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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1029/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3151/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042307928000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420240042307928000, notificata in data 06.02.2025, con cui viene intimato il pagamento della somma complessiva di € 371,63, che trae origine dall'omesso pagamento dell'imposta di registro locazione fabbricati, con riferimento all'annualità 2020.
Rilevava, nel merito, che il ricorrente in data 01.01.2017 concludeva il contratto di locazione ad uso abitativo con cui concedeva in locazione l'immobile oggetto del sotteso avviso di liquidazione, catastalmente identificato al Comune di Roma, al foglio 961, part. 590, sub. 14, cat. A/4 (v.si all. 1); sicché in data 30.01.2017 effettuava il versamento di €. 480,00 a titolo di tassa di registrazione e, per l'effetto veniva registrato al n.
761, serie 3T (v.si all. 2). 5
Dopo qualche mese, il Sig. Ricorrente_1 (n.q. di locatore) ed i conduttori risolvevano il suddetto contratto di locazione, sicché in data 10.03.2017, lo stesso effettuava il regolare versamento della somma di €. 166,00 in favore di
Agenzia delle Entrate, a titolo di risoluzione del predetto contratto di locazione (v.si all. 3).
Con più precisione, in data 01.01.2017 è stato sottoscritto il richiamato contratto di locazione, in data
12.01.2017 è stata versata la tassa di registrazione, in data 09.03.2017 è stato risolto dalle parti con conseguente versamento della tassa per la risoluzione anticipata in data 10.03.2017.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che ammetteva la fondatezza dell'addebito e sgravava l'imposta chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Con memoria il ricorrente insisteva vista la fondateza del ricorso, nella condanna alle spese di igiudizio.
Dalla lettura degli atti ed in particolare dalle concordi dichiarazioni delle parti sul punto, emerge in modo pacifico che le parti non hanno più interesse al giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.L.vo 31.12.1992 n. 546.
Le spese di giudizio devono essere poste (come richiesto dal ricorrente) a carico di parte resistente (attesa l'infondatezza della richiesta tributaria oggetto di contenzioso) e devono essere liquidate, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 in complessivi euro 100,00, tenendo anche conto dell'intervenuto sgravio e applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 100,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3151/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042307928000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420240042307928000, notificata in data 06.02.2025, con cui viene intimato il pagamento della somma complessiva di € 371,63, che trae origine dall'omesso pagamento dell'imposta di registro locazione fabbricati, con riferimento all'annualità 2020.
Rilevava, nel merito, che il ricorrente in data 01.01.2017 concludeva il contratto di locazione ad uso abitativo con cui concedeva in locazione l'immobile oggetto del sotteso avviso di liquidazione, catastalmente identificato al Comune di Roma, al foglio 961, part. 590, sub. 14, cat. A/4 (v.si all. 1); sicché in data 30.01.2017 effettuava il versamento di €. 480,00 a titolo di tassa di registrazione e, per l'effetto veniva registrato al n.
761, serie 3T (v.si all. 2). 5
Dopo qualche mese, il Sig. Ricorrente_1 (n.q. di locatore) ed i conduttori risolvevano il suddetto contratto di locazione, sicché in data 10.03.2017, lo stesso effettuava il regolare versamento della somma di €. 166,00 in favore di
Agenzia delle Entrate, a titolo di risoluzione del predetto contratto di locazione (v.si all. 3).
Con più precisione, in data 01.01.2017 è stato sottoscritto il richiamato contratto di locazione, in data
12.01.2017 è stata versata la tassa di registrazione, in data 09.03.2017 è stato risolto dalle parti con conseguente versamento della tassa per la risoluzione anticipata in data 10.03.2017.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che ammetteva la fondatezza dell'addebito e sgravava l'imposta chiedendo la cessazione della materia del contendere.
Con memoria il ricorrente insisteva vista la fondateza del ricorso, nella condanna alle spese di igiudizio.
Dalla lettura degli atti ed in particolare dalle concordi dichiarazioni delle parti sul punto, emerge in modo pacifico che le parti non hanno più interesse al giudizio.
Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.L.vo 31.12.1992 n. 546.
Le spese di giudizio devono essere poste (come richiesto dal ricorrente) a carico di parte resistente (attesa l'infondatezza della richiesta tributaria oggetto di contenzioso) e devono essere liquidate, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022 in complessivi euro 100,00, tenendo anche conto dell'intervenuto sgravio e applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere
Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 100,00 oltre a IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.