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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 305/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.05.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
ST ZA che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'avv. Annalisa Quaggio che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 660/22 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione a intimazione di pagamento – sanzioni amministrative
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “In via principale:
- accertata e dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento
n. 113202119002929938000 per vizio derivante dal mancato rispetto della sequenza procedimentale e/o per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da , per Controparte_2
tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere il ricorso ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'esecuzione promosso dal Sig. e, Parte_1
per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n.
113202119002929938000 notificata in data 03.02.2022, nonché la cartella di pagamento sottesa n. 11320060004702071000;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 434 cpc: comunque, per tutto quanto esposto, dichiararsi inammissibile il motivo di impugnazione di cui al n. III del ricorso in appello (pagine 14-18);
Nel merito: nella denegata ipotesi in cui il gravame venga ritenuto ammissibile, rigettarsi l'appello e tutti i motivi con esso proposti perché infondati e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro n. 660/2022 del
22/11/2022.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 22.05.2023, Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha respinto la domanda, introdotta in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., diretta ad ottenere l'accertamento della prescrizione del credito oggetto dell'intimazione di pagamento n. 113202119002929938000, notificata in data
03.02.2022, di cui alla cartella di pagamento sottesa n.
11320060004702071000, a sua volta riferita a sanzioni amministrative comminate dalla DTL di Treviso per violazione della legge n. 689/81.
Il Giudice di prime cure, ritenuta la propria competenza funzionale e riconosciuto sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, ha dato atto della nullità della notifica della cartella di pagamento, indirizzata e consegnata presso un domicilio che non era più quello del sig. da circa sei anni, ma ne ha sostenuto la sostanziale irrilevanza Pt_1
ai fini del decidere. Ha rilevato che prima dell'intimazione di pagamento qui opposta, il ricorrente aveva ritualmente ricevuto altra intimazione di pagamento in data 1.03.2016, riferita alla cartella di pagamento qui in contestazione, ma non aveva svolto rituale opposizione nonostante l'intervenuta conoscenza della cartella stessa.
Conseguentemente, dichiarava inammissibile il rilievo di prescrizione del credito maturata prima della formazione del titolo. Quanto alla prescrizione eventualmente maturata in data successiva alla formazione del titolo, affermava che il termine di prescrizione quinquennale era stato utilmente interrotto tramite l'intimazione di pagamento del marzo 2016. L'ulteriore intimazione di pagamento del
2022 doveva ritenersi tempestiva attesa la disciplina sulla sospensione della prescrizione dettata dall'art. 68 d.l. n. 18/2020, in relazione all'art. 12, co. 1, d.lgs. n. 159/2015.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi:
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) con il primo motivo, premettendo che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 il diritto di credito azionato risultava già prescritto anche volendo considerare valida la notifica della precedente cartella di pagamento, contesta la decisione di primo grado laddove ha ritenuto il ricorrente decaduto dalla facoltà di eccepire la prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2016, per non aver proposto tempestiva opposizione avverso tale atto. Sostiene che, anche qualora sia stata omessa l'impugnazione degli atti presupposti ritualmente notificati, il contribuente può eccepire, con l'opposizione all'esecuzione, la prescrizione maturata anche prima della notifica di tali atti.
b) con il secondo motivo sostiene che la seconda intimazione di pagamento avrebbe dovuto comunque dichiararsi illegittima a causa della nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento.
Richiama il principio secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie la cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In conseguenza della richiesta riforma della decisione gravata, chiede la modifica anche del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, da porre a carico dell' . Controparte_1
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., l'inammissibilità del motivo di gravame relativo all'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per vizio derivante dal mancato rispetto della sequenza procedimentale, trattandosi di motivo di doglianza non formulato in primo grado. Nel merito sostiene la correttezza della sentenza impugnata sostenendo che il ricorrente, per var valere il vizio di notifica della cartella e per proporre ogni motivo di impugnazione
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
avverso la stessa, compresa l'eventuale prescrizione maturata, avrebbe dovuto impugnare il primo atto successivo rappresentato dall'intimazione di pagamento del 2016.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio disposto per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. sez. VI-III, n. 13535 del 30/05/2018; in termini Cass. sez. un., n. 36481 del 13/12/2022). Nel caso di specie l'appello soddisfa tali requisiti avendo indicato le parti della sentenza che si intendono contestare (non essendo necessario riportarle fedelmente) e avendo argomentato, al paragrafo II di pag. 8 e seguenti, le ragioni per le quali si contesta la decisione di primo grado, volta ad escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento del
2016.
2 – In merito alla dedotta prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento, il giudice di primo grado ha rilevato che, nonostante la nullità della notifica di tale cartella, la stessa era giunta nella sfera di conoscenza dell'opponente a seguito della notifica – rituale – della precedente intimazione di pagamento del 2016. Ha, quindi, affermato che la prescrizione maturata prima della formazione del ruolo (e, dunque, prima della notifica – nulla – della cartella) avrebbe dovuto essere fatta valere proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento. Il riferimento, implicito, è alla c.d. opposizione di merito recuperatoria, avente funzione di consentire quell'opposizione avverso la cartella di pagamento che è stata in precedenza preclusa dalla mancata conoscenza della stessa all'esito di una notifica nulla o inesistente.
2.1 – Nel caso di specie, la cartella di pagamento non aveva ad oggetto contributi previdenziali ma sanzioni amministrative comminate dalla DTL di Treviso ex l. n. 689/1981. Nel silenzio delle parti, appare verosimile che tali sanzioni siano state comminate con ordinanza ingiunzione al cui inadempimento ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo del credito, ex art. 27 l. n. 286/81, e la notifica della cartella di pagamento nel 2006. In questa ipotesi – che tale rimane in assenza di allegazioni – il titolo esecutivo non sarebbe neppure la cartella di pagamento, ma l'ordinanza ingiunzione. La cartella andrebbe, invece, considerata come un mero atto della riscossione con efficacia interruttiva della prescrizione.
2.2 - La parte appellante nulla ha dedotto sul punto, ma ha indicato nell'intimazione di pagamento del marzo 2016 il primo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione e ha rilevato che, anche
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
volendo considerare valida la notifica della cartella di pagamento del
2006, alla data di notifica dell'intimazione, nel 2016, la prescrizione quinquennale era comunque già decorsa. La doglianza riguarda, in questo caso, la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. Sul punto giova rilevare che “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106
c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione” (Cass. sez. III, n. 30777 del 06/11/2023). L
[...]
va, dunque, individuata quale legittimo Controparte_1
contraddittore che, nel caso di specie, non ha ritenuto di chiamare in causa l'ente creditore.
2.3 - Il giudice di prime cure ha affermato che l'eccezione di prescrizione (maturata in data successiva alla formazione del titolo) sarebbe infondata nel merito perché prima della notifica dell'intimazione di pagamento che ha dato origine al giudizio (in data
3.02.2022), il termine di prescrizione era stato utilmente interrotto tramite la notifica della precedente intimazione di pagamento in data
1.03.2016.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
In realtà, come rilevato dall'appellante nel proprio motivo di gravame, tra la data di notifica – nulla – della cartella di pagamento e la data dell'intimazione di pagamento del marzo 2016 sono trascorsi quasi dieci anni e, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento non ha utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, essendo intervenuta quanto tale termine era già interamente decorso e maturato.
2.4 – Non può giovare a parte appellata il fatto che l'intimazione di pagamento non sia stata “opposta”. Controparte_1
richiama giurisprudenza formatasi in relazione al contenzioso tributario al fine di sostenere l'intangibilità del credito e la preclusione alla possibilità di far valere la prescrizione che avrebbe potuto essere fatta valere all'esito della notifica dell'intimazione di pagamento, qualificata come atto tipico del procedimento di riscossione. Tale giurisprudenza, tuttavia, è inconferente perché il credito qui in contestazione non è un credito tributario ma ha ad oggetto sanzioni amministrative. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che “mentre nell'ordinamento tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto – è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(tra le altre, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021, Rv.
663045-01), all'omessa impugnazione della cartella notificata per crediti derivanti da sanzioni amministrative non può riconoscersi il medesimo effetto di “copertura” di tutte le questioni – inclusa quella di prescrizione della pretesa creditoria – che la parte avrebbe potuto avanzare con la sua impugnazione” (Cass. sez. III, n. 561/2025). Si è
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
anche affermato, del tutto condivisibilmente, che “In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale (nella specie, costituito dall'intimazione di pagamento)” (Cass. sez. III, n.
16024 del 02/08/2016).
3 – Dunque, la mancata reazione giudiziaria alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 ha precluso la possibilità di far valere la nullità della notifica della cartella di pagamento del 2006
(che avrebbe dovuto essere fatta valere tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con termine decorrente dalla data di notifica dell'intimazione) e, volendo considerare la cartella di pagamento come il titolo esecutivo posto a fondamento del credito
(come sembra aver prospettato il giudice di prime cure, nonostante la stessa si riferisca a sanzioni amministrative della DTL, verosimilmente oggetto di una precedente ordinanza ingiunzione), la mancata tempestiva reazione all'intimazione di pagamento ha precluso anche l'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo. Tuttavia, non risulta preclusa l'opposizione all'esecuzione pre-esecutiva ex art. 615, co. 1, c.p.c. volta a far valere l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del credito all'esito della notifica di una seconda intimazione di pagamento (come nel caso di specie), posto che tale azione non è soggetta a termini di decadenza.
4 – Per le ragioni esposte, tenuto conto che tra la data di notifica della cartella di pagamento (21.11.2006) e la data di notifica della prima
~ 9 ~ Corte d'Appello di Venezia
intimazione di pagamento (1.03.2016) sono trascorsi più di cinque anni, si deve accertare l'estinzione del credito per prescrizione. Ogni altra questione rimane assorbita.
5 – Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione di primo grado va dichiarata l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione al credito di cui all'intimazione di pagamento n. 113202119002929938000 per intervenuta prescrizione. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto del limitato numero di questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione al credito di cui all'intimazione di pagamento n. 11320219002929938000 per intervenuta prescrizione;
− condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante che si liquidano in Euro
3.291 per il primo grado ed Euro 3.473 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI AN NL AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. LI GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 22.05.2023 da
elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
ST ZA che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente Controparte_1
domiciliata presso l'avv. Annalisa Quaggio che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 660/22 del Tribunale di Venezia Corte d'Appello di Venezia
In punto: opposizione a intimazione di pagamento – sanzioni amministrative
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025
Conclusioni per parte appellante: “In via principale:
- accertata e dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento
n. 113202119002929938000 per vizio derivante dal mancato rispetto della sequenza procedimentale e/o per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da , per Controparte_2
tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere il ricorso ex art. 615 c.p.c. in opposizione all'esecuzione promosso dal Sig. e, Parte_1
per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n.
113202119002929938000 notificata in data 03.02.2022, nonché la cartella di pagamento sottesa n. 11320060004702071000;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello per violazione dell'art. 434 cpc: comunque, per tutto quanto esposto, dichiararsi inammissibile il motivo di impugnazione di cui al n. III del ricorso in appello (pagine 14-18);
Nel merito: nella denegata ipotesi in cui il gravame venga ritenuto ammissibile, rigettarsi l'appello e tutti i motivi con esso proposti perché infondati e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia Sezione Lavoro n. 660/2022 del
22/11/2022.
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia
Con ricorso in appello depositato in data 22.05.2023, Parte_1
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Venezia ha respinto la domanda, introdotta in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c., diretta ad ottenere l'accertamento della prescrizione del credito oggetto dell'intimazione di pagamento n. 113202119002929938000, notificata in data
03.02.2022, di cui alla cartella di pagamento sottesa n.
11320060004702071000, a sua volta riferita a sanzioni amministrative comminate dalla DTL di Treviso per violazione della legge n. 689/81.
Il Giudice di prime cure, ritenuta la propria competenza funzionale e riconosciuto sussistente l'interesse ad agire dell'opponente, ha dato atto della nullità della notifica della cartella di pagamento, indirizzata e consegnata presso un domicilio che non era più quello del sig. da circa sei anni, ma ne ha sostenuto la sostanziale irrilevanza Pt_1
ai fini del decidere. Ha rilevato che prima dell'intimazione di pagamento qui opposta, il ricorrente aveva ritualmente ricevuto altra intimazione di pagamento in data 1.03.2016, riferita alla cartella di pagamento qui in contestazione, ma non aveva svolto rituale opposizione nonostante l'intervenuta conoscenza della cartella stessa.
Conseguentemente, dichiarava inammissibile il rilievo di prescrizione del credito maturata prima della formazione del titolo. Quanto alla prescrizione eventualmente maturata in data successiva alla formazione del titolo, affermava che il termine di prescrizione quinquennale era stato utilmente interrotto tramite l'intimazione di pagamento del marzo 2016. L'ulteriore intimazione di pagamento del
2022 doveva ritenersi tempestiva attesa la disciplina sulla sospensione della prescrizione dettata dall'art. 68 d.l. n. 18/2020, in relazione all'art. 12, co. 1, d.lgs. n. 159/2015.
Propone appello l'originario ricorrente sulla base di due motivi:
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) con il primo motivo, premettendo che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 il diritto di credito azionato risultava già prescritto anche volendo considerare valida la notifica della precedente cartella di pagamento, contesta la decisione di primo grado laddove ha ritenuto il ricorrente decaduto dalla facoltà di eccepire la prescrizione maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 2016, per non aver proposto tempestiva opposizione avverso tale atto. Sostiene che, anche qualora sia stata omessa l'impugnazione degli atti presupposti ritualmente notificati, il contribuente può eccepire, con l'opposizione all'esecuzione, la prescrizione maturata anche prima della notifica di tali atti.
b) con il secondo motivo sostiene che la seconda intimazione di pagamento avrebbe dovuto comunque dichiararsi illegittima a causa della nullità della notifica della sottesa cartella di pagamento.
Richiama il principio secondo cui l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel caso di specie la cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In conseguenza della richiesta riforma della decisione gravata, chiede la modifica anche del capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, da porre a carico dell' . Controparte_1
Si è costituita in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., l'inammissibilità del motivo di gravame relativo all'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per vizio derivante dal mancato rispetto della sequenza procedimentale, trattandosi di motivo di doglianza non formulato in primo grado. Nel merito sostiene la correttezza della sentenza impugnata sostenendo che il ricorrente, per var valere il vizio di notifica della cartella e per proporre ogni motivo di impugnazione
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avverso la stessa, compresa l'eventuale prescrizione maturata, avrebbe dovuto impugnare il primo atto successivo rappresentato dall'intimazione di pagamento del 2016.
La causa, dopo un rinvio d'ufficio disposto per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 30.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. sez. VI-III, n. 13535 del 30/05/2018; in termini Cass. sez. un., n. 36481 del 13/12/2022). Nel caso di specie l'appello soddisfa tali requisiti avendo indicato le parti della sentenza che si intendono contestare (non essendo necessario riportarle fedelmente) e avendo argomentato, al paragrafo II di pag. 8 e seguenti, le ragioni per le quali si contesta la decisione di primo grado, volta ad escludere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia
maturata anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento del
2016.
2 – In merito alla dedotta prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento, il giudice di primo grado ha rilevato che, nonostante la nullità della notifica di tale cartella, la stessa era giunta nella sfera di conoscenza dell'opponente a seguito della notifica – rituale – della precedente intimazione di pagamento del 2016. Ha, quindi, affermato che la prescrizione maturata prima della formazione del ruolo (e, dunque, prima della notifica – nulla – della cartella) avrebbe dovuto essere fatta valere proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento. Il riferimento, implicito, è alla c.d. opposizione di merito recuperatoria, avente funzione di consentire quell'opposizione avverso la cartella di pagamento che è stata in precedenza preclusa dalla mancata conoscenza della stessa all'esito di una notifica nulla o inesistente.
2.1 – Nel caso di specie, la cartella di pagamento non aveva ad oggetto contributi previdenziali ma sanzioni amministrative comminate dalla DTL di Treviso ex l. n. 689/1981. Nel silenzio delle parti, appare verosimile che tali sanzioni siano state comminate con ordinanza ingiunzione al cui inadempimento ha fatto seguito l'iscrizione a ruolo del credito, ex art. 27 l. n. 286/81, e la notifica della cartella di pagamento nel 2006. In questa ipotesi – che tale rimane in assenza di allegazioni – il titolo esecutivo non sarebbe neppure la cartella di pagamento, ma l'ordinanza ingiunzione. La cartella andrebbe, invece, considerata come un mero atto della riscossione con efficacia interruttiva della prescrizione.
2.2 - La parte appellante nulla ha dedotto sul punto, ma ha indicato nell'intimazione di pagamento del marzo 2016 il primo atto potenzialmente interruttivo della prescrizione e ha rilevato che, anche
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia
volendo considerare valida la notifica della cartella di pagamento del
2006, alla data di notifica dell'intimazione, nel 2016, la prescrizione quinquennale era comunque già decorsa. La doglianza riguarda, in questo caso, la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella di pagamento. Sul punto giova rilevare che “Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106
c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione” (Cass. sez. III, n. 30777 del 06/11/2023). L
[...]
va, dunque, individuata quale legittimo Controparte_1
contraddittore che, nel caso di specie, non ha ritenuto di chiamare in causa l'ente creditore.
2.3 - Il giudice di prime cure ha affermato che l'eccezione di prescrizione (maturata in data successiva alla formazione del titolo) sarebbe infondata nel merito perché prima della notifica dell'intimazione di pagamento che ha dato origine al giudizio (in data
3.02.2022), il termine di prescrizione era stato utilmente interrotto tramite la notifica della precedente intimazione di pagamento in data
1.03.2016.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
In realtà, come rilevato dall'appellante nel proprio motivo di gravame, tra la data di notifica – nulla – della cartella di pagamento e la data dell'intimazione di pagamento del marzo 2016 sono trascorsi quasi dieci anni e, pertanto, la notifica dell'intimazione di pagamento non ha utilmente interrotto il termine di prescrizione quinquennale, essendo intervenuta quanto tale termine era già interamente decorso e maturato.
2.4 – Non può giovare a parte appellata il fatto che l'intimazione di pagamento non sia stata “opposta”. Controparte_1
richiama giurisprudenza formatasi in relazione al contenzioso tributario al fine di sostenere l'intangibilità del credito e la preclusione alla possibilità di far valere la prescrizione che avrebbe potuto essere fatta valere all'esito della notifica dell'intimazione di pagamento, qualificata come atto tipico del procedimento di riscossione. Tale giurisprudenza, tuttavia, è inconferente perché il credito qui in contestazione non è un credito tributario ma ha ad oggetto sanzioni amministrative. La giurisprudenza di legittimità ha sul punto affermato che “mentre nell'ordinamento tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo – come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto – è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
(tra le altre, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29/11/2021, Rv.
663045-01), all'omessa impugnazione della cartella notificata per crediti derivanti da sanzioni amministrative non può riconoscersi il medesimo effetto di “copertura” di tutte le questioni – inclusa quella di prescrizione della pretesa creditoria – che la parte avrebbe potuto avanzare con la sua impugnazione” (Cass. sez. III, n. 561/2025). Si è
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anche affermato, del tutto condivisibilmente, che “In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale (nella specie, costituito dall'intimazione di pagamento)” (Cass. sez. III, n.
16024 del 02/08/2016).
3 – Dunque, la mancata reazione giudiziaria alla notifica dell'intimazione di pagamento del 2016 ha precluso la possibilità di far valere la nullità della notifica della cartella di pagamento del 2006
(che avrebbe dovuto essere fatta valere tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. con termine decorrente dalla data di notifica dell'intimazione) e, volendo considerare la cartella di pagamento come il titolo esecutivo posto a fondamento del credito
(come sembra aver prospettato il giudice di prime cure, nonostante la stessa si riferisca a sanzioni amministrative della DTL, verosimilmente oggetto di una precedente ordinanza ingiunzione), la mancata tempestiva reazione all'intimazione di pagamento ha precluso anche l'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo. Tuttavia, non risulta preclusa l'opposizione all'esecuzione pre-esecutiva ex art. 615, co. 1, c.p.c. volta a far valere l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del credito all'esito della notifica di una seconda intimazione di pagamento (come nel caso di specie), posto che tale azione non è soggetta a termini di decadenza.
4 – Per le ragioni esposte, tenuto conto che tra la data di notifica della cartella di pagamento (21.11.2006) e la data di notifica della prima
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intimazione di pagamento (1.03.2016) sono trascorsi più di cinque anni, si deve accertare l'estinzione del credito per prescrizione. Ogni altra questione rimane assorbita.
5 – Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione di primo grado va dichiarata l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione al credito di cui all'intimazione di pagamento n. 113202119002929938000 per intervenuta prescrizione. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori minimi di scaglione tenuto conto del limitato numero di questioni oggetto del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
− in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione al credito di cui all'intimazione di pagamento n. 11320219002929938000 per intervenuta prescrizione;
− condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore dell'appellante che si liquidano in Euro
3.291 per il primo grado ed Euro 3.473 per il grado d'appello, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Venezia, 30.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LI AN NL AL
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