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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7597/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel. Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.06.2025 da 1) Sig.ra Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Luca Degani e Monica Nilsson presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Luca Degani e Monica Nilsson presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di Taormina (ME) il 12.09.2003, come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Taormina (ME) per l'anno 2003 N. 106, Parte II Serie A
□ separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 17.05.2018, omologato dal Tribunale di Milano il 04.06.2018 con i seguenti figli:
• nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente, cittadina italiana;
• nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_2 autosufficiente, cittadino italiano;
• , nata a [...] il [...], minore, cittadina italiana. Persona_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Milano, Viale Brianza n. 22, con quanto l'arreda, alla sig.ra e con collocazione dei figli presso la medesima, ove questi ultimi Pt_1 manterranno la propria residenza anagrafica;
2) La figlia minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e Persona_3 collocata presso la madre. La responsabilità genitoriale sulla figlia sarà esercitata congiuntamente da dai genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione della figlia, nel rispetto delle esigenze e delle richieste della medesima;
3) Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore con ciascun genitore, le parti concordemente stabiliscono il seguente calendario di massima, fatti comunque sempre salvi diversi e migliori accordi tra le parti, nell'interesse esclusivo della minore e tenute sempre in considerazione le esigenze, gli impegni scolastici e non: a) Durante la settimana, il padre terrà con sé la figlia un giorno la settimana dall'uscita dalle lezioni fino al giorno successivo, accompagnandola a scuola;
b) Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, ritirandola da scuola il venerdì per poi riaccompagnarla il lunedì mattina;
c) Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé la figlia per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio ed ulteriori 15 giorni consecutivi nel mese di agosto;
d) Durante le festività natalizie, la figlia trascorrerà con la madre ed il padre in via alternata di anno in anno, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi;
e) Durante le vacanze pasquali, la figlia rimarrà con uno o l'altro genitore seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno, come le restanti festività annuali;
4) Il sig. concorrerà al mantenimento dei figli mediante il versamento, a favore della Pt_2 sig.ra , della somma mensile di Euro 1.350,00 (Euro 450,00 per ciascun figlio) per dodici Pt_1 mensilità e fino alla loro autonomia economica, da versarsi entro il giorno cinque di ciascun mese mediante bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat – costo vita. Il predetto importo verrà versato con decorrenza luglio 2025;
5) Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del Tribunale di Milano, che qui si allega (doc. 6);
6) Per quanto riguarda le spese relative alle rette di università private, il sig. – salvo Pt_2 diverso accordo fra le parti - vi parteciperà solamente nel limite della spesa da pagarsi in un'università pubblica in relazione alla fascia di reddito di appartenenza;
7) L'assegno unico e universale attribuito per i figli aventi diritto verrà diviso in parti uguali (50% ciascuno) fra i signori e;
Pt_2 Pt_1
8) Le parti concordano nel depositare nella cassaforte sita nella casa coniugale in Milano Viale Brianza, 22 l'anello di fidanzamento con brillante regalato dal marito alla moglie, l'orologio di fidanzamento EK IL regalato dalla moglie al marito e la spilla di oro bianco con brillanti regalata dal padre del sig. alla sig.ra . Tali beni preziosi, dal momento della Pt_2 Parte_1 loro custodia nella cassaforte, saranno nella sola disponibilità dei figli;
9) I coniugi sono concordi nel rinunciare reciprocamente al contributo al mantenimento;
10) Il sig. si impegna ad estinguere il mutuo cointestato acceso presso Unicredit S.p.A., Pt_2 versando l'importo a saldo ancora dovuto, e liberando così la sig.ra da qualsiasi obbligazione Pt_1 al riguardo. L'estinzione del mutuo dovrà essere effettuata entro 7 giorni di calendario antecedenti la data della stipula del trasferimento di proprietà della quota dell'immobile di cui al successivo punto 11).
11) Il sig. , previa estinzione del mutuo entro il termine sopra indicato, si impegna a Pt_2 trasferire alla sig.ra al prezzo complessivo di Euro 345.000,00 la sua quota del diritto di piena Pt_1 proprietà della casa coniugale sita in Milano, Viale Brianza 22 posta al 1° piano e composta di vani 7,5 con annesso vano cantina e vano ad uso solaio al piano quinto così catastalmente individuata: Immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano, foglio 232, mappale 162 sub 57, P. 1° - S1 – 5°, z.c. 2^, categoria A/3, classe 4^, vani catastali 7,5. Le spese notarili, gli oneri e le imposte relative al trasferimento della quota del diritto di proprietà del sig. a favore della sig.ra saranno ad esclusivo carico di quest'ultima. Pt_2 Pt_1
L'atto di trasferimento della predetta quota di diritto di piena proprietà verrà stipulato presso lo Studio del Notaio Lorenzo Grossi di Milano entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio. 12) Le parti prendono atto che, in conseguenza alla sentenza dichiarativa dell'annullamento degli effetti civili del matrimonio, la destinazione del fondo patrimoniale costituito in data 11.08.2011 con rep. 23579 n. raccolta 7775 presso il Notaio di Adrano costituito dai coniugi Persona_4 sull'immobile destinato a casa coniugale sito in Milano Viale Brianza, 22 terminerà e si estinguerà ai sensi e per gli effetti dell'art. 171 c.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Taormina (ME) il 12.09.2003 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taormina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Catania dove l'atto è stato parimenti trascritto ed alla comunicazione anche al Comune di Milano. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Presidente rel. Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG