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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2886/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2886/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Fanny Lucia
Zoi, presso il cui studio in Chiusi (SI), Via Salcini n. 11, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter del 28.10.2025, per e l'Avv. Fanny Lucia Zoi, ha concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
ART.
1- CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. 2 / 9
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a comunicare eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio.
ART.
2- AFFIDAMENTO PARITETICO E COLLOCAMENTO PARITARIO DEI
FIGLI MINORI PRESSO ENTRAMBI I GENITORI.
I figli minori, e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo i Per_1 Persona_2 principi dell'affidamento paritetico, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, da regolarsi di massima a settimane alterne, con il doppio domicilio presso il genitore ove a turno vi sarà la permanenza (i figli tuttavia potranno frequentare liberamente i propri genitori, secondo le personali esigenze, le consuete abitudini di vita ed in accordo con i sopradetti). Si precisa, infatti, che risulta agevole la realizzazione del collocamento paritario in quanto ricorrono le seguenti condizioni-
i. non vi è conflittualità tra i genitori e tra questi e ciascuno dei figli;
ii. i coniugi sono molto collaborativi fra loro, volendo mantenere la coppia il dialogo sereno da sempre tenuto anche davanti alle diverse opinioni ed obiettivi di vita;
iii. le unità immobiliari ove vivranno i figli saranno lo stesso ambiente familiare ove e hanno sempre vissuto, dato che la casa coniugale e di tutta la Per_1 Persona_2
Pa famiglia è stata fissata dai coniugi presso l'immobile di proprietà del Sig. (Catasto fabbricati
Comune di Sarteano Foglio 63, Particella 79, subalterni 4 e 5) ora utilizzata come unico appartamento stante l'apertura della porta di comunicazione nella parete di inframezzo tra le due unità, poi chiudendo la porta e continuando ad utilizzare i due appartamenti singolarmente, posto il ripristino delle destinazioni d'uso delle stanze (cucina, camere, bagno e soggiorno, identica per i due subalterni); iv. e potranno poi continuare a frequentare agevolmente anche i Per_1 Persona_2 parenti della parte paterna, nonna e zia , le quali abitano al piano terra del Per_1 Parte_3 medesimo immobile, ai subalterni 8 (casa) e 6 e 7 (garage, pertinenze) e sono figure rappresentative e significative per i minori, dato che le già provvedono alla loro cura CP_1
e custodia quando i genitori sono assenti (e, talvolta, per tutta la famiglia), mentre i parenti in linea materna si trovano all'estero (Inghilterra);
v. e non sono in tenera età e sono abituati ad un'educazione e stile Per_1 Persona_2 di vita di tipo anglosassone, ovvero a svolgere le loro attività e compiti in autonomia seppure sotto il controllo dei genitori e delle sopradette parenti. 3 / 9
***
I coniugi dichiarano, altresì, di essersi determinati a tale decisione nel miglior interesse dei figli, ritenendo che l'affidamento paritetico con il collocamento paritario consenta ai minori di avere una continuità affettiva (ovvero di mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori ed i parenti dei medesimi), una stabilità psicologica (ovvero riduce il senso di abbandono e insicurezza che può derivare dalla separazione), uno sviluppo armonico (dato che favorisce un'identità equilibrata e riduce il rischio di favoritismi o alienazione genitoriale) ed infine un'equità educativa.
***
Per consentire la concreta attuazione delle determinazioni sopra espresse, il Sig.
[...]
(con il consenso -così così come espresso- delle comproprietarie dell'immobile) Parte_1 dichiara di aver interrotto presso il proprio tecnico di fiducia la pratica di unificazione delle due unità abitative, censite ai subalterni n.4 e 5, di modo che i due appartamenti rimangano indipendenti e, fin d'ora dichiara (e la Signora accetta e condivide senza riserve le Pt_2 condizioni che seguono):
I. di consentire alla Sig.ra di abitare con i figli, nei periodi di Sua spettanza e fino al Pt_2 raggiungimento della loro maggiore età, nell'unità censita al catasto fabbricati del Comune di
Sarteano al Foglio 63, Particella 79, Subalterno 4 dell'MO (sito in Sarteano alla Via del
Poggione n.1, Piano 1), caricandosi dei costi per ripristinare la chiusura della porta di comunicazione della parete di inframezzo tra i subalterni n. 4 e 5 del detto MO (ove necessario dal punto di vista tecnico e/o materiale) e per il ripristino delle destinazioni d'uso dell'unità abitativa censita al n.5 (ove il abiterà e permarrà anche con i figli nei Per_3 periodi di Sua spettanza).
II. di consentire alla Sig.ra di abitare insieme ai figli nella prescelta unità, nel periodo Pt_2 di Sua pertinenza e fino a quando i figli non avranno raggiunto entrambi la maggiore età, indipendentemente dall'acquisto -nelle more del raggiungimento della maggiore età dei figli- da parte della Sig.ra di altra abitazione oppure indipendentemente dal fatto che la Pt_2 conduca in locazione altra abitazione e ivi vi trasferisca la propria residenza. Tale CP_2 consenso è condizionato al fatto che l'abitazione acquistata dalla Sig.ra o la locazione di Pt_2 altro immobile non superi una distanza di 20 Km A/R dall'immobile di Sarteano, Via del Pa Poggione n.1; nel caso in cui anche il Sig. si trovi a cambiare la propria residenza, 4 / 9
successivamente all'acquisto o alla locazione effettuati dalla Sig.ra sarà quest'ultimo a Pt_2 dover rispettare la distanza sopradetta tra le due abitazioni di 20 Km A/R (salvo diverso accordo tra i genitori di e ); Per_1 Persona_2
III. di consentire alla Sig.ra di abitare insieme ai figli nella detta unità, nel periodo di Pt_2
Sua pertinenza e fino a quando i figli non avranno raggiunto entrambi la maggiore età a condizione che la non intrattenga né coltivi nell'MO e nelle sue pertinenze (e/o nel Pt_4 subalterno n.4) alcuna relazione sentimentale con altri né vi riceva alcun altro all'infuori dei figli e dei propri parenti né vi faccia coabitare alcuno oltre ai figli nati dal matrimonio con il
Sig. fino al compimento della loro maggiore età, salva l'ipotesi descritta al Parte_1 seguente punto IV).
A miglior chiarimento i coniugi precisano che le frequentazioni amicali dei figli, dei genitori dei medesimi e degli amici e conoscenti dei coniugi potranno essere coltivate previa informativa da Pa parte della Sig.ra alla famiglia ed a condizione che la loro frequentazione non Pt_2 assuma il rilievo di permanenza/convivenza/coabitazione o assidua frequenza tali da richiedere specifica approvazione da parte dei Comproprietari dell'MO e del subalterno 4;
IV. di consentire alla Sig.ra di abitare insieme ai figli (nati dal matrimonio con il Pt_2
Sig. ) nella detta unità con subalterno 4, nel periodo di Sua pertinenza e fino a Parte_1 quando i figli non avranno raggiunto entrambi la maggiore età, a condizione che la , nel Pt_4 caso di vendita dell'MO (o della singola unità censita al subalterno 4), indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età dei figli, si impegni a rilasciarlo libero, anche da effetti Pa personali- senza nulla opporre, consentendo la vendita alla famiglia . In tale caso, qualora la
Sig.ra abbia già trasferito la propria residenza in altra abitazione, i genitori di Pt_2
e proseguiranno nell'affidamento paritetico con collocamento paritario Per_1 Persona_2 se le nuove abitazioni dei genitori (indipendentemente dal riferimento all'MO di Via del
Poggione n.1 in Sarteano) rispetteranno fra loro una distanza non superiore a 20Km A/R tra loro;
diversamente i genitori concorderanno il collocamento dei figli presso il genitore ritenuto corrispondente alle esigenze dei figli ed al loro “stile” di vita (inteso come: impegni scolastici, ludici, di salute, sportivi, ecc..); in caso di contrasto fra i genitori, i figli -se ancora minorenni- saranno collocati presso il genitore che risulterà idoneo previa istanza da presentarsi al Giudice tutelare.
*** 5 / 9
I genitori assumeranno comunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse nei riguardi dei loro figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla loro salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé: ciò sempre nel rispetto delle decisioni educative concordate, impegnandosi a non agire in contrasto rispetto alle istruzioni impartite dall'altro genitore ed alle abitudini di vita dei minori.
In particolare: con prevalenza della libera volontà dei minori secondo le loro attuali abitudini ed impegni e salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori, in relazione alle esigenze
(scolastiche, di salute, sportive e ludiche) dei minori ovvero dei genitori medesimi, i figli trascorreranno con ciascun genitore dal lunedì alla domenica, a settimane alterne, compresi i pernottamenti;
il genitore presso cui i minori saranno domiciliati per il detto periodo si occuperà di prenderli e riportarli dalla scuola, dalle attività ricreative, sportive e ludiche, salvo farsi sostituire da persone ritenute di fiducia anche dall'altro genitore (fin d'ora si indicano la nonna paterna e la zia , già indicate nel piano genitoriale depositato 0 Per_1 Parte_3 Pt_5
“Piano genitoriale”) e salve le abitudini dei minori di provvedervi in autonomia;
- nel periodo scolastico, il genitore presso il quale i figli saranno domiciliati per il periodo di pertinenza avrà l'impegno di seguirli e controllarli nell'adempimento dei compiti, occupandosi di interagire con la scuola ove in detto frangente cadano gli appuntamenti con gli istituti scolastici, con l'impegno di informarne l'altro genitore acché possa parteciparvi anche congiuntamente ove richiesto dai detti precettori e nel periodo extrascolastico, si occuperà di accompagnarli nelle attività extrascolastiche;
-per le Feste comandate (Natale; Santo Stefano;
Pasqua; Pasquetta;
Epifania; Ultimo dell'anno;
Primo dell'Anno; Martedì grasso;
25 Aprile;
1 Maggio;
Ferragosto; Halloween -se festeggiato-; altresì Festa della mamma e Festa del papà -se festeggiati-; Compleanno di e di Per_1
, compleanno dei genitori), i genitori osserveranno l'alternanza per ciascun anno, Persona_2 ovvero, qualora nel periodo di domicilio presso uno dei genitori cada una o più festività tra quelle sopra indicate, l'anno successivo i minori avranno diritto a trascorrere le medesime festività con l'altro genitore, salvo diverso accordo fra i genitori stessi;
-in riferimento ai periodi di vacanza (estivi/invernali) i genitori concorderanno ciascun anno con comunicazione fra loro entro il mese di maggio per le vacanze estive ed entro il mese di 6 / 9
novembre per le vacanze invernali (salvo diverso accordo tra i genitori) un periodo di 15 giorni anche non consecutivi ciascuno per trascorrere le vacanze, qualora il periodo di domiciliazione non cada nel periodo destinato alla vacanza.
ART. 3 –CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI E OBBLIGO DI
CONTRIBUZIONE ALLE SPESE STRAORDINARIE.
3.1 Le particolari modalità di collocazione paritaria dei minori sopra indicate si riflettono anche nell'obbligo di mantenimento dei figli, che avverrà in maniera diretta, ciascuno in base alle proprie risorse e capacità economiche, reddituali, patrimoniali, ovvero senza l'obbligo di contribuzione l'uno per l'altro tramite il versamento dell'assegno di mantenimento: ciascuno dei genitori, infatti, dovrà provvedere al mantenimento diretto dei figli secondo le proprie risorse
(capacità e disponibilità reddituali, economiche e patrimoniale), nel periodo di permanenza dei presso di sé, fornendo loro vitto ed alloggio ed a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza con loro.
3.2 Quanto alle spese straordinarie e non prevedibili i Genitori concorreranno al 50% tra loro, previa comprovante documentazione.
Il collocamento paritario impone in ogni caso ai genitori di provvedere al mantenimento anche dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: non potendo in ogni caso prevedere le spese riferite alle esigenze dei figli che matureranno, i genitori si impegnano ad eventualmente ridefinire i capitoli di spesa indicati nel piano genitoriale con scadenze periodiche (tipicamente ogni tre anni), in modo da rispettare la proporzione dei costi rispetto alle personali risorse;
in caso di contrasto i genitori potranno ricorrere al Giudice per la modifica delle condizioni concordate.
3.3 Assegni familiari e benefici di legge. Nella medesima ottica, appartenendo nella sostanza i figli ad entrambi i nuclei familiari (Padre-figli e Madre-figli al di là della residenza anagrafica)
e non esistendo alcun “genitore prevalente”, in regime paritetico gli “assegni familiari” e ogni beneficio di legge, eventualmente percepiti dai genitori, saranno divisi pariteticamente fra loro.
ART.
4 - OBBLIGO DI RECIPROCO RISPETTO DELLA FIGURA PATERNA CP_3
e PROSECUZIONE DEI RAPPORTI CON I CONGIUNTI.
Entrambi i Genitori si impegnano a mantenere il rispetto reciproco e una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli e Per_1 Per_2
con ciascuno di loro, anche permettendo (sempre tenuto conto delle primarie esigenze
[...] 7 / 9
scolastiche e di salute dei minori) la prosecuzione dei rapporti con i nonni materni e paterni e con i parenti più stretti di entrambi i genitori. Pa Poiché i parenti in linea materna si trovano all'estero (Inghilterra), il Sig. fin d'ora autorizza la Sig.ra a condurre presso i nonni e parenti inglesi i figli minori per fare loro visita per Pt_2 periodi non superiori a 20 giorni consecutivi, salvo diverso accordo.
ART. 5 – MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
I Ricorrenti dichiarano di essere entrambi occupati, di percepire redditi da attività lavorativa in proprio e di essere dunque autosufficienti economicamente e, pertanto, gli Stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Pa Altresì, il Sig. dichiara di rinunciare a qualunque diritto nascente dalla comunione dei beni sugli utili derivanti dalle Società (“Property Queen S.r.l.” con sede in Sarteano (SI), cap. 53047,
Corso Garibaldi n.100, con p.iva e “Maddan Holding S.r.l.” con sede in Milano - P.IVA_1
MI- alla Via Umberto Visconti di Modrone n.11, cap 20122, con p.iva ; ALL.N.11 P.IVA_2
“Visura camerale Soc. ; ALL.N.12 “Visura camerale Controparte_4 CP_5
), costituite in costanza di matrimonio dalla moglie, nulla eccependo né
[...] pretendendo circa la loro eventuale divisione di utili e profitti e dichiarandosi disponibile a cedere gratuitamente le eventuali quote alla coniuge o ad altro soggetto dalla indicato CP_2
e/o a rinunciare/dimettersi dalle cariche assunte in seno alle dette Società a semplice richiesta Pa della Signora Del pari la Signora dichiara di voler manlevare il Sig. da ogni Pt_2 Pt_2 pretesa anche di terzi, spesa, onere societario, caricandosi delle spese per l'eventuale cessione di quote e/o per qualunque altra spesa inerente le dette Società che dovesse essere richiesta e/o pretesa e/o attribuita al coniuge. La Sig.ra inoltre dichiara di rinunciare a qualunque Pt_2
Pa eventuale diritto inerente l'azienda agricola di cui è contitolare il Sig. con la propria famiglia d'origine, sorta in costanza di matrimonio.
ART.6 – BENI COMUNI (Mobili e arredi della casa coniugale)
I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni questione riferita ai beni comuni / i mobili / gli arredi della casa coniugale.
ART.
7 - AUTOMEZZI
I Coniugi rispettivamente dichiarano: Pa
-il Sig. di essere proprietario della vettura Autocarro Mitsubishi V60 Montero targata
ZA596PD, del quadriciclo PIAGGIO C80200 OM54568EST02 targato X5RSWH, del Motociclo 8 / 9
Gilera targato SI 078857 e del Quadriciclo Scrambler 500, targato BW61115 e di pagarne i rispettivi premi assicurativi (ALL.N.13 “Libretto Autocarro Mitsubishi V60 Montero targata
ZA596PD”; ALL.N.14 “Libretto PIAGGIO C80200 OM54568EST02 targato X5RSWH;
ALL.N.15 “Libretto motociclo Gilera targato SI078857”; ALL.N.15 bis “Libretto Quadriciclo
Scrambler 500 E targato BW61115”);
-la Sig.ra di avere in utilizzo con noleggio a lungo termine con la Volkswagen Leasing Pt_2
GMBH ISE, la vettura Cupra Formentor targata GZ507EN con il premio assicurativo già in calcolo canone di noleggio (ALL.N.16 “Libretto auto e contratto nolo”). Parte_6
ART.
8 - CONSENSO AL RILASCIO DI DOCUMENTI – PASSAPORTO DEI FIGLI
MINORI.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge per il rilascio del passaporto ai figli minori, pertanto la dichiarazione dei Comparenti del reciproco consenso al detto rilascio, ha la sola funzione di informare il Tribunale dell'assenza di controversia in merito tra i coniugi.
Pubblico Ministero: visto in data 9.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 21.6.2008 in Sarteano, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Sarteano (SI) Parte 1, Serie N.1 dell'anno 2008, e che dal matrimonio erano nati a Castiglione del Lago (PG), i figli in data 23.8.2008 e Persona_4 Persona_2 in data 13.2.2012; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 9 / 9
Pa I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate Pt_2 indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
( ) alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2 supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarteano (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2886/2025 V.G. promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Fanny Lucia
Zoi, presso il cui studio in Chiusi (SI), Via Salcini n. 11, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter del 28.10.2025, per e l'Avv. Fanny Lucia Zoi, ha concluso Parte_1 Parte_2 chiedendo di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
ART.
1- CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA. 2 / 9
I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi vicendevolmente a comunicare eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio.
ART.
2- AFFIDAMENTO PARITETICO E COLLOCAMENTO PARITARIO DEI
FIGLI MINORI PRESSO ENTRAMBI I GENITORI.
I figli minori, e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo i Per_1 Persona_2 principi dell'affidamento paritetico, con collocamento paritario presso entrambi i genitori, da regolarsi di massima a settimane alterne, con il doppio domicilio presso il genitore ove a turno vi sarà la permanenza (i figli tuttavia potranno frequentare liberamente i propri genitori, secondo le personali esigenze, le consuete abitudini di vita ed in accordo con i sopradetti). Si precisa, infatti, che risulta agevole la realizzazione del collocamento paritario in quanto ricorrono le seguenti condizioni-
i. non vi è conflittualità tra i genitori e tra questi e ciascuno dei figli;
ii. i coniugi sono molto collaborativi fra loro, volendo mantenere la coppia il dialogo sereno da sempre tenuto anche davanti alle diverse opinioni ed obiettivi di vita;
iii. le unità immobiliari ove vivranno i figli saranno lo stesso ambiente familiare ove e hanno sempre vissuto, dato che la casa coniugale e di tutta la Per_1 Persona_2
Pa famiglia è stata fissata dai coniugi presso l'immobile di proprietà del Sig. (Catasto fabbricati
Comune di Sarteano Foglio 63, Particella 79, subalterni 4 e 5) ora utilizzata come unico appartamento stante l'apertura della porta di comunicazione nella parete di inframezzo tra le due unità, poi chiudendo la porta e continuando ad utilizzare i due appartamenti singolarmente, posto il ripristino delle destinazioni d'uso delle stanze (cucina, camere, bagno e soggiorno, identica per i due subalterni); iv. e potranno poi continuare a frequentare agevolmente anche i Per_1 Persona_2 parenti della parte paterna, nonna e zia , le quali abitano al piano terra del Per_1 Parte_3 medesimo immobile, ai subalterni 8 (casa) e 6 e 7 (garage, pertinenze) e sono figure rappresentative e significative per i minori, dato che le già provvedono alla loro cura CP_1
e custodia quando i genitori sono assenti (e, talvolta, per tutta la famiglia), mentre i parenti in linea materna si trovano all'estero (Inghilterra);
v. e non sono in tenera età e sono abituati ad un'educazione e stile Per_1 Persona_2 di vita di tipo anglosassone, ovvero a svolgere le loro attività e compiti in autonomia seppure sotto il controllo dei genitori e delle sopradette parenti. 3 / 9
***
I coniugi dichiarano, altresì, di essersi determinati a tale decisione nel miglior interesse dei figli, ritenendo che l'affidamento paritetico con il collocamento paritario consenta ai minori di avere una continuità affettiva (ovvero di mantenere un rapporto stabile e significativo con entrambi i genitori ed i parenti dei medesimi), una stabilità psicologica (ovvero riduce il senso di abbandono e insicurezza che può derivare dalla separazione), uno sviluppo armonico (dato che favorisce un'identità equilibrata e riduce il rischio di favoritismi o alienazione genitoriale) ed infine un'equità educativa.
***
Per consentire la concreta attuazione delle determinazioni sopra espresse, il Sig.
[...]
(con il consenso -così così come espresso- delle comproprietarie dell'immobile) Parte_1 dichiara di aver interrotto presso il proprio tecnico di fiducia la pratica di unificazione delle due unità abitative, censite ai subalterni n.4 e 5, di modo che i due appartamenti rimangano indipendenti e, fin d'ora dichiara (e la Signora accetta e condivide senza riserve le Pt_2 condizioni che seguono):
I. di consentire alla Sig.ra di abitare con i figli, nei periodi di Sua spettanza e fino al Pt_2 raggiungimento della loro maggiore età, nell'unità censita al catasto fabbricati del Comune di
Sarteano al Foglio 63, Particella 79, Subalterno 4 dell'MO (sito in Sarteano alla Via del
Poggione n.1, Piano 1), caricandosi dei costi per ripristinare la chiusura della porta di comunicazione della parete di inframezzo tra i subalterni n. 4 e 5 del detto MO (ove necessario dal punto di vista tecnico e/o materiale) e per il ripristino delle destinazioni d'uso dell'unità abitativa censita al n.5 (ove il abiterà e permarrà anche con i figli nei Per_3 periodi di Sua spettanza).
II. di consentire alla Sig.ra di abitare insieme ai figli nella prescelta unità, nel periodo Pt_2 di Sua pertinenza e fino a quando i figli non avranno raggiunto entrambi la maggiore età, indipendentemente dall'acquisto -nelle more del raggiungimento della maggiore età dei figli- da parte della Sig.ra di altra abitazione oppure indipendentemente dal fatto che la Pt_2 conduca in locazione altra abitazione e ivi vi trasferisca la propria residenza. Tale CP_2 consenso è condizionato al fatto che l'abitazione acquistata dalla Sig.ra o la locazione di Pt_2 altro immobile non superi una distanza di 20 Km A/R dall'immobile di Sarteano, Via del Pa Poggione n.1; nel caso in cui anche il Sig. si trovi a cambiare la propria residenza, 4 / 9
successivamente all'acquisto o alla locazione effettuati dalla Sig.ra sarà quest'ultimo a Pt_2 dover rispettare la distanza sopradetta tra le due abitazioni di 20 Km A/R (salvo diverso accordo tra i genitori di e ); Per_1 Persona_2
III. di consentire alla Sig.ra di abitare insieme ai figli nella detta unità, nel periodo di Pt_2
Sua pertinenza e fino a quando i figli non avranno raggiunto entrambi la maggiore età a condizione che la non intrattenga né coltivi nell'MO e nelle sue pertinenze (e/o nel Pt_4 subalterno n.4) alcuna relazione sentimentale con altri né vi riceva alcun altro all'infuori dei figli e dei propri parenti né vi faccia coabitare alcuno oltre ai figli nati dal matrimonio con il
Sig. fino al compimento della loro maggiore età, salva l'ipotesi descritta al Parte_1 seguente punto IV).
A miglior chiarimento i coniugi precisano che le frequentazioni amicali dei figli, dei genitori dei medesimi e degli amici e conoscenti dei coniugi potranno essere coltivate previa informativa da Pa parte della Sig.ra alla famiglia ed a condizione che la loro frequentazione non Pt_2 assuma il rilievo di permanenza/convivenza/coabitazione o assidua frequenza tali da richiedere specifica approvazione da parte dei Comproprietari dell'MO e del subalterno 4;
IV. di consentire alla Sig.ra di abitare insieme ai figli (nati dal matrimonio con il Pt_2
Sig. ) nella detta unità con subalterno 4, nel periodo di Sua pertinenza e fino a Parte_1 quando i figli non avranno raggiunto entrambi la maggiore età, a condizione che la , nel Pt_4 caso di vendita dell'MO (o della singola unità censita al subalterno 4), indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età dei figli, si impegni a rilasciarlo libero, anche da effetti Pa personali- senza nulla opporre, consentendo la vendita alla famiglia . In tale caso, qualora la
Sig.ra abbia già trasferito la propria residenza in altra abitazione, i genitori di Pt_2
e proseguiranno nell'affidamento paritetico con collocamento paritario Per_1 Persona_2 se le nuove abitazioni dei genitori (indipendentemente dal riferimento all'MO di Via del
Poggione n.1 in Sarteano) rispetteranno fra loro una distanza non superiore a 20Km A/R tra loro;
diversamente i genitori concorderanno il collocamento dei figli presso il genitore ritenuto corrispondente alle esigenze dei figli ed al loro “stile” di vita (inteso come: impegni scolastici, ludici, di salute, sportivi, ecc..); in caso di contrasto fra i genitori, i figli -se ancora minorenni- saranno collocati presso il genitore che risulterà idoneo previa istanza da presentarsi al Giudice tutelare.
*** 5 / 9
I genitori assumeranno comunque di comune accordo le decisioni di maggiore interesse nei riguardi dei loro figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla loro salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé: ciò sempre nel rispetto delle decisioni educative concordate, impegnandosi a non agire in contrasto rispetto alle istruzioni impartite dall'altro genitore ed alle abitudini di vita dei minori.
In particolare: con prevalenza della libera volontà dei minori secondo le loro attuali abitudini ed impegni e salva la possibilità di diversi accordi tra i genitori, in relazione alle esigenze
(scolastiche, di salute, sportive e ludiche) dei minori ovvero dei genitori medesimi, i figli trascorreranno con ciascun genitore dal lunedì alla domenica, a settimane alterne, compresi i pernottamenti;
il genitore presso cui i minori saranno domiciliati per il detto periodo si occuperà di prenderli e riportarli dalla scuola, dalle attività ricreative, sportive e ludiche, salvo farsi sostituire da persone ritenute di fiducia anche dall'altro genitore (fin d'ora si indicano la nonna paterna e la zia , già indicate nel piano genitoriale depositato 0 Per_1 Parte_3 Pt_5
“Piano genitoriale”) e salve le abitudini dei minori di provvedervi in autonomia;
- nel periodo scolastico, il genitore presso il quale i figli saranno domiciliati per il periodo di pertinenza avrà l'impegno di seguirli e controllarli nell'adempimento dei compiti, occupandosi di interagire con la scuola ove in detto frangente cadano gli appuntamenti con gli istituti scolastici, con l'impegno di informarne l'altro genitore acché possa parteciparvi anche congiuntamente ove richiesto dai detti precettori e nel periodo extrascolastico, si occuperà di accompagnarli nelle attività extrascolastiche;
-per le Feste comandate (Natale; Santo Stefano;
Pasqua; Pasquetta;
Epifania; Ultimo dell'anno;
Primo dell'Anno; Martedì grasso;
25 Aprile;
1 Maggio;
Ferragosto; Halloween -se festeggiato-; altresì Festa della mamma e Festa del papà -se festeggiati-; Compleanno di e di Per_1
, compleanno dei genitori), i genitori osserveranno l'alternanza per ciascun anno, Persona_2 ovvero, qualora nel periodo di domicilio presso uno dei genitori cada una o più festività tra quelle sopra indicate, l'anno successivo i minori avranno diritto a trascorrere le medesime festività con l'altro genitore, salvo diverso accordo fra i genitori stessi;
-in riferimento ai periodi di vacanza (estivi/invernali) i genitori concorderanno ciascun anno con comunicazione fra loro entro il mese di maggio per le vacanze estive ed entro il mese di 6 / 9
novembre per le vacanze invernali (salvo diverso accordo tra i genitori) un periodo di 15 giorni anche non consecutivi ciascuno per trascorrere le vacanze, qualora il periodo di domiciliazione non cada nel periodo destinato alla vacanza.
ART. 3 –CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI E OBBLIGO DI
CONTRIBUZIONE ALLE SPESE STRAORDINARIE.
3.1 Le particolari modalità di collocazione paritaria dei minori sopra indicate si riflettono anche nell'obbligo di mantenimento dei figli, che avverrà in maniera diretta, ciascuno in base alle proprie risorse e capacità economiche, reddituali, patrimoniali, ovvero senza l'obbligo di contribuzione l'uno per l'altro tramite il versamento dell'assegno di mantenimento: ciascuno dei genitori, infatti, dovrà provvedere al mantenimento diretto dei figli secondo le proprie risorse
(capacità e disponibilità reddituali, economiche e patrimoniale), nel periodo di permanenza dei presso di sé, fornendo loro vitto ed alloggio ed a coprire anche ogni spesa legata alla convivenza con loro.
3.2 Quanto alle spese straordinarie e non prevedibili i Genitori concorreranno al 50% tra loro, previa comprovante documentazione.
Il collocamento paritario impone in ogni caso ai genitori di provvedere al mantenimento anche dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti: non potendo in ogni caso prevedere le spese riferite alle esigenze dei figli che matureranno, i genitori si impegnano ad eventualmente ridefinire i capitoli di spesa indicati nel piano genitoriale con scadenze periodiche (tipicamente ogni tre anni), in modo da rispettare la proporzione dei costi rispetto alle personali risorse;
in caso di contrasto i genitori potranno ricorrere al Giudice per la modifica delle condizioni concordate.
3.3 Assegni familiari e benefici di legge. Nella medesima ottica, appartenendo nella sostanza i figli ad entrambi i nuclei familiari (Padre-figli e Madre-figli al di là della residenza anagrafica)
e non esistendo alcun “genitore prevalente”, in regime paritetico gli “assegni familiari” e ogni beneficio di legge, eventualmente percepiti dai genitori, saranno divisi pariteticamente fra loro.
ART.
4 - OBBLIGO DI RECIPROCO RISPETTO DELLA FIGURA PATERNA CP_3
e PROSECUZIONE DEI RAPPORTI CON I CONGIUNTI.
Entrambi i Genitori si impegnano a mantenere il rispetto reciproco e una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli e Per_1 Per_2
con ciascuno di loro, anche permettendo (sempre tenuto conto delle primarie esigenze
[...] 7 / 9
scolastiche e di salute dei minori) la prosecuzione dei rapporti con i nonni materni e paterni e con i parenti più stretti di entrambi i genitori. Pa Poiché i parenti in linea materna si trovano all'estero (Inghilterra), il Sig. fin d'ora autorizza la Sig.ra a condurre presso i nonni e parenti inglesi i figli minori per fare loro visita per Pt_2 periodi non superiori a 20 giorni consecutivi, salvo diverso accordo.
ART. 5 – MANTENIMENTO DEL CONIUGE.
I Ricorrenti dichiarano di essere entrambi occupati, di percepire redditi da attività lavorativa in proprio e di essere dunque autosufficienti economicamente e, pertanto, gli Stessi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento. Pa Altresì, il Sig. dichiara di rinunciare a qualunque diritto nascente dalla comunione dei beni sugli utili derivanti dalle Società (“Property Queen S.r.l.” con sede in Sarteano (SI), cap. 53047,
Corso Garibaldi n.100, con p.iva e “Maddan Holding S.r.l.” con sede in Milano - P.IVA_1
MI- alla Via Umberto Visconti di Modrone n.11, cap 20122, con p.iva ; ALL.N.11 P.IVA_2
“Visura camerale Soc. ; ALL.N.12 “Visura camerale Controparte_4 CP_5
), costituite in costanza di matrimonio dalla moglie, nulla eccependo né
[...] pretendendo circa la loro eventuale divisione di utili e profitti e dichiarandosi disponibile a cedere gratuitamente le eventuali quote alla coniuge o ad altro soggetto dalla indicato CP_2
e/o a rinunciare/dimettersi dalle cariche assunte in seno alle dette Società a semplice richiesta Pa della Signora Del pari la Signora dichiara di voler manlevare il Sig. da ogni Pt_2 Pt_2 pretesa anche di terzi, spesa, onere societario, caricandosi delle spese per l'eventuale cessione di quote e/o per qualunque altra spesa inerente le dette Società che dovesse essere richiesta e/o pretesa e/o attribuita al coniuge. La Sig.ra inoltre dichiara di rinunciare a qualunque Pt_2
Pa eventuale diritto inerente l'azienda agricola di cui è contitolare il Sig. con la propria famiglia d'origine, sorta in costanza di matrimonio.
ART.6 – BENI COMUNI (Mobili e arredi della casa coniugale)
I coniugi dichiarano di aver regolato in separata sede ogni questione riferita ai beni comuni / i mobili / gli arredi della casa coniugale.
ART.
7 - AUTOMEZZI
I Coniugi rispettivamente dichiarano: Pa
-il Sig. di essere proprietario della vettura Autocarro Mitsubishi V60 Montero targata
ZA596PD, del quadriciclo PIAGGIO C80200 OM54568EST02 targato X5RSWH, del Motociclo 8 / 9
Gilera targato SI 078857 e del Quadriciclo Scrambler 500, targato BW61115 e di pagarne i rispettivi premi assicurativi (ALL.N.13 “Libretto Autocarro Mitsubishi V60 Montero targata
ZA596PD”; ALL.N.14 “Libretto PIAGGIO C80200 OM54568EST02 targato X5RSWH;
ALL.N.15 “Libretto motociclo Gilera targato SI078857”; ALL.N.15 bis “Libretto Quadriciclo
Scrambler 500 E targato BW61115”);
-la Sig.ra di avere in utilizzo con noleggio a lungo termine con la Volkswagen Leasing Pt_2
GMBH ISE, la vettura Cupra Formentor targata GZ507EN con il premio assicurativo già in calcolo canone di noleggio (ALL.N.16 “Libretto auto e contratto nolo”). Parte_6
ART.
8 - CONSENSO AL RILASCIO DI DOCUMENTI – PASSAPORTO DEI FIGLI
MINORI.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge per il rilascio del passaporto ai figli minori, pertanto la dichiarazione dei Comparenti del reciproco consenso al detto rilascio, ha la sola funzione di informare il Tribunale dell'assenza di controversia in merito tra i coniugi.
Pubblico Ministero: visto in data 9.9.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.8.2025 dinanzi al Tribunale Ordinario di Siena,
e esponevano che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 21.6.2008 in Sarteano, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Sarteano (SI) Parte 1, Serie N.1 dell'anno 2008, e che dal matrimonio erano nati a Castiglione del Lago (PG), i figli in data 23.8.2008 e Persona_4 Persona_2 in data 13.2.2012; evidenziavano che la convivenza era divenuta intollerabile e concludevano chiedendo di omologare la separazione, alle condizioni concordate e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 28.10.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 9 / 9
Pa I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate Pt_2 indicate supra, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
A tal proposito, le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione di fatto già in corso comprovano, invero, una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti, che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto risultano confacenti all'interesse dei figli minorenni e non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Trattandosi di procedimento a domanda congiunta, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione consensuale tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1
( ) alle condizioni concordate indicate Parte_2 C.F._2 supra;
spese compensate;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarteano (SI) di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2025
Il Presidente relatore Dott. Michele Moggi