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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 23/01/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
RR BR, OR
US RT, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15058/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110833328000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110833328000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125630133000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125630133000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118128046000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220181381285000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100141/2023 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100141/2023 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100141/2023 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9488/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 09720249042913848000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata in data 28.06.2024, afferente a IRPEF, IVA e violazioni al codice della strada, per un importo complessivo pari ad € 39.423,77 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha sostenuto che il difetto di notifica anche di uno degli atti presupposti determina la nullità dell'intimazione di pagamento poiché è l'intero atto impugnato ad essere travolto dal vizio di uno degli atti presupposti.
Ha dedotto poi che è l'Agenzia della Riscossione che deve fornire la prova della notifica della cartella di pagamento attraverso la relativa produzione documentale nei termini di legge.
Ha evidenziato che gli atti impugnati sarebbero nulli per intervenuta decadenza dal diritto a procedere alla riscossione della pretesa tributaria sottesa e che sarebbe stato violato l'art.20 comma 3 della legge n. 472 del 1997 essendosi prescritte comunque le sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita ed ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria adita in favore del giudice di pace per quanto concerne la cartella n.
09720200223794983000 avente ad oggetto sanzioni per contravvenzioni al codice della strada sottesa all'intimazione di pagamento.
Ha eccepito poi la tardività e l'inammissibilità del ricorso per tardività stante la regolare notifica degli atti prodromici sottesi all'atto impugnato ai sensi del combinato disposto degli art. 19 commi 3 e 21 del D.lgs.
546/1992.
Ha evidenziato che le relative eccezioni, eventualmente, avrebbero dovuto essere formulate unicamente nei modi e termini di legge decorrenti dalla data di notifica di detti atti presupposti.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni relative alla presunta omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 69723018291830000000 e agli altri atti prodromici alle cartelle sottese all'atto opposto in quanto trattasi di atti posti in essere e notificati dagli Enti Impositori atteso che l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'Ente Impositore, essendo, invece, demandata all'Ente Esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Ugualmente si è dichiarata carente di legittimazione con riferimento all'asserita intervenuta decadenza in quanto come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Ha allegato documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto.
In esito all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte a decidere sulle censure che investono la cartella n. 09720200223794983000 avente ad oggetto sanzioni per contravvenzioni al codice della strada. Si tratta di materia che rientra infatti nella giurisdizione del giudice ordinario e specificatamente nella competenza del giudice di pace.
Venendo all'esame delle censure mosse attraverso l'intimazione di pagamento alle cartelle e avvisi di addebito sottostanti rileva il Collegio che si tratta di censure tutte inammissibili essendo stato dimostrato in giudizio che gli atti presupposti sono stati tutti notificati e dunque avrebbero dovuto essere impugnati nei termini di legge e non lo sono stati.
L'Agenzia della riscossione costituendosi ha infatti provato che le cartelle n. 09720210110833328000, n.
09720210125630133000, n. 09720220181381285000 sono state tutte correttamente notificate
(rispettivamente in data 17.10.2022, 19.10.2022, 1.4.2023) ai sensi dell'articolo 138 c.p.c. mediante consegna nelle mani proprie del destinatario tramite ufficiale giudiziario presso la casa di abitazione;
la cartella n. 09720220118128046000, poi, è stata del pari correttamente notificata in data 20.02.2023ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. stante la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, tramite messo notificatore provvedendo a depositare l'atto presso la casa comunale;
affiggere l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione destinatario;
inviare al destinatario la prescritta raccomandata
“informativa”, con prova di spedizione costituita dalla distinta postale. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, poi, l'eventuale vizio di notificazione dell'atto impositivo (nella specie come detto comunque non verificatosi) non determinerebbe in ogni caso la nullità dell'intera pretesa iscritta a ruolo (Cfr.
Cass. n. 16370 del 2012 e Cass. Sent. n. 13852/2010).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella n. 0972020022379483000 e rigetta nel resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali e spese.
Così deciso in Roma il 6 ottobre 2025
Il Giudice est. FA AR
La PresidenteElisabetta Ceniccola
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CENICCOLA ELISABETTA, Presidente
RR BR, OR
US RT, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15058/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249042913848000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110833328000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210110833328000 IVA-ALTRO - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125630133000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210125630133000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118128046000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220181381285000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100141/2023 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100141/2023 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH010100141/2023 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9488/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 09720249042913848000 emessa da Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificata in data 28.06.2024, afferente a IRPEF, IVA e violazioni al codice della strada, per un importo complessivo pari ad € 39.423,77 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha sostenuto che il difetto di notifica anche di uno degli atti presupposti determina la nullità dell'intimazione di pagamento poiché è l'intero atto impugnato ad essere travolto dal vizio di uno degli atti presupposti.
Ha dedotto poi che è l'Agenzia della Riscossione che deve fornire la prova della notifica della cartella di pagamento attraverso la relativa produzione documentale nei termini di legge.
Ha evidenziato che gli atti impugnati sarebbero nulli per intervenuta decadenza dal diritto a procedere alla riscossione della pretesa tributaria sottesa e che sarebbe stato violato l'art.20 comma 3 della legge n. 472 del 1997 essendosi prescritte comunque le sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si è costituita ed ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte di giustizia tributaria adita in favore del giudice di pace per quanto concerne la cartella n.
09720200223794983000 avente ad oggetto sanzioni per contravvenzioni al codice della strada sottesa all'intimazione di pagamento.
Ha eccepito poi la tardività e l'inammissibilità del ricorso per tardività stante la regolare notifica degli atti prodromici sottesi all'atto impugnato ai sensi del combinato disposto degli art. 19 commi 3 e 21 del D.lgs.
546/1992.
Ha evidenziato che le relative eccezioni, eventualmente, avrebbero dovuto essere formulate unicamente nei modi e termini di legge decorrenti dalla data di notifica di detti atti presupposti.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni relative alla presunta omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 69723018291830000000 e agli altri atti prodromici alle cartelle sottese all'atto opposto in quanto trattasi di atti posti in essere e notificati dagli Enti Impositori atteso che l'attività che precede la formazione e la consegna del ruolo è devoluta unicamente all'Ente Impositore, essendo, invece, demandata all'Ente Esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.
Ugualmente si è dichiarata carente di legittimazione con riferimento all'asserita intervenuta decadenza in quanto come semplice incaricato della esazione dei tributi iscritti in ruoli esecutivi, non ha titolo, né ragioni, per sindacare la bontà dell'iscrizione a ruolo.
Ha allegato documentazione attestante la rituale notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto opposto.
In esito all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte a decidere sulle censure che investono la cartella n. 09720200223794983000 avente ad oggetto sanzioni per contravvenzioni al codice della strada. Si tratta di materia che rientra infatti nella giurisdizione del giudice ordinario e specificatamente nella competenza del giudice di pace.
Venendo all'esame delle censure mosse attraverso l'intimazione di pagamento alle cartelle e avvisi di addebito sottostanti rileva il Collegio che si tratta di censure tutte inammissibili essendo stato dimostrato in giudizio che gli atti presupposti sono stati tutti notificati e dunque avrebbero dovuto essere impugnati nei termini di legge e non lo sono stati.
L'Agenzia della riscossione costituendosi ha infatti provato che le cartelle n. 09720210110833328000, n.
09720210125630133000, n. 09720220181381285000 sono state tutte correttamente notificate
(rispettivamente in data 17.10.2022, 19.10.2022, 1.4.2023) ai sensi dell'articolo 138 c.p.c. mediante consegna nelle mani proprie del destinatario tramite ufficiale giudiziario presso la casa di abitazione;
la cartella n. 09720220118128046000, poi, è stata del pari correttamente notificata in data 20.02.2023ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. stante la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, tramite messo notificatore provvedendo a depositare l'atto presso la casa comunale;
affiggere l'avviso di deposito alla porta dell'abitazione destinatario;
inviare al destinatario la prescritta raccomandata
“informativa”, con prova di spedizione costituita dalla distinta postale. Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, poi, l'eventuale vizio di notificazione dell'atto impositivo (nella specie come detto comunque non verificatosi) non determinerebbe in ogni caso la nullità dell'intera pretesa iscritta a ruolo (Cfr.
Cass. n. 16370 del 2012 e Cass. Sent. n. 13852/2010).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella n. 0972020022379483000 e rigetta nel resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali e spese.
Così deciso in Roma il 6 ottobre 2025
Il Giudice est. FA AR
La PresidenteElisabetta Ceniccola