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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 3839/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa
Ottavia Urto, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3839/2013 avente ad oggetto: contratto di somministrazione energia elettrica - inadempimento
TRA
(C.F.: ; P.IVA.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Paolo Colombo e Fausto
Allegrini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fausto Allegrini, sito in Catanzaro, alla Via A. De Gasperi n. 30
- PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE -
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avvocato Fabrizio Costarella, presso il cui studio, sito in
Soverato (CZ), alla Via G. Bruno n. 11, elettivamente domicilia
- PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 09/09/2024, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
pagina 1 di 12 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in riassunzione Parte_1
, a seguito della sentenza n. 430/2013 del Giudice di Pace di Controparte_1
Chiaravalle Centrale che, in considerazione della domanda riconvenzionale proposta dalla società, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore dell'intestato Tribunale.
Parte attrice in riassunzione ha premesso che: – deducendo di Controparte_1 gestire una gelateria, di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica con e che in data 28.06.2012 si era verificato un black-out Parte_1 elettrico protrattosi dalle 8 alle 17 che gli avrebbe causato ingenti danni per il deterioramento della merce e delle materie prime - aveva convenuto l' Parte_1 dinanzi al Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale onde sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni;
che, costituitasi in giudizio, aveva eccepito il proprio difetto di Parte_1 legittimazione passiva e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, evidenziando:
- che aveva stipulato con un contratto per la Controparte_1 Parte_1 somministrazione di energia elettrica relativamente all'unità immobiliare sita in Cortale, via Salica 3, POD IT001E76455494, dal dicembre 2009 come risulta dalla proposta contrattuale dallo stesso sottoscritta in data Parte 22/06/2009 ed accettata da l 28/07/2009;
- che il guasto lamentato dal era imputabile unicamente alla società CP_1 concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica che, nel
Comune di Cortale, è la quale è titolare delle Controparte_2 reti di distruzione dell'energia elettrica e delle strutture connesse fino al contatore in disponibilità dei singoli utenti;
- che in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 12 delle condizioni generali del contratto concluso, la trasmissione e il dispacciamento Parte dell'energia elettrica fornita da ono affidati alla società Terna, mentre la distribuzione fino al punto di prelievo del cliente è gestita da altra Società competente per la distribuzione;
pagina 2 di 12 - che l'art. 1 D.lgs n. 79/1999 prevede che l'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo
Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione di cui al successivo art. 3 del D.lgs. cit.;
- che, nel caso di specie, l'energia elettrica giungeva a Controparte_1 attraverso la rete nazionale gestita da nonché tramite la rete CP_3 di distribuzione locale che arriva fino al punto di consegna del consumatore finale;
- che, per tali ragioni, non poteva essere ritenuta responsabile di Parte_1 sbalzi di tensione verificatisi presso un'utenza privata;
- che, in ogni caso, i danni lamentati dal sarebbero del tutto CP_1 indimostrati, mancando qualsiasi prova in ordine all'effettivo verificarsi degli stessi;
- che, inoltre, il aveva omesso di pagare il corrispettivo per le forniture CP_1 di energia elettrica per l'importo complessivo di € 13.328,93, maggiorato degli interessi al tasso di cui al T.U.R. più 3,5 punti percentuali, come previsto dalla Delibera AEEG n. 229 del 2001 e dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto.
Tanto premesso, concludeva di avere interesse alla riassunzione del Parte_1 giudizio al fine di ottenere una decisione sulla domanda riconvenzionale e rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattese così statuire: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le su esposte ragioni e, di Parte_1 conseguenza, respingere la domanda risarcitoria proposta dal Sig. in Controparte_1 qualità di titolare della gelateria;
- in ogni caso dichiarare Parte_2 Parte_1 non responsabile dei presunti danni lamentati dal Sig. a seguito Controparte_1 dell'evento del 28.6.2012; - in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, condannare il sig. al pagamento in favore della soc. Controparte_1
Parte della somma di € 12.869,89 - a titolo di corrispettivo per le forniture di energia elettrica in suo favore eseguite di cui alle fatture n. M105064840 del 16.5.2010 di €
pagina 3 di 12 1.608,29; n. M106027968 del 14.10.2010 di € 1.545,82; n. M116175284 dell'8.9.2011 di € 6.731,09 (non pagata per € 6.119,17); n. M116257351 del
13.10.2011 di € 385,88; n. M116306113 del 10.11.2011 di € 397,24; n.
M126068654 del 23.01.2012 di € 1.630,78; n. M126181068 dell' 8.3.2012 di €
380,53; n. M126256130 del 12.4.2012 di € 402,42; n. M126460226 del 14.6.2012 di € 399,76- maggiorato degli interessi al tasso del T.U.R. + 3,5 punti percentuali come previsto dall'art. 8 della Delibera AEEG n° 229 del 2001 e dall'art. 7 delle
Condizioni Generali di contratto;
in ogni caso, condannare lo stesso sig.
[...]
all'integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali ex D.M. n. CP_1
55/2014 sia del presente giudizio che di quello celebratosi dinanzi al Giudice di
Pace di Chiaravalle C.le, oltre rimborso spese forfettarie in ragione de 15%, c.p.a. ed
i.v.a. come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione del 10.10.2014 si costituiva in giudizio, depositando la propria comparsa di costituzione e il fascicolo di parte, , il quale deduceva: che la protratta sospensione Controparte_1 nell'erogazione dell'energia elettrica aveva causato il perimento di kg 334 di gelato, kg 30 di granite, kg 4 di torte gelato, l 45 di preparato per gelati, 7 cartoni di brioches surgelate, 1 cartone di fragole surgelate, 1 cartone di frutti di bosco surgelati, ovvero un danno economico complessivamente ammontante ad €
5.000,00; che, prima della notifica dell'atto di citazione in riassunzione, l'attore aveva provveduto al pagamento di alcune fatture insolute;
che, quanto alla fattura di importo maggiore, comprensiva di un conguaglio pluriennale, vi sarebbe un'evidente violazione della delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Controparte_1
Tribunale adito, giudice unico di prima istanza: 1) accogliere la domanda attrice e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento del danno, per le causali di cui in Pt_1 narrativa, in beneficio di;
2) rigettare la domanda di pagamento Controparte_1 somme, avanzata in via riconvenzionale da Con vittoria di spese di lite”. Parte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante CTU, all'udienza del 15.02.2022 veniva trattenuta in decisione dal precedente G.I., previa concessione dei termini pagina 4 di 12 ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 07.03.2024 del Presidente della Seconda Sezione Civile, a seguito delle dimissioni del Giudice Onorario cui era assegnato il giudizio, la causa veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.09.2024, fissata con la modalità della
“trattazione scritta” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 24.09.2024, la tratteneva in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti ai sensi del secondo comma dell'art. cit., con giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e 20 per il deposito delle memorie di replica.
***
1. Preliminarmente, quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla società convenuta, appare opportuno precisare che la stessa deve più propriamente ricondursi all'eccezione di difetto di titolarità passiva, la quale attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto proposta, atteso che, come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 2951/2016, la legittimazione, attiva o passiva, va verificata con riguardo alla sola formulazione della domanda attorea.
Ciò posto, ha domandato il risarcimento dei danni Controparte_1 asseritamente subiti a causa di un black-out elettrico avvenuto in data 28 giugno
2012, assumendo che l' avrebbe interrotto la somministrazione di Parte_1 energia elettrica per un tempo inaccettabilmente lungo, causando il deterioramento della merce pronta per la vendita nonché delle materie prime deperibili.
Sul punto, la società convenuta ha eccepito che i danni lamentati dall'attore sono imputabili unicamente alla società concessionaria del servizio di distribuzione di energia elettrica, atteso che si era verificata un'interruzione della continuità del servizio di erogazione di energia elettrica dovuta a problemi tecnici connessi alla trasmissione di cui non risponde il fornitore.
La domanda risarcitoria deve essere rigettata sulla base dell'assenza di prova dei pagina 5 di 12 pregiudizi asseritamente subiti, questione assorbente, sebbene logicamente subordinata.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., nn.
26242 e 26243 del 2014; Cass. Civ., n. 11458/2018; Cass. Civ., n. 363/2019;
Trib. Reggio Emilia n. 1327/2017) “Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”.
Il Giudice può, pertanto, laddove vi sia una questione assorbente di più agevole risoluzione, pur essendo quest'ultima successiva, nella progressione logico- giuridica, rispetto alle altre, decidere il giudizio sulla base della stessa, in una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez.
Un. n. 24883/2008).
Nel caso di specie, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto non vi è prova dei pregiudizi lamentati da parte attrice e di cui la stessa chiede il ristoro, ancorché questione subordinata logicamente e giuridicamente rispetto all'accertamento della responsabilità della società convenuta.
Invero, per l'accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni è necessario che l'attore dimostri, sia pure in via presuntiva, l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio da esso patito (Cass. Civ., SS.UU., n. 26972/2008; Cass. Civ., SS.UU.,
n. 15359/2015; Cass. Civ., n. 207/2019), poiché il risarcimento del danno ha funzione riparatoria, ristoratrice e, dunque, laddove non vi sia la prova del danno-
pagina 6 di 12 conseguenza, cioè delle conseguenze pregiudizievoli patite da chi si assume danneggiato a causa dell'altrui condotta “non iure” e “contra ius”, non può trovare ingresso alcuna tutela risarcitoria: infatti, altrimenti opinando, si finirebbe per risarcire il mero danno-evento, cioè il danno “in re ipsa”, legittimando una funzione punitiva e sanzionatoria del risarcimento del danno, che è sì ammessa, ma soltanto nei casi in cui il Giudice sia a ciò abilitato dalla legge (Cass. Civ.,
SS.UU., n. 16601/2017).
Nella fattispecie, il si è limitato a dedurre che l'interruzione di energia CP_1 elettrica gli avrebbe causato il perimento di kg 334 di gelato, kg 30 di granite, kg 4 di torte gelato, l 45 di preparato per gelati, 7 cartoni di brioches surgelate, 1 cartone di fragole surgelate, 1 cartone di frutti di bosco surgelati, allegando unicamente documentazione fotografica - ritraente solo parte della merce deperita
- sulla base della quale non è possibile quantificare i danni subiti: parte attrice avrebbe dovuto depositare idonea documentazione (i.e. fatture di acquisto o listino prezzi) attestante l'effettivo valore della merce deperita ovvero il prezzo di vendita praticato o il prezzo corrente dei prodotti deteriorati, al fine di poter quantificare la corrispondente perdita di danaro;
il che non è avvenuto, avendo il soltanto CP_1 chiesto di provare per testimoni che la merce andata distrutta aveva un valore d'acquisto di € 5.000,00, circostanza generica ed inammissibile perché il fatto doveva essere provato documentalmente.
Va, dunque, confermata l'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 12/05/2015 con cui è stata ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria e, segnatamente, della prova testimoniale richiesta da . Controparte_1
Ritiene, pertanto, questo Giudice che quest'ultimo non abbia assolto all'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. di dimostrare i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda proposta da
[...]
nei confronti di deve dunque, ritenersi infondata e, come CP_1 Parte_1 tale, non meritevole di accoglimento.
2. Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta da di Parte_1
pagina 7 di 12 condanna di al pagamento della somma di € 12.869,89, per Controparte_1 forniture erogate e non pagate, oltre interessi al tasso di cui al T.U.R. maggiorato di 3,5 punti percentuali, per come previsto dalla Delibera AEEG n. 229 del 2001 e dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto.
La pretesa creditoria vantata da è fondata sulle seguenti fatture: n. Parte_1
M105064840 del 16.5.2010 di € 1.608,29; n. M106027968 del 14.10.2010 di €
1.545,82; n. M116175284 dell'8.9.2011 di € 6.731,09 (non pagata per € 6.119,17);
n. M116257351 del 13.10.2011 di € 385,88; n. M116306113 del 10.11.2011 di €
397,24; n. M126068654 del 23.01.2012 di € 1.630,78; n. M126181068 dell'8.3.2012 di € 380,53; n. M126256130 del 12.4.2012 di € 402,42; n.
M126460226 del 14.6.2012 di € 399,76.
Orbene, si osserva che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio l'esistenza tra le parti di un contratto di somministrazione di energia elettrica, essendo tale circostanza pacifica e debitamente documentata (cfr. all.ti nn. 3 e 4 del fascicolo di primo grado).
Essendo stato allegato dalla società attrice in riassunzione l'inadempimento di
, consistito nell'omesso pagamento delle fatture sopra indicate, Controparte_1 quest'ultimo avrebbe dovuto provate di aver adempiuto l'obbligazione contrattuale, ovvero di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile: tale prova non
è stata fornita nel caso di specie, essendosi questi limitato ad allegare alcune pagina 8 di 12 ricevute di pagamento che solo in parte afferiscono alle forniture oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, parte convenuta ha provato l'avvenuto pagamento in favore di
[...] della somma complessiva di € 1.389,46 (cfr. all. n. 1 del fascicolo di parte Pt_1 convenuta in riassunzione), di cui € 390,66 sono stati corrisposti a saldo della fattura n. M126104083 ed € 386,88 quale saldo fattura n. M116359510, mentre la residua somma di € 611,92 è stata corrisposta a titolo di acconto della fattura n.
M116175284, di importo pari ad € 6.731,09.
Gli importi di € 390,66 ed € 386,88 di cui alle fatture nn. M126104083 e
M116359510 costituiscono il corrispettivo di altre forniture erogate in favore di
, diverse da quelle oggetto della domanda proposta da Controparte_1 [...]
mentre solo la somma di € 611,92 concerne una delle fatture azionate nel Pt_1 presente giudizio.
Tale ultima somma è stata già detratta dalla creditrice dall'importo complessivo della fattura n. M116175284 di € 6.731,09, avendo l' domandato il Parte_1 pagamento solo del residuo importo di € 6.119,17 (cfr. all. n. 5 del fascicolo di primo grado).
Risultano, inoltre, prive di pregio le contestazioni sollevate da in Controparte_1 ordine alla misura dei consumi fatturati e alla congruità dei prezzi domandati dalla somministrante: egli ha dedotto che aveva proceduto alla Parte_1 fatturazione di importi solo presuntivamente consumati, omettendo la rilevazione effettiva dei consumi e che i consumi fatturati risulterebbero di gran lunga superiori a quelli effettivi.
Invero, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio – le cui risultanze peritali questo
Giudice ritiene di dover fare proprie in quanto prive di vizi logici e metodologici, essendo il risultato di una disamina obiettiva del caso concreto e di una scrupolosa analisi della documentazione prodotta in giudizio – è emersa, sulla base dell'esame dei tabulati forniti da “la presenza Controparte_4
Parte di sensibili discrepanze tra i consumi fatturati dall' e quelli realmente effettuati dal signor . Tali discrepanze sono dovute - tutte - al fatto che CP_1
Parte l' procedeva ad una fatturazione mediante stima dei consumi e non
pagina 9 di 12 basandosi sui consumi effettivi certificati dall'ente distributore.”
Pur riscontrando tali divergenze tra consumi fatturati e consumi effettivi, tuttavia Parte l'Ing. ha appurato che l' ha “provveduto ad effettuare conguagli CP_5 periodici così da compensare le suddette discrepanze presenti tra il consumo effettivo e quello stimato. …le prime 5 fatture analizzate ed allegate agli atti di causa presentavano consumi fatturati ben inferiori rispetto a quelli realmente consumati, mentre le successive 4 fatture presentavano consumi fatturati superiori rispetto a quelli realmente consumati. Mediante l'ultima fattura "di Parte distacco" trasmessa dall'avvocato del sig. , l' ha proceduto ad un CP_1 conguaglio provvedendo al rimborso dei consumi fatturati in eccesso.” (cfr. p. 15 dell'elaborato peritale in atti).
In particolare, è emerso che in ordine alle fatture n. M105064840, n.
M106027968, n. M116175284, n. M116257351, n. M116306113, i consumi fatturati da risultano sottostimati rispetto a quelli effettivi rilevati dal Parte_1
Distributore (cfr. da pp.
6-10 della C.T.U.), mentre con Controparte_4 riguardo alle altre fatture poste sempre a sostegno della pretesa creditoria, ovvero le fatture nn. M126068654, M126181068, M126256130 e M126460226, seppure sia stato rilevato un consumo presunto sovrastimato rispetto a quello effettivo, tuttavia, la parte di consumo fatturata in eccesso è stata rimborsata mediante conguagli periodici (cfr. pp. 10-13 della C.T.U.).
Con la fattura n. M147135332, emessa in data 5 dicembre 2014, ha Parte_1 proceduto dunque ad un conguaglio pari a 14.014 kWh corrispondenti ad un rimborso di € 2.526,06, rimborsando in tal modo i consumi che erano stati Parte fatturati in eccesso (cfr. pp. 13-14 della C.T.U.: “in tale fattura, la stima dell' riferita al 30/11/2014 prevedeva un consumo "progressivo" pari a 228.718 kWh sostanzialmente coincidente sia con la stima effettuata in pari data da
[...]
- pari a 228.795 kWh, sia con l'effettivo valore dei consumi Controparte_4 certificato da che, al 4/12/2014 (ossia pochi giorni Controparte_4 dopo), ha accertato un consumo pari a 228.930 kWh.”).
In conclusione, il C.T.U. ha accertato la sussistenza del credito di nella Parte_1
pagina 10 di 12 misura richiesta, avendo la società proceduto al conguaglio delle fatture sovrastimate.
Risulta, infine, generica e dunque inidonea a costituire un'efficace contestazione rispetto ai dati di consumo, la difesa del convenuto in via riconvenzionale – in ogni caso, tardivamente svolta solo nella comparsa conclusionale – secondo cui la discrasia tra consumi fatturati e quelli effettivi sarebbe dipesa dal malfunzionamento del contatore.
Sul punto, basti osservare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è
l'utente che “deve contestare il malfunzionamento dello strumento richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo “normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte – secondo la tipologia del soggetto)”, sorgendo solo a valle di tale specifica allegazione – che nel caso di specie non vi è stata - l'onere del gestore di dimostrare il regolare funzionamento del contatore (cfr. Cass. 13605/2019).
Pertanto, in mancanza di allegazione e prova da parte del debitore in ordine al pagamento delle somme richieste da la domanda riconvenzionale Parte_1 spiegata dalla società convenuta/attrice in riassunzione va accolta e, per l'effetto,
va condannato al pagamento dell'importo di € 12.869,89, a Controparte_1 titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica.
Su tale importo devono essere, inoltre, riconosciuti dalla data di scadenza di ogni fattura gli interessi moratori che, secondo quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto, vanno calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, considerati la natura, il valore (€ 12.869,89 in base al decisum, cfr. Cass. Civ., n. 21256/2016) e la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi €
2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€
389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; €
851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese vive pari ad € 225,13, oltre pagina 11 di 12 rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) RIGETTA la domanda proposta da;
Controparte_1
2) ACCOGLIE la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
, per le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore Controparte_1 di dell'importo di € 12.869,89, oltre interessi come in parte Parte_1 motiva;
3) CONDANNA al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese vive pari ad € 225,13, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) PONE definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Controparte_1
Catanzaro, lì 17.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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