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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3964/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030626318000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5379/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: coma da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 nato il [...] a [...] e residente a [...]ed ON (CE) Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in NC ed ON (CE), Indirizzo_2 c/o lo studio dell'avv. Difensore_1, CF_Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250030626318000 notificata il 06/08/2025 di €.
1.849,85.
Nel gravame la parte eccepisce l'illegittimità della cartella per:
- difetto di motivazione determinato dal tempestivo versamento della rata n 2, in cartella indicata tardiva;
- violazione dell'art.25 d.p.r. 602/1973 e dell'art. 7 legge 212/2000 - emissione della cartella nonostante pagamento nei termini;
- violazione del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa.
Conclude con la rcihiesta nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento impugnata per erronea motivazione;
condannare l'Agenzia delle Entrate – RI
Provincia di Caserta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. c) In via subordinata, ridurre tale richiesta nei limiti del giusto, del dovuto e del provato.
L' Agenzia delle Entrate – RI, , rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016 e 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato in persona del Sig. Nominativo_1 (C.F.CF_1), chiede alla Corte disattendendo ogni avversa argomentazione: - rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Deposita provvedimento di sgravio cona RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO
DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DEL DPR N. 600DEL 1973 E DELL'ART. 54 BIS DEL
DPR N. 633 DEL 1972. abbinate quattro rate 9001 effettuate dopo la notifica della cartelladecadenza dalla quinta rata per omesso versamento.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , aisensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sicostituisce nel giudizio prima indicato 1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere n conformità dello sgravio effettuato;
chiede il rigetto del ricorso per quanto ancora risulta dovuto in seguito allosgravio parziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Come si evince dal riepilogo dei versamenti riportato l'ufficio non ha considerata tardiva la seconda rata , che risulta come sostenuto dalla parte versata il 28/12/2022, ma ha solo iscritto a ruolo il residuo dovuto per omesso pagamento delle rate successive a quella dovuta dopo il 28/6/2023.
Si specifica comunque che ,pur nulla avendo detto il ricorrente nel gravame in relazione al versamento tardivo – solo nel mese di agosto 2025. dopo la notifica della cartella- di ulteriori rate , l'ufficio ha provveduto ad abbinare alla dichiarazione gli ulteriori versamenti effettuati ed ad effettuare lo sgravio parziale della cartella che si allega-v sgravio-.
Si ribadisce che ulteriori rate, fuori termine , sono state pagate dal ricorrente solo nel mese di agosto
2025, quando la cartella era già stata notificata – data notifica 06/08/2025.
Si precisa che allo stato attuale, per l'abbinamento dei tardivi versamenti, resta dovuto solo quanto residua dallo sgravio allegato.
P.Q.M.
l Gm rigetta il ricorso per quanto ancora risulta dovuto in seguito allo sgravio parziale- Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3964/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Caserta - Viale Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250030626318000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5379/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: coma da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 nato il [...] a [...] e residente a [...]ed ON (CE) Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, elettivamente domiciliato in NC ed ON (CE), Indirizzo_2 c/o lo studio dell'avv. Difensore_1, CF_Difensore_1, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 02820250030626318000 notificata il 06/08/2025 di €.
1.849,85.
Nel gravame la parte eccepisce l'illegittimità della cartella per:
- difetto di motivazione determinato dal tempestivo versamento della rata n 2, in cartella indicata tardiva;
- violazione dell'art.25 d.p.r. 602/1973 e dell'art. 7 legge 212/2000 - emissione della cartella nonostante pagamento nei termini;
- violazione del principio di buona fede e correttezza dell'azione amministrativa.
Conclude con la rcihiesta nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la cartella di pagamento impugnata per erronea motivazione;
condannare l'Agenzia delle Entrate – RI
Provincia di Caserta al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. c) In via subordinata, ridurre tale richiesta nei limiti del giusto, del dovuto e del provato.
L' Agenzia delle Entrate – RI, , rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della L. n. 225/2016 e 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dal proprio dipendente delegato in persona del Sig. Nominativo_1 (C.F.CF_1), chiede alla Corte disattendendo ogni avversa argomentazione: - rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992.
Deposita provvedimento di sgravio cona RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO
DI LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DEL DPR N. 600DEL 1973 E DELL'ART. 54 BIS DEL
DPR N. 633 DEL 1972. abbinate quattro rate 9001 effettuate dopo la notifica della cartelladecadenza dalla quinta rata per omesso versamento.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , aisensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sicostituisce nel giudizio prima indicato 1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere n conformità dello sgravio effettuato;
chiede il rigetto del ricorso per quanto ancora risulta dovuto in seguito allosgravio parziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Come si evince dal riepilogo dei versamenti riportato l'ufficio non ha considerata tardiva la seconda rata , che risulta come sostenuto dalla parte versata il 28/12/2022, ma ha solo iscritto a ruolo il residuo dovuto per omesso pagamento delle rate successive a quella dovuta dopo il 28/6/2023.
Si specifica comunque che ,pur nulla avendo detto il ricorrente nel gravame in relazione al versamento tardivo – solo nel mese di agosto 2025. dopo la notifica della cartella- di ulteriori rate , l'ufficio ha provveduto ad abbinare alla dichiarazione gli ulteriori versamenti effettuati ed ad effettuare lo sgravio parziale della cartella che si allega-v sgravio-.
Si ribadisce che ulteriori rate, fuori termine , sono state pagate dal ricorrente solo nel mese di agosto
2025, quando la cartella era già stata notificata – data notifica 06/08/2025.
Si precisa che allo stato attuale, per l'abbinamento dei tardivi versamenti, resta dovuto solo quanto residua dallo sgravio allegato.
P.Q.M.
l Gm rigetta il ricorso per quanto ancora risulta dovuto in seguito allo sgravio parziale- Compensa le spese.