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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
LL SA, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3109/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2457 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da Ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2023 e depositato il successivo 24 ottobre, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2457 del 16 febbraio 2023, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2017, con cui il Comune di Canicattì gli ha richiesto la complessiva somma di € 7.463,00.
Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto, tra cui:
1) difetto assoluto di motivazione, per mancata allegazione della scheda immobiliare e dei criteri di calcolo dell'imposta e delle sanzioni;
2) nullità della notificazione, per irregolarità della procedura e mancata identificazione del soggetto notificatore;
3) nullità dell'avviso per omessa sottoscrizione autografa del funzionario responsabile, con violazione dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006;
4) insussistenza del presupposto impositivo soggettivo, non essendo il ricorrente titolare o detentore degli immobili oggetto di imposizione;
5) prescrizione e decadenza del potere accertativo, essendo l'atto notificato oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Il Comune di Canicattì, costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata il 21 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la sufficienza della motivazione dell'atto, che richiama i cespiti di proprietà del contribuente e consente di contestare l'an ed il quantum della pretesa;
la ritualità della notificazione, effettuata a mezzo di operatore postale abilitato, con sanatoria di ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c.; la tempestività dell'accertamento, in quanto la spedizione dell'atto è avvenuta entro il termine di decadenza prorogato di 85 giorni per effetto della sospensione emergenziale Covid-19 ex art. 67 D.L. 18/2020; la legittimità della sottoscrizione a stampa del funzionario responsabile, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 12 ottobre 2022, in conformità all'art. 1, comma 87, L. 549/1995 e alla giurisprudenza di legittimità; la non intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
All'udienza del 12.12.2025, il ricorso è stato posto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia inammissibile poiché tardivo.
Premesso che l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce a pena di inammissibilità - di presentare il ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dell'atto impugnato e che in tema di processo tributario l'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio con esclusione del ricorso in Cassazione, ciò in ossequio al principio per cui il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del Giudice non condizionata a contestazioni sollevate dalla parte resistente.
Dal fascicolo processuale emerge, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che l'avviso di intimazione impugnato è stato spedito a mezzo raccomandata A/R il 14 marzo 2023. La notificazione, eseguita per posta, non avendo avuto esito per assenza del destinatario, ha comportato il rilascio dell'avviso di giacenza in data 17 aprile 2023, con successivo ritiro del plico il 12 maggio 2023.
Orbene, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si considera perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza, e dunque, nel caso di specie, il 27 aprile 2023.
Ed invero, è irrilevante che il ritiro del plico sia avvenuto successivamente poiché, come chiarito dalla
Suprema Corte, in continuità con gli arresti nn. 2047/2016 e 19958/2017, il perfezionamento della notifica non coincide con il materiale ritiro dell'atto da parte del destinatario, ma si fonda sul meccanismo legale della compiuta giacenza (cfr. Cass., ord. 20 febbraio 2018, n. 4049).
Ne consegue che il ricorso introduttivo, notificato soltanto l'11 luglio 2023, risulta proposto ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio e al fatto che la tardività dell'impugnazione è stata rilevata d'ufficio, mentre la costituzione della resistente riportava riferimenti all'annualità 2018 anziché a quella corretta del 2017, con conseguente imprecisione nella ricostruzione delle relative date e dei termini di notificazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
L'estensore Il Presidente
SS LL ER AN NT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ON ROBERTO GIOVANNI, Presidente
LL SA, Relatore
PENZA RENATO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3109/2023 depositato il 24/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Via Cesare Battisti N.5 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2457 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come da Ricorso introduttivo
Resistente/Appellato: Come da Controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.07.2023 e depositato il successivo 24 ottobre, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2457 del 16 febbraio 2023, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2017, con cui il Comune di Canicattì gli ha richiesto la complessiva somma di € 7.463,00.
Il ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità dell'atto, tra cui:
1) difetto assoluto di motivazione, per mancata allegazione della scheda immobiliare e dei criteri di calcolo dell'imposta e delle sanzioni;
2) nullità della notificazione, per irregolarità della procedura e mancata identificazione del soggetto notificatore;
3) nullità dell'avviso per omessa sottoscrizione autografa del funzionario responsabile, con violazione dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 e dell'art. 1, comma 162, L. 296/2006;
4) insussistenza del presupposto impositivo soggettivo, non essendo il ricorrente titolare o detentore degli immobili oggetto di imposizione;
5) prescrizione e decadenza del potere accertativo, essendo l'atto notificato oltre il termine quinquennale previsto dalla legge.
Il Comune di Canicattì, costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata il 21 novembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la sufficienza della motivazione dell'atto, che richiama i cespiti di proprietà del contribuente e consente di contestare l'an ed il quantum della pretesa;
la ritualità della notificazione, effettuata a mezzo di operatore postale abilitato, con sanatoria di ogni eventuale vizio per raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c.; la tempestività dell'accertamento, in quanto la spedizione dell'atto è avvenuta entro il termine di decadenza prorogato di 85 giorni per effetto della sospensione emergenziale Covid-19 ex art. 67 D.L. 18/2020; la legittimità della sottoscrizione a stampa del funzionario responsabile, nominato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 12 ottobre 2022, in conformità all'art. 1, comma 87, L. 549/1995 e alla giurisprudenza di legittimità; la non intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
All'udienza del 12.12.2025, il ricorso è stato posto in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene che il ricorso proposto dalla parte contribuente sia inammissibile poiché tardivo.
Premesso che l'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce a pena di inammissibilità - di presentare il ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dell'atto impugnato e che in tema di processo tributario l'inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d'Ufficio in ogni stato e grado del giudizio con esclusione del ricorso in Cassazione, ciò in ossequio al principio per cui il controllo sulla tempestività del ricorso è un obbligo del Giudice non condizionata a contestazioni sollevate dalla parte resistente.
Dal fascicolo processuale emerge, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, che l'avviso di intimazione impugnato è stato spedito a mezzo raccomandata A/R il 14 marzo 2023. La notificazione, eseguita per posta, non avendo avuto esito per assenza del destinatario, ha comportato il rilascio dell'avviso di giacenza in data 17 aprile 2023, con successivo ritiro del plico il 12 maggio 2023.
Orbene, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, la notificazione si considera perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di giacenza, e dunque, nel caso di specie, il 27 aprile 2023.
Ed invero, è irrilevante che il ritiro del plico sia avvenuto successivamente poiché, come chiarito dalla
Suprema Corte, in continuità con gli arresti nn. 2047/2016 e 19958/2017, il perfezionamento della notifica non coincide con il materiale ritiro dell'atto da parte del destinatario, ma si fonda sul meccanismo legale della compiuta giacenza (cfr. Cass., ord. 20 febbraio 2018, n. 4049).
Ne consegue che il ricorso introduttivo, notificato soltanto l'11 luglio 2023, risulta proposto ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992.
Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all'esito del giudizio e al fatto che la tardività dell'impugnazione è stata rilevata d'ufficio, mentre la costituzione della resistente riportava riferimenti all'annualità 2018 anziché a quella corretta del 2017, con conseguente imprecisione nella ricostruzione delle relative date e dei termini di notificazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.12.2025
L'estensore Il Presidente
SS LL ER AN NT