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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 804 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e dall'Avv.to Marco Di Pt_1
IA elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace all'udienza di discussione del 11 settembre 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo il 10.1.2022,
[...] chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata dall' il Controparte_1 Pt_1
24.10.2019, di restituzione della somma di euro 5.776,33 indebitamente percepita sull'assegno sociale in godimento per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2017 al dicembre 2018 per superamento dei limiti reddituali accertato in sede di riliquidazione;
chiese, inoltre, dichiararsi l'illegittimità della trattenuta di euro 932,10 operata dal detto
. CP_2
Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza n.276/2023 - emessa in data 30.1.2023 - dopo aver delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, aderendo alla tesi difensiva del ricorrente accolse il ricorso ritenendo irripetibili le somme richieste dall' e condannando lo stesso alla restituzione della somma Controparte_3 di euro 923,10. Avverso tale decisione ha interposto gravame l' con ricorso depositato il Pt_1
31.07.2023, chiedendone la riforma. Sostiene che il primo Giudice ha deciso la causa “facendo acritica e illegittima applicazione del principio enucleato dalla giurisprudenza della Suprema Corte” in materia di indebito assistenziale. Evidenzia che parte appellata, in seguito a verifica, aveva “perso il diritto alla prestazione assistenziale a decorrere dal 1.1.2018, in forza del superamento dei limiti di reddito
Pag.1 normativamente previsti per il diritto all'assegno sociale”; che, infatti, si era proceduto a sommare
“i redditi da lavoro dipendente percepiti dal sig. e dall'intero nucleo familiare Controparte_1 per l'anno 2017 con i redditi da casellario (pensione di vecchiaia VO n.10101343) percepiti nel 2018”; che “la verifica dei redditi” poteva “essere effettuata dall' solo a consuntivo, non Pt_1 appena l'Istituto” aveva “conoscenza dei redditi trasmessi all'Agenzia delle Entrate”. Soggiunge che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l' , in primo grado, “non solo aveva allegato che il superamento dei limiti reddituali era CP_2 derivato dal conseguimento di redditi da lavoro dipendente e dalla percezione della pensione di vecchiaia VO n.10101343, ma aveva anche prodotto sia i redditi da lavoro dichiarati all'Agenzia delle Entrate per il 2018, sia il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia …”. Richiama ancora il tenore dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n.335/1995 sottolineando come il recupero oggetto di causa fosse stato effettuato tempestivamente entro il termine di legge.
, sebbene regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_1
Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è fondato per quanto di ragione. Occorre, anzitutto, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale (in cui vi rientra quello costituito in seguito alla trasformazione automatica, per raggiungimento dei requisiti anagrafici, delle prestazioni di invalidità civile). Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma Pt_1 rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2 parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con Pag.2 effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di car attere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del , affatto differente è Pt_1 Controparte_4 la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni Pt_1 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Di talché, afferma, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venr meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”. Cionondimeno, osserva questa Corte, va evidenziato che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e venendo alla fattispecie in esame, si rileva che la percezione dei redditi che ha dato luogo alla ripetizione d'indebito nei confronti del riguarda il periodo intercorrente dal 1° CP_1 gennaio 2017 al dicembre 2018. Trattasi di redditi ulteriori di cui l' è pacificamente venuto a conoscenza Pt_1 con le dichiarazioni reddituali annuali presentate dal di talché il recupero CP_1
Pag.3 dell'indebito (ovvero il conguaglio) è stato certamente tempestivo quanto meno per l'anno 2018. Specificatamente, per l'anno 2018, l'azione di recupero promossa con la nota del 24.10.2019 è tempestiva poiché l' è venuto a conoscenza dei redditi effettivamente Pt_1 percepiti dal con la presentazione, nel 2019, della dichiarazione dei redditi relativi CP_1 all'anno 2018, di talché va senz'altro rilevata la tempestività dell'azione di recupero il cui limite temporale va individuato al 31 luglio del 2020. In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela, da un lato, la condotta (dolosa o meno) del percipiente, dall'altro, la natura assistenziale dell'assegno, essendo dirimente, ai fini della decisione, la tempestività del conguaglio (per come previsto dalla legge rispetto ad un beneficio avente, come già detto, carattere di provvisorietà) operato dall' sulla base dei redditi effettivamente percepiti. CP_2
In relazione all'anno 2017, invece, deve escludersi la tempestività dell'azione recuperatoria dell' del 24.10.2019 in quanto l' è venuto a conoscenza dei Pt_1 CP_2 redditi effettivamente percepiti dal con la presentazione, nel 2018, della CP_1 dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2017, di talché va rilevata la tardività dell'azione di recupero (ossia il conguaglio) il cui limite temporale va individuato al 31 luglio del 2019. Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, devono dichiararsi irripetibili soltanto le somme richieste in restituzione al relative al periodo 1 gennaio 2017/31.12.2017, mentre, nel resto, il ricorso di CP_1 primo grado deve essere rigettato.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio si ritiene conforme a giustizia la compensazione integrale tra le parti delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella qui dichiarata contumacia di Controparte_1
in riforma della sentenza n.276/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo,
[...] dichiara irripetibili le somme richieste dall' in relazione al periodo 1 gennaio Pt_1
2017/31.12.2017 e rigetta, nel resto, il ricorso di primo grado. Compensa tra le parti le spese del doppio grado. Palermo 11 settembre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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