Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice dott.ssa Veronica Zanin Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3451/2024, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. MIGHETTO MARIA VITTORIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. BARINOTTI MARCO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“
1. emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficiente e pertanto nessuna somma verrà corrisposta a titolo di mantenimento tra gli stessi.
Pag. 1
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Tornaco il 4.07.2021 trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 1 del 2021 Parte I, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- disporre la perdita del cognome per la signora CP_1 Parte_1
- dare atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, avendo anche separatamente definito ogni loro rapporto di carattere economico.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Per il PM
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e , hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1 in Tornaco, in data 4/07/2021 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 1, parte I, anno 2021.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51
c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate.
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il
16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2,
Pag. 2 lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1 in data 18/12/1986 e , nato in [...] in data [...]; Controparte_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
5. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del
2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 29/4/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Veronica Zanin
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