Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 22138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22138 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7411 del 2025, proposto da
NA Di DO, RI AI, rappresentate e difese dall'avvocato RI AI, con domicilio digitale come in atto;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato derivante dalla sentenza n. 1698/2024 del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa VA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti agiscono in questa sede per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1698/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
2. In particolare:
- la ricorrente NA Di DO, docente, agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui, tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un totale di € 1.500,00;
- l’avv. RI AI, difensore distrattario, agisce in proprio per ottenere l’esecuzione della sentenza nella parte in cui l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore per un importo di € 1.280,88.
3. Parte ricorrente ha notificato regolarmente il titolo esecutivo all’Amministrazione, la quale, nonostante il decorso del termine legale, non ha provveduto ad adempiere agli obblighi derivanti dalla decisione giurisdizionale.
4. A fronte della persistente inottemperanza, le interessate hanno proposto il presente ricorso, congiuntamente, per ottenere l’esecuzione della sentenza, eventualmente anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All’esito della camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. La domanda di ottemperanza proposta dalle ricorrenti deve essere accolta, in quanto con la stessa viene chiesto di dare esecuzione ad una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
8. Il titolo esecutivo risulta essere stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. È, altresì, decorso, dalla notifica del titolo esecutivo, il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
9. Risulta per tabulas che l’Amministrazione intimata non abbia proceduto al pagamento delle somme dovute in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di cui viene chiesta l’esecuzione.
10. L’Amministrazione è, dunque, tenuta a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri, corrispondendo alle ricorrenti le somme ivi liquidate, rispettivamente a titolo di beneficio economico e di spese processuali distratte.
11. Deve, pertanto, essere dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
12. In caso di infruttuoso decorso del termine, si nomina fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta delle ricorrenti.
13. Il Collegio non ritiene, invece, allo stato sussistenti i presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, cui potrà eventualmente provvedersi in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati dalla presente sentenza, dietro apposita richiesta della parte ricorrente.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta delle ricorrenti;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA ST, Presidente
VA LI, Primo Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA LI | NA ST |
IL SEGRETARIO