Art. 2. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , in conformita' con le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e con i relativi protocolli aggiuntivi e nel rispetto dei principi fondamentali e delle regole definiti dal Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituzione della denominazione di «Corpo delle infermiere volontarie» con quella di «Corpo delle crocerossine», garantendo coerenza normativa e continuita' operativa;
b) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalita' ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operativita' nell'assolvimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attivita' di interesse pubblico di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 , salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonche' quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine;
c) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero;
d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalita' di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonche' dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresi', per ciascuno dei due Corpi, due o piu' viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali;
e) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalita' di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine;
f) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attivita' ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 ;
g) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012 , e definizione delle modalita' di arruolamento, dei limiti di eta' e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonche' adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche;
h) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalita' di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonche' la qualita' di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti;
i) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c);
l) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 , e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653 ;
m) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012 , come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e revisione dei procedimenti disciplinari;
n) revisione dei requisiti e delle modalita' di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo;
o) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuita' del servizio prestato ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012 ;
p) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilita' dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate;
q) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalita' rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ;
r) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 .
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1654 , 1660 e 1737 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante: « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010:
«Art. 1654 (Qualifica di pubblico ufficiale). - 1.
Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.
2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.».
«Art. 1660 (Dipendenti di pubbliche amministrazioni).
- 1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita' pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 990.
3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.».
«Art. 1737 (Nomina delle infermiere volontarie). - 1.
Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:
a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;
b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.
2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.
3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.
4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.
5. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.
6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.».
- Per il testo degli articoli 1 , 5 e 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 , si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 :
«Art. 8-bis (Disposizioni finali). - 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.
2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute e' autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o piu' decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- La legge 10 giugno 1940, n. 653 recante: «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno 1940.
- Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010.
a) sostituzione della denominazione di «Corpo delle infermiere volontarie» con quella di «Corpo delle crocerossine», garantendo coerenza normativa e continuita' operativa;
b) razionalizzazione degli ordinamenti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine, secondo criteri di funzionalita' ed efficienza, per rispondere alle esigenze di pronta operativita' nell'assolvimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate e nel concorso alle altre attivita' di interesse pubblico di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 , salvaguardando le competenze del Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, nonche' quelle dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine;
c) definizione degli ambiti di impiego e dei compiti, rispettivamente, del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine nell'assolvimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate, secondo criteri di aderenza alle esigenze dello strumento militare per gli interventi sul territorio nazionale e nelle operazioni militari all'estero;
d) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalita' di nomina e della durata degli incarichi dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, nonche' dei vertici territoriali dei due Corpi, prevedendo, altresi', per ciascuno dei due Corpi, due o piu' viceispettori nazionali nominati dal Presidente nazionale della Croce Rossa italiana, previo parere, rispettivamente, dell'Ispettore nazionale del Corpo militare volontario e dell'Ispettrice nazionale del Corpo delle crocerossine, ovvero, per delegazione del Presidente nazionale, dai rispettivi Ispettori nazionali;
e) revisione, secondo criteri di armonizzazione, delle modalita' di mobilitazione del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine;
f) adeguamento delle disposizioni in materia di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attivita' ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, per il cui assolvimento sono attribuiti finanziamenti mediante convenzioni tra il Ministero della difesa e l'Associazione della Croce Rossa italiana ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 8-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012 ;
g) costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 178 del 2012 , e definizione delle modalita' di arruolamento, dei limiti di eta' e delle altre cause di cessazione dal ruolo unico, nonche' adeguamento delle disposizioni in materia di documenti matricolari e note caratteristiche;
h) rimodulazione dei requisiti e delle procedure di arruolamento del personale del Corpo militare volontario, comprese le modalita' di nomina e la formazione, prevedendo l'arruolamento anche del personale femminile, nonche' la qualita' di socio dell'Associazione della Croce Rossa italiana degli aspiranti;
i) revisione della gerarchia dei gradi militari del personale del Corpo militare volontario secondo criteri rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c);
l) adeguamento delle disposizioni in materia di stato giuridico del personale del Corpo militare volontario, compreso il richiamo in servizio, confermando l'applicazione al personale richiamato delle disposizioni in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 , e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653 ;
m) adeguamento delle disposizioni in materia di disciplina secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 178 del 2012 , come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2.2), della presente legge, e revisione dei procedimenti disciplinari;
n) revisione dei requisiti e delle modalita' di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, in aderenza all'assetto organizzativo del Corpo;
o) revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio, ferma restando la gratuita' del servizio prestato ai sensi dell' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 2012 ;
p) regolamentazione della foggia e dell'uso dell'uniforme del personale del Corpo militare volontario, assicurando la chiara riconoscibilita' dell'appartenenza del Corpo all'Associazione della Croce Rossa italiana e confermando l'uso delle stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare del personale richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attivita' ausiliaria delle Forze armate;
q) revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di crocerossina del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalita' rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo, di cui alla lettera c) del presente comma, confermando l'applicazione delle disposizioni in materia di riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1737, comma 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 ;
r) previsione di disposizioni transitorie intese ad agevolare il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dai decreti legislativi di cui al presente articolo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 .
6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1654 , 1660 e 1737 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante: « Codice dell'ordinamento militare », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010:
«Art. 1654 (Qualifica di pubblico ufficiale). - 1.
Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.
2. Il personale direttivo, non in servizio, e' soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali e' equiparato.».
«Art. 1660 (Dipendenti di pubbliche amministrazioni).
- 1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita' pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 990.
3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.».
«Art. 1737 (Nomina delle infermiere volontarie). - 1.
Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:
a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;
b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformita' alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.
2. L'ispettrice nazionale puo' decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.
3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda e' rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.
4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.
5. Il relativo diploma e' rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.
6. Il diploma e' accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, e' abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attivita' proprie della professione infermieristica. Il diploma, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, consente l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica con il riconoscimento dei relativi crediti formativi acquisiti.».
- Per il testo degli articoli 1 , 5 e 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 , si vedano le note all'articolo 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 :
«Art. 8-bis (Disposizioni finali). - 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e' ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.
2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute e' autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entita' dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o piu' decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attivita' propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- La legge 10 giugno 1940, n. 653 recante: «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno 1940.
- Si riporta il testo dell' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante: «Legge di contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - Omissis.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica e' allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.
Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nella Decisione di cui all'articolo 10 ed eventuali successivi aggiornamenti.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 2010.