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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/12/2025, n. 18071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18071 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
- Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa DR IM, atteso che l'udienza del 3 dicembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso altresì che la difesa attrice, unica costituita in giudizio, ha depositato le proprie note di udienza, precisando le conclusioni e chiedendo la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali;
ritenuto non necessario assegnare i termini ex art. 190 c.p.c., considerando la contumacia della parte convenuta, la natura delle questioni controverse, la consistenza dell'istruttoria (tradotta nell'acquisizione della documentazione esibita dalla stessa parte attrice) e il fatto che l'unica parte costituita in giudizio ha compiutamente esplicato tutte le proprie facoltà difensive in occasione dei diversi scritti autorizzati in corso di lite;
tanto premesso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33715 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento danni da provvedimento illegittimo P.A.", e vertente tra
, che si difende in proprio nonché difeso dagli Parte_1
Avv. AN AL D'UR e LU AL D'UR, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, nonché domiciliato presso il proprio studio in Roma via delle Milizie n. 106
Attore
e
, Controparte_1
Convenuto, contumace
Fatto e Diritto
§-1. La parte attrice, proprietaria di un veicolo sottoposto a sequestro preventivo e poi dissequestrato, ma nelle more del sequestro venduto a terzi su ordine dell' ha CP_2 chiesto di vedersi restituire il prezzo ricavato dalla vendita, nonché di vedersi rimborsare le somme sborsate per la trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A. e l'assicurazione del veicolo, in data antecedente al sequestro.
§-2. La domanda è fondata, nei termini a seguire.
L'attore ha documentato di avere acquistato, in data 21 luglio 2010, l'autoveicolo Mini targato DY659LW, registrando il passaggio di proprietà presso il Pubblico Registro
Automobilistico in data 23 luglio 2010 (all. 1); ha inoltre esibito polizza assicurativa
1 2
stipulata per il veicolo in questione, a copertura della RCA e dei rischi di furto/rapina, incendio ed eventi speciali, in data 22 luglio 2010.
Ha inoltre documentato che tale veicolo veniva assoggettato a sequestro preventivo dall'A.G. con provvedimento del 22 luglio 2010 (vedasi il verbale di dissequestro della
Guardia di Finanza esibito in atti, tra i documenti in allegato del doc. 4 alla citazione introduttiva); il provvedimento di sequestro veniva portato ad esecuzione in data 29 luglio 2010 (v. pagina 5 della sentenza all. 3 alla citazione).
Sottoposto a procedimento penale per avere (secondo la tesi accusatoria) meramente simulato l'acquisto a scopo di favoreggiamento (v. la sentenza all. 3 alla citazione),
l'attore veniva prosciolto “perché il fatto non sussiste”; al contempo, il tribunale penale disponeva, con la sentenza di assoluzione (n. 13281/2017 del 6 novembre 2017), “il dissequestro con immediata restituzione dell'autovettura Mini targata DY659LW all'avente diritto ” (v. il dispositivo, all. 3). Pt_1 Parte_1
È anche documentato che il veicolo, nelle more del sequestro, veniva (legittimamente) venduto a terzi, tramite il custode giudiziario su autorizzazione dell'A.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) secondo cui:
«3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto».
In tal senso il provvedimento autorizzativo adottato dal GIP (tra i documenti in all. 4 alla citazione), nonché il già menzionato verbale di dissequestro e consegna del veicolo in favore dell'acquirente, cui la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - dava seguito all'esito del pagamento del prezzo, fissato in € 13.100,00 (v. all. 4, cit.).
§-3. Tanto basta a ritenere che il diritto di proprietà sul veicolo in sequestro - diritto dominicale che non risulta controverso né nel presente giudizio, né in altra sede - si sia trasferito sul prezzo ricavato dalla vendita, secondo il principio desumibile dagli artt. 153
e 154 d.P.R. n. 115/2002, che prevedono la devoluzione del ricavato allo Stato, se l'avente diritto non ne faccia richiesta.
In tal senso è, d'altronde, la uniforme giurisprudenza di legittimità; basti citare, tra tutte, il precedente di Cass. sez. I penale, 06/11/2024, n.44292, ove in motivazione si legge:
«La giurisprudenza di legittimità ha più volte ricordato che con la vendita in corso di processo il diritto del proprietario del bene sequestrato si trasferisce dalla cosa al danaro ricavato dalla sua vendita, che non è necessariamente l'equivalente economico perché il prezzo di vendita può anche non rispecchiare il valore economico del bene (Sez. 3, Sentenza n. 36773 del
18/05/2021, Autumn, Rv. 282230; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 32247 del 07/10/2020, , Rv. Per_1
280174)».
Ciò posto, in assenza di qualsivoglia questione inerente alla eventuale devoluzione del ricavato della vendita alla Cassa delle Ammende - che esclusivamente l'Amministrazione convenuta avrebbe potuto sollevare e documentare - ed alla luce del chiaro disposto dell'art. 323 c.p.p., in tema di perdita di efficacia del sequestro preventivo, secondo cui «
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve
2 3
disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo», l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 13.100,00, oltre interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.) dalla data della mora (15 maggio 2020, coincidente con quella di ricevimento dell'unica intimazione di pagamento indirizzata al convenuto, in CP_1 atti;
v. all. 6 alla citazione) al saldo.
§-4. Accolta l'istanza di condanna al pagamento del prezzo ricavato dalla vendita del bene in sequestro, la domanda di rimborso degli oneri economici correlati all'acquisto dell'autovettura (in data antecedente al sequestro), inizialmente proposta in citazione, risulta in effetti abbandonata, in quanto non riproposta né in sede di memoria integrativa autorizzata dal tribunale, né nei successivi scritti della parte attrice.
In ogni caso essa, ove disaminata nel merito, avrebbe dovuto essere respinta: gli oneri di acquisto ed assicurazione dell'autovettura non sono certamente imputabili, sotto il profilo della causalità giuridica, al successivo provvedimento di sequestro, né alla vendita, nelle more, del veicolo sequestrato;
sicché, non possono che restare a carico dell'attore, il quale comunque, mediante l'attribuzione di quanto ricavato dalla vendita disposta dall'A.G., ottiene reintegrazione del suo patrimonio, nei termini e limiti previsti dalla legge.
§-5. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
la soccombenza della parte convenuta regola le spese.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda svolta, dalla parte attrice in epigrafe, nei riguardi del , e per l'effetto condanna il Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 13.100,00, oltre Parte_1 interessi legali dal 15 maggio 2020, al saldo;
- condanna il alla rifusione, in favore della parte attrice, delle Controparte_1 spese del grado, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, e con distrazione in favore degli Avv.
, AN AL D'UR, LU AL D'UR in solido tra loro, in Parte_1 quanto dichiaratisi antistatari.
Roma, 25 dicembre 2025 IL GIUDICE
DR IM
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
- Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa DR IM, atteso che l'udienza del 3 dicembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.; atteso altresì che la difesa attrice, unica costituita in giudizio, ha depositato le proprie note di udienza, precisando le conclusioni e chiedendo la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali;
ritenuto non necessario assegnare i termini ex art. 190 c.p.c., considerando la contumacia della parte convenuta, la natura delle questioni controverse, la consistenza dell'istruttoria (tradotta nell'acquisizione della documentazione esibita dalla stessa parte attrice) e il fatto che l'unica parte costituita in giudizio ha compiutamente esplicato tutte le proprie facoltà difensive in occasione dei diversi scritti autorizzati in corso di lite;
tanto premesso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33715 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “risarcimento danni da provvedimento illegittimo P.A.", e vertente tra
, che si difende in proprio nonché difeso dagli Parte_1
Avv. AN AL D'UR e LU AL D'UR, per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato lo scritto introduttivo, nonché domiciliato presso il proprio studio in Roma via delle Milizie n. 106
Attore
e
, Controparte_1
Convenuto, contumace
Fatto e Diritto
§-1. La parte attrice, proprietaria di un veicolo sottoposto a sequestro preventivo e poi dissequestrato, ma nelle more del sequestro venduto a terzi su ordine dell' ha CP_2 chiesto di vedersi restituire il prezzo ricavato dalla vendita, nonché di vedersi rimborsare le somme sborsate per la trascrizione del passaggio di proprietà al P.R.A. e l'assicurazione del veicolo, in data antecedente al sequestro.
§-2. La domanda è fondata, nei termini a seguire.
L'attore ha documentato di avere acquistato, in data 21 luglio 2010, l'autoveicolo Mini targato DY659LW, registrando il passaggio di proprietà presso il Pubblico Registro
Automobilistico in data 23 luglio 2010 (all. 1); ha inoltre esibito polizza assicurativa
1 2
stipulata per il veicolo in questione, a copertura della RCA e dei rischi di furto/rapina, incendio ed eventi speciali, in data 22 luglio 2010.
Ha inoltre documentato che tale veicolo veniva assoggettato a sequestro preventivo dall'A.G. con provvedimento del 22 luglio 2010 (vedasi il verbale di dissequestro della
Guardia di Finanza esibito in atti, tra i documenti in allegato del doc. 4 alla citazione introduttiva); il provvedimento di sequestro veniva portato ad esecuzione in data 29 luglio 2010 (v. pagina 5 della sentenza all. 3 alla citazione).
Sottoposto a procedimento penale per avere (secondo la tesi accusatoria) meramente simulato l'acquisto a scopo di favoreggiamento (v. la sentenza all. 3 alla citazione),
l'attore veniva prosciolto “perché il fatto non sussiste”; al contempo, il tribunale penale disponeva, con la sentenza di assoluzione (n. 13281/2017 del 6 novembre 2017), “il dissequestro con immediata restituzione dell'autovettura Mini targata DY659LW all'avente diritto ” (v. il dispositivo, all. 3). Pt_1 Parte_1
È anche documentato che il veicolo, nelle more del sequestro, veniva (legittimamente) venduto a terzi, tramite il custode giudiziario su autorizzazione dell'A.G., ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) secondo cui:
«3. La vendita è disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto».
In tal senso il provvedimento autorizzativo adottato dal GIP (tra i documenti in all. 4 alla citazione), nonché il già menzionato verbale di dissequestro e consegna del veicolo in favore dell'acquirente, cui la Guardia di Finanza - Nucleo Speciale di Polizia Valutaria - dava seguito all'esito del pagamento del prezzo, fissato in € 13.100,00 (v. all. 4, cit.).
§-3. Tanto basta a ritenere che il diritto di proprietà sul veicolo in sequestro - diritto dominicale che non risulta controverso né nel presente giudizio, né in altra sede - si sia trasferito sul prezzo ricavato dalla vendita, secondo il principio desumibile dagli artt. 153
e 154 d.P.R. n. 115/2002, che prevedono la devoluzione del ricavato allo Stato, se l'avente diritto non ne faccia richiesta.
In tal senso è, d'altronde, la uniforme giurisprudenza di legittimità; basti citare, tra tutte, il precedente di Cass. sez. I penale, 06/11/2024, n.44292, ove in motivazione si legge:
«La giurisprudenza di legittimità ha più volte ricordato che con la vendita in corso di processo il diritto del proprietario del bene sequestrato si trasferisce dalla cosa al danaro ricavato dalla sua vendita, che non è necessariamente l'equivalente economico perché il prezzo di vendita può anche non rispecchiare il valore economico del bene (Sez. 3, Sentenza n. 36773 del
18/05/2021, Autumn, Rv. 282230; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 32247 del 07/10/2020, , Rv. Per_1
280174)».
Ciò posto, in assenza di qualsivoglia questione inerente alla eventuale devoluzione del ricavato della vendita alla Cassa delle Ammende - che esclusivamente l'Amministrazione convenuta avrebbe potuto sollevare e documentare - ed alla luce del chiaro disposto dell'art. 323 c.p.p., in tema di perdita di efficacia del sequestro preventivo, secondo cui «
1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve
2 3
disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo», l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 13.100,00, oltre interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.) dalla data della mora (15 maggio 2020, coincidente con quella di ricevimento dell'unica intimazione di pagamento indirizzata al convenuto, in CP_1 atti;
v. all. 6 alla citazione) al saldo.
§-4. Accolta l'istanza di condanna al pagamento del prezzo ricavato dalla vendita del bene in sequestro, la domanda di rimborso degli oneri economici correlati all'acquisto dell'autovettura (in data antecedente al sequestro), inizialmente proposta in citazione, risulta in effetti abbandonata, in quanto non riproposta né in sede di memoria integrativa autorizzata dal tribunale, né nei successivi scritti della parte attrice.
In ogni caso essa, ove disaminata nel merito, avrebbe dovuto essere respinta: gli oneri di acquisto ed assicurazione dell'autovettura non sono certamente imputabili, sotto il profilo della causalità giuridica, al successivo provvedimento di sequestro, né alla vendita, nelle more, del veicolo sequestrato;
sicché, non possono che restare a carico dell'attore, il quale comunque, mediante l'attribuzione di quanto ricavato dalla vendita disposta dall'A.G., ottiene reintegrazione del suo patrimonio, nei termini e limiti previsti dalla legge.
§-5. Conclusivamente, si provvede come in dispositivo;
la soccombenza della parte convenuta regola le spese.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda svolta, dalla parte attrice in epigrafe, nei riguardi del , e per l'effetto condanna il Controparte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore di , della somma di € 13.100,00, oltre Parte_1 interessi legali dal 15 maggio 2020, al saldo;
- condanna il alla rifusione, in favore della parte attrice, delle Controparte_1 spese del grado, che liquida in € 264,00 per esborsi, € 4.000,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, e con distrazione in favore degli Avv.
, AN AL D'UR, LU AL D'UR in solido tra loro, in Parte_1 quanto dichiaratisi antistatari.
Roma, 25 dicembre 2025 IL GIUDICE
DR IM
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