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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/11/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1649/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difeso dagli avv.ti Vicenzo Parte_1 C.F._1
CI e NO CI
Ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai
[...] P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis c.p.c., da un proprio funzionario
Resistente
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore
Terzo chiamato contumace
Oggetto: sospensione da inadempimento obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 ex art. 2 D.L. n.
172/2022)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere insegnante presso Parte_1
l'Istituto Comprensivo “G. BI di Avola e che, in data 08.03.2022, durante un periodo di assenza giustificata per malattia (dal 26.02.2022 al 27.03.2022), risultava positiva al Covid 19
e ne dava puntuale notizia alla scuola;
- che, dopo il periodo di quarantena, comunicava alla scuola l'avvenuta guarigione con certificato trasmesso il 22.03.2022; - che, nonostante la docente fosse assente per malattia già a far data dal 26.02.2022 e, comunque, in quarantena a far data dall'8.03.2022, la stessa apprendeva dalla busta paga del mese di Aprile 2022 di aver subito una decurtazione dello stipendio pari a € 432,72 riferita al “debito accertato per i seguenti periodi di assenza: dal 09.03.2022 al 20.03.2022 per sosp. dal serv. ex DL 172/2021”, le cui ritenute sarebbero state effettuate mensilmente fino al mese di giugno 2022;
- di aver immediatamente contestato il provvedimento di sospensione (e la connessa illegittima decurtazione dello stipendio), perché adottato durante il periodo di assenza giustificata della docente, dapprima per malattia e successivamente per quarantena, durante il quale non si sarebbe potuto verificare alcun rischio di contagio con i fruitori del servizio scolastico, e ciò costituiva un impedimento all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 4 bis della legga 76/2021; - che nessun provvedimento di revoca della sospensione veniva adottato dal Dirigente scolastico e, quindi, la docente subiva una decurtazione dello stipendio anche nei mesi di maggio 2022 (pari a € 434,32) e giugno 2022 (pari a € 216,65), per un prelievo indebito complessivo pari a € 1.083,69.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione per palese violazione di legge, disapplicarlo e conseguentemente”; 2) “statuire che la decurtazione dello stipendio con le rate mensili di euro 432,72 per Aprile 2022, di euro 434,32 per Maggio 2022 e di euro
216,65 per Giugno 2022, per complessivi euro 1.083,69 non è dovuta”; 3)“condannare il
, in persona del suo Min. p.t., a restituire detta somma alla Controparte_1 ricorrente, oltre agli interessi di legge e ad ogni altra indennità connessa”; 4)”condannare il
convenuto al pagamento delle spese di giudizio e i compensi di difesa”; 5) CP_1
“adottare ogni altro provvedimento di Giustizia relativamente all'ingiustificata inerzia del
Dirigente scolastico, da cui è derivata la necessità di ricorrere all'Autorità giudiziaria”
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio
[...]
(in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore), il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo: - che, con pec del 10 marzo 2022, il 2° Istituto Comprensivo
“G. BI di Avola aveva trasmesso all' resistente, per l'applicazione, il decreto CP_3
prot. n.1796 del 09.03.2022 del Dirigente Scolastico di sospensione del rapporto di lavoro della ricorrente , in servizio presso il suddetto Istituto in qualità di docente di Parte_1
scuola secondaria di primo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n. 172/2021, con conseguente sospensione, con decorrenza immediata, della retribuzione e di altro compenso o
Cont emolumento;
- che, pertanto, la resistente quale ordinatore secondario della spesa, procedeva in applicazione del suddetto decreto, con la lavorazione dell'11.03.2022, numero lotto 10021, alla sospensione della retribuzione con decorrenza 09.03.2022 con effetti dalla rata stipendiale 04/2022; - che, successivamente, il Dirigente Scolastico comunicava a parte resistente, con nota prot. n. 2178 del 23.03.2022, la cessazione della sospensione e, quindi l'Ufficio procedeva, in applicazione del suddetto decreto, alla riattivazione dei pagamenti della retribuzione stipendiale in data 25.03.2022, con decorrenza 21 marzo 2022 con effetti dalla rata stipendiale di aprile e per le giornate dal 9 al 20 marzo 2022 operava la decurtazione dello stipendio con rate mensili da aprile a giugno 2022.
Tanto premesso in fatto, il di eccepiva, in via pregiudiziale ed assorbente, CP_5 CP_1
la propria totale carenza di legittimazione passiva, deducendo che, trattandosi di controversia in materia di esclusiva competenza del , ordinatore primario della Controparte_2 spesa, il datore di lavoro della ricorrente era l'unico soggetto legittimato alla gestione dei rapporti con i propri dipendenti, nonché all'adozione di provvedimenti nei confronti degli stessi, mentre l' resistente svolgeva, secondo il disposto di cui al D.M. del 23 dicembre CP_3
2010, le attività inerenti il pagamento degli stipendi a livello territoriale, già di competenza della Direzione dell'Economia e delle Finanze di Siracusa (ex Direzione Provinciale del
Tesoro) e curava la gestione degli stipendi del personale appartenente al comparto scuola, dall'immissione in ruolo fino alla cessazione del servizio, apportando le variazioni conseguenti a provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza (ordinatore primario della
) e che, quindi, avendo la propria azione natura meramente applicativa di CP_6
provvedimenti adottati sul piano sostanziale dal datore di lavoro (nella fattispecie in esame dal Dirigente del 2° Istituto Comprensivo “G. BI), l' resistente, quale ordinatore CP_3
secondario della spesa, non poteva disapplicare un provvedimento emesso da altra
Amministrazione, ordinatore primario della spesa.
Il (in persona del Ministro pro tempore), chiamato in Controparte_2
giudizio a cura di parte ricorrente, giusta ordinanza del 19.03.2025, non si costituiva in giudizio.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dal CP_7 dell'Istituto Comprensivo “G. BI di Avola nei confronti della ricorrente (docente presso il predetto Istituto scolastico) a causa del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, ai sensi del
Decreto-legge n. 172/2021, e del conseguente diritto della ricorrente alla retribuzione non corrisposta per effetto del provvedimento di sospensione.
La ricorrente, destinataria del provvedimento di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale (decreto prot. n. 1796 del 9.03.2022), ha lamentato l'illegittimità del provvedimento stesso, in quanto emesso durante un periodo di assenza giustificata per malattia (dal
26.02.2022 al 27.03.2022 e poi, per come risultante dalla documentazione allegata al ricorso, protrattasi fino al mese 25.06.2022), all'interno del quale la ricorrente, risultata positiva al
Covid 19, era stata anche posta in quarantena;
la ricorrente deduceva, inoltre, che la sua assenza giustificata rappresentava causa impeditiva all'adozione del provvedimento ex D.L. n.
172/2021, in quanto tale disciplina era stata dettata al fine di impedire il contagio passivo o attivo da Covid 19 ed, essendo stata ella assente, tale pericolo di contagio non aveva avuto modo di verificarsi.
Ciò premesso, giova osservare che, dinanzi all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal , stante la propria natura di CP_8 CP_1
ordinatore secondario di spese, e a fronte della richiesta effettuata in subordine dalla ricorrente all'udienza del 10.05.2023, reiterata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 17.03.2025, questo Giudice, con ordinanza dell'1.04.202025, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione ex art. 127 ter concesse in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, ritenuta la necessità della partecipazione al procedimento del datore di lavoro della ricorrente, CP_1
ha disposto – a cura di parte ricorrente - la chiamata in giudizio del Controparte_2
, il quale, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
[...] In ogni caso, giova rilevare che, sebbene il datore di lavoro e il soggetto che ha adottato il Cont provvedimento di sospensione impugnato sia il (in persona del Dirigente scolastico), il
Contr convenuto in giudizio dalla ricorrente non è soggetto carente di legittimazione passiva, in quanto soggetto che, seppur ordinatore secondario di spesa, ha effettuato le trattenute conseguenti alla sospensione e, in caso di accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, dovrà provvedere alla restituzione delle somme trattenute.
Tutto ciò posto, le doglianze della ricorrente sono fondate.
In primo luogo, la questione oggetto del presente giudizio è regolata dalla normativa speciale, dettata dal D.L. n. 44/2021 del 01.04.2021 e dal n. 172/2021 del 27.11.2021, introdotta durante la pandemia da Covid-19 per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento della diffusione del virus e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, soprattutto per le categorie più fragili, in termini di profilassi e di copertura vaccinale.
Inizialmente l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disponendo al comma 1 che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.” e al comma 2 che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
Il medesimo articolo, nei successivi commi, ha disposto che “4. … le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi (degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato
a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma
2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato
a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi
i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso
o emolumento, comunque denominato. 9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Successivamente, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione vere, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.
L'art. 1 del citato D.L. ha, infatti, previsto che “al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter,
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (…). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” ed, inoltre, che “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Il D.L. n. 172/2021, rubricato “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” ha, poi, previsto all'art. 2 l'estensione dell'obbligo vaccinale anche al personale scolastico, mantenendo anche in tale settore un sistema di controllo sull'effettuazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 da parte dei soggetti in questione e, in particolare, stabilendo che “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 (tra cui i Dirigenti scolastici) invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione
o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
A norma di quanto sopra, dunque, il possesso della certificazione verde (ad esclusione dei soggetti esentati) e la sua esibizione erano condizioni da soddisfare al momento dell'accesso al luogo di lavoro, in assenza delle quali il lavoratore doveva essere considerato assente ingiustificato senza alcuna possibilità di essere adibito a mansioni differenti né al lavoro agile.
Tale obbligo costituiva un preciso dovere di ciascun dipendente a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Le superiori disposizioni sono state, tutte, inserite tra le misure in materia di tutela della salute adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valutata come
“pandemia” dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.
Come già osservato dal Giudice delle Leggi con riferimento preciso alle professioni sanitarie,
“Il D.L. n. 44 del 2021, come convertito, in particolare, era volto, tra l'altro, a disciplinare in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite. … La relazione al D.L. n. 44 del 2021 affermava, così, che 'in considerazione dei dati sulla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in termini di numero di casi e dell'indice di trasmissibilità dell'infezione, nonché in relazione al tasso di occupazione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva, è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva (così, in motivazione,
Corte Cost. n.15/2023 cit.).
Tale orientamento deve essere condiviso anche con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, in quanto, in linea di continuità con la ratio del D.L. n. 44/2021, il D.L. n.
127/2021, come convertito, ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale, quale strumento di salute pubblica e di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni rivolte alla comunità, estendendola di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, nonché ha ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione, poi seguito dal D.L. 172/2021.
La normativa emergenziale richiamata non risulta, inoltre, essere in contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria;
difatti, con la recente sentenza n. 15/2023 del
09.02.2023 (conforme anche alle successive nn. 156/2023 del 20.07.2023, 185/2023 del
05.10.203 e 186/2023 del 09.10.2023), la Corte Costituzionale, interrogata sui profili di costituzionalità concernenti l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
Cov-2 ( in particolare degli artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-bis, comma 1; e 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio
2021, n. 76, come rispettivamente introdotti e modificati, gli artt.
4-bis e 4-ter, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e successive modifiche), ha affermato che la scelta del legislatore finalizzata al contenimento della diffusione del virus non presenta irragionevolezza né può ritenersi sproporzionata alla luce della emergenza epidemiologica e delle risultanze scientifiche all'epoca disponibili, argomentando che “Giova preliminarmente ricordare che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con
l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)»
(sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).(…) il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato
a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2
Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992).
E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali.
Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino.
Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici.
Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli
Stati.
La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19).
Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente.(…) È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria
l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma
1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito). È costante, infatti, nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32
Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte» (sentenze n. 5 del
2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le «acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n.
282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018). Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali –
a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 8 del 2011), anche in ragione dell'«“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del
1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002).
Di tali presupposti risulta, del resto, essere stata pienamente consapevole l'autorità competente in materia. Si legge, infatti, nel Piano strategico nazionale dei vaccini approvato con il citato d.m. 12 marzo 2021, che «[L]e raccomandazioni [sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione] saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, e sulla trasmissione
o sulla protezione da forme gravi di malattia […]».
I rilievi che precedono non trovano confutazione in sede di diritto comparato;
difatti, la Corte
Costituzionale, al riguardo, ha sottolineato la tendenziale omogeneità della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatorietà della vaccinazione legata a certe professioni, condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879 che, al paragrafo 12, ha sottolineato che, in caso di accertato inadempimento degli obblighi vaccinali, la sospensione del rapporto rappresenta “una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute”, in quanto si tratta di “scelta – che non riveste natura sanzionatoria – (ma) si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus” e, comunque, destinata a cessare al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, in ogni caso, dello stato di crisi epidemiologica.
Peraltro, “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”. In questa prospettiva, nell'ottica del bilanciamento dei valori coinvolti, alla luce di una positiva valutazione della proporzionalità e ragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore di imporre l'obbligo vaccinale (entro i limiti soggettivi e temporali vagliati criticamente dal Giudice delle Leggi) in rapporto al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus proprio attraverso la somministrazione dei vaccini, tenuto conto del contesto epidemiologico e dei dati scientifici acquisiti (ed attestanti, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale), i Giudici della Consulta hanno evidenziato che l'estensione dell'obbligo vaccinale anche agli operatori del settore scolastico (così come ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie o uffici pubblici) ha costituito attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 in danno delle categorie più fragili.
Premessa, dunque, la legittimità della normativa emergenziale che ha previsto l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2, nonché il sistema di controllo sulle vaccinazioni e i provvedimenti di sospensione dal lavoro per i soggetti interessati dalla normativa, nella fattispecie in esame giova sottolineare che la ricorrente – che rientra pacificamente tra i soggetti tenuti alla vaccinazione in assenza di motivi di salute ostativi – non ha dedotto di essere esente dall'obbligo vaccinale (condizione, questa, che l'art. 4 comma 2 del D.L. n. 44 del 2021 ricollega al “caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars – CoV-2 ”) ma ha contestato unicamente la possibilità di essere sottoposta alla verifica di adempimento di tale obbligo durante la propria assenza giustificata per malattia (nonché per quarantena) e, conseguentemente, di ricevere il provvedimento di sospensione.
E, difatti, è stata sospesa dal servizio, con correlativa sospensione anche Parte_1 della retribuzione (e da ogni altro emolumento), a seguito del riscontro da parte dell'
[...]
di non possesso della certificazione verde e della mancata ottemperanza all'obbligo Parte_2
vaccinale imposto ex art. 2 D.L. 172/2021, a decorrere dal 9.03.2022 e sino al 20.03.2022, periodo durante il quale la stessa era assente per malattia (dal 26.02.2022 sino al 27.03.2022), comprovata da idonea documentazione medica, periodo all'interno del quale, essendo risultata positiva al Covid 19, era stata sottoposta a quarantena, anch'essa comprovata da idonea documentazione medica.
Sul punto, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (interrogata da parte del la CP_11
Puglia sul quesito se, in presenza di una regolare certificazione medica che autorizzi l'assenza del dipendente per malattia, si possa ritenere che lo stesso sia comunque obbligato ad effettuare la vaccinazione e ai correlati obblighi certificatori), con parere del 24.01.2022, ha chiarito che “non vi è ragione di considerare assente ingiustificato un soggetto la cui assenza trova giustificazione in una causa differente dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale
(nel caso di specie, la malattia) e che, d'altra parte, non sarebbe nemmeno esigibile, in capo
a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino) volto all'assolvimento del suddetto obbligo…la sopra riportata interpretazione…costituisce il giusto contemperamento degli interessi in gioco risponde ad esigenze di equità sostanziale e di tutela della salute del lavoratore medesimo, senza pregiudizio per i superiori interessi …della popolazione scolastica, attesa
l'attuale assenza dal servizio del dipendente e la conseguente non frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso”, suggerendo “di procedere all'invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia, o in alternativa, a inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione e-/o produzione dell'attestazione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il congedo per malattia”.
Il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato risulta senz'altro condivisibile (e già condiviso da altri Tribunali in analoghe fattispecie) in quanto, nell'ottica del legislatore, la sospensione dal servizio non è una misura punitiva ma risponde all'esigenza di allontanare dall'ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti;
rischio che evidentemente non sussiste se il lavoratore si trova in congedo per malattia.
Alla luce di quanto sopra esposto, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro ex art. 172/2021, adottato dal dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo “G. BI (decreto prot. n. 1796 del 9.03.2022) nei confronti di
[...]
, a far data dal 9.03.2022 (e cessato per guarigione dal Covid in data 20.03.2022), Parte_1 durante l'assenza giustificata dal lavoro per malattia (e per quarantena) e dichiarata, conseguentemente, l'illegittimità della decurtazione dello stipendio operata dal di CP_5
sulle buste paga della nei mesi di Aprile 2022 (euro 432,72), di Maggio 2022 CP_1 Pt_1 (euro 434,32) e di Giugno 2022 (euro 216,65), va pertanto ordinato al
[...]
, quale datore di lavoro e ordinatore principale di spesa, rimasto Controparte_2
contumace, di riconoscere la persistenza del rapporto di lavoro della ricorrente nei periodi di sospensione dal lavoro ex art. DL 172/2021 (dal 9.03.2022 al 20.03.2022) con ogni conseguenza dal punto di vista economico e giuridico ad ogni effetto di legge, con conseguente condanna del di , in qualità di ordinatore secondario di CP_12 CP_1
spesa, alla restituzione delle retribuzioni trattenute nelle buste paga di , Maggio e Pt_3
Giugno 2022, per un totale 1.083,69, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso sino all'effettivo soddisfo.
La particolarità e novità delle questioni trattate costituiscono eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato ai sensi del DL 172/2021, in data
09.03.2022, dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo “G. BI di Avola e, conseguentemente, delle trattenute operate sulle buste paga di Aprile, Maggio e Giugno 2022;
2) per l'effetto, ordina al (in persona del pro Controparte_2 CP_13
tempore) di riconoscere la persistenza del rapporto di lavoro della ricorrente nei periodi di sospensione dal lavoro ex art. DL 172/2021 (dal 9.03.2022 al 20.03.2022), con ogni conseguenza dal punto di vista economico e giuridico ad ogni effetto di legge e, per l'effetto, condanna il di , in qualità di ordinatore secondario di spesa, alla CP_12 CP_1
restituzione alla ricorrente delle retribuzioni trattenute nelle buste paga di Aprile, Maggio e
Giugno 2022, per un totale 1.083,69, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1649/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difeso dagli avv.ti Vicenzo Parte_1 C.F._1
CI e NO CI
Ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai
[...] P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis c.p.c., da un proprio funzionario
Resistente
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore
Terzo chiamato contumace
Oggetto: sospensione da inadempimento obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 ex art. 2 D.L. n.
172/2022)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere insegnante presso Parte_1
l'Istituto Comprensivo “G. BI di Avola e che, in data 08.03.2022, durante un periodo di assenza giustificata per malattia (dal 26.02.2022 al 27.03.2022), risultava positiva al Covid 19
e ne dava puntuale notizia alla scuola;
- che, dopo il periodo di quarantena, comunicava alla scuola l'avvenuta guarigione con certificato trasmesso il 22.03.2022; - che, nonostante la docente fosse assente per malattia già a far data dal 26.02.2022 e, comunque, in quarantena a far data dall'8.03.2022, la stessa apprendeva dalla busta paga del mese di Aprile 2022 di aver subito una decurtazione dello stipendio pari a € 432,72 riferita al “debito accertato per i seguenti periodi di assenza: dal 09.03.2022 al 20.03.2022 per sosp. dal serv. ex DL 172/2021”, le cui ritenute sarebbero state effettuate mensilmente fino al mese di giugno 2022;
- di aver immediatamente contestato il provvedimento di sospensione (e la connessa illegittima decurtazione dello stipendio), perché adottato durante il periodo di assenza giustificata della docente, dapprima per malattia e successivamente per quarantena, durante il quale non si sarebbe potuto verificare alcun rischio di contagio con i fruitori del servizio scolastico, e ciò costituiva un impedimento all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 4 bis della legga 76/2021; - che nessun provvedimento di revoca della sospensione veniva adottato dal Dirigente scolastico e, quindi, la docente subiva una decurtazione dello stipendio anche nei mesi di maggio 2022 (pari a € 434,32) e giugno 2022 (pari a € 216,65), per un prelievo indebito complessivo pari a € 1.083,69.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di sospensione per palese violazione di legge, disapplicarlo e conseguentemente”; 2) “statuire che la decurtazione dello stipendio con le rate mensili di euro 432,72 per Aprile 2022, di euro 434,32 per Maggio 2022 e di euro
216,65 per Giugno 2022, per complessivi euro 1.083,69 non è dovuta”; 3)“condannare il
, in persona del suo Min. p.t., a restituire detta somma alla Controparte_1 ricorrente, oltre agli interessi di legge e ad ogni altra indennità connessa”; 4)”condannare il
convenuto al pagamento delle spese di giudizio e i compensi di difesa”; 5) CP_1
“adottare ogni altro provvedimento di Giustizia relativamente all'ingiustificata inerzia del
Dirigente scolastico, da cui è derivata la necessità di ricorrere all'Autorità giudiziaria”
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio
[...]
(in persona del legale rappresentante Controparte_1
protempore), il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo: - che, con pec del 10 marzo 2022, il 2° Istituto Comprensivo
“G. BI di Avola aveva trasmesso all' resistente, per l'applicazione, il decreto CP_3
prot. n.1796 del 09.03.2022 del Dirigente Scolastico di sospensione del rapporto di lavoro della ricorrente , in servizio presso il suddetto Istituto in qualità di docente di Parte_1
scuola secondaria di primo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dal decreto legge n. 172/2021, con conseguente sospensione, con decorrenza immediata, della retribuzione e di altro compenso o
Cont emolumento;
- che, pertanto, la resistente quale ordinatore secondario della spesa, procedeva in applicazione del suddetto decreto, con la lavorazione dell'11.03.2022, numero lotto 10021, alla sospensione della retribuzione con decorrenza 09.03.2022 con effetti dalla rata stipendiale 04/2022; - che, successivamente, il Dirigente Scolastico comunicava a parte resistente, con nota prot. n. 2178 del 23.03.2022, la cessazione della sospensione e, quindi l'Ufficio procedeva, in applicazione del suddetto decreto, alla riattivazione dei pagamenti della retribuzione stipendiale in data 25.03.2022, con decorrenza 21 marzo 2022 con effetti dalla rata stipendiale di aprile e per le giornate dal 9 al 20 marzo 2022 operava la decurtazione dello stipendio con rate mensili da aprile a giugno 2022.
Tanto premesso in fatto, il di eccepiva, in via pregiudiziale ed assorbente, CP_5 CP_1
la propria totale carenza di legittimazione passiva, deducendo che, trattandosi di controversia in materia di esclusiva competenza del , ordinatore primario della Controparte_2 spesa, il datore di lavoro della ricorrente era l'unico soggetto legittimato alla gestione dei rapporti con i propri dipendenti, nonché all'adozione di provvedimenti nei confronti degli stessi, mentre l' resistente svolgeva, secondo il disposto di cui al D.M. del 23 dicembre CP_3
2010, le attività inerenti il pagamento degli stipendi a livello territoriale, già di competenza della Direzione dell'Economia e delle Finanze di Siracusa (ex Direzione Provinciale del
Tesoro) e curava la gestione degli stipendi del personale appartenente al comparto scuola, dall'immissione in ruolo fino alla cessazione del servizio, apportando le variazioni conseguenti a provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza (ordinatore primario della
) e che, quindi, avendo la propria azione natura meramente applicativa di CP_6
provvedimenti adottati sul piano sostanziale dal datore di lavoro (nella fattispecie in esame dal Dirigente del 2° Istituto Comprensivo “G. BI), l' resistente, quale ordinatore CP_3
secondario della spesa, non poteva disapplicare un provvedimento emesso da altra
Amministrazione, ordinatore primario della spesa.
Il (in persona del Ministro pro tempore), chiamato in Controparte_2
giudizio a cura di parte ricorrente, giusta ordinanza del 19.03.2025, non si costituiva in giudizio.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dal CP_7 dell'Istituto Comprensivo “G. BI di Avola nei confronti della ricorrente (docente presso il predetto Istituto scolastico) a causa del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, ai sensi del
Decreto-legge n. 172/2021, e del conseguente diritto della ricorrente alla retribuzione non corrisposta per effetto del provvedimento di sospensione.
La ricorrente, destinataria del provvedimento di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale (decreto prot. n. 1796 del 9.03.2022), ha lamentato l'illegittimità del provvedimento stesso, in quanto emesso durante un periodo di assenza giustificata per malattia (dal
26.02.2022 al 27.03.2022 e poi, per come risultante dalla documentazione allegata al ricorso, protrattasi fino al mese 25.06.2022), all'interno del quale la ricorrente, risultata positiva al
Covid 19, era stata anche posta in quarantena;
la ricorrente deduceva, inoltre, che la sua assenza giustificata rappresentava causa impeditiva all'adozione del provvedimento ex D.L. n.
172/2021, in quanto tale disciplina era stata dettata al fine di impedire il contagio passivo o attivo da Covid 19 ed, essendo stata ella assente, tale pericolo di contagio non aveva avuto modo di verificarsi.
Ciò premesso, giova osservare che, dinanzi all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva sollevata dal , stante la propria natura di CP_8 CP_1
ordinatore secondario di spese, e a fronte della richiesta effettuata in subordine dalla ricorrente all'udienza del 10.05.2023, reiterata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. del 17.03.2025, questo Giudice, con ordinanza dell'1.04.202025, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione ex art. 127 ter concesse in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, ritenuta la necessità della partecipazione al procedimento del datore di lavoro della ricorrente, CP_1
ha disposto – a cura di parte ricorrente - la chiamata in giudizio del Controparte_2
, il quale, regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio, restando contumace.
[...] In ogni caso, giova rilevare che, sebbene il datore di lavoro e il soggetto che ha adottato il Cont provvedimento di sospensione impugnato sia il (in persona del Dirigente scolastico), il
Contr convenuto in giudizio dalla ricorrente non è soggetto carente di legittimazione passiva, in quanto soggetto che, seppur ordinatore secondario di spesa, ha effettuato le trattenute conseguenti alla sospensione e, in caso di accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato, dovrà provvedere alla restituzione delle somme trattenute.
Tutto ciò posto, le doglianze della ricorrente sono fondate.
In primo luogo, la questione oggetto del presente giudizio è regolata dalla normativa speciale, dettata dal D.L. n. 44/2021 del 01.04.2021 e dal n. 172/2021 del 27.11.2021, introdotta durante la pandemia da Covid-19 per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento della diffusione del virus e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, soprattutto per le categorie più fragili, in termini di profilassi e di copertura vaccinale.
Inizialmente l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disponendo al comma 1 che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.” e al comma 2 che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
Il medesimo articolo, nei successivi commi, ha disposto che “4. … le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi (degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato
a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma
2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per
l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato
a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 6. Decorsi
i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso
o emolumento, comunque denominato. 9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Successivamente, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione vere, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.
L'art. 1 del citato D.L. ha, infatti, previsto che “al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde
COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter,
9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (…). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” ed, inoltre, che “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
Il D.L. n. 172/2021, rubricato “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” ha, poi, previsto all'art. 2 l'estensione dell'obbligo vaccinale anche al personale scolastico, mantenendo anche in tale settore un sistema di controllo sull'effettuazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 da parte dei soggetti in questione e, in particolare, stabilendo che “Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 (tra cui i Dirigenti scolastici) invitano, senza indugio,
l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione
o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”.
A norma di quanto sopra, dunque, il possesso della certificazione verde (ad esclusione dei soggetti esentati) e la sua esibizione erano condizioni da soddisfare al momento dell'accesso al luogo di lavoro, in assenza delle quali il lavoratore doveva essere considerato assente ingiustificato senza alcuna possibilità di essere adibito a mansioni differenti né al lavoro agile.
Tale obbligo costituiva un preciso dovere di ciascun dipendente a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Le superiori disposizioni sono state, tutte, inserite tra le misure in materia di tutela della salute adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valutata come
“pandemia” dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.
Come già osservato dal Giudice delle Leggi con riferimento preciso alle professioni sanitarie,
“Il D.L. n. 44 del 2021, come convertito, in particolare, era volto, tra l'altro, a disciplinare in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite. … La relazione al D.L. n. 44 del 2021 affermava, così, che 'in considerazione dei dati sulla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in termini di numero di casi e dell'indice di trasmissibilità dell'infezione, nonché in relazione al tasso di occupazione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva, è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva (così, in motivazione,
Corte Cost. n.15/2023 cit.).
Tale orientamento deve essere condiviso anche con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, in quanto, in linea di continuità con la ratio del D.L. n. 44/2021, il D.L. n.
127/2021, come convertito, ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale, quale strumento di salute pubblica e di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni rivolte alla comunità, estendendola di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, nonché ha ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione, poi seguito dal D.L. 172/2021.
La normativa emergenziale richiamata non risulta, inoltre, essere in contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria;
difatti, con la recente sentenza n. 15/2023 del
09.02.2023 (conforme anche alle successive nn. 156/2023 del 20.07.2023, 185/2023 del
05.10.203 e 186/2023 del 09.10.2023), la Corte Costituzionale, interrogata sui profili di costituzionalità concernenti l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
Cov-2 ( in particolare degli artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-bis, comma 1; e 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio
2021, n. 76, come rispettivamente introdotti e modificati, gli artt.
4-bis e 4-ter, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e successive modifiche), ha affermato che la scelta del legislatore finalizzata al contenimento della diffusione del virus non presenta irragionevolezza né può ritenersi sproporzionata alla luce della emergenza epidemiologica e delle risultanze scientifiche all'epoca disponibili, argomentando che “Giova preliminarmente ricordare che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con
l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)»
(sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).(…) il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato
a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2
Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992).
E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali.
Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia». L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino.
Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici.
Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli
Stati.
La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19).
Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente.(…) È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria
l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma
1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito). È costante, infatti, nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32
Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte» (sentenze n. 5 del
2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le «acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n.
282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018). Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali –
a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 8 del 2011), anche in ragione dell'«“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del
1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002).
Di tali presupposti risulta, del resto, essere stata pienamente consapevole l'autorità competente in materia. Si legge, infatti, nel Piano strategico nazionale dei vaccini approvato con il citato d.m. 12 marzo 2021, che «[L]e raccomandazioni [sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione] saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, e sulla trasmissione
o sulla protezione da forme gravi di malattia […]».
I rilievi che precedono non trovano confutazione in sede di diritto comparato;
difatti, la Corte
Costituzionale, al riguardo, ha sottolineato la tendenziale omogeneità della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatorietà della vaccinazione legata a certe professioni, condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879 che, al paragrafo 12, ha sottolineato che, in caso di accertato inadempimento degli obblighi vaccinali, la sospensione del rapporto rappresenta “una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute”, in quanto si tratta di “scelta – che non riveste natura sanzionatoria – (ma) si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus” e, comunque, destinata a cessare al venir meno dell'inadempimento dell'obbligo e, in ogni caso, dello stato di crisi epidemiologica.
Peraltro, “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”. In questa prospettiva, nell'ottica del bilanciamento dei valori coinvolti, alla luce di una positiva valutazione della proporzionalità e ragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore di imporre l'obbligo vaccinale (entro i limiti soggettivi e temporali vagliati criticamente dal Giudice delle Leggi) in rapporto al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus proprio attraverso la somministrazione dei vaccini, tenuto conto del contesto epidemiologico e dei dati scientifici acquisiti (ed attestanti, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale), i Giudici della Consulta hanno evidenziato che l'estensione dell'obbligo vaccinale anche agli operatori del settore scolastico (così come ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie o uffici pubblici) ha costituito attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 in danno delle categorie più fragili.
Premessa, dunque, la legittimità della normativa emergenziale che ha previsto l'obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2, nonché il sistema di controllo sulle vaccinazioni e i provvedimenti di sospensione dal lavoro per i soggetti interessati dalla normativa, nella fattispecie in esame giova sottolineare che la ricorrente – che rientra pacificamente tra i soggetti tenuti alla vaccinazione in assenza di motivi di salute ostativi – non ha dedotto di essere esente dall'obbligo vaccinale (condizione, questa, che l'art. 4 comma 2 del D.L. n. 44 del 2021 ricollega al “caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars – CoV-2 ”) ma ha contestato unicamente la possibilità di essere sottoposta alla verifica di adempimento di tale obbligo durante la propria assenza giustificata per malattia (nonché per quarantena) e, conseguentemente, di ricevere il provvedimento di sospensione.
E, difatti, è stata sospesa dal servizio, con correlativa sospensione anche Parte_1 della retribuzione (e da ogni altro emolumento), a seguito del riscontro da parte dell'
[...]
di non possesso della certificazione verde e della mancata ottemperanza all'obbligo Parte_2
vaccinale imposto ex art. 2 D.L. 172/2021, a decorrere dal 9.03.2022 e sino al 20.03.2022, periodo durante il quale la stessa era assente per malattia (dal 26.02.2022 sino al 27.03.2022), comprovata da idonea documentazione medica, periodo all'interno del quale, essendo risultata positiva al Covid 19, era stata sottoposta a quarantena, anch'essa comprovata da idonea documentazione medica.
Sul punto, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari (interrogata da parte del la CP_11
Puglia sul quesito se, in presenza di una regolare certificazione medica che autorizzi l'assenza del dipendente per malattia, si possa ritenere che lo stesso sia comunque obbligato ad effettuare la vaccinazione e ai correlati obblighi certificatori), con parere del 24.01.2022, ha chiarito che “non vi è ragione di considerare assente ingiustificato un soggetto la cui assenza trova giustificazione in una causa differente dal mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale
(nel caso di specie, la malattia) e che, d'altra parte, non sarebbe nemmeno esigibile, in capo
a un soggetto temporaneamente impossibilitato, un comportamento attivo (recarsi in uno dei siti per la somministrazione del vaccino) volto all'assolvimento del suddetto obbligo…la sopra riportata interpretazione…costituisce il giusto contemperamento degli interessi in gioco risponde ad esigenze di equità sostanziale e di tutela della salute del lavoratore medesimo, senza pregiudizio per i superiori interessi …della popolazione scolastica, attesa
l'attuale assenza dal servizio del dipendente e la conseguente non frequentazione dei locali scolastici da parte dello stesso”, suggerendo “di procedere all'invito alla regolarizzazione solo al rientro in servizio del personale in malattia, o in alternativa, a inviare il suddetto invito con l'avviso che il termine per la regolarizzazione e-/o produzione dell'attestazione documentale comprovante l'assolvimento dell'obbligo vaccinale decorrerà dal giorno del rientro in servizio dopo il congedo per malattia”.
Il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato risulta senz'altro condivisibile (e già condiviso da altri Tribunali in analoghe fattispecie) in quanto, nell'ottica del legislatore, la sospensione dal servizio non è una misura punitiva ma risponde all'esigenza di allontanare dall'ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti;
rischio che evidentemente non sussiste se il lavoratore si trova in congedo per malattia.
Alla luce di quanto sopra esposto, accertata l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro ex art. 172/2021, adottato dal dirigente scolastico dell'Istituto
Comprensivo “G. BI (decreto prot. n. 1796 del 9.03.2022) nei confronti di
[...]
, a far data dal 9.03.2022 (e cessato per guarigione dal Covid in data 20.03.2022), Parte_1 durante l'assenza giustificata dal lavoro per malattia (e per quarantena) e dichiarata, conseguentemente, l'illegittimità della decurtazione dello stipendio operata dal di CP_5
sulle buste paga della nei mesi di Aprile 2022 (euro 432,72), di Maggio 2022 CP_1 Pt_1 (euro 434,32) e di Giugno 2022 (euro 216,65), va pertanto ordinato al
[...]
, quale datore di lavoro e ordinatore principale di spesa, rimasto Controparte_2
contumace, di riconoscere la persistenza del rapporto di lavoro della ricorrente nei periodi di sospensione dal lavoro ex art. DL 172/2021 (dal 9.03.2022 al 20.03.2022) con ogni conseguenza dal punto di vista economico e giuridico ad ogni effetto di legge, con conseguente condanna del di , in qualità di ordinatore secondario di CP_12 CP_1
spesa, alla restituzione delle retribuzioni trattenute nelle buste paga di , Maggio e Pt_3
Giugno 2022, per un totale 1.083,69, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso sino all'effettivo soddisfo.
La particolarità e novità delle questioni trattate costituiscono eccezionali motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale adottato ai sensi del DL 172/2021, in data
09.03.2022, dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo “G. BI di Avola e, conseguentemente, delle trattenute operate sulle buste paga di Aprile, Maggio e Giugno 2022;
2) per l'effetto, ordina al (in persona del pro Controparte_2 CP_13
tempore) di riconoscere la persistenza del rapporto di lavoro della ricorrente nei periodi di sospensione dal lavoro ex art. DL 172/2021 (dal 9.03.2022 al 20.03.2022), con ogni conseguenza dal punto di vista economico e giuridico ad ogni effetto di legge e, per l'effetto, condanna il di , in qualità di ordinatore secondario di spesa, alla CP_12 CP_1
restituzione alla ricorrente delle retribuzioni trattenute nelle buste paga di Aprile, Maggio e
Giugno 2022, per un totale 1.083,69, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 27.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale