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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 396/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
EN LO, RE
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3887/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250050584387000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 luglio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano la cartella di pagamento n. 068 2025 00505843 87 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 20 maggio 2025, avente ad oggetto il recupero di IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo pari a euro
18.570,05.
Il ricorrente espone che la cartella trae origine dal controllo automatizzato effettuato dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sul modello Redditi PF 2022, presentato per il periodo d'imposta 2021. A seguito di tale controllo, l'Ufficio ha rilevato un versamento d'imposta ritenuto insufficiente rispetto all'IRPEF complessivamente dovuta, quantificata in euro 102.016,44, a fronte di versamenti effettuati per euro 88.818,85, con conseguente recupero della differenza pari a euro
13.197,59, oltre accessori.
Il contribuente non contesta l'ammontare dell'imposta teoricamente dovuta, né l'esistenza del minor versamento rilevato in sede di controllo automatizzato, ma deduce che tale minor versamento sarebbe giustificato dall'avvenuto utilizzo in compensazione di un credito IRPEF pari a euro 13.145,00, maturato con riferimento all'anno d'imposta 2017. A tal fine, il ricorrente rappresenta che detto credito sarebbe emerso a seguito di comunicazione di irregolarità relativa all'annualità 2017 e che lo stesso sarebbe stato successivamente confermato dall'Amministrazione finanziaria con esito del 15 aprile 2022.
Secondo la prospettazione difensiva, una volta intervenuta la conferma del credito, il contribuente avrebbe legittimamente provveduto al suo recupero mediante l'indicazione dello stesso nel quadro DI del modello Redditi PF 2022, relativo all'anno d'imposta 2021, ritenuto lo strumento tecnico idoneo per riportare il credito nella prima dichiarazione presentata successivamente alla data di conferma. Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, la piena legittimità della compensazione operata e, pertanto,
l'insussistenza del debito iscritto a ruolo.
Sulla base di tali argomentazioni, il contribuente conclude chiedendo l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata, il rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio e la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.
Con atto depositato in data 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si
è costituita in giudizio, contestando integralmente le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Ufficio ricostruisce preliminarmente l'origine della pretesa tributaria, evidenziando che la cartella impugnata è stata emessa a seguito del controllo automatizzato del modello Redditi PF 2022, dal quale è emerso che il contribuente, pur avendo indicato un debito IRPEF complessivo per l'anno 2021 pari a euro
101.610,00, aveva effettuato versamenti per un importo inferiore, ulteriormente rideterminato in sede di controllo anche in considerazione della maggiorazione dello 0,40% applicata in caso di proroga e rateazione dei versamenti.
L'Amministrazione evidenzia che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
è stata regolarmente trasmessa all'intermediario incaricato dal contribuente, senza che quest'ultimo abbia attivato alcuna interlocuzione con l'Ufficio o provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute e successiva notifica della cartella di pagamento.
Nel merito, l'Ufficio chiarisce che non è oggetto di contestazione l'esistenza in astratto del credito IRPEF relativo all'anno d'imposta 2017, emerso e confermato in sede di controllo automatizzato, bensì le modalità con cui il contribuente ha proceduto al suo utilizzo. Secondo l'Amministrazione, il credito in questione non poteva essere legittimamente compensato nell'anno 2021, in quanto il contribuente avrebbe dovuto preliminarmente procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale relativa all'anno d'imposta 2018, primo anno successivo a quello di maturazione del credito, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998.
L'Ufficio evidenzia inoltre che, anche a voler prescindere dalla mancata presentazione della dichiarazione integrativa, il credito avrebbe potuto essere utilizzato in compensazione solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'integrativa stessa, e non già nel 2022, come invece operato dal contribuente.
A ciò si aggiunge, secondo la difesa erariale, un ulteriore profilo di illegittimità, costituito dall'avvenuta duplicazione del credito, che risulta indicato dal contribuente non solo nel quadro DI del modello Redditi
PF 2022 per l'anno d'imposta 2021, ma anche nel quadro DI del successivo modello Redditi PF 2023 per l'anno d'imposta 2022, con conseguente utilizzo del medesimo credito in due annualità distinte.
L'Agenzia conclude pertanto per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Dalla documentazione in atti emerge che la cartella di pagamento impugnata trae origine da un controllo automatizzato legittimamente effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, a seguito del quale è stato rilevato un minor versamento di IRPEF per l'anno d'imposta 2021, pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente.
La pretesa difensiva del contribuente si fonda sull'assunto secondo cui tale minor versamento sarebbe stato compensato mediante l'utilizzo di un credito IRPEF maturato per l'anno d'imposta 2017 e successivamente confermato dall'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, il credito relativo all'anno 2017, pur essendo stato confermato in sede di controllo automatizzato, non risulta essere stato correttamente “rigenerato” attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale relativa all'anno d'imposta 2018, come prescritto dall'art. 2, comma
8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. In assenza di tale adempimento, il credito non poteva essere legittimamente utilizzato in compensazione.
In secondo luogo, anche a voler ritenere ammissibile la compensazione, la normativa vigente consente l'utilizzo del credito derivante da dichiarazione integrativa ultrannuale solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'integrativa stessa, circostanza che esclude in ogni caso la possibilità di compensazione nell'anno 2021.
Ulteriore elemento di decisiva rilevanza è costituito dal fatto che il medesimo credito risulta indicato dal contribuente in due dichiarazioni successive, relative agli anni d'imposta 2021 e 2022, dando luogo a un evidente e illegittimo doppio utilizzo dello stesso credito, in contrasto con i principi che regolano il sistema della compensazione tributaria. Ne consegue che l'operato dell'Amministrazione finanziaria deve ritenersi pienamente legittimo, così come corretta risulta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.
Parimenti infondata è l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, essendo stata proposta in modo meramente assertivo e in difetto di qualsiasi allegazione idonea a dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico di parte ricorrente il pagamento della somma di euro 550,00 omnia a titolo di rifusione delle spese di lite a favore di parte resistente. Così deciso in Milano il 20.01.2026 IL
RELATORE/ESTENSORE NG EN IL PRESIDENTE Maddalena Mottes
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
OT MADDALENA, Presidente
EN LO, RE
MORONI RICCARDOMARIA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3887/2025 depositato il 13/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250050584387000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 14 luglio 2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano la cartella di pagamento n. 068 2025 00505843 87 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e notificata il 20 maggio 2025, avente ad oggetto il recupero di IRPEF, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo pari a euro
18.570,05.
Il ricorrente espone che la cartella trae origine dal controllo automatizzato effettuato dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 sul modello Redditi PF 2022, presentato per il periodo d'imposta 2021. A seguito di tale controllo, l'Ufficio ha rilevato un versamento d'imposta ritenuto insufficiente rispetto all'IRPEF complessivamente dovuta, quantificata in euro 102.016,44, a fronte di versamenti effettuati per euro 88.818,85, con conseguente recupero della differenza pari a euro
13.197,59, oltre accessori.
Il contribuente non contesta l'ammontare dell'imposta teoricamente dovuta, né l'esistenza del minor versamento rilevato in sede di controllo automatizzato, ma deduce che tale minor versamento sarebbe giustificato dall'avvenuto utilizzo in compensazione di un credito IRPEF pari a euro 13.145,00, maturato con riferimento all'anno d'imposta 2017. A tal fine, il ricorrente rappresenta che detto credito sarebbe emerso a seguito di comunicazione di irregolarità relativa all'annualità 2017 e che lo stesso sarebbe stato successivamente confermato dall'Amministrazione finanziaria con esito del 15 aprile 2022.
Secondo la prospettazione difensiva, una volta intervenuta la conferma del credito, il contribuente avrebbe legittimamente provveduto al suo recupero mediante l'indicazione dello stesso nel quadro DI del modello Redditi PF 2022, relativo all'anno d'imposta 2021, ritenuto lo strumento tecnico idoneo per riportare il credito nella prima dichiarazione presentata successivamente alla data di conferma. Ne conseguirebbe, ad avviso del ricorrente, la piena legittimità della compensazione operata e, pertanto,
l'insussistenza del debito iscritto a ruolo.
Sulla base di tali argomentazioni, il contribuente conclude chiedendo l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata, il rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio e la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite.
Con atto depositato in data 13 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano si
è costituita in giudizio, contestando integralmente le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
L'Ufficio ricostruisce preliminarmente l'origine della pretesa tributaria, evidenziando che la cartella impugnata è stata emessa a seguito del controllo automatizzato del modello Redditi PF 2022, dal quale è emerso che il contribuente, pur avendo indicato un debito IRPEF complessivo per l'anno 2021 pari a euro
101.610,00, aveva effettuato versamenti per un importo inferiore, ulteriormente rideterminato in sede di controllo anche in considerazione della maggiorazione dello 0,40% applicata in caso di proroga e rateazione dei versamenti.
L'Amministrazione evidenzia che la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
è stata regolarmente trasmessa all'intermediario incaricato dal contribuente, senza che quest'ultimo abbia attivato alcuna interlocuzione con l'Ufficio o provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme dovute e successiva notifica della cartella di pagamento.
Nel merito, l'Ufficio chiarisce che non è oggetto di contestazione l'esistenza in astratto del credito IRPEF relativo all'anno d'imposta 2017, emerso e confermato in sede di controllo automatizzato, bensì le modalità con cui il contribuente ha proceduto al suo utilizzo. Secondo l'Amministrazione, il credito in questione non poteva essere legittimamente compensato nell'anno 2021, in quanto il contribuente avrebbe dovuto preliminarmente procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale relativa all'anno d'imposta 2018, primo anno successivo a quello di maturazione del credito, ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998.
L'Ufficio evidenzia inoltre che, anche a voler prescindere dalla mancata presentazione della dichiarazione integrativa, il credito avrebbe potuto essere utilizzato in compensazione solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'integrativa stessa, e non già nel 2022, come invece operato dal contribuente.
A ciò si aggiunge, secondo la difesa erariale, un ulteriore profilo di illegittimità, costituito dall'avvenuta duplicazione del credito, che risulta indicato dal contribuente non solo nel quadro DI del modello Redditi
PF 2022 per l'anno d'imposta 2021, ma anche nel quadro DI del successivo modello Redditi PF 2023 per l'anno d'imposta 2022, con conseguente utilizzo del medesimo credito in due annualità distinte.
L'Agenzia conclude pertanto per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Dalla documentazione in atti emerge che la cartella di pagamento impugnata trae origine da un controllo automatizzato legittimamente effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, a seguito del quale è stato rilevato un minor versamento di IRPEF per l'anno d'imposta 2021, pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente.
La pretesa difensiva del contribuente si fonda sull'assunto secondo cui tale minor versamento sarebbe stato compensato mediante l'utilizzo di un credito IRPEF maturato per l'anno d'imposta 2017 e successivamente confermato dall'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, tale tesi non può essere condivisa.
In primo luogo, il credito relativo all'anno 2017, pur essendo stato confermato in sede di controllo automatizzato, non risulta essere stato correttamente “rigenerato” attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa ultrannuale relativa all'anno d'imposta 2018, come prescritto dall'art. 2, comma
8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. In assenza di tale adempimento, il credito non poteva essere legittimamente utilizzato in compensazione.
In secondo luogo, anche a voler ritenere ammissibile la compensazione, la normativa vigente consente l'utilizzo del credito derivante da dichiarazione integrativa ultrannuale solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione dell'integrativa stessa, circostanza che esclude in ogni caso la possibilità di compensazione nell'anno 2021.
Ulteriore elemento di decisiva rilevanza è costituito dal fatto che il medesimo credito risulta indicato dal contribuente in due dichiarazioni successive, relative agli anni d'imposta 2021 e 2022, dando luogo a un evidente e illegittimo doppio utilizzo dello stesso credito, in contrasto con i principi che regolano il sistema della compensazione tributaria. Ne consegue che l'operato dell'Amministrazione finanziaria deve ritenersi pienamente legittimo, così come corretta risulta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato.
Parimenti infondata è l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, essendo stata proposta in modo meramente assertivo e in difetto di qualsiasi allegazione idonea a dimostrare la sussistenza di un danno grave e irreparabile ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Pone a carico di parte ricorrente il pagamento della somma di euro 550,00 omnia a titolo di rifusione delle spese di lite a favore di parte resistente. Così deciso in Milano il 20.01.2026 IL
RELATORE/ESTENSORE NG EN IL PRESIDENTE Maddalena Mottes