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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 4046/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE AR,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE AR
1
N. 4046/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr.
IE AR ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4046 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto - opposizione a decreto in- giuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020 del Tribunale di Santa IA Capua Ve- tere, tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, da- Parte_1 CP_1 gli Avv.ti Salvatore Comito e Alberto Turrisi e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
opponenti
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luca Caravella e Controparte_2 con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
La società ha proposto opposizione avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 05.01.2020 e notificato agli odierni opponen-
2
ti nelle date 27 – 28.02.2020, con cui veniva ingiunto alla società Parte_1
e al Sig. , in solido tra loro, ad istanza della oppo-
[...] CP_1 sta il pagamento della somma complessiva di €. 205.113,02, Controparte_2 oltre interessi ex D.Lgs n. 231/02 e accessori di legge, per il mancato paga- mento delle fatture indicate in ricorso per decreto ingiuntivo, relative a for- nitura di cartone ondulato, emesse dalla nel periodo ricom- Controparte_2 preso tra il mese di giugno 2013 e il mese di settembre 2019. A sostegno della domanda l'opponente ha eccepito, in via preliminare, 1) ai sensi degli artt. 18, 19 e 637 l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo;
2) ai sensi dell'art 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il Tri- bunale Civile di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in- staurato dalla società nei confronti della società Parte_1
recante il n. 7228/2020 di R.G., volto alla conferma delle Controparte_2 condotte illecite dell' opposta e al risarcimento dei danni tutti patiti dall'opponente (pari a €. 171.924,83), in relazione al Provvedimento n.
27849 dell'AGCM, emesso nell'adunanza del 17.07.2019, che ha sanzionato la nonché altre grandi aziende operanti nel settore della Controparte_2 produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'appurata vio- lazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE, avente rilevanza anche nel presente giudizio.
Nel merito, parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa ecce- pendo 1) il pagamento integrale e parziale di alcune delle fatture riportate in sede monitoria;
2) che il sig.re è mero socio e non amministra- CP_1 tore di fatto della società ingiunta;
3) che gli importi ingiunti non risultano dovuti in conseguenza delle condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla ed accertate dal Provvedimento n. 27849 emesso Controparte_2 dall'AGCM, poiché, a causa delle dette condotte illecite la società
[...] ha subito un danno quantificabile nella misura di €. Parte_2
171.924,83. In particolare, in relazione a tale punto, parte opponente ha al- legato che lo è uno “scatolificio puro” e che, pertan- Parte_1 to, ai fini dell'esercizio della propria attività di produzione di imballaggi, ha necessità di acquistare da altre aziende, con capacità di ondulazione e, dun- que, produttrici di cartone ondulato, le materie prime e i semilavorati costi- tuiti da fogli di cartone ondulato, e di avere quindi acquistato dall'anno 2006
3
e fino al mese di settembre 2019, da ingenti quantità di fogli Controparte_2 di cartone ondulato, essenziali per la sua produzione e commercializzazione di imballaggi e, talvolta, anche imballaggi, come prodotti finiti, da vendere a propri clienti. L'opponente ha quindi dedotto che dopo l'ultima fornitura , richiesta alla nel mese di ottobre 2019, è venuta a cono- Controparte_2 scenza del coinvolgimento della opposta, nel Procedimento n. I805 –
“Prezzi del cartone ondulato”, avviato il 22.03.2017 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche su segnalazione dell'Associazione
Italiana Scatolifici (ACIS), conclusosi con Provvedimento n. 27849, emesso nell'adunanza del 17.07.2019, pubblicato sul sito dell'AGCM, www.agcm.it, che ha sanzionato la nonché altre grandi aziende operanti Controparte_2 nel settore della produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'accertata violazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE. In estrema sintesi, la deducente ha evidenziato che con tale provvedimento l'Autorità Garante, ha accertato l'esistenza di due complesse intese – una re- lativa al mercato dei fogli di cartone ondulato e una relativa al mercato degli imballaggi in cartone ondulato – restrittive della concorrenza, contrarie all'art. 101 TFUE, continuate nel tempo, volte a distorcere fortemente le di- namiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato da un lato concordando aumenti del prezzo e, dall'altro, definendo meccanismi di con- trollo e spartizione della clientela. L'istante ha quindi evidenziato di aver su- bito un danno dal comportamento posto in essere dalla in Controparte_2 primo luogo, a causa della partecipazione dell'opposta all'intesa relativa al mercato degli imballaggi, e, in secondo luogo, in conseguenza della intesa relativa al mercato dei fogli acquistati direttamente dalla la Controparte_2 quale, è in parte controllata dalla stessa persona fisica che controlla la
[...]
partecipante all'intesa restrittiva della concorrenza relativa al mercato CP_3 dei fogli in cartone ondulato, oltre che dalla applicazione di condizioni di transazione non eque o eccessivamente gravose. L'opponente ha quindi evidenziato che i contratti di fornitura della merce e quelli ad essi accessori, come quello di fideiussione, stipulati con la opposta sono nulli, in quanto applicativi delle intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, anche se stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da par- te della competente Autorità di vigilanza. Infine, gli opponenti hanno dedot-
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to che l'opposta è decaduta dal potere di avvalersi della fideiussione stipula- ta da , per decorso del termine ex art. 1957 c.c., e l'inidoneità CP_1 delle fatture a dare prova del credito. Ciò detto, parte opponente ha conclu- so rassegnando le seguenti conclusioni: - preliminarmente, ritenere e dichiarare
l'incompetenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere e dichiarare competente il
Tribunale di Palermo per il Procedimento monitorio, con conseguente revoca del Decreto
Ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal Tribunale di
Santa IA Capua Vetere in data 05.01.2020 e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 – 28.02.2020. - Sempre in via preliminare, dichiarare la sospensione ex art.
295 c.p.c. della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'attesa che venga definito il procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al Tribunale di Napoli
– Sezione Specializzata in Materia di Imprese. - Nel merito, in accoglimento della pre- sente opposizione, revocare e/o annullare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il Decre- to Ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal Tribunale di Santa IA Capua Vetere in data 05.01.2020 e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 – 28.02.2020. - Ritenere e dichiarare la nullità della fidejussione rilasciata dal Sig. in data 06.02.2015 a garanzia dei singoli rapporti di fornitura e CP_1 delle asserite obbligazioni e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 54/2020 del
08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal Tribunale di Santa IA Capua Vete- re. - In subordine, revocare e/o annullare il suddetto decreto ingiuntivo, riquantificando
l'eventuale somma dovuta alla società opposta, in esito alla espletanda CTU, che sin
d'ora si richiede, e/o all'esito del procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese.
La costituitasi in giudizio, ha in via preliminare contestato CP_2
l'efficacia della sollevata eccezione di incompetenza per non essere stata svi- luppata in relazione a tutti i fori prescritti dall'art 20 c.p.c. e, in relazione alla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ha allegato che la pronuncia dell' assume valore di prova privilegiata, nei giudizi civili intrapresi Pt_3 successivamente alla medesima cd. follow on, in relazione unicamente all'accertata condotta anticoncorrenziale e non anche all'esistenza, al nesso di causalità e alla quantificazione dei paventati danni, sicché, l'opposta evi- denziando che non ricorre un ipotesi di danno in re ipsa, ha allegato l'inutilizzabilità e l'inconferenza nel presente giudizio delle valutazioni espresse dall'AGCM e contenute nel provvedimento n. 27849 /2019.
L'opposta ha, inoltre, riferito di essere stata sanzionata dall' per avere Pt_3
5
asseritamente partecipato a una intesa avente ad oggetto la definizione in comune di aumenti dei prezzi degli imballaggi in cartone ondulato, sicché la domanda di risarcimento afferente a forniture diverse da tale ambito, confi- gurando una azione cd. stand alone, richiede la prova anche della riferita con- dotta anticoncorrenziale, la cui sussistenza l'opponente ha specificamente contestato. L'opposta ha quindi contestato la fondatezza della richiesta di sospensione contestando la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi in ragione del differente oggetto, essendo il primo relativo all'eventuale risarcimento di danni derivante da pratiche anti- concorrenziali, concernente forniture che non riguardano affatto quelle ef- fettuate in favore dell'opponente ed il secondo all'opposizione al decreto in- giuntivo per il pagamento delle stesse. Infine, la ha contesta- Controparte_2 to l'inidoneità delle fatture a dare prova del credito in sede monitoria, per essere le medesime accompagnate dalla attestazione di conformità del No- taio relative a rapporto tra imprenditori e accompagnate da atti di Pt_4 dichiarazioni ricognitivi del debito con sottoscrizione non disconosciuta, e ha dedotto, in relazione alla decadenza prescritta dall'art 2957 c.c., che la di- sposizione in questione non ha carattere imperativo. Tanto premesso,
l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto n.
54/2020 opposto;
2) nel merito, rigettare, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'odierna opposizione, confermando il decreto n. 54/2020; 3) in subordine e per mero scrupolo difensivo, condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, ex art. 96, comma 3, c.p.c., demandando alla S.V. Ill.ma la quantificazione in via equi- tativa del risarcimento;
5) in ogni caso condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge .
Con sentenza non definitiva n. 2446/2021 del 3 luglio 2021, il Giudice di- sponeva la separazione dal presente giudizio delle domande riconvenzionali sollevate da parte opponente, per le quali veniva dichiarata la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribu- nale di Napoli, assegnando termine per la riassunzione innanzi al detto Uffi- cio giudiziario, e fissando per il prosieguo del giudizio di opposizione
6
l'udienza del 22 novembre 2021 ore 10.00.
Con ordinanza del 29.11.2021 veniva dichiara la sospensione del presente giudizio, ex art 295 c.p.c., stante la pregiudizialità con il giudizio iscritto al n.
24071/2021 RG del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese.
Con ricorso ex art. 297 cpc, la riassumeva il giudizio dando Controparte_2 atto che nelle more era intervenuta la dichiarazione di fallimento della
[...]
da parte del Tribunale di Palermo (Fallimento N. Parte_5
115/2021); che il giudizio RG 7228/2020, promosso dinanzi il Tribunale di
Napoli, era stato definito con la sentenza n. 8138/2023, pubblicata il 30 agosto 2023, passata in giudicato, con cui era stata rigettata la domanda proposta da;
che con decreto del 23 dicembre 2023 – 4 Parte_1 gennaio 2024, il Collegio del Tribunale di Palermo, ammetteva la CP_2 al passivo del fallimento per le somme di cui
[...] Parte_1 al decreto ingiuntivo opposto;
che con sentenza n. 3338/2025, pubblicata il
2 aprile 2025, il Collegio della sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Napoli decideva la causa, riassunta in seguito alla sentenza par- ziale, rubricata al n. 24071/2021 di R.G, rigettando la domanda proposta dallo che stante la dichiarazione di fallimento, ai Parte_1 sensi dell'art. 93 s.s. L.F. il decreto ingiuntivo ha perso efficacia nei confron- ti del fallimento , dovendo il giudizio proseguire Parte_1 solo nei confronti dell'opponente NO . CP_1
Ciò posto, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- Controparte_2 sioni: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del e l'inefficacia del decreto ingiunti- Parte_6 vo opposto n. 54/2020 nei confronti dello stesso 2) sempre in via prelimina- Parte_6 re, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al de- creto n. 54/2020 opposto nei confronti del NO 3) nel merito, rigettare,
CP_1 in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione, confermando il de- creto n. 54/2020 nei confronti dell'opponente NO 4) in subordine e per
CP_1 mero scrupolo difensivo, condannare l'opponente NO al pagamento di quella di-
CP_1 versa somma che dovesse risultare;
5) in ogni caso, condannare l'opponente NO
CP_1 al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127
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ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Parte_6
il quale nonostante la regolarità della notifica non si è costituito
[...] nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'improcedibilità della domanda mo- nitoria nei confronti dello “ , ai sensi dell'art. 93 e ss. Parte_1
L.F., per essere intervenuta la dichiarazione di Fallimento della società, con sentenza N. 115/2021 del Tribunale di Palermo, e tale circostanza comporta l'attrazione al c.d. foro fallimentare delle pretese latu sensu creditorie. Pertan- to, il giudizio deve intendersi proseguito solo nei confronti di . CP_1
Nel merito l'opposizione non è fondata.
Dirimenti, ai fini del presente giudizio, risultano i principi elaborati dalla giu- risprudenza di legittimità in materia di onere della prova nell'ambito del giu- dizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i quali “per effetto dell'oppo- sizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di con- venuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudi- cato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al re- gime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di oppo- sizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via mo- nitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzial- mente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo”. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Ciò detto, va richiamato, altresì, il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore conve- nuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adem- pimento” (cfr. Cass. Civ. Sez., Unite n. 13533/2001)
Orbene, nel caso in analisi, non è contestato il rapporto contrattuale inter-
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corso tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto la fornitura di fogli di cartone ondulato, fustelle e cliché, né vi è contestazione in ordine alla con- segna della merce di cui alle fatture e relativi documenti di trasporto, posti a base del ricorso monitorio, nei quali, tra l'altro, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità e gli importi. Inoltre, parte opposta ha pro- dotto la corrispondenza intercorsa con gli opponenti, non disconosciuta, contenente dichiarazioni di ricognizione del debito e di adesione ai piani ra- teali proposti dall'opposta per il rientro delle somme a sofferenza.
Tuttavia, gli opponenti hanno contestato l'ammontare del credito eccepen- do l'illegittimità e incongruità degli importi richiesti determinati da presunte condotte anticoncorrenziali, nonché l'intervenuto pagamento delle rate del piano di rientro per l'anno 2019, della fattura n. 1140 del 30.04.2019, della fattura n. 1520 del 31.05.2019 e di un acconto sulla fattura n. 3007 del
30.09.2019.
Orbene, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato sulla base delle pronunce della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Napoli, la quale con le sentenze n. 8138/2023 e n. 3338/2025, ha rigettato le domande di risarcimento del danno per presunte condotte anticoncorren- ziali asseritamente poste in essere dalla e di nullità derivata Controparte_2 della fidejussione rilasciata dal Sig. in data 06.02.2015 a garan- CP_1 zia dei singoli rapporti di fornitura e delle obbligazioni.
Del pari va rigettato anche il secondo motivo di opposizione atteso che gli opponenti non hanno fornito la prova dei presunti pagamenti effettuati in relazione al piano di rientro e alla fattura n. 3007 del 30.09.2019, mentre del tutto irrilevanti sono i presunti pagamenti relativi alle fatture nn. 1140 del
30.4.2019 e 1520 del 31.5.2019, in quanto non oggetto di ingiunzione.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. . CP_1
Stante l'esito del giudizio le spese di lite si dichiarano compensate tra l'opposta e il mentre nel rapporto tra Parte_6
l'opposta e seguono la soccombenza e vengono liquidate co- CP_1 me in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, con applicazione dei parametri medi di legge.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti Controparte_2 del solo Fallimento e l'inefficacia nei con- Parte_6 fronti del solo Fallimento del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2020 del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere;
• Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il CP_1 decreto ingiuntivo n. 54/2020 nei confronti dell'opponente ; CP_1
• Dichiara compensate le spese di lite tra l'opposta e il
[...]
; Parte_7
• Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professiona- le, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
Santa IA Capua Vetere, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. IE AR
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n. 4046/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE AR,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. IE AR
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N. 4046/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr.
IE AR ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4046 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: spedizione – trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo, misto - opposizione a decreto in- giuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020 del Tribunale di Santa IA Capua Ve- tere, tra
e , rapp.ti e difesi, come in atti, da- Parte_1 CP_1 gli Avv.ti Salvatore Comito e Alberto Turrisi e con questi elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori;
opponenti
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luca Caravella e Controparte_2 con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
11.12.2025 di discussione ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
La società ha proposto opposizione avverso il de- Parte_1 creto ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dall'intestato Tribunale in data 05.01.2020 e notificato agli odierni opponen-
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ti nelle date 27 – 28.02.2020, con cui veniva ingiunto alla società Parte_1
e al Sig. , in solido tra loro, ad istanza della oppo-
[...] CP_1 sta il pagamento della somma complessiva di €. 205.113,02, Controparte_2 oltre interessi ex D.Lgs n. 231/02 e accessori di legge, per il mancato paga- mento delle fatture indicate in ricorso per decreto ingiuntivo, relative a for- nitura di cartone ondulato, emesse dalla nel periodo ricom- Controparte_2 preso tra il mese di giugno 2013 e il mese di settembre 2019. A sostegno della domanda l'opponente ha eccepito, in via preliminare, 1) ai sensi degli artt. 18, 19 e 637 l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo;
2) ai sensi dell'art 295 c.p.c. la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il Tri- bunale Civile di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese, in- staurato dalla società nei confronti della società Parte_1
recante il n. 7228/2020 di R.G., volto alla conferma delle Controparte_2 condotte illecite dell' opposta e al risarcimento dei danni tutti patiti dall'opponente (pari a €. 171.924,83), in relazione al Provvedimento n.
27849 dell'AGCM, emesso nell'adunanza del 17.07.2019, che ha sanzionato la nonché altre grandi aziende operanti nel settore della Controparte_2 produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'appurata vio- lazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE, avente rilevanza anche nel presente giudizio.
Nel merito, parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa ecce- pendo 1) il pagamento integrale e parziale di alcune delle fatture riportate in sede monitoria;
2) che il sig.re è mero socio e non amministra- CP_1 tore di fatto della società ingiunta;
3) che gli importi ingiunti non risultano dovuti in conseguenza delle condotte anticoncorrenziali poste in essere dalla ed accertate dal Provvedimento n. 27849 emesso Controparte_2 dall'AGCM, poiché, a causa delle dette condotte illecite la società
[...] ha subito un danno quantificabile nella misura di €. Parte_2
171.924,83. In particolare, in relazione a tale punto, parte opponente ha al- legato che lo è uno “scatolificio puro” e che, pertan- Parte_1 to, ai fini dell'esercizio della propria attività di produzione di imballaggi, ha necessità di acquistare da altre aziende, con capacità di ondulazione e, dun- que, produttrici di cartone ondulato, le materie prime e i semilavorati costi- tuiti da fogli di cartone ondulato, e di avere quindi acquistato dall'anno 2006
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e fino al mese di settembre 2019, da ingenti quantità di fogli Controparte_2 di cartone ondulato, essenziali per la sua produzione e commercializzazione di imballaggi e, talvolta, anche imballaggi, come prodotti finiti, da vendere a propri clienti. L'opponente ha quindi dedotto che dopo l'ultima fornitura , richiesta alla nel mese di ottobre 2019, è venuta a cono- Controparte_2 scenza del coinvolgimento della opposta, nel Procedimento n. I805 –
“Prezzi del cartone ondulato”, avviato il 22.03.2017 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche su segnalazione dell'Associazione
Italiana Scatolifici (ACIS), conclusosi con Provvedimento n. 27849, emesso nell'adunanza del 17.07.2019, pubblicato sul sito dell'AGCM, www.agcm.it, che ha sanzionato la nonché altre grandi aziende operanti Controparte_2 nel settore della produzione e commercializzazione di cartone ondulato, per l'accertata violazione, da parte delle stesse, degli artt. 81 CE e 101 CE. In estrema sintesi, la deducente ha evidenziato che con tale provvedimento l'Autorità Garante, ha accertato l'esistenza di due complesse intese – una re- lativa al mercato dei fogli di cartone ondulato e una relativa al mercato degli imballaggi in cartone ondulato – restrittive della concorrenza, contrarie all'art. 101 TFUE, continuate nel tempo, volte a distorcere fortemente le di- namiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato e di imballaggi in cartone ondulato da un lato concordando aumenti del prezzo e, dall'altro, definendo meccanismi di con- trollo e spartizione della clientela. L'istante ha quindi evidenziato di aver su- bito un danno dal comportamento posto in essere dalla in Controparte_2 primo luogo, a causa della partecipazione dell'opposta all'intesa relativa al mercato degli imballaggi, e, in secondo luogo, in conseguenza della intesa relativa al mercato dei fogli acquistati direttamente dalla la Controparte_2 quale, è in parte controllata dalla stessa persona fisica che controlla la
[...]
partecipante all'intesa restrittiva della concorrenza relativa al mercato CP_3 dei fogli in cartone ondulato, oltre che dalla applicazione di condizioni di transazione non eque o eccessivamente gravose. L'opponente ha quindi evidenziato che i contratti di fornitura della merce e quelli ad essi accessori, come quello di fideiussione, stipulati con la opposta sono nulli, in quanto applicativi delle intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 della legge n. 287 del 1990, anche se stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da par- te della competente Autorità di vigilanza. Infine, gli opponenti hanno dedot-
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to che l'opposta è decaduta dal potere di avvalersi della fideiussione stipula- ta da , per decorso del termine ex art. 1957 c.c., e l'inidoneità CP_1 delle fatture a dare prova del credito. Ciò detto, parte opponente ha conclu- so rassegnando le seguenti conclusioni: - preliminarmente, ritenere e dichiarare
l'incompetenza del Tribunale di Santa IA Capua Vetere e dichiarare competente il
Tribunale di Palermo per il Procedimento monitorio, con conseguente revoca del Decreto
Ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal Tribunale di
Santa IA Capua Vetere in data 05.01.2020 e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 – 28.02.2020. - Sempre in via preliminare, dichiarare la sospensione ex art.
295 c.p.c. della presente causa di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'attesa che venga definito il procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al Tribunale di Napoli
– Sezione Specializzata in Materia di Imprese. - Nel merito, in accoglimento della pre- sente opposizione, revocare e/o annullare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il Decre- to Ingiuntivo n. 54/2020 del 08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal Tribunale di Santa IA Capua Vetere in data 05.01.2020 e notificato agli odierni opponenti nelle date 27 – 28.02.2020. - Ritenere e dichiarare la nullità della fidejussione rilasciata dal Sig. in data 06.02.2015 a garanzia dei singoli rapporti di fornitura e CP_1 delle asserite obbligazioni e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 54/2020 del
08.01.2020, R.G. n. 9637/2019, emesso dal Tribunale di Santa IA Capua Vete- re. - In subordine, revocare e/o annullare il suddetto decreto ingiuntivo, riquantificando
l'eventuale somma dovuta alla società opposta, in esito alla espletanda CTU, che sin
d'ora si richiede, e/o all'esito del procedimento R.G. n. 7228/2020, pendente innanzi al
Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese.
La costituitasi in giudizio, ha in via preliminare contestato CP_2
l'efficacia della sollevata eccezione di incompetenza per non essere stata svi- luppata in relazione a tutti i fori prescritti dall'art 20 c.p.c. e, in relazione alla istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. ha allegato che la pronuncia dell' assume valore di prova privilegiata, nei giudizi civili intrapresi Pt_3 successivamente alla medesima cd. follow on, in relazione unicamente all'accertata condotta anticoncorrenziale e non anche all'esistenza, al nesso di causalità e alla quantificazione dei paventati danni, sicché, l'opposta evi- denziando che non ricorre un ipotesi di danno in re ipsa, ha allegato l'inutilizzabilità e l'inconferenza nel presente giudizio delle valutazioni espresse dall'AGCM e contenute nel provvedimento n. 27849 /2019.
L'opposta ha, inoltre, riferito di essere stata sanzionata dall' per avere Pt_3
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asseritamente partecipato a una intesa avente ad oggetto la definizione in comune di aumenti dei prezzi degli imballaggi in cartone ondulato, sicché la domanda di risarcimento afferente a forniture diverse da tale ambito, confi- gurando una azione cd. stand alone, richiede la prova anche della riferita con- dotta anticoncorrenziale, la cui sussistenza l'opponente ha specificamente contestato. L'opposta ha quindi contestato la fondatezza della richiesta di sospensione contestando la ricorrenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi in ragione del differente oggetto, essendo il primo relativo all'eventuale risarcimento di danni derivante da pratiche anti- concorrenziali, concernente forniture che non riguardano affatto quelle ef- fettuate in favore dell'opponente ed il secondo all'opposizione al decreto in- giuntivo per il pagamento delle stesse. Infine, la ha contesta- Controparte_2 to l'inidoneità delle fatture a dare prova del credito in sede monitoria, per essere le medesime accompagnate dalla attestazione di conformità del No- taio relative a rapporto tra imprenditori e accompagnate da atti di Pt_4 dichiarazioni ricognitivi del debito con sottoscrizione non disconosciuta, e ha dedotto, in relazione alla decadenza prescritta dall'art 2957 c.c., che la di- sposizione in questione non ha carattere imperativo. Tanto premesso,
l'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al decreto n.
54/2020 opposto;
2) nel merito, rigettare, in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'odierna opposizione, confermando il decreto n. 54/2020; 3) in subordine e per mero scrupolo difensivo, condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione;
4) condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, ex art. 96, comma 3, c.p.c., demandando alla S.V. Ill.ma la quantificazione in via equi- tativa del risarcimento;
5) in ogni caso condannare gli opponenti, in solido tra loro o per quanto di competenza, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge .
Con sentenza non definitiva n. 2446/2021 del 3 luglio 2021, il Giudice di- sponeva la separazione dal presente giudizio delle domande riconvenzionali sollevate da parte opponente, per le quali veniva dichiarata la competenza funzionale della Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribu- nale di Napoli, assegnando termine per la riassunzione innanzi al detto Uffi- cio giudiziario, e fissando per il prosieguo del giudizio di opposizione
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l'udienza del 22 novembre 2021 ore 10.00.
Con ordinanza del 29.11.2021 veniva dichiara la sospensione del presente giudizio, ex art 295 c.p.c., stante la pregiudizialità con il giudizio iscritto al n.
24071/2021 RG del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Imprese.
Con ricorso ex art. 297 cpc, la riassumeva il giudizio dando Controparte_2 atto che nelle more era intervenuta la dichiarazione di fallimento della
[...]
da parte del Tribunale di Palermo (Fallimento N. Parte_5
115/2021); che il giudizio RG 7228/2020, promosso dinanzi il Tribunale di
Napoli, era stato definito con la sentenza n. 8138/2023, pubblicata il 30 agosto 2023, passata in giudicato, con cui era stata rigettata la domanda proposta da;
che con decreto del 23 dicembre 2023 – 4 Parte_1 gennaio 2024, il Collegio del Tribunale di Palermo, ammetteva la CP_2 al passivo del fallimento per le somme di cui
[...] Parte_1 al decreto ingiuntivo opposto;
che con sentenza n. 3338/2025, pubblicata il
2 aprile 2025, il Collegio della sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Napoli decideva la causa, riassunta in seguito alla sentenza par- ziale, rubricata al n. 24071/2021 di R.G, rigettando la domanda proposta dallo che stante la dichiarazione di fallimento, ai Parte_1 sensi dell'art. 93 s.s. L.F. il decreto ingiuntivo ha perso efficacia nei confron- ti del fallimento , dovendo il giudizio proseguire Parte_1 solo nei confronti dell'opponente NO . CP_1
Ciò posto, la chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- Controparte_2 sioni: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti del e l'inefficacia del decreto ingiunti- Parte_6 vo opposto n. 54/2020 nei confronti dello stesso 2) sempre in via prelimina- Parte_6 re, concedere, ai sensi degli artt. 648, comma 1 e 2, c.p.c., la provvisoria esecuzione al de- creto n. 54/2020 opposto nei confronti del NO 3) nel merito, rigettare,
CP_1 in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, l'opposizione, confermando il de- creto n. 54/2020 nei confronti dell'opponente NO 4) in subordine e per
CP_1 mero scrupolo difensivo, condannare l'opponente NO al pagamento di quella di-
CP_1 versa somma che dovesse risultare;
5) in ogni caso, condannare l'opponente NO
CP_1 al pagamento delle spese, anche generali, e competenze dell'odierno giudizio, oltre
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127
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ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Parte_6
il quale nonostante la regolarità della notifica non si è costituito
[...] nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'improcedibilità della domanda mo- nitoria nei confronti dello “ , ai sensi dell'art. 93 e ss. Parte_1
L.F., per essere intervenuta la dichiarazione di Fallimento della società, con sentenza N. 115/2021 del Tribunale di Palermo, e tale circostanza comporta l'attrazione al c.d. foro fallimentare delle pretese latu sensu creditorie. Pertan- to, il giudizio deve intendersi proseguito solo nei confronti di . CP_1
Nel merito l'opposizione non è fondata.
Dirimenti, ai fini del presente giudizio, risultano i principi elaborati dalla giu- risprudenza di legittimità in materia di onere della prova nell'ambito del giu- dizio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo i quali “per effetto dell'oppo- sizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di con- venuto”. (Cassazione civile sez. III 31 ottobre 2014 n. 23174).
Ed ancora “Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudi- cato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre il giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al re- gime degli oneri allegatori e probatori, con la conseguenza che oggetto del giudizio di oppo- sizione non è tanto la valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via mo- nitoria con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza. Quindi il diritto preteso dal creditore, formalmente convenuto, ma sostanzial- mente attore, deve essere adeguata-mente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo”. (Tribunale di Roma sez. XII, sentenza n. 1388 del 2015).
Ciò detto, va richiamato, altresì, il principio in virtù del quale “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore conve- nuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adem- pimento” (cfr. Cass. Civ. Sez., Unite n. 13533/2001)
Orbene, nel caso in analisi, non è contestato il rapporto contrattuale inter-
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corso tra le odierne parti in causa, avente ad oggetto la fornitura di fogli di cartone ondulato, fustelle e cliché, né vi è contestazione in ordine alla con- segna della merce di cui alle fatture e relativi documenti di trasporto, posti a base del ricorso monitorio, nei quali, tra l'altro, appaiono compiutamente descritte le forniture, le quantità e gli importi. Inoltre, parte opposta ha pro- dotto la corrispondenza intercorsa con gli opponenti, non disconosciuta, contenente dichiarazioni di ricognizione del debito e di adesione ai piani ra- teali proposti dall'opposta per il rientro delle somme a sofferenza.
Tuttavia, gli opponenti hanno contestato l'ammontare del credito eccepen- do l'illegittimità e incongruità degli importi richiesti determinati da presunte condotte anticoncorrenziali, nonché l'intervenuto pagamento delle rate del piano di rientro per l'anno 2019, della fattura n. 1140 del 30.04.2019, della fattura n. 1520 del 31.05.2019 e di un acconto sulla fattura n. 3007 del
30.09.2019.
Orbene, il primo motivo di opposizione deve essere rigettato sulla base delle pronunce della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Napoli, la quale con le sentenze n. 8138/2023 e n. 3338/2025, ha rigettato le domande di risarcimento del danno per presunte condotte anticoncorren- ziali asseritamente poste in essere dalla e di nullità derivata Controparte_2 della fidejussione rilasciata dal Sig. in data 06.02.2015 a garan- CP_1 zia dei singoli rapporti di fornitura e delle obbligazioni.
Del pari va rigettato anche il secondo motivo di opposizione atteso che gli opponenti non hanno fornito la prova dei presunti pagamenti effettuati in relazione al piano di rientro e alla fattura n. 3007 del 30.09.2019, mentre del tutto irrilevanti sono i presunti pagamenti relativi alle fatture nn. 1140 del
30.4.2019 e 1520 del 31.5.2019, in quanto non oggetto di ingiunzione.
Ciò posto, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. . CP_1
Stante l'esito del giudizio le spese di lite si dichiarano compensate tra l'opposta e il mentre nel rapporto tra Parte_6
l'opposta e seguono la soccombenza e vengono liquidate co- CP_1 me in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, con applicazione dei parametri medi di legge.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti Controparte_2 del solo Fallimento e l'inefficacia nei con- Parte_6 fronti del solo Fallimento del decreto ingiuntivo opposto n. 54/2020 del
Tribunale di Santa IA Capua Vetere;
• Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il CP_1 decreto ingiuntivo n. 54/2020 nei confronti dell'opponente ; CP_1
• Dichiara compensate le spese di lite tra l'opposta e il
[...]
; Parte_7
• Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta CP_1 delle spese di lite che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professiona- le, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge.
Santa IA Capua Vetere, 11.12.2025
Il Giudice
Dott. IE AR
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