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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BO NA, Presidente
RZ CE, AT
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X601832-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X601834-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X601835-2024 IRPEF-ALTRO 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X701833-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: CHIEDONO all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis,
A. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - il rigetto della pretese tributarie avverso cui si ricorre, e il conseguente totale annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, perché nulli, invalidi, illegittimi errati e ingiusti, per tutti i motivi già esposti in narrativa, che ivi si intendo integralmente ritrascritti.
B NEL MERITO
B1. in via principale, il rigetto delle pretese tributarie avverso cui si ricorre, del tutto inforndate in fatto e diritto, ed il conseguente totale annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, di tutti gli atti presupposti e conseguenti, per tutti i motivi già esposti in narrativa, che ivi si intendo integralmente ritrascritti.
B2. in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono, che questa On.le Commissione ridimensioni-riduca il carico tributario in capo ai ricorrenti – per lo meno con decurtazione delle sanzioni e interessi richiesti – a quella minore somma che dovesse risultare in corso di causa ritenuta equa e di giustizia, in applicazione del principio di affidamento di cui all'art 10
Statuto del Contribuente nonché ai sensi dell'art 6 comma 2 D.Lvo 472/199, essendo la Società_1 S.r.l. regolarmente iscritta nel periodo in contestazione presso la Camera di Commercio di Ancona nel registro delle start up innovative di cui all'art 25 comma 8 DL 179/2012.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti espongono in via preliminare sulla possibilità di presentare un ricorso cumulativo contro più atti della stessa autorità fiscale, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, per evitare giudizi diversi sulle stesse questioni in fatto e diritto. Richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha confermato che è possibile presentare ricorsi cumulativi e collettivi, specialmente in contenziosi tributari. Si sottolinea che molti dei motivi di contestazione presentati dall'Agenzia delle Entrate per diversi avvisi di accertamento sono simili o identici, il che giustifica l'impugnazione congiunta.
Viene, in sintesi, esposto quanto segue - Ricorrente_1 ha ricevuto un avviso di accertamento per il 2018 riguardante un'investimento in una società, l'Società_1 R. L. .L'Agenzia delle Entrate contesta la validità di questa detrazione fiscale, affermando che la società non è sufficiente per qualificarsi come start-up innovativa, evidenziando vari motivi di contestazione legati alla mancanza di requisiti per le agevolazioni fiscali.
- Inoltre, l'Agenzia a seguito di un'analisi ha richiesto ulteriore documentazione al contribuente, rendendo l'atto di accertamento oggetto di contestazione.
- La difesa della parte ricorrente sostiene che non esisterebbero a sostegno dell'accertamento formali provvedimenti da parte della Camera di Commercio che attesti la cancellazione della società dalla registrazione come start-up, fondamentale per giustificare la revoca delle agevolazioni. Inoltre, si richiamano normative specifiche che indicano i requisiti e le procedure da seguire, e si sottolinea un errore da parte dell'Agenzia nella valutazione della situazione.
- Anche il parametro della decadenza deve essere interpretato in modo rigoroso.
- L'Agenzia delle Entrate ha affermato che Società_1 r. l. non svolgerebbe attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico. Sostiene che la domanda di brevetto, presentata nel 2016 da Nominativo_3, Nominativo_4 e Ricorrente_1, è un segnale che Società_1 non ha sviluppato realmente il prodotto, ma ha semplicemente messo in commercio un articolo già pronto. Questa conclusione è considerata contraddittoria e basata su ipotesi non dimostrate. L'Agenzia, infatti, non ha contestato la titolarità del brevetto da parte di Società_1, sottolineando che il brevetto può essere trasferito o concesso in licenza. La domanda di brevetto in oggetto è stata ceduta dai soci fondatori a Società_1 r. l. prima della sua costituzione. È normale che gli inventori creino un prototipo prima di presentare una domanda di brevetto. Il prototipo non è il prodotto finale, ma un modello preliminare che può differire in materiali e tecnica di produzione.
- Inoltre, ci sono prove documentali che dimostrano come Società_1 abbia attivamente sviluppato il prodotto, apportando modifiche significative rispetto alla versione prototipale. L'Agenzia ignora queste informazioni, minimizzandone l'importanza e trascurando l'innovazione presente nel prodotto finale rispetto al prototipo.
- Società_1 ha utilizzato uno stampo per produrre il dispositivo di ritenzione di cavi e ha commissionato questa progettazione a un'altra azienda. Anche la gestione delle materie prime e il miglioramento dei prototipi sono stati documentati, evidenziando l'impegno di Società_1 nello sviluppo e nella produzione del prodotto, che è stato infine lanciato sul mercato con il marchio Società_1.
- L'Agenzia sostiene anche che il prodotto non sia di alta tecnologia, citando che nel business plan non è descritto come innovativo. Le contestazioni si basano su assunti superabili, come l'uso o meno di plastica riciclabile. A tal proposito, la questione dell'uso di materiali deve porsi correttamente specificando che la scelta del POM, un materiale di costruzione scelto per la sua durabilità e impatto ambientale ridotto, è innovativa. Questa scelta è spiegata come una risposta alla necessità di creare un prodotto di alta qualità, diversificando dalla plastica tradizionale, come il PVC, usato dai concorrenti. Si respinge l'idea che i materiali riciclati siano automaticamente superiori, chiarendo le differenze nelle prestazioni tra materiali vergini e riciclati. Si discute anche la preoccupazione per l'uso di materiali non tossici, sottolineando che il POM è adatto anche per applicazioni alimentari. I documenti dimostrano che la scelta di materiali sicuri è stata fatta tenendo conto dell'uso del prodotto da parte di bambini o animali domestici.
- L'Agenzia, d'altro canto, non ha alcun potere per contestare l'oggetto sociale dell'azienda e non ha la competenza tecnica necessaria per valutare il prodotto. Ha fatto affermazioni vaghe riguardo all'innovazione del prodotto senza prove concrete e senza chiarire quali tecnologie moderne considera rilevanti.
- Al contrario, la valutazione di un brevetto richiede un rigoroso esame di nuove invenzioni, da ciò deducendosi che il brevetto di Società_1 è la prova del suo alto valore tecnologico e della sua innovazione nel settore.
- I documenti aziendali, come il business plan, descrivono comunque il prodotto Società_1 come innovativo e ad alto valore tecnologico, facendo riferimento a come queste caratteristiche siano legate ai criteri di brevettabilità. È evidente nel business plan del 2018 e del 2019 che il prodotto è ritenuto innovativo rispetto ai concorrenti.
- Sulla mancanza di un "meccanismo di uscita", l'Agenzia delle Entrate viene accusata di interpretare erroneamente la normativa, che non menziona tale requisito. È anche evidenziato l'errore di affermare che vi sia un meccanismo legislativo per uscire da un'impresa in perdita, sottolineando che ogni investimento presenta dei rischi e non garantisce il rientro del capitale.
- Parte ricorrente evidenzia anche la nullità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che non applica correttamente il principio di legalità e tassatività delle norme fiscali. Inoltre, si fa riferimento alla prescrizione dell'azione dell'Agenzia, dato che le richieste di chiarimenti sono arrivate troppo tardi rispetto ai termini previsti dalla legge.
Controdeduce in maniera articolata l'amministrazione finanziaria resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e da rigettare.
E' ben vero ,in primo luogo, che sia ammissibile la proposizione di ricorsi aventi contenuto analogo o identico, ma certamente coglie nel segno l'AF resistente ove lamenta la pressochè totale ripetizione delle parole utilizzate per la prima posizione esaminata (salve ipotesi di contorno che si sono verificate per alcuni atti d'accertamento), in spregio, sicuramente, al principio di sinteticità ed adeguatezza degli atti processuali.
In sintesi, questa la disamina delle varie questioni coinvolte nel ricorso, ricondotte a doverosa sinteticità:
1) sulla prescrizione invocata
Appare del tutto esatto quanto osservato dall'AF, con riferimento alla confusione che in realtà parte ricorrente fa riguardo ai termini previsti dal D.I., i quali riguardano il riversamento spontaneo dell'agevolazione da parte del Contribuente qualora, dopo averne fruito, sia intervenuta a posteriori una causa di decadenza: questi termini per il riversamento spontaneo sono ben distinti da quelli entro cui l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di rettificare le dichiarazioni dei redditi e recuperare a tassazione eventuali agevolazioni fruite indebitamente: tali termini restano disciplinati dal DPR 600/1973, e sono stati rispettati dall'Ufficio.
Tutti gli altri motivi articolati attengono alla novità del materiale usato e, in via generale, alla stretta materia tecnica cui sono collegate le agevolazioni, non sindacabile dall'Af ovvero preclusa alla valutazione di quest'ultima, in presenza di altri organi a ciò deputati (Camera di Commercio).
Esaminate singolarmente le singole questioni, quanto al ruolo della Camera di Commercio, non può ad essa essere affidato alcun effetto preclusivo della valutazioni, compiute dalla stessa in relazione a tutt'altre questioni (ruolo della società Società_1). Ed è comunque degno di nota, in via generale, come nessun tipo di parere, tecnico o meno, vincoli l'Af nelle sue valutazioni rispetto a quanto affidato da altre norme, ad es. , proprio per la camera di commercio . Un parere del MISE e l'ambito dei suoi presupposti, come è noto, ha formato oggetto di un consistente contenzioso innanzi alle corti di merito tributarie, per quanto concerne le agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo. Ma, appunto, nulla di ciò è previsto nella materia oggetto di controversia.
Nè d'altro canto, occorrono particolari cognizione tecniche, precluse all'accertamento tributario, per la valutazione fatta dall'AF procedente in relazione alla distinzione rinvenibile già nella normativa di riferimento, tra il requisito dell'innovazione, non contestato dall'Ufficio, in quanto appare sussistente (anche alla luce del brevetto ottenuto) ed il requisito dell'alto valore tecnologico, che, invece, è stato contestato dall'Ufficio.
Nel caso in questione, è rimasto escluso, con motivazione non solo coerente, ma attingibile in via logica l'alto valore tecnologico, per il materiale del prodotto o per altri requisiti (metodologia produttiva).
Insomma, l'Af non si è discostata dal perimetro della possibile analisi dell'elemento normativo della fattispecie, istituto ben presente nella tradizione dell'analisi tributaria, e del tutto pertinente al caso concreto.
In definitiva, il ricorso va rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese processuali, le quali si liquidano in euro
4.500 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BO NA, Presidente
RZ CE, AT
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 236/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X601832-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X601834-2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X601835-2024 IRPEF-ALTRO 2020
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQY01X701833-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrenti: CHIEDONO all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis,
A. IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE - il rigetto della pretese tributarie avverso cui si ricorre, e il conseguente totale annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e di tutti gli atti presupposti e conseguenti, perché nulli, invalidi, illegittimi errati e ingiusti, per tutti i motivi già esposti in narrativa, che ivi si intendo integralmente ritrascritti.
B NEL MERITO
B1. in via principale, il rigetto delle pretese tributarie avverso cui si ricorre, del tutto inforndate in fatto e diritto, ed il conseguente totale annullamento degli avvisi di accertamento impugnati, di tutti gli atti presupposti e conseguenti, per tutti i motivi già esposti in narrativa, che ivi si intendo integralmente ritrascritti.
B2. in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono, che questa On.le Commissione ridimensioni-riduca il carico tributario in capo ai ricorrenti – per lo meno con decurtazione delle sanzioni e interessi richiesti – a quella minore somma che dovesse risultare in corso di causa ritenuta equa e di giustizia, in applicazione del principio di affidamento di cui all'art 10
Statuto del Contribuente nonché ai sensi dell'art 6 comma 2 D.Lvo 472/199, essendo la Società_1 S.r.l. regolarmente iscritta nel periodo in contestazione presso la Camera di Commercio di Ancona nel registro delle start up innovative di cui all'art 25 comma 8 DL 179/2012.
Resistente: chiede il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le parti ricorrenti espongono in via preliminare sulla possibilità di presentare un ricorso cumulativo contro più atti della stessa autorità fiscale, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, per evitare giudizi diversi sulle stesse questioni in fatto e diritto. Richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha confermato che è possibile presentare ricorsi cumulativi e collettivi, specialmente in contenziosi tributari. Si sottolinea che molti dei motivi di contestazione presentati dall'Agenzia delle Entrate per diversi avvisi di accertamento sono simili o identici, il che giustifica l'impugnazione congiunta.
Viene, in sintesi, esposto quanto segue - Ricorrente_1 ha ricevuto un avviso di accertamento per il 2018 riguardante un'investimento in una società, l'Società_1 R. L. .L'Agenzia delle Entrate contesta la validità di questa detrazione fiscale, affermando che la società non è sufficiente per qualificarsi come start-up innovativa, evidenziando vari motivi di contestazione legati alla mancanza di requisiti per le agevolazioni fiscali.
- Inoltre, l'Agenzia a seguito di un'analisi ha richiesto ulteriore documentazione al contribuente, rendendo l'atto di accertamento oggetto di contestazione.
- La difesa della parte ricorrente sostiene che non esisterebbero a sostegno dell'accertamento formali provvedimenti da parte della Camera di Commercio che attesti la cancellazione della società dalla registrazione come start-up, fondamentale per giustificare la revoca delle agevolazioni. Inoltre, si richiamano normative specifiche che indicano i requisiti e le procedure da seguire, e si sottolinea un errore da parte dell'Agenzia nella valutazione della situazione.
- Anche il parametro della decadenza deve essere interpretato in modo rigoroso.
- L'Agenzia delle Entrate ha affermato che Società_1 r. l. non svolgerebbe attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico. Sostiene che la domanda di brevetto, presentata nel 2016 da Nominativo_3, Nominativo_4 e Ricorrente_1, è un segnale che Società_1 non ha sviluppato realmente il prodotto, ma ha semplicemente messo in commercio un articolo già pronto. Questa conclusione è considerata contraddittoria e basata su ipotesi non dimostrate. L'Agenzia, infatti, non ha contestato la titolarità del brevetto da parte di Società_1, sottolineando che il brevetto può essere trasferito o concesso in licenza. La domanda di brevetto in oggetto è stata ceduta dai soci fondatori a Società_1 r. l. prima della sua costituzione. È normale che gli inventori creino un prototipo prima di presentare una domanda di brevetto. Il prototipo non è il prodotto finale, ma un modello preliminare che può differire in materiali e tecnica di produzione.
- Inoltre, ci sono prove documentali che dimostrano come Società_1 abbia attivamente sviluppato il prodotto, apportando modifiche significative rispetto alla versione prototipale. L'Agenzia ignora queste informazioni, minimizzandone l'importanza e trascurando l'innovazione presente nel prodotto finale rispetto al prototipo.
- Società_1 ha utilizzato uno stampo per produrre il dispositivo di ritenzione di cavi e ha commissionato questa progettazione a un'altra azienda. Anche la gestione delle materie prime e il miglioramento dei prototipi sono stati documentati, evidenziando l'impegno di Società_1 nello sviluppo e nella produzione del prodotto, che è stato infine lanciato sul mercato con il marchio Società_1.
- L'Agenzia sostiene anche che il prodotto non sia di alta tecnologia, citando che nel business plan non è descritto come innovativo. Le contestazioni si basano su assunti superabili, come l'uso o meno di plastica riciclabile. A tal proposito, la questione dell'uso di materiali deve porsi correttamente specificando che la scelta del POM, un materiale di costruzione scelto per la sua durabilità e impatto ambientale ridotto, è innovativa. Questa scelta è spiegata come una risposta alla necessità di creare un prodotto di alta qualità, diversificando dalla plastica tradizionale, come il PVC, usato dai concorrenti. Si respinge l'idea che i materiali riciclati siano automaticamente superiori, chiarendo le differenze nelle prestazioni tra materiali vergini e riciclati. Si discute anche la preoccupazione per l'uso di materiali non tossici, sottolineando che il POM è adatto anche per applicazioni alimentari. I documenti dimostrano che la scelta di materiali sicuri è stata fatta tenendo conto dell'uso del prodotto da parte di bambini o animali domestici.
- L'Agenzia, d'altro canto, non ha alcun potere per contestare l'oggetto sociale dell'azienda e non ha la competenza tecnica necessaria per valutare il prodotto. Ha fatto affermazioni vaghe riguardo all'innovazione del prodotto senza prove concrete e senza chiarire quali tecnologie moderne considera rilevanti.
- Al contrario, la valutazione di un brevetto richiede un rigoroso esame di nuove invenzioni, da ciò deducendosi che il brevetto di Società_1 è la prova del suo alto valore tecnologico e della sua innovazione nel settore.
- I documenti aziendali, come il business plan, descrivono comunque il prodotto Società_1 come innovativo e ad alto valore tecnologico, facendo riferimento a come queste caratteristiche siano legate ai criteri di brevettabilità. È evidente nel business plan del 2018 e del 2019 che il prodotto è ritenuto innovativo rispetto ai concorrenti.
- Sulla mancanza di un "meccanismo di uscita", l'Agenzia delle Entrate viene accusata di interpretare erroneamente la normativa, che non menziona tale requisito. È anche evidenziato l'errore di affermare che vi sia un meccanismo legislativo per uscire da un'impresa in perdita, sottolineando che ogni investimento presenta dei rischi e non garantisce il rientro del capitale.
- Parte ricorrente evidenzia anche la nullità dell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, sostenendo che non applica correttamente il principio di legalità e tassatività delle norme fiscali. Inoltre, si fa riferimento alla prescrizione dell'azione dell'Agenzia, dato che le richieste di chiarimenti sono arrivate troppo tardi rispetto ai termini previsti dalla legge.
Controdeduce in maniera articolata l'amministrazione finanziaria resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati e da rigettare.
E' ben vero ,in primo luogo, che sia ammissibile la proposizione di ricorsi aventi contenuto analogo o identico, ma certamente coglie nel segno l'AF resistente ove lamenta la pressochè totale ripetizione delle parole utilizzate per la prima posizione esaminata (salve ipotesi di contorno che si sono verificate per alcuni atti d'accertamento), in spregio, sicuramente, al principio di sinteticità ed adeguatezza degli atti processuali.
In sintesi, questa la disamina delle varie questioni coinvolte nel ricorso, ricondotte a doverosa sinteticità:
1) sulla prescrizione invocata
Appare del tutto esatto quanto osservato dall'AF, con riferimento alla confusione che in realtà parte ricorrente fa riguardo ai termini previsti dal D.I., i quali riguardano il riversamento spontaneo dell'agevolazione da parte del Contribuente qualora, dopo averne fruito, sia intervenuta a posteriori una causa di decadenza: questi termini per il riversamento spontaneo sono ben distinti da quelli entro cui l'Amministrazione Finanziaria ha la facoltà di rettificare le dichiarazioni dei redditi e recuperare a tassazione eventuali agevolazioni fruite indebitamente: tali termini restano disciplinati dal DPR 600/1973, e sono stati rispettati dall'Ufficio.
Tutti gli altri motivi articolati attengono alla novità del materiale usato e, in via generale, alla stretta materia tecnica cui sono collegate le agevolazioni, non sindacabile dall'Af ovvero preclusa alla valutazione di quest'ultima, in presenza di altri organi a ciò deputati (Camera di Commercio).
Esaminate singolarmente le singole questioni, quanto al ruolo della Camera di Commercio, non può ad essa essere affidato alcun effetto preclusivo della valutazioni, compiute dalla stessa in relazione a tutt'altre questioni (ruolo della società Società_1). Ed è comunque degno di nota, in via generale, come nessun tipo di parere, tecnico o meno, vincoli l'Af nelle sue valutazioni rispetto a quanto affidato da altre norme, ad es. , proprio per la camera di commercio . Un parere del MISE e l'ambito dei suoi presupposti, come è noto, ha formato oggetto di un consistente contenzioso innanzi alle corti di merito tributarie, per quanto concerne le agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo. Ma, appunto, nulla di ciò è previsto nella materia oggetto di controversia.
Nè d'altro canto, occorrono particolari cognizione tecniche, precluse all'accertamento tributario, per la valutazione fatta dall'AF procedente in relazione alla distinzione rinvenibile già nella normativa di riferimento, tra il requisito dell'innovazione, non contestato dall'Ufficio, in quanto appare sussistente (anche alla luce del brevetto ottenuto) ed il requisito dell'alto valore tecnologico, che, invece, è stato contestato dall'Ufficio.
Nel caso in questione, è rimasto escluso, con motivazione non solo coerente, ma attingibile in via logica l'alto valore tecnologico, per il materiale del prodotto o per altri requisiti (metodologia produttiva).
Insomma, l'Af non si è discostata dal perimetro della possibile analisi dell'elemento normativo della fattispecie, istituto ben presente nella tradizione dell'analisi tributaria, e del tutto pertinente al caso concreto.
In definitiva, il ricorso va rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese processuali, le quali si liquidano in euro
4.500 oltre accessori se dovuti.