TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11100 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1601/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1601/2025 R.G.A.C., promossa
DA
- Avv.ti V. Russo e C. Boccadamo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Controparte_1
Avv. M. Mattia
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Roma il nominato in epigrafe, premesso di avere lavorato quale infermiere alle dipendenze della società resistente e di essere stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare in data 27/5/2024, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento occorsogli con conseguente condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 23/2015, con vittoria di spese.
Ha dedotto a sostegno della propria tesi la sproporzione tra la gravità dell'illecito e la sanzione irrogata.
La società resistente si è costituita eccependo la legittimità del licenziamento alla luce della gravità degli episodi avvenuti nel gennaio 2024.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale alla luce della documentazione prodotta, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta alle quali entrambe le parti hanno allegato ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. Dalla documentazione versata in atti, compresa quella allegata da entrambe le parti alle note conclusionali che viene acquisita da questo Tribunale ai sensi dell'art. 421
c.p.c., si evince quanto di seguito illustrato.
A seguito della segnalazione dell'ASL di competenza, la società resistente, recuperata la documentazione in proprio possesso, ha scoperto che il ricorrente aveva attestato accessi per le prestazioni previste presso la paziente nei Persona_1 giorni 17- 19 – 22 – 24 – 27 e 29 gennaio 2024, provvedendo a rimettere alla società la scheda degli accessi, con la sua firma nelle date sopra indicate e la “controfirma” del care giver della sig.ra (all. 2 alla memoria), ed ha contestato Per_1 disciplinarmente la circostanza al ricorrente in data 20/5/2024.
Il ricorrente, in data 21/5/2024, ha inviato le giustificazioni, affermando: “…quanto successo del PAI del paziente dopo il suo decesso c'è stato un errore con Persona_1 il PAI di un altro paziente…” (all. 6 alla memoria), senza mai, fino al ricorso introduttivo del presente giudizio, indicare il nominativo dell'altro paziente con cui avrebbe confuso il PAI della sig.ra Per_1
Tale giustificazione non è credibile, innanzi tutto perché impossibile;
invero l'operatore non poteva non essere a conoscenza dell'avvenuto decesso, ovvero, quantomeno, dell'assenza della paziente dal suo domicilio e, pertanto, innanzi tutto non poteva attestare prestazioni mai effettuate, né ottenere la controfirma del caregiver della sig.ra viceversa, avrebbe dovuto prontamente comunicare di
Per_1 non aver potuto effettuare la prestazione per tali ragioni al case manager per le opportune comunicazioni e chiusura del piano. Inoltre, la sottoscrizione del care giver della sig.ra destituisce di fondamento le giustificazioni del lavoratore;
Per_1 infatti, nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse effettivamente “confuso” il PAI della sig.ra con quello della sig.ra (nominativo comunicato solo in sede di
Per_1 Per_2 ricorso introduttivo del presente giudizio), accanto alla firma del ricorrente dovrebbe trovarsi quelli del care giver della sig.ra e non la firma del care Per_2 giver della sig.ra
Per_1
Che la giustificazione del ricorrente sia infondata si deduce anche verificando l'analogo documento della paziente ove il lavoratore si fosse effettivamente Per_2
“confuso” tra i due PAI, il foglio degli accessi della paziente dovrebbe essere Per_2
“vuoto” nei giorni successivi al decesso della sig.ra ma così non è (all. 8 alla Per_1 memoria). A causa del comportamento posto in essere dal ricorrente, la società resistente ha dovuto emettere nota di credito in favore della relativa ad accessi mai Parte_2 effettuati e ingiustamente rendicontati (all. 4 alla memoria).
Alla luce di tali fatti non può porsi in dubbio la sussistenza del fatto materiale, la sua illiceità e l'idoneità dell'intera fattispecie a determinare l'irreversibile lesione del rapporto di fiducia tra l'azienda e il lavoratore, legittimante il recesso datoriale per giusta causa, essendo la sanzione disciplinare espulsiva l'unica proporzionata all'illecito commesso nel caso di specie.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO
respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott.
Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 30 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 3 novembre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1601/2025 R.G.A.C., promossa
DA
- Avv.ti V. Russo e C. Boccadamo Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Controparte_1
Avv. M. Mattia
- resistente -
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro di Roma il nominato in epigrafe, premesso di avere lavorato quale infermiere alle dipendenze della società resistente e di essere stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare in data 27/5/2024, ha chiesto la declaratoria di illegittimità del licenziamento occorsogli con conseguente condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. 23/2015, con vittoria di spese.
Ha dedotto a sostegno della propria tesi la sproporzione tra la gravità dell'illecito e la sanzione irrogata.
La società resistente si è costituita eccependo la legittimità del licenziamento alla luce della gravità degli episodi avvenuti nel gennaio 2024.
Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale alla luce della documentazione prodotta, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta alle quali entrambe le parti hanno allegato ulteriore documentazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti. Dalla documentazione versata in atti, compresa quella allegata da entrambe le parti alle note conclusionali che viene acquisita da questo Tribunale ai sensi dell'art. 421
c.p.c., si evince quanto di seguito illustrato.
A seguito della segnalazione dell'ASL di competenza, la società resistente, recuperata la documentazione in proprio possesso, ha scoperto che il ricorrente aveva attestato accessi per le prestazioni previste presso la paziente nei Persona_1 giorni 17- 19 – 22 – 24 – 27 e 29 gennaio 2024, provvedendo a rimettere alla società la scheda degli accessi, con la sua firma nelle date sopra indicate e la “controfirma” del care giver della sig.ra (all. 2 alla memoria), ed ha contestato Per_1 disciplinarmente la circostanza al ricorrente in data 20/5/2024.
Il ricorrente, in data 21/5/2024, ha inviato le giustificazioni, affermando: “…quanto successo del PAI del paziente dopo il suo decesso c'è stato un errore con Persona_1 il PAI di un altro paziente…” (all. 6 alla memoria), senza mai, fino al ricorso introduttivo del presente giudizio, indicare il nominativo dell'altro paziente con cui avrebbe confuso il PAI della sig.ra Per_1
Tale giustificazione non è credibile, innanzi tutto perché impossibile;
invero l'operatore non poteva non essere a conoscenza dell'avvenuto decesso, ovvero, quantomeno, dell'assenza della paziente dal suo domicilio e, pertanto, innanzi tutto non poteva attestare prestazioni mai effettuate, né ottenere la controfirma del caregiver della sig.ra viceversa, avrebbe dovuto prontamente comunicare di
Per_1 non aver potuto effettuare la prestazione per tali ragioni al case manager per le opportune comunicazioni e chiusura del piano. Inoltre, la sottoscrizione del care giver della sig.ra destituisce di fondamento le giustificazioni del lavoratore;
Per_1 infatti, nell'ipotesi in cui il ricorrente avesse effettivamente “confuso” il PAI della sig.ra con quello della sig.ra (nominativo comunicato solo in sede di
Per_1 Per_2 ricorso introduttivo del presente giudizio), accanto alla firma del ricorrente dovrebbe trovarsi quelli del care giver della sig.ra e non la firma del care Per_2 giver della sig.ra
Per_1
Che la giustificazione del ricorrente sia infondata si deduce anche verificando l'analogo documento della paziente ove il lavoratore si fosse effettivamente Per_2
“confuso” tra i due PAI, il foglio degli accessi della paziente dovrebbe essere Per_2
“vuoto” nei giorni successivi al decesso della sig.ra ma così non è (all. 8 alla Per_1 memoria). A causa del comportamento posto in essere dal ricorrente, la società resistente ha dovuto emettere nota di credito in favore della relativa ad accessi mai Parte_2 effettuati e ingiustamente rendicontati (all. 4 alla memoria).
Alla luce di tali fatti non può porsi in dubbio la sussistenza del fatto materiale, la sua illiceità e l'idoneità dell'intera fattispecie a determinare l'irreversibile lesione del rapporto di fiducia tra l'azienda e il lavoratore, legittimante il recesso datoriale per giusta causa, essendo la sanzione disciplinare espulsiva l'unica proporzionata all'illecito commesso nel caso di specie.
Tali i motivi del rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
DISPOSITIVO
respinge il ricorso e pone a carico di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.108,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 3 novembre 2025
IL GIUDICE