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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1077/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 3 e pubblicata il 19/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6306ZA02315 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso in riassunzione ex art 63 Decreto 546 /1992 citando in giudizio l'agenzia delle entrate di VE a seguito della emissione da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza con la quale è stata cassata la sentenza emessa in secondo grado dalla corte di VE con la quale veniva rigettato l'appello a sua volta presentato dal medesimo contribuirete avverso la sentenza emessa in primo grado dal Collegio di primo grado di VE in data 14.5.2021 .
La vicenda attiene ad un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2014 notificato il 4 gennaio 2020 per indebita detrazione di imposta iva e per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con imposta da recuperare ai fini iva pari a 1.162.619,63 €oltre sanzioni e interessi .
L'operazione contestata dall'ufficio antifrode della direzione regionale del Veneto con un previo PVC della
Guardia di finanza consegnato il 12 settembre 2018, riguarda il falso acquisto di merce in deposito fiscale al fine di consentire, al reale acquirente cessionario della srls Società_1 della quale il Ricorrente_1 era legale rappresentante, di acquistare la merce senza ricollegare l'operazione alla presunta frode perpetrata mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo numero 74 del
2000 .
Il ricorrente, nel far presente che la società si era estinta il 27 novembre 2015 senza addivenire ad alcuna distribuzione di utili, sollevava una pluralità di eccezioni: sui limiti di responsabilità del ricorrente in relazione all'accertamento societario in società estinta;
carenza di motivazione dell'atto nella parte della responsabilità solidale del ricorrente ai fini della sanzione con la riferibilità di quest'ultima esclusivamente e direttamente alla società che si avvantaggia degli effetti economici della violazione;
assenza di notifica alla società dell'avviso di accertamento, mancato rispetto dell'elezione di domicilio anche perché nulla era stato notificato presso la sede nonché incompetenza funzionale della direzione regionale delle entrate per l'attività istruttoria ed Inesistenza della notifica del processo verbale di constatazione .
Si costituiva tempestivamente l'Ufficio finanziario sollevando, in principalità e in pregiudizialità un'eccezione di carenza di legitimatio ad causam et ad processum del ricorrente poiché la società Società_1 aveva proposto istanza di cancellazione in data 23 novembre 2015 e aveva concluso l'iter di cancellazione in data 27 novembre dello stesso anno . Ne conseguiva che in applicazione dell'articolo 28 comma quarto del Decreto
175 del 2014 essa “ sopravviveva “ nella sua attività per un quinquennio.
Ne derivava che il ricorso proposto in proprio dalla persona fisica era da considerare inammissibile.
Con la sentenza 264 nel 2020 14 maggio 2021 la commissione in accoglimento della questione preliminare dichiarava il ricorso inammissibile, compensando le spese.
Contro tale sentenza veniva proposto dal Ricorrente_1 una tempestivo atto d'appello deciso dalla Corte di secondo grado in data 18 Aprile 2023 mediante la conferma della sentenza impugnata e condannando il contribuente alle spese del grado liquidate in euro 20.562. La Corte quella occasione ribadiva la tesi già accolta dai giudici di primo grado ritenendola la stessa avente natura assorbente di ogni altra questione.
Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione che veniva parzialmente accolto limitatamente alla questione sotto descritta
Leggasi: “ nella specie l'intestazione dell'avviso di accertamento riportata a pagina 24 del ricorso in Cassazione evidenzia come la notificazione dell'atto impositivo sia stata eseguita nei confronti di Ricorrente_1 sia quale legale rappresentante della società estinta sia quale autore della violazione per la quale è stata erogata la sanzione. La sentenza impugnata nel confermare la statuizione del giudice di prime cure si è fermata alla questione relativa alla legittimazione di Ricorrente_1 avuto riguardo all'avviso di accertamento notificato alla società cessata e cancellata laddove il ricorrente aveva impugnato in proprio l'avviso di accertamento limitatamente alla parte che lo interessava quale destinatario della sanzione applicata in qualità di autore della violazione . D'altronde trattandosi di ipotesi rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 del decreto 175 del 2014 la sanzione era imputabile alla società e non al suo legale rappresentante considerato che ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge numero 269 del 2003, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003 numero 326, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
“ In merito all'interpretazione della disposizione appena riportata occorre precisare che secondo questa
Corte in tema di violazioni tributarie qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito a proprio esclusivo interesse utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari connessi al proprio personale vantaggio viene meno la ratio giustificatrice dell'applicazione dell'articolo 7 del Decreto 269 diretto a sanzionare la sola società e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito”.
Nel caso di specie la sentenza impugnata si era limitata alla valutazione di inammissibilità del ricorso proposto in proprio da Ricorrente_1 risultando non conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità del legale rappresentante in materia di sanzioni .
Si doveva quindi ritenere che il legale rappresentante che sia destinatario ai sensi dell'articolo 28 comma quarto del decreto 175 del 2014 di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese sia quale legale rappresentante sia quale autore della violazione cui consegua l'erogazione di una sanzione è legittimato a impugnare in proprio l'atto impositivo limitatamente alla parte in cui viene contestata la violazione della norma tributaria e gli viene erogata la sanzione quale autore di quest'ultima”.
Tanto premesso il contribuente Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione per i seguenti motivi.
1. Violazione dell'art. 24 Cost.; violazione dell'art. 81 c.p.c.; violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92; violazione degli artt. 16, 17 e 18 D.Lgs. 472/97; art. 21 bis L. 241/90. Carenza di motivazione.
Erroneamente la sentenza di prime cure aveva ignorato i motivi di impugnazione negando integralmente l'ammissibilità del ricorso;
detti motivi dovevano essere comunque esaminati sia pure limitatamente alla loro incidenza sulla sanzione .
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.L. 269/03, nonché degli artt. 2, 9, 11 e 17 D.Lgs. 472/97.
La motivazione era dunque evidentemente carente nella parte in cui non spiega per quale motivo la sanzione non sia riferibile esclusivamente alla società, ma di essa debba risponderne il sig. Ricorrente_1. E peraltro debba risponderne in solido con la società, che pertanto non è esclusa da responsabilità. In pratica l'Ufficio aveva applicato la regola del concorso ex art. 9 D.Lgs. 472/97 senza indicare i presupposti di fatto.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 D.P.R. 600/73.
La difesa riteneva che l'irrogazione di sanzioni nei confronti del sig. Ricorrente_1 presupponga un accertamento utilmente notificato alla società. Infatti, senza accertamento notificato alla società non può esistere una sanzione collegata al tributo e nemmeno una responsabilità derivativa (peraltro neanche ipotizzata dall'Amministrazione) per la pretesa d'imposta verso il sig. Ricorrente_1. La notifica alla società era stata eseguita ai sensi dell'art. 28, c 4, D.Lgs. 175/2014. Detta norma posticipa gli effetti dell'estinzione della società di cinque anni a decorrere dalla richiesta di cancellazione “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di…accertamento…”. La a società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio…”. Nel caso di specie, con memoria del 12/01/15 (v. all. n. 6 al ricorso introduttivo) prodotta all'Ufficio in pari data, con protocollo dell'Amministrazione n. 7413/15 (v. motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, pag. 3), la società aveva eletto domicilio presso lo studio legale che lo rappresentava, come si evince dal mandato a margine del documento. Essendosi estinta la società soltanto il successivo 27/11/2015, legittimamente aveva eletto il domicilio con atto opponibile anche all'Amministrazione, che l'aveva ricevuto. Dunque era presso lo studio legale in questione, a Jesolo, via
Aleardi, 18, che andava eseguita la notifica dell'avviso di accertamento. Di qui la nullità dell'irrogazione di sanzione che su quel recupero d'imposta si fonda: mancando un valido recupero d'imposta, viene meno anche la sanzione che su quel recupero si basava.
4 . Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 13, D.l. 29 novembre 2008 n.185 nonché dell'art. 83, comma 5, D.L. 25 giugno 2008 n.112. Nullità dell'avviso di accertamento per incompetenza funzionale della Direzione Regionale del Veneto, Ufficio Antifrode.
L'ufficio si costituiva tempestivamente con controdeduzioni.
IN VIA PRELIMINARE: ISTANZA DI RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO T63IPRN00056-2024 (2014)” In via preliminare, l'Ufficio faceva istanza di riunione della presente causa a quella già pendente dinanzi alla Corte di Giustizia di Secondo Grado del Veneto R.G.A
1033/2025, avente ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'Ufficio, della sentenza n.321 del 15/04/2025, depositata il 03/06/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia di primo grado di VE, con la quale, in accoglimento del ricorso di parte, la Corte annullava l'intimazione di pagamento sopracitata, con condanna alle spese in favore del ricorrente.
Sempre in IA PRELIMINARE. ACCERTARE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA RESA
DALLA CTP DI VENEZIA IN RELAZIONE AL CAPO IN CUI DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
PROMOSSO DAL RICORRENTE IN QUALITÀ DI EX RAPPRESENTATE LEGALE DELLA SOCIETÀ. E' pacifico, perché ribadito da controparte anche in appello, che il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto societario unicamente allo scopo di ottenere una pronuncia che escluda la sua responsabilità quale autore materiale delle violazioni, contestate nell'atto impositivo Pertanto, la sentenza resa dal collegio provinciale
è passata in giudicato nella parte in cui ha accertato la carenza di legitimatio ad causam in capo al signor
Ricorrente_1 per contestare vizi dell'atto impositivo riconducibili al rapporto tributario facente capo alla società. Per effetto del formarsi sul punto del giudicato interno, ed in assenza di valida impugnazione, l'avviso di accertamento n. T6306ZA02315 – 2019 oggetto del giudizio è divenuto definitivo quanto alle rettifiche eseguite nei confronti della società.
Sul motivo 1
Nel caso di specie l'odierno ricorrente non ripropone le medesime statuizioni del ricorso di primo grado ma, introduce nuovi motivi di doglianza, in particolare in riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla pretesa erariale, sia a titolo di imposta che di sanzioni. Si ribadisce che l'oggetto del giudizio di riassunzione verte esclusivamente sulla posizione del sig. Ricorrente_1 quale autore materiale delle violazioni contestate alla società medesima. In subordine, qualora si ritenesse ammissibile il motivo di ricorso in riassunzione l'Ufficio replica come segue.
Nessun dubbio, infatti, che l'accertamento fosse a carico della società (cfr a pag. 24 dell'atto impositivo ove si richiama l'art. 28 co. 4 D.Lgs 175/2014) e che vi fosse una chiara estensione di responsabilità solo per quanto concerne la sanzione ex art. 11 D.Lgs 472/97. Si tratta di un recupero ai fini IVA che ovviamente non ha comportato maggiori imposte in capo al sig. Ricorrente_1 la cui responsabilità riguarda unicamente la sanzione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quando sussiste il vizio di omessa pronuncia e, quando, invece, vi è stato un implicito rigetto della domanda. (Cass. Trib. ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32258) Sul motivo 2
Peraltro, la Società_1 è stata chiaramente definita e descritta come "buffer” (o "società filtro") che è un'entità usata nelle frodi fiscali complesse esclusivamente per creare una separazione e rendere più difficile l'identificazione dei collegamenti tra le transazioni illecite e i beneficiari finali. Queste società si pongono tra le "imprese cartiere" (società di comodo Indirizzo_2 – Indirizzo_3 – RG VE PEC Email_3 per scopi fraudolenti) e le imprese operative reali, complicando la ricostruzione dei flussi finanziari illeciti. Le società filtro agiscono come uno schermo giuridico e finanziario e la loro presenza rende più difficile collegare i beneficiari effettivi delle frodi. A differenza delle imprese cartiere completamente fittizie, le buffer companies hanno spesso una struttura materiale minima e svolgono attività apparentemente legittime, come la fatturazione e la tenuta delle scritture contabili. E' chiaro dunque che queste società sono create ad esclusivo vantaggio di altri beneficiari. Nel caso specifico del sig. Ricorrente_1. Si precisa, inoltre, che la stessa ordinanza di rinvio, a pagina 11, cita la giurisprudenza sopramenzionata e giustifica la legittimazione ad impugnare in proprio dell'odierno riassumente in forza dell'utilizzo di enti con personalità giuridica come schermo per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio.
Controparte cita tale passo della sentenza a suo favore rilevando che, anche dall'accertamento emergerebbe che il Ricorrente_1 abbia agito ad esclusivo vantaggio della società e che dunque la fattispecie che prevederebbe una responsabilità diretta e la conseguente sanzione non si configurerebbe. Sempre secondo controparte l'Ufficio per tale ragione non escluderebbe la responsabilità societaria ipotizzando un concorso del Ricorrente_1 in modo meccanico e per effetto della disposta solidarietà. Ciò non corrisponde al vero. In primis per la natura stessa della società sopra delineata, in secondo luogo per il ruolo del Ricorrente_1 configurato nell'atto impositivo e infine perché, come anticipato, l'art. 11 prevede un concorso della società che però potrebbe esercitare un diritto di regresso nei confronti dell'autore materiale della violazione, soggetto che dunque rimane effettivamente inciso. Il motivo va pertanto rigettato.
I motivi di ricorso 3, 4 e 5 sono inammissibili, per le medesime ragioni esposte in precedenza. Il giudizio di rinvio è un processo ad istruzione “chiusa”, sicché è preclusa l'acquisizione di nuove prove e nuovi documenti
(salvo che la parte interessata dimostri di non avervi provveduto per causa di forza maggiore), e ciò al fine di evitare un ampliamento del thema decidendum, cristallizzatosi nelle precedenti fasi processuali. Si chiede pertanto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, per i motivi in oggetto, in quando estendono l'oggetto del giudizio a fronte della presenza di giudicato formale e sostanziale.
Sul motivo 3
La notifica non è nulla o inesistente come pretenderebbe il ricorrente. Una volta cancellata la società, è ben difficile che di essa resti operativa la sede, sia legale che effettiva, con conservazione dei luoghi. In mancanza di elementi utili ad individuarla e soprattutto a riferirla al destinatario degli atti impositivi, quella che era la sede sociale diventa un luogo privo di effettività. E' pertanto l'art. 60 D.p.r. 600/73 che consente un richiamo al regime di notificazione previsto dal codice di procedura civile. La fictio della permanenza in vita della società dovrebbe portare, in ogni caso, a verificare l'utilizzabilità delle forme della notificazione alle persone giuridiche disciplinate dall'art. 145 c.p.c.,non escluse dall'art. 60 d.p.r. 600/1973, secondo cui essa si esegue, in Indirizzo_2 – Indirizzo_3 – RG VE PEC Email_2 alternativa,
“nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede» oppure «a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».
In caso di impossibilità ad esecuzione nelle forme appena indicate, «la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt.140 e 143 del codice di procedura civile”. Nel caso di specie è palese che la società, pur vivente sotto il regime della finzione giuridica, non sia operativa e pertanto l'Ufficio nelle forme indicate dall'art. 60 del D.p.r 600/73 ha notificato presso il domicilio fiscale del sig. Ricorrente_1, in quanto risultava normativamente liquidatore in stato di prorogatio ex lege previsto. I giudici di legittimità (Cassazione nella ordinanza n. 19351/16) hanno asserito inoltre che le notificazioni di atti tributari, di accertamento o riscossione, rivolte a una società sono pienamente legittime se effettuate direttamente presso la persona fisica che rappresenta l'ente, non essendo necessario che la notifica avvenga (o sia prima tentata) presso la sede sociale. Nel ricorso la parte rileva anche questo
“Nel caso di specie, con memoria del 12/01/15 (all.6 del ricorso introduttivo) prodotta all'Ufficio in pari data, con protocollo dell'Amministrazione n. 7413/15 (v. motivazione dell'atto impugnato, pag. 3), la società aveva eletto domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Nominativo_1, che lo rappresentava, come si evince dal mandato a margine del documento.” L'elezione di domicilio ai fini fiscali è prevista nelle forme e nei modi previsti dall'art. 60 del D.p.r. 600/73 che dispone la “facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”. Dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcuna elezione di domicilio.
Sul motivo 4
La doglianza è chiaramente infondata oltreché defatigatoria e non pertinente con l'unica questione che dovrebbe essere trattata in questa fase del giudizio ossia la fondatezza della sanzione irrogata nei confronti del Ricorrente_1 quale autore materiale della violazione, nell'avviso di accertamento emesso dalla D.P. di VE. L'Ufficio antifrode, istituito nel 2009, quale Ufficio Centrale, presenta n. 9 Uffici decentrati presso le Direzioni
Regionali. Non è l'Ufficio delegato al Controllo sui Grandi Contribuenti, che è altro separato ufficio, ma un ufficio che la specifica peculiarità e funzione di contrasto alle frodi. Ecco perché l'attività istruttoria è stata svolta da tale Ufficio. Ad ogni modo, le Direzioni regionali hanno il potere di compiere attività istruttoria, i cui risultati possono essere legittimamente utilizzati dalle Direzioni provinciali per l'emissione degli atti impositivi di competenza. Questo il principio espresso dalla Corte di
Sul motivo 5
In primo luogo, ci si riporta a quanto già espresso nei precedenti atti depositati nei pregressi gradi di giudizio in relazione al potere di legittimazione del liquidatore in regime di prorogatio e i connessi adempimenti anche in tema di notificazioni. Per completezza di precisa che i processi verbali di constatazione non sono atti impositivi e propriamente vengono “consegnati” e non “notificati”.
Con memoria del 18.12.2025 la difesa del contribuente produceva una memoria con la quale si opponeva alla riunione dei due procedimenti ribadendo le proprie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello a suo tempo proposto dal contribuente, è fondato limitatamente alla sua richiesta di verifica, nel merito, della legittimità delle sanzioni applicategli in deroga all'art 7 del D.L. 269/2003, mentre la parte della prima sentenza che ha dichiarato la inammissibilità dei ricorso proposto personalmente dal Ricorrente_1 con riferimento alla ripresa dell'IVA di cui è stata destinataria la società Società_1 srls, deve essere qui confermata giusta decisione della Corte di Cassazione.
In altre parole la parte dell'avviso di accertamento che ha contestato alla Società una indebita detrazione dell'IVA per euro 1.162619,63 è diventato definitiva mentre è sub iudice solo la corretta applicazione dell'addebito al Ricorrente_1 di dover corrispondere la somma oggetto delle sanzioni .
In forza di quanto appena affermato ritiene il Collegio che in questa sede il Ricorrente_1 non possa contestare anche l'accertamento a carico della Società perché su tale questione è già sceso il Giudicato derivante, fra l'altro, da una precisa scelta operata dal Ricorrente_1, allorquando decise di impugnare l'avviso di accertamento dichiarando di agire solo in proprio . Il perimetro d' indagine di questa Corte è quello indicato nella motivazione della Corte di Legittimità e cioè nell'accertare o meno la natura effettiva o fittizia della Società_1 .
Sul punto i criteri interpretativi indicati dalla Corte di Legittimità sono fermi da tempo.
“ In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e in generale dall'intraneus per scopi suoi propri, le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 32 del 2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.
n. 472 del 1997. (Cass. Sez. 5, 18/06/2025, n. 16454, Rv. 675186 - 01)
“Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito”. (Cass. Sez. 5, 20/10/2021, n. 29038, Rv. 662597 - 01)
Ebbene, la motivazione adottata dall'Agenzia delle Entrate nel corpo dell'avviso di accertamento che a sua volta ha ripreso le conclusioni contenute nel PVC di constatazione reso dalla GDF il 10.9.2018 in diretto contradditorio con il Ricorrente_1 (che in quella sede ha ricevuto copia degli atti) e dal PVC reso dall'Agenzia delle Entrate, ( anche in questo caso consegnato alla parte oltre che inviata al Ricorrente_1 a mezzo posta), forniscono plurimi elementi che dimostrano la inesistenza della Società_1 come soggetto effettivamente produttivo di beni o servizi . Si tratta, invece, di un ente che ha manifestato una operatività meramente “cartolare”.
Nel richiamare le pagine da 9 a 19 del PVC l'avviso di accertamento evidenzia, in particolare:
la presenza di pochissimi fornitori di merce caratterizzati - tutti – da evidenti anomalie fiscali e privi di una reale consistenza economica;
la presenza di clienti finali con rilevanti anch'essi con criticità fiscali plurime e palesi;
l'applicazione di ricarichi irrisori rispetto agli acquisti, pari allo 0,44% con un margine di 12.378 € su acquisti per euro 2.871.924,16 con una punta di ricavi addirittura inferiore a tale media pari ad euro 1066,75 su 1805.040 con riferimento alla ditta Società_2
la sua inesistenza finanziaria;
l'assenza di un deposito-magazzino o di una sede con degli uffici disponendo invece di una sede legale posta presso il depositario delle scritture contabili e nulla più;
l'assenza di personale ed in particolare di mezzi di trasporto essenziali per lo svolgimento dell'attività indicata nell'oggetto sociale;
la traslazione di tutte le fatture di acquisto di merce con altre di vendita identiche e del tutto corrispondenti per qualità e quantità e senza una qualsiasi parcellizzazione nella vendita;
nonché l'esistenza di operazioni sottocosto.
E non da ultimo la circostanza che il Ricorrente_1 risultasse già coinvolto in passato in indagini sempre con l'accusa di essere il legale rappresentante o l'amministratore di fatto di società cartiere come è avvenuto dal 12 settembre 2005 all'8 gennaio 2007 per Società_3 srl in fallimento operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria.
Dal 21 settembre 2007 al 31 Dicembre 2010 è stato il legale rappresentante della Società_4 srl operante nel settore del commercio all'ingrosso di gomma greggia e plastiche: anche in tal caso gli accertamenti hanno permesso di identificare detta società quale mera cartiera.
Dalla pagina 6 alla pagina 9 del dell'avviso di accertamento risultano – poi - tutta una serie di ulteriori elementi relativi alla criticità delle società con la quale la Società_1 si interfacciava e la descrizione di tutta una serie di anomalie relativi a dette forniture.
In particolare le società Iris ed Nominativo_2 risultavano inattive come del resto poteva facilmente ricavarsi da una semplice verifica camerale.
Analoghe considerazioni possono estendersi all'impresa Società_6 di Nominativo_3 operante dal 16 ottobre 2013 al 6 novembre 2015 sconosciuta all'Erario non avendo mai posto in essere alcuna dichiarazione fiscale obbligatoria ed anch'essa oggetto di verifiche e controlli.
A sua volta la società Società_1 si riforniva presso la Società_5 srl, società fiscalmente sconosciuta per non aver mai depositato nessuna dichiarazione fiscale obbligatoria né nessun bilancio presso la Camera di Commercio così come sono assenti qualunque tipi di versamenti a modello F 23 ed F 24 e anch'essa oggetto di vari avvisi di accertamento .
Egualmente il fornitore Nominativo_2 ing srl presenta una evidente e palese anomalia avendo quale oggetto sociale lo studio, la ricerca, la consulenza, la progettazione e la direzione di lavori nonché studi di impatto ambientale con un un oggetto sociale completamente difforme dall'attività relativa al commercio di sostanze alcoliche . Tale società non ha mai tenuto alcuna contabilità aziendale;
le dichiarazioni annuali risultano tutte omesse così come i versamenti;
essa non ha alcun bilancio di esercizio e non ha mai comunicato le operazioni rilevanti ai fini iva;
anche questa azienda era completamente priva di strutture aziendali.
Senza ripetere pedissequamente tutti gli elementi contenuti nelle 37 pagine dell'avviso è opinione del
Collegio che tale atto sia adeguatamente motivato ed evidenzi plurimi e convergenti elementi sia indiziari che probatori che consentono di qualificare la società come una mera “cartiera” capace solo di interporsi fra fornitori e aziende fittizie al solo scopo di frodare l'imposta sul valore aggiunto.
Ne deriva che la Nominativo_2 così come tutte le altre società citate nel processo verbale di constatazione altro non sono che delle mere apparenze dietro alle quali si nasconde un'attività di mera in intromissione puramente fittizia del tutto priva di significati economici e foriera di una pluralità di operazioni soggettivamente inesistenti.
Ne deriva che è corretta e la contestazione delle sanzioni al signor Ricorrente_1 quale effettivo gestore dell'attività svolta in proprio e apparentemente a suo esclusivo beneficio posto il fatto che – fra l'altro - la società schermo non risulta aver mai distribuito utili nonostante l'esistenza di un pur minimo ricarico e la mole degli affari trattati.
Si ritiene, con ciò, di aver risposto ai primi due motivi di doglianza contenuti nel ricorso in riassunzione.
Sub 3
La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta a mani del Ricorrente_1 che non ha mai contestato tale circostanza: tale notifica ha conseguito tutti gli effetti previsti dalle legge così sanando qualunque eventuale irregolarità . In ogni caso il contradditorio in questa sede verte solo sulla posizione del Ricorrente_1 persona fisica e non del sig. Ricorrente_1 quale legale rappresentante della società .
Sub 4
Non si vede come possa sostenersi la nullità, inutilizzabilità degli atti accertativi posti in essere tenuto conto, da un lato, della competenza generale ed omnicomprensiva della Direzione Generale delle Entrate e, dall'altro, dell'assenza di una specifica norma che preveda una sanzione processuale, nell'ipotesi evidenziata dalla difesa.
Sub 5
Il regime di prorogatio quinquennale previsto dal Legislatore prevede - evidentemente - sotto il termine di
“atti di contenzioso e riscossione “ gli atti notificati al Ricorrente_1 ma comunque già si è detto che in questa sede non si discute della vicenda societaria.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese tenuto conto della parziale reciproca soccombenza sembra corretto compensare integralmente le spese salvo che per la fase di riassunzione .
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata Conferma la inammissibilità del ricorso originario per quanto concerne la posizione societaria;
dichiara la legittimità dell'operato dell'Ufficio per quanto attiene alla restante parte dell'avviso di accertamento relativo alle sanzioni da applicare al Ricorrente_1. Compensa fra le parti le spese relative al primo e secondo grado del presente giudizio oltre a quella di legittimità; condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 12.000.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
MERCURIO FRANCESCO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1077/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 427/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VENEZIA sez. 3 e pubblicata il 19/05/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6306ZA02315 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha proposto ricorso in riassunzione ex art 63 Decreto 546 /1992 citando in giudizio l'agenzia delle entrate di VE a seguito della emissione da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza con la quale è stata cassata la sentenza emessa in secondo grado dalla corte di VE con la quale veniva rigettato l'appello a sua volta presentato dal medesimo contribuirete avverso la sentenza emessa in primo grado dal Collegio di primo grado di VE in data 14.5.2021 .
La vicenda attiene ad un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2014 notificato il 4 gennaio 2020 per indebita detrazione di imposta iva e per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti con imposta da recuperare ai fini iva pari a 1.162.619,63 €oltre sanzioni e interessi .
L'operazione contestata dall'ufficio antifrode della direzione regionale del Veneto con un previo PVC della
Guardia di finanza consegnato il 12 settembre 2018, riguarda il falso acquisto di merce in deposito fiscale al fine di consentire, al reale acquirente cessionario della srls Società_1 della quale il Ricorrente_1 era legale rappresentante, di acquistare la merce senza ricollegare l'operazione alla presunta frode perpetrata mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo numero 74 del
2000 .
Il ricorrente, nel far presente che la società si era estinta il 27 novembre 2015 senza addivenire ad alcuna distribuzione di utili, sollevava una pluralità di eccezioni: sui limiti di responsabilità del ricorrente in relazione all'accertamento societario in società estinta;
carenza di motivazione dell'atto nella parte della responsabilità solidale del ricorrente ai fini della sanzione con la riferibilità di quest'ultima esclusivamente e direttamente alla società che si avvantaggia degli effetti economici della violazione;
assenza di notifica alla società dell'avviso di accertamento, mancato rispetto dell'elezione di domicilio anche perché nulla era stato notificato presso la sede nonché incompetenza funzionale della direzione regionale delle entrate per l'attività istruttoria ed Inesistenza della notifica del processo verbale di constatazione .
Si costituiva tempestivamente l'Ufficio finanziario sollevando, in principalità e in pregiudizialità un'eccezione di carenza di legitimatio ad causam et ad processum del ricorrente poiché la società Società_1 aveva proposto istanza di cancellazione in data 23 novembre 2015 e aveva concluso l'iter di cancellazione in data 27 novembre dello stesso anno . Ne conseguiva che in applicazione dell'articolo 28 comma quarto del Decreto
175 del 2014 essa “ sopravviveva “ nella sua attività per un quinquennio.
Ne derivava che il ricorso proposto in proprio dalla persona fisica era da considerare inammissibile.
Con la sentenza 264 nel 2020 14 maggio 2021 la commissione in accoglimento della questione preliminare dichiarava il ricorso inammissibile, compensando le spese.
Contro tale sentenza veniva proposto dal Ricorrente_1 una tempestivo atto d'appello deciso dalla Corte di secondo grado in data 18 Aprile 2023 mediante la conferma della sentenza impugnata e condannando il contribuente alle spese del grado liquidate in euro 20.562. La Corte quella occasione ribadiva la tesi già accolta dai giudici di primo grado ritenendola la stessa avente natura assorbente di ogni altra questione.
Contro tale sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione che veniva parzialmente accolto limitatamente alla questione sotto descritta
Leggasi: “ nella specie l'intestazione dell'avviso di accertamento riportata a pagina 24 del ricorso in Cassazione evidenzia come la notificazione dell'atto impositivo sia stata eseguita nei confronti di Ricorrente_1 sia quale legale rappresentante della società estinta sia quale autore della violazione per la quale è stata erogata la sanzione. La sentenza impugnata nel confermare la statuizione del giudice di prime cure si è fermata alla questione relativa alla legittimazione di Ricorrente_1 avuto riguardo all'avviso di accertamento notificato alla società cessata e cancellata laddove il ricorrente aveva impugnato in proprio l'avviso di accertamento limitatamente alla parte che lo interessava quale destinatario della sanzione applicata in qualità di autore della violazione . D'altronde trattandosi di ipotesi rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 del decreto 175 del 2014 la sanzione era imputabile alla società e non al suo legale rappresentante considerato che ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge numero 269 del 2003, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003 numero 326, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
“ In merito all'interpretazione della disposizione appena riportata occorre precisare che secondo questa
Corte in tema di violazioni tributarie qualora risulti che il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito a proprio esclusivo interesse utilizzando l'ente con personalità giuridica quale schermo paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari connessi al proprio personale vantaggio viene meno la ratio giustificatrice dell'applicazione dell'articolo 7 del Decreto 269 diretto a sanzionare la sola società e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito”.
Nel caso di specie la sentenza impugnata si era limitata alla valutazione di inammissibilità del ricorso proposto in proprio da Ricorrente_1 risultando non conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità del legale rappresentante in materia di sanzioni .
Si doveva quindi ritenere che il legale rappresentante che sia destinatario ai sensi dell'articolo 28 comma quarto del decreto 175 del 2014 di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese sia quale legale rappresentante sia quale autore della violazione cui consegua l'erogazione di una sanzione è legittimato a impugnare in proprio l'atto impositivo limitatamente alla parte in cui viene contestata la violazione della norma tributaria e gli viene erogata la sanzione quale autore di quest'ultima”.
Tanto premesso il contribuente Ricorrente_1 proponeva ricorso in riassunzione per i seguenti motivi.
1. Violazione dell'art. 24 Cost.; violazione dell'art. 81 c.p.c.; violazione dell'art. 19 D.Lgs. 546/92; violazione degli artt. 16, 17 e 18 D.Lgs. 472/97; art. 21 bis L. 241/90. Carenza di motivazione.
Erroneamente la sentenza di prime cure aveva ignorato i motivi di impugnazione negando integralmente l'ammissibilità del ricorso;
detti motivi dovevano essere comunque esaminati sia pure limitatamente alla loro incidenza sulla sanzione .
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.L. 269/03, nonché degli artt. 2, 9, 11 e 17 D.Lgs. 472/97.
La motivazione era dunque evidentemente carente nella parte in cui non spiega per quale motivo la sanzione non sia riferibile esclusivamente alla società, ma di essa debba risponderne il sig. Ricorrente_1. E peraltro debba risponderne in solido con la società, che pertanto non è esclusa da responsabilità. In pratica l'Ufficio aveva applicato la regola del concorso ex art. 9 D.Lgs. 472/97 senza indicare i presupposti di fatto.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 D.P.R. 600/73.
La difesa riteneva che l'irrogazione di sanzioni nei confronti del sig. Ricorrente_1 presupponga un accertamento utilmente notificato alla società. Infatti, senza accertamento notificato alla società non può esistere una sanzione collegata al tributo e nemmeno una responsabilità derivativa (peraltro neanche ipotizzata dall'Amministrazione) per la pretesa d'imposta verso il sig. Ricorrente_1. La notifica alla società era stata eseguita ai sensi dell'art. 28, c 4, D.Lgs. 175/2014. Detta norma posticipa gli effetti dell'estinzione della società di cinque anni a decorrere dalla richiesta di cancellazione “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di…accertamento…”. La a società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio…”. Nel caso di specie, con memoria del 12/01/15 (v. all. n. 6 al ricorso introduttivo) prodotta all'Ufficio in pari data, con protocollo dell'Amministrazione n. 7413/15 (v. motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, pag. 3), la società aveva eletto domicilio presso lo studio legale che lo rappresentava, come si evince dal mandato a margine del documento. Essendosi estinta la società soltanto il successivo 27/11/2015, legittimamente aveva eletto il domicilio con atto opponibile anche all'Amministrazione, che l'aveva ricevuto. Dunque era presso lo studio legale in questione, a Jesolo, via
Aleardi, 18, che andava eseguita la notifica dell'avviso di accertamento. Di qui la nullità dell'irrogazione di sanzione che su quel recupero d'imposta si fonda: mancando un valido recupero d'imposta, viene meno anche la sanzione che su quel recupero si basava.
4 . Violazione e falsa applicazione dell'art. 27, comma 13, D.l. 29 novembre 2008 n.185 nonché dell'art. 83, comma 5, D.L. 25 giugno 2008 n.112. Nullità dell'avviso di accertamento per incompetenza funzionale della Direzione Regionale del Veneto, Ufficio Antifrode.
L'ufficio si costituiva tempestivamente con controdeduzioni.
IN VIA PRELIMINARE: ISTANZA DI RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL'INTIMAZIONE
DI PAGAMENTO T63IPRN00056-2024 (2014)” In via preliminare, l'Ufficio faceva istanza di riunione della presente causa a quella già pendente dinanzi alla Corte di Giustizia di Secondo Grado del Veneto R.G.A
1033/2025, avente ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'Ufficio, della sentenza n.321 del 15/04/2025, depositata il 03/06/2025, pronunciata dalla Corte di Giustizia di primo grado di VE, con la quale, in accoglimento del ricorso di parte, la Corte annullava l'intimazione di pagamento sopracitata, con condanna alle spese in favore del ricorrente.
Sempre in IA PRELIMINARE. ACCERTARE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA RESA
DALLA CTP DI VENEZIA IN RELAZIONE AL CAPO IN CUI DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
PROMOSSO DAL RICORRENTE IN QUALITÀ DI EX RAPPRESENTATE LEGALE DELLA SOCIETÀ. E' pacifico, perché ribadito da controparte anche in appello, che il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'atto societario unicamente allo scopo di ottenere una pronuncia che escluda la sua responsabilità quale autore materiale delle violazioni, contestate nell'atto impositivo Pertanto, la sentenza resa dal collegio provinciale
è passata in giudicato nella parte in cui ha accertato la carenza di legitimatio ad causam in capo al signor
Ricorrente_1 per contestare vizi dell'atto impositivo riconducibili al rapporto tributario facente capo alla società. Per effetto del formarsi sul punto del giudicato interno, ed in assenza di valida impugnazione, l'avviso di accertamento n. T6306ZA02315 – 2019 oggetto del giudizio è divenuto definitivo quanto alle rettifiche eseguite nei confronti della società.
Sul motivo 1
Nel caso di specie l'odierno ricorrente non ripropone le medesime statuizioni del ricorso di primo grado ma, introduce nuovi motivi di doglianza, in particolare in riferimento alla carenza di motivazione in ordine alla pretesa erariale, sia a titolo di imposta che di sanzioni. Si ribadisce che l'oggetto del giudizio di riassunzione verte esclusivamente sulla posizione del sig. Ricorrente_1 quale autore materiale delle violazioni contestate alla società medesima. In subordine, qualora si ritenesse ammissibile il motivo di ricorso in riassunzione l'Ufficio replica come segue.
Nessun dubbio, infatti, che l'accertamento fosse a carico della società (cfr a pag. 24 dell'atto impositivo ove si richiama l'art. 28 co. 4 D.Lgs 175/2014) e che vi fosse una chiara estensione di responsabilità solo per quanto concerne la sanzione ex art. 11 D.Lgs 472/97. Si tratta di un recupero ai fini IVA che ovviamente non ha comportato maggiori imposte in capo al sig. Ricorrente_1 la cui responsabilità riguarda unicamente la sanzione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito quando sussiste il vizio di omessa pronuncia e, quando, invece, vi è stato un implicito rigetto della domanda. (Cass. Trib. ordinanza 13 dicembre 2018, n. 32258) Sul motivo 2
Peraltro, la Società_1 è stata chiaramente definita e descritta come "buffer” (o "società filtro") che è un'entità usata nelle frodi fiscali complesse esclusivamente per creare una separazione e rendere più difficile l'identificazione dei collegamenti tra le transazioni illecite e i beneficiari finali. Queste società si pongono tra le "imprese cartiere" (società di comodo Indirizzo_2 – Indirizzo_3 – RG VE PEC Email_3 per scopi fraudolenti) e le imprese operative reali, complicando la ricostruzione dei flussi finanziari illeciti. Le società filtro agiscono come uno schermo giuridico e finanziario e la loro presenza rende più difficile collegare i beneficiari effettivi delle frodi. A differenza delle imprese cartiere completamente fittizie, le buffer companies hanno spesso una struttura materiale minima e svolgono attività apparentemente legittime, come la fatturazione e la tenuta delle scritture contabili. E' chiaro dunque che queste società sono create ad esclusivo vantaggio di altri beneficiari. Nel caso specifico del sig. Ricorrente_1. Si precisa, inoltre, che la stessa ordinanza di rinvio, a pagina 11, cita la giurisprudenza sopramenzionata e giustifica la legittimazione ad impugnare in proprio dell'odierno riassumente in forza dell'utilizzo di enti con personalità giuridica come schermo per sottrarsi alle conseguenze di illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio.
Controparte cita tale passo della sentenza a suo favore rilevando che, anche dall'accertamento emergerebbe che il Ricorrente_1 abbia agito ad esclusivo vantaggio della società e che dunque la fattispecie che prevederebbe una responsabilità diretta e la conseguente sanzione non si configurerebbe. Sempre secondo controparte l'Ufficio per tale ragione non escluderebbe la responsabilità societaria ipotizzando un concorso del Ricorrente_1 in modo meccanico e per effetto della disposta solidarietà. Ciò non corrisponde al vero. In primis per la natura stessa della società sopra delineata, in secondo luogo per il ruolo del Ricorrente_1 configurato nell'atto impositivo e infine perché, come anticipato, l'art. 11 prevede un concorso della società che però potrebbe esercitare un diritto di regresso nei confronti dell'autore materiale della violazione, soggetto che dunque rimane effettivamente inciso. Il motivo va pertanto rigettato.
I motivi di ricorso 3, 4 e 5 sono inammissibili, per le medesime ragioni esposte in precedenza. Il giudizio di rinvio è un processo ad istruzione “chiusa”, sicché è preclusa l'acquisizione di nuove prove e nuovi documenti
(salvo che la parte interessata dimostri di non avervi provveduto per causa di forza maggiore), e ciò al fine di evitare un ampliamento del thema decidendum, cristallizzatosi nelle precedenti fasi processuali. Si chiede pertanto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in riassunzione, per i motivi in oggetto, in quando estendono l'oggetto del giudizio a fronte della presenza di giudicato formale e sostanziale.
Sul motivo 3
La notifica non è nulla o inesistente come pretenderebbe il ricorrente. Una volta cancellata la società, è ben difficile che di essa resti operativa la sede, sia legale che effettiva, con conservazione dei luoghi. In mancanza di elementi utili ad individuarla e soprattutto a riferirla al destinatario degli atti impositivi, quella che era la sede sociale diventa un luogo privo di effettività. E' pertanto l'art. 60 D.p.r. 600/73 che consente un richiamo al regime di notificazione previsto dal codice di procedura civile. La fictio della permanenza in vita della società dovrebbe portare, in ogni caso, a verificare l'utilizzabilità delle forme della notificazione alle persone giuridiche disciplinate dall'art. 145 c.p.c.,non escluse dall'art. 60 d.p.r. 600/1973, secondo cui essa si esegue, in Indirizzo_2 – Indirizzo_3 – RG VE PEC Email_2 alternativa,
“nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede» oppure «a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale».
In caso di impossibilità ad esecuzione nelle forme appena indicate, «la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli artt.140 e 143 del codice di procedura civile”. Nel caso di specie è palese che la società, pur vivente sotto il regime della finzione giuridica, non sia operativa e pertanto l'Ufficio nelle forme indicate dall'art. 60 del D.p.r 600/73 ha notificato presso il domicilio fiscale del sig. Ricorrente_1, in quanto risultava normativamente liquidatore in stato di prorogatio ex lege previsto. I giudici di legittimità (Cassazione nella ordinanza n. 19351/16) hanno asserito inoltre che le notificazioni di atti tributari, di accertamento o riscossione, rivolte a una società sono pienamente legittime se effettuate direttamente presso la persona fisica che rappresenta l'ente, non essendo necessario che la notifica avvenga (o sia prima tentata) presso la sede sociale. Nel ricorso la parte rileva anche questo
“Nel caso di specie, con memoria del 12/01/15 (all.6 del ricorso introduttivo) prodotta all'Ufficio in pari data, con protocollo dell'Amministrazione n. 7413/15 (v. motivazione dell'atto impugnato, pag. 3), la società aveva eletto domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Nominativo_1, che lo rappresentava, come si evince dal mandato a margine del documento.” L'elezione di domicilio ai fini fiscali è prevista nelle forme e nei modi previsti dall'art. 60 del D.p.r. 600/73 che dispone la “facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”. Dalla consultazione dell'Anagrafe Tributaria non risulta alcuna elezione di domicilio.
Sul motivo 4
La doglianza è chiaramente infondata oltreché defatigatoria e non pertinente con l'unica questione che dovrebbe essere trattata in questa fase del giudizio ossia la fondatezza della sanzione irrogata nei confronti del Ricorrente_1 quale autore materiale della violazione, nell'avviso di accertamento emesso dalla D.P. di VE. L'Ufficio antifrode, istituito nel 2009, quale Ufficio Centrale, presenta n. 9 Uffici decentrati presso le Direzioni
Regionali. Non è l'Ufficio delegato al Controllo sui Grandi Contribuenti, che è altro separato ufficio, ma un ufficio che la specifica peculiarità e funzione di contrasto alle frodi. Ecco perché l'attività istruttoria è stata svolta da tale Ufficio. Ad ogni modo, le Direzioni regionali hanno il potere di compiere attività istruttoria, i cui risultati possono essere legittimamente utilizzati dalle Direzioni provinciali per l'emissione degli atti impositivi di competenza. Questo il principio espresso dalla Corte di
Sul motivo 5
In primo luogo, ci si riporta a quanto già espresso nei precedenti atti depositati nei pregressi gradi di giudizio in relazione al potere di legittimazione del liquidatore in regime di prorogatio e i connessi adempimenti anche in tema di notificazioni. Per completezza di precisa che i processi verbali di constatazione non sono atti impositivi e propriamente vengono “consegnati” e non “notificati”.
Con memoria del 18.12.2025 la difesa del contribuente produceva una memoria con la quale si opponeva alla riunione dei due procedimenti ribadendo le proprie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello a suo tempo proposto dal contribuente, è fondato limitatamente alla sua richiesta di verifica, nel merito, della legittimità delle sanzioni applicategli in deroga all'art 7 del D.L. 269/2003, mentre la parte della prima sentenza che ha dichiarato la inammissibilità dei ricorso proposto personalmente dal Ricorrente_1 con riferimento alla ripresa dell'IVA di cui è stata destinataria la società Società_1 srls, deve essere qui confermata giusta decisione della Corte di Cassazione.
In altre parole la parte dell'avviso di accertamento che ha contestato alla Società una indebita detrazione dell'IVA per euro 1.162619,63 è diventato definitiva mentre è sub iudice solo la corretta applicazione dell'addebito al Ricorrente_1 di dover corrispondere la somma oggetto delle sanzioni .
In forza di quanto appena affermato ritiene il Collegio che in questa sede il Ricorrente_1 non possa contestare anche l'accertamento a carico della Società perché su tale questione è già sceso il Giudicato derivante, fra l'altro, da una precisa scelta operata dal Ricorrente_1, allorquando decise di impugnare l'avviso di accertamento dichiarando di agire solo in proprio . Il perimetro d' indagine di questa Corte è quello indicato nella motivazione della Corte di Legittimità e cioè nell'accertare o meno la natura effettiva o fittizia della Società_1 .
Sul punto i criteri interpretativi indicati dalla Corte di Legittimità sono fermi da tempo.
“ In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e in generale dall'intraneus per scopi suoi propri, le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 32 del 2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.
n. 472 del 1997. (Cass. Sez. 5, 18/06/2025, n. 16454, Rv. 675186 - 01)
“Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito”. (Cass. Sez. 5, 20/10/2021, n. 29038, Rv. 662597 - 01)
Ebbene, la motivazione adottata dall'Agenzia delle Entrate nel corpo dell'avviso di accertamento che a sua volta ha ripreso le conclusioni contenute nel PVC di constatazione reso dalla GDF il 10.9.2018 in diretto contradditorio con il Ricorrente_1 (che in quella sede ha ricevuto copia degli atti) e dal PVC reso dall'Agenzia delle Entrate, ( anche in questo caso consegnato alla parte oltre che inviata al Ricorrente_1 a mezzo posta), forniscono plurimi elementi che dimostrano la inesistenza della Società_1 come soggetto effettivamente produttivo di beni o servizi . Si tratta, invece, di un ente che ha manifestato una operatività meramente “cartolare”.
Nel richiamare le pagine da 9 a 19 del PVC l'avviso di accertamento evidenzia, in particolare:
la presenza di pochissimi fornitori di merce caratterizzati - tutti – da evidenti anomalie fiscali e privi di una reale consistenza economica;
la presenza di clienti finali con rilevanti anch'essi con criticità fiscali plurime e palesi;
l'applicazione di ricarichi irrisori rispetto agli acquisti, pari allo 0,44% con un margine di 12.378 € su acquisti per euro 2.871.924,16 con una punta di ricavi addirittura inferiore a tale media pari ad euro 1066,75 su 1805.040 con riferimento alla ditta Società_2
la sua inesistenza finanziaria;
l'assenza di un deposito-magazzino o di una sede con degli uffici disponendo invece di una sede legale posta presso il depositario delle scritture contabili e nulla più;
l'assenza di personale ed in particolare di mezzi di trasporto essenziali per lo svolgimento dell'attività indicata nell'oggetto sociale;
la traslazione di tutte le fatture di acquisto di merce con altre di vendita identiche e del tutto corrispondenti per qualità e quantità e senza una qualsiasi parcellizzazione nella vendita;
nonché l'esistenza di operazioni sottocosto.
E non da ultimo la circostanza che il Ricorrente_1 risultasse già coinvolto in passato in indagini sempre con l'accusa di essere il legale rappresentante o l'amministratore di fatto di società cartiere come è avvenuto dal 12 settembre 2005 all'8 gennaio 2007 per Società_3 srl in fallimento operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria.
Dal 21 settembre 2007 al 31 Dicembre 2010 è stato il legale rappresentante della Società_4 srl operante nel settore del commercio all'ingrosso di gomma greggia e plastiche: anche in tal caso gli accertamenti hanno permesso di identificare detta società quale mera cartiera.
Dalla pagina 6 alla pagina 9 del dell'avviso di accertamento risultano – poi - tutta una serie di ulteriori elementi relativi alla criticità delle società con la quale la Società_1 si interfacciava e la descrizione di tutta una serie di anomalie relativi a dette forniture.
In particolare le società Iris ed Nominativo_2 risultavano inattive come del resto poteva facilmente ricavarsi da una semplice verifica camerale.
Analoghe considerazioni possono estendersi all'impresa Società_6 di Nominativo_3 operante dal 16 ottobre 2013 al 6 novembre 2015 sconosciuta all'Erario non avendo mai posto in essere alcuna dichiarazione fiscale obbligatoria ed anch'essa oggetto di verifiche e controlli.
A sua volta la società Società_1 si riforniva presso la Società_5 srl, società fiscalmente sconosciuta per non aver mai depositato nessuna dichiarazione fiscale obbligatoria né nessun bilancio presso la Camera di Commercio così come sono assenti qualunque tipi di versamenti a modello F 23 ed F 24 e anch'essa oggetto di vari avvisi di accertamento .
Egualmente il fornitore Nominativo_2 ing srl presenta una evidente e palese anomalia avendo quale oggetto sociale lo studio, la ricerca, la consulenza, la progettazione e la direzione di lavori nonché studi di impatto ambientale con un un oggetto sociale completamente difforme dall'attività relativa al commercio di sostanze alcoliche . Tale società non ha mai tenuto alcuna contabilità aziendale;
le dichiarazioni annuali risultano tutte omesse così come i versamenti;
essa non ha alcun bilancio di esercizio e non ha mai comunicato le operazioni rilevanti ai fini iva;
anche questa azienda era completamente priva di strutture aziendali.
Senza ripetere pedissequamente tutti gli elementi contenuti nelle 37 pagine dell'avviso è opinione del
Collegio che tale atto sia adeguatamente motivato ed evidenzi plurimi e convergenti elementi sia indiziari che probatori che consentono di qualificare la società come una mera “cartiera” capace solo di interporsi fra fornitori e aziende fittizie al solo scopo di frodare l'imposta sul valore aggiunto.
Ne deriva che la Nominativo_2 così come tutte le altre società citate nel processo verbale di constatazione altro non sono che delle mere apparenze dietro alle quali si nasconde un'attività di mera in intromissione puramente fittizia del tutto priva di significati economici e foriera di una pluralità di operazioni soggettivamente inesistenti.
Ne deriva che è corretta e la contestazione delle sanzioni al signor Ricorrente_1 quale effettivo gestore dell'attività svolta in proprio e apparentemente a suo esclusivo beneficio posto il fatto che – fra l'altro - la società schermo non risulta aver mai distribuito utili nonostante l'esistenza di un pur minimo ricarico e la mole degli affari trattati.
Si ritiene, con ciò, di aver risposto ai primi due motivi di doglianza contenuti nel ricorso in riassunzione.
Sub 3
La notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta a mani del Ricorrente_1 che non ha mai contestato tale circostanza: tale notifica ha conseguito tutti gli effetti previsti dalle legge così sanando qualunque eventuale irregolarità . In ogni caso il contradditorio in questa sede verte solo sulla posizione del Ricorrente_1 persona fisica e non del sig. Ricorrente_1 quale legale rappresentante della società .
Sub 4
Non si vede come possa sostenersi la nullità, inutilizzabilità degli atti accertativi posti in essere tenuto conto, da un lato, della competenza generale ed omnicomprensiva della Direzione Generale delle Entrate e, dall'altro, dell'assenza di una specifica norma che preveda una sanzione processuale, nell'ipotesi evidenziata dalla difesa.
Sub 5
Il regime di prorogatio quinquennale previsto dal Legislatore prevede - evidentemente - sotto il termine di
“atti di contenzioso e riscossione “ gli atti notificati al Ricorrente_1 ma comunque già si è detto che in questa sede non si discute della vicenda societaria.
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese tenuto conto della parziale reciproca soccombenza sembra corretto compensare integralmente le spese salvo che per la fase di riassunzione .
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata Conferma la inammissibilità del ricorso originario per quanto concerne la posizione societaria;
dichiara la legittimità dell'operato dell'Ufficio per quanto attiene alla restante parte dell'avviso di accertamento relativo alle sanzioni da applicare al Ricorrente_1. Compensa fra le parti le spese relative al primo e secondo grado del presente giudizio oltre a quella di legittimità; condanna parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 12.000.