Art. 1.
Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , fissato dall' articolo 41 della legge 27 aprile 1978, n. 143 per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e' elevato a lire 3.500 miliardi.
Il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell' articolo 3 della legge 24 maggio 1977, n. 227 , fissato dall' articolo 41 della legge 27 aprile 1978, n. 143 per l'anno finanziario 1978, in lire 2.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, e' elevato a lire 3.500 miliardi.