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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 11/12/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
DO GR presidente
ET NI giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1111/2025 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Donadio Nicoletta
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 20/11/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/8/2025 - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio in data 2/8/1996 in Donaueschingen (Germania) con e che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, senza ulteriori domande.
non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di comparizione dei CP_1 coniugi del 20/11/2025, alla quale partecipava il solo ricorrente mediante collegamento da remoto, che si riportava alle richieste formulate in atti. Alla medesima udienza il procuratore costituito, ritenuta la causa matura per la decisione, precisava le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedeva che la causa fosse decisa;
il Giudice relatore, pertanto, dopo aver dato atto di non poter esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente ed in assenza di adozione di provvedimenti provvisori, dichiarava la contumacia della e si riservava di riferire al CP_1
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Null'altro vi è da statuire, in assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente e di domande di tipo economico.
In ragione della contumacia di parte resistente e della sua mancata opposizione alla domanda di separazione, le spese del giudizio si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 31/8/2025 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati in Donaueschingen (Germania) in data 2/8/1996, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Montalbano Jonico;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montalbano Jonico di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996,
Parte II, serie C, numero 8;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
10/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
ET NI DO GR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
DO GR presidente
ET NI giudice rel.
Tiziana Caradonio giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1111/2025 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Donadio Nicoletta
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 20/11/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/8/2025 - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio in data 2/8/1996 in Donaueschingen (Germania) con e che CP_1 dalla loro unione non erano nati figli - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale dalla moglie, senza ulteriori domande.
non si costituiva in giudizio né compariva all'udienza di comparizione dei CP_1 coniugi del 20/11/2025, alla quale partecipava il solo ricorrente mediante collegamento da remoto, che si riportava alle richieste formulate in atti. Alla medesima udienza il procuratore costituito, ritenuta la causa matura per la decisione, precisava le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate e chiedeva che la causa fosse decisa;
il Giudice relatore, pertanto, dopo aver dato atto di non poter esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della resistente ed in assenza di adozione di provvedimenti provvisori, dichiarava la contumacia della e si riservava di riferire al CP_1
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Null'altro vi è da statuire, in assenza di figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente e di domande di tipo economico.
In ragione della contumacia di parte resistente e della sua mancata opposizione alla domanda di separazione, le spese del giudizio si compensano tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 31/8/2025 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 coniugati in Donaueschingen (Germania) in data 2/8/1996, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Montalbano Jonico;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Montalbano Jonico di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996,
Parte II, serie C, numero 8;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
10/12/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
ET NI DO GR