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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1286/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., Parte_1 Parte_2
corrente in Pescara alla Piazza Santa Caterina da Siena n. 11, rappresentata e difesa in virtù di
[...] procure da intendersi in calce all'atto di appello e all'atto di costituzione di nuovo difensore del
3.1.2022, unitamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Florenzo Coletti e Sonia Spinozzi, elettivamente domiciliata in Pescara alla Via Firenze 10, presso e nello studio del primo
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. sig. Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in Pescara, alla via L. Einaudi 3/D, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe
Cantagallo che la rappresenta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 1466/2023 pubblicata l'8.11.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1466/23, resa inter partes dal Tribunale di Pescara, in composizione monocratica – Dott. Bortone, – R.G. n. 1679/19, pubblicata lì8/11/23 e notificata nella medesima data, in via preliminare dichiarare nulla la sentenza impugnata e rimettere ex art 354 comma 2 cpc il fascicolo dinanzi al Giudice di prima grado ai fini del rinnovo dell'istruttoria o di parte di essa per le ragioni in ordine allo smarrimento del verbale di udienza del 127/02/2021 e a quanto dedotto nel relativo capo;
in subordine, in ipotesi di mancato accoglimento di quanto richiesto al punto che precede, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “condannare la convenuta (appellata) al risarcimento dei danni subiti dalla ditta attrice nella somma pari all'importo pagato dalla stessa per l'acquisto dei macchinari, nonché per le commesse andate perse a seguito dell'azione violenta posta in essere dalla convenuta, compresi i macchinari e le attrezzature da ufficio, nonché ogni altro oggetto necessario ed utile per lo svolgimento della attività anche contabile e fiscale della medesima attrice”; vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.>>
Appellata
<< …affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.1466/2023 del 07.11.2023 del Tribunale di Pescara. Con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara ha respinto la domanda con la quale la deducendo che, il 31.5.2018, titolare della Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
aveva sgomberato, dopo averlo acquistato all'asta giudiziaria, un capannone sito in Civitaquana
[...]
(PE), contrada Vicenne zona artigianale, che la società attrice conduceva in locazione, per effetto di un contratto di locazione commerciale della durata di sei anni, stipulato in data 1.1.2014 con la
[...]
aveva convenuto la predetta per sentirla Controparte_3 Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni subiti, da commisurarsi all'importo pagato per l'acquisto dei macchinari e delle attrezzature rimosse nonché alle commesse perse.
1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sull'equivocità delle risultanze istruttorie
– le quali non consentivano di ritenere provata la versione dell'attrice – e dall'impossibilità, anche in esito alla disposta c.t.u., di accertare i macchinari ancora presenti all'interno del capannone e se essi fossero o meno componenti del laboratorio di falegnameria ivi asseritamente in funzione (peraltro, è sottolineato che, con sentenza del 10.2.2021, il era stato assolto dal reato p. e p. dall'art. 392 CP_2
2 c.p. “perché il fatto non sussiste” poiché “la versione dei fatti narrati dal invero non è stata Pt_2 confermata dalle risultanze processuali...”, e con rimessione degli atti “al Pubblico Ministero per le opportune valutazioni”).
2. Avverso tale decisione l'attrice ha proposto appello.
Si riassumono i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. La sentenza è nulla per aver il giudice di prime cure deciso pur in mancanza del verbale di udienza del 17.2.2021 (a cui la causa era stata rinviata alla precedente udienza del 7.10.2020 per la escussione del teste di parte attrice ). La mancanza di tale verbale ha arrecato un Testimone_1
grave pregiudizio alla parte attrice risultata soccombente in quanto, suo malgrado, si è trovata nella impossibilità di dare prova dei fatti oggetto del contendere, sui quali il teste aveva Testimone_1
puntualizzato alcuni aspetti della vicenda in ordine al danneggiamento, tanto che la stessa parte attrice aveva poi ritenuto di rinunciare al teste in quanto ormai superfluo. Il giudice ha erroneamente Tes_2
valutato le sole dichiarazioni dei testi di parte convenuta, trascurando quelle del teste Testimone_1 il quale aveva confermato l'azione violenta del CP_2
2.2. E', altresì, censurabile la valutazione delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. il quale, invero, come del resto riferito anche dal teste , confermava l'attività dell'impianto di Testimone_3
lavorazione desumibile dalla esistenza, alla data del fatto, di una fornitura di energia elettrica intestata a per una potenza di 30 KW compatibile con la presenza del predetto impianto Parte_1
(pag. 29 relazione); è stata depositata una comunicazione della società attestante non Parte_3 soltanto l'esistenza del contratto di fornitura fino alla data del 31 maggio 2018, ma anche i relativi consumi congruenti con un impianto di lavorazione attivo. Tra l'altro, l'asserita mancanza di riscontro tra i beni di cui alla fattura di acquisto dei macchinari e quelli rinvenuti distrutti e resi inutilizzabili nel piazzale della società appellata, è stata chiarita dal CT (pag. 9 ibidem) il quale ha identificato tutti i componenti dei macchinari ed impianti presenti all'interno ed all'esterno del citato capannone stimandone il valore.
2.3. Infine, la sentenza penale di assoluzione del pronunciata dal Tribunale di Pescara, CP_2
non ha alcuna efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p., poiché la danneggiata ha esercitato, prima che il giudizio penale avesse inizio, l'azione civile con la conseguenza che i due giudizi, civile e penale, sono rimasti autonomi.
3. Con deposito di comparsa di risposta, si è costituita la la quale ha Controparte_1
resistito agli avversi assunti deducendone la palese infondatezza.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3,
3 comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 14.5.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. L'omessa valutazione di una prova non è causa di nullità della sentenza né, tanto meno, motivo di rimessione della causa al primo giudice (art. 354 c.p.c.).
5.2. La questione investe il merito della decisione impugnata e, pertanto, sarà esaminata insieme alle restanti doglianze.
6. Il secondo ed il terzo motivo – che, in quanto vertenti seppur sotto diversi ma complementari profili la valutazione delle risultanze istruttorie, vanno esaminati insieme – sono infondati.
6.1. Come riportato nella sentenza gravata i testimoni (sentito all'udienza del Testimone_4
31.3.2021) e (sentito all'udienza del 10.8.2021), presenti ai fatti, hanno dichiarato Testimone_5
che, il 31.5.2018 e il giorno successivo, fu l.r. della società appellante, a sgomberare Parte_2 con l'ausilio del personale dell'appellata le attrezzature esistenti all'interno del capannone in vista del suo imminente rilascio (l'aggiudicazione risale al 22.2.2018, mentre il decreto di trasferimento è del 19.7.2018); i materiali furono lasciati dal nell'area esterna antistante il capannone in attesa Pt_2
che di trasportarli in altro immobile (il si era offerto di fornirgli i mezzi per lo spostamento); CP_2 invece, i beni e arredi presenti nell'ufficio, sul vano soppalcato, furono lasciati e si trovano ancora lì avendo il ancora le chiavi di accesso. Tali dichiarazioni trovano piena conferma in quelle, chiare Pt_2
e precise, rese dal testimone (sentito all'udienza del 17.2.2021, il cui verbale, mancante Testimone_6 nel fascicolo d'ufficio, è stato prodotto dall'appellata) il quale, in buona sostanza, ha riferito che le operazioni di sgombero furono effettuate dal con la collaborazione dei dipendenti del Pt_2 CP_2
e con l'aiuto dello stesso Al contrario, del tutto generiche risultano le dichiarazioni dei testi Tes_6
(di cui si dà atto nella sentenza gravata) e (sentito alla Testimone_3 Testimone_1 udienza del 17.2.2021 di cui al predetto verbale;
l'omessa valutazione della sua deposizione è oggetto della censura dell'appellante): il primo si è limitato a esporre, senza indicare precisamente quando, che nel capannone vi era un laboratorio di falegnameria (circostanza, peraltro, pacifica) con cui la società appellante “produceva manufatti” e ha accennato di avere visto l'impianto la prima volta
“all'incirca nel 2015” (quindi molto prima dei fatti in questione); il secondo, del pari oltre a fare un imprecisato cenno alla presenza di macchinari di falegnameria nel capannone condotto dal al Pt_2 quale egli si rivolgeva “solo per qualche lavoretto ogni tanto”, ha aggiunto, in modo alquanto vago, di essere “stato presente quando il spostò dal capannone la roba del senza spiegare CP_2 Pt_2
le ragioni della sua presenza né se fosse o meno presente il e quale ruolo ebbe il medesimo (e, Pt_2
4 quanto meno, sarebbe anomala la presenza del teste e non del di cui era asseritamente cliente) Pt_2
e, dunque, fornendo una versione dei fatti generica, frammentata e, quindi, del tutto, inattendibile.
6.2. Oltretutto, come ritenuto dal giudice di primo grado, la c.t.u. non ha fornito alcun elemento a favore dell'appellante. Mancando i dati identificativi dei macchinari è stato impossibile determinare la corrispondenza dei beni rinvenuti con quelli indicati nella fattura versata in atti (v. pp. 28-29 relazione del 10.12.2020 e pp.
9-10 relazione integrativa del 26.1.2021). Inoltre, l'oggetto del contratto di locazione del capannone era riferito al solo “uso deposito”; l'unica utenza attiva era quella elettrica, ma con consumi nel periodo d'interesse (14.2.2017/1.8.2018) davvero infimi e incompatibili con l'esercizio di attività produttiva;
ciò peraltro si evince paragonando detti consumi con il periodo precedente (5.1.2014 / 14.2.2017) quando vi era un affitto di azienda ad altra ditta a cui subentrava la la quale, dunque, non ha mai effettivamente svolto attività nel predetto capannone Controparte_1
(v. scheda consumi “ allegata alla c.t.u.). Parte_3
6.3. L'ultima doglianza, relativa alla sentenza penale di assoluzione del non ha alcun CP_2
pregio poiché, come è evidente, il giudice di prime cure vi ha fatto riferimento soltanto ad colorandum senza attribuire ad essa alcuna efficacia di giudicato ex art. 652 c.p.p.. Ed in effetti, attesa la chiarezza del sopra illustrato quadro istruttorio, nell'economia del giudizio la pronuncia non ha rilevanza. Può soltanto aggiungersi che, come esposto dall'appellata, , il professionista delegato Controparte_4 nominato nella procedura esecutiva n. 179/2012 R.G.E. e custode dell'immobile, escusso quale teste all'udienza del 10.2.2021 nel corso del dibattimento, confermava che il capannone era liberamente accessibile e al suo interno << … vi erano dei residui di lavorazioni e delle pseudoattrezzature abbandonate comunque, dal mio punto di vista, prive di valore economico …>> (v. verbale in fasc. della parte appellata di primo grado;
è appena il caso di ricordare che il giudice civile può avvalersi, sulla base di una autonoma valutazione giudiziale, delle risultanze derivanti dagli atti compiuti nel procedimento penale;
in tal senso, tra le altre, Cass. 5947/2023, Cass. 2947/2023 e Cass. 12164/2021).
Ciò ad ulteriore conferma della valutazione del giudice di prime cure sopra richiamata.
7. In conclusione, l'appello va respinto.
7.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda
(indeterminabile – complessità media), secondo i valori medi per tutte le fasi esclusa, però, quella di trattazione-istruttoria per la quale sono appropriati i valori minimi, essendo la causa stata rimessa direttamente in decisione.
7.2. Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002, atteso l'integrale rigetto del gravame.
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P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al rimborso in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 10.523,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) dichiara che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.7.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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