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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 9451/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AN IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9451/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata l'[...] in [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Daniele Magris
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 30 marzo 2009 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 2008). Persona_1
Le parti, con note scritte depositate in data 18 giugno 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. il figlio è affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre. I coniugi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Roma in Via Alberese n. 26 è assegnata al Sig. con tutti gli arredi. Parte_3
4. La Sig.ra ha reperito sistemazione alternativa Parte_2
in affitto in Via Luigi De Marchi n.91 avendo già provveduto ad asportare i propri effetti personali e dove potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità che si concorderanno Per_1
congiuntamente di volta in volta.
5. Il sig. si occuperà economicamente Parte_3 di tutte le necessità ordinarie del figlio mentre la Sig.ra
[...]
vi contribuirà secondo le proprie disponibilità e possibilità; Pt_2
le spese straordinarie secondo protocollo di Roma, da sostenere nell'interesse del figlio, i ricorrenti convengono che vi 2 parteciperanno nella misura del 50 % da concertare di volta in volta preventivamente;
6. I coniugi economicamente autosufficienti dichiarano con il presente accordo di separazione che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7. I genitori concorderanno congiuntamente di volta in volta le modalità di visita e di gestione del minore di anni 15. Per_1
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.”
Ebbene, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Pt_2 Parte_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Alla luce dei pertinenti ed esaurienti chiarimenti forniti dalle parti, con le note depositate in data 1° luglio 2025, in ordine alla spettanza per il contributo di mantenimento al figlio, gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
30 marzo 1957 a Isola Di Capo Rizzuto (KR) e , nata l'8 Parte_2
giugno 1979 a Tirgu Neamt (Romania), i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 30 marzo 2009; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00334, Parte 1, Serie 03, Anno
2009;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore
AN IA
Il Presidente
MA ZI
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
Filomena Albano Giudice
AN IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9451/2024, vertente tra
, Parte_1 nato il [...] a [...]
e
, Parte_2
nata l'[...] in [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Daniele Magris
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero.
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
di pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato in Roma in data 30 marzo 2009 e che, nel tempo, la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (classe 2008). Persona_1
Le parti, con note scritte depositate in data 18 giugno 2025, hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. il figlio è affidato a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre. I coniugi, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Roma in Via Alberese n. 26 è assegnata al Sig. con tutti gli arredi. Parte_3
4. La Sig.ra ha reperito sistemazione alternativa Parte_2
in affitto in Via Luigi De Marchi n.91 avendo già provveduto ad asportare i propri effetti personali e dove potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità che si concorderanno Per_1
congiuntamente di volta in volta.
5. Il sig. si occuperà economicamente Parte_3 di tutte le necessità ordinarie del figlio mentre la Sig.ra
[...]
vi contribuirà secondo le proprie disponibilità e possibilità; Pt_2
le spese straordinarie secondo protocollo di Roma, da sostenere nell'interesse del figlio, i ricorrenti convengono che vi 2 parteciperanno nella misura del 50 % da concertare di volta in volta preventivamente;
6. I coniugi economicamente autosufficienti dichiarano con il presente accordo di separazione che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7. I genitori concorderanno congiuntamente di volta in volta le modalità di visita e di gestione del minore di anni 15. Per_1
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.”
Ebbene, quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti non v'è dubbio che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi intollerabile. Pt_2 Parte_1
Deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Alla luce dei pertinenti ed esaurienti chiarimenti forniti dalle parti, con le note depositate in data 1° luglio 2025, in ordine alla spettanza per il contributo di mantenimento al figlio, gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse del figlio ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
Per questi motivi
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
3 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
30 marzo 1957 a Isola Di Capo Rizzuto (KR) e , nata l'8 Parte_2
giugno 1979 a Tirgu Neamt (Romania), i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data 30 marzo 2009; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00334, Parte 1, Serie 03, Anno
2009;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore
AN IA
Il Presidente
MA ZI
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