all'aumento del costo della vita (ISTAT).
Fermo restando che il termine per il pagamento del contributo mensile al mantenimento di CP_1 scadrà entro il 5 di ogni mese e precisato che attualmente il mese di Aprile 2025 non è stato ancora corrisposto perchè le condizioni di separazioni non prevedevano alcun termine, il OR CP_1 si impegna a versare il mese corrente di Aprile 2025 entro la data del 24.04.2025 e proseguirà così di seguito di mese in mese anticipando di qualche giorno la data del pagamento rispetto a quella sopra indicate del 24, in modo da giungere, nel giro di qualche mese, a pagare la mensilità corrente entro il giorno 5 di ogni mese, come quivi stabilito.
Resta espressamente inteso tra i genitori che l'assegno unico universale (e/o ogni altra misura di sostegno in favore della genitorialità, comunque denominata) continuerà ad essere percepito nella misura del 50% da ciascun genitore. Pertanto i genitori si impegnano a collaborare tra loro nello scambio della documentazione eventualmente necessaria per fruire della percezione della predetta misura di sostegno (o di altra misura equivalente, comunque denominata).
8. Le spese straordinarie, documentate, verranno ripartite tra i genitori al 50%. I genitori si impegnano a seguire il Documento di Orientamento Uniforme del Tribunale di Genova, Sez. IV, del 15.09.2016 sia per quanto riguarda l'individuazione delle voci straordinarie di spesa che per ciò che attiene la necessità o meno del preventivo accordo, ad eccezione della spesa per la mensa che, in deroga al predetto Documento, verrà sostenuta da ciascun genitore in base all'effettivo utilizzo da parte dello stesso, ragione per cui ognuno provvederà ad acquistare i ticket per le giornate di sua competenza.
Inoltre, con specifico riguardo al centro estivo, ciascun genitore sceglierà se farlo frequentare al minore, senza che l'altro si possa opporre, ovviamente con spesa al 100% a carico del genitore che avrà effettuato la scelta e che quindi sarà anche l'unico a poterne usufruirne, ragione per cui l'altro genitore nei giorni di sua competenza non potrà utilizzarlo.
In generale in relazione al Documento di Orientamento Uniforme i genitori si impegnano a prestare l'un l'altro la massima collaborazione affinché le spese straordinarie vengano equamente anticipate e comunque provvederanno mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello in cui sono state affrontate le spese straordinarie) al conguaglio delle stesse tra di loro, con l'espressa intesa che la relativa documentazione fiscale dovrà essere intestata direttamente al figlio.
9. I genitori provvederanno ad effettuare la detrazione per figli a carico in misura del 50% ciascuno.
10. L'originale del libretto di risparmio n. 51450046, acceso con vincolo pupillare presso Poste
Italiane S.p.A, (Ufficio di Casella), avente un saldo attivo pari a Euro 1.900,00 alla data del
08.06.2022 (data a cui non sono seguiti ulteriori movimenti), continuerà ad essere custodito dal OR
. In proposito i genitori si danno reciprocamente atto che il minore è titolare di: Controparte_1
Buono fruttifero postale dematerializzato emesso in data 25.06.2021 per l'importo di Euro 5.950,00 con addebito sul predetto libretto;
Buono fruttifero postale dematerializzato emesso in data
08.06.2022 per l'importo di Euro 1.900,00, sempre con addebito sul predetto libretto.
11. Gli oggetti d'oro di , gli stessi rimarranno in custodia presso ciascun genitore, secondo CP_1
l'elenco allegato e dagli stessi sottoscritto. Nel caso in cui uno dei genitori volesse impiegare uno o più degli oggetti di cui all'elenco per l'acquisto di un nuovo oggetto per SS, lo stesso dovrà chiedere preventivamente ed ottenere il consenso dell'altro per iscritto (anche mediante messaggio via whatsapp).
12. I ORi e si autorizzano vicendevolmente al Parte_1 Controparte_1 rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore. A tale proposito gli stessi concordano di custodire i documenti di come segue: la madre tratterrà l'originale della carta di identità e il CP_1 padre l'originale del passaporto. Ciascun genitore avrà cura di consegnare all'altro la fotocopia del documento originale a sue mani e dei relativi rinnovi.
13. Tutte le condizioni di cui al sopra esteso accordo avranno efficacia fin dalla sottoscrizione del presente atto e, con particolare riguardo al calendario quivi concordato, i ORi e Pt_1 si danno reciprocamente atto che il week-end con inizio in data 11 aprile è di competenza CP_1 del padre e proseguirà come indicato al punto 3”.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2021,
Numero 39, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 17 OTTOBRE 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini