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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1574/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SA, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6292/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9629/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2408/2025 depositato il 14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 proponeva opposizione ad una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale anno 2011 eccependone l'illegittimità per non aver mai ricevuto né rifiutato l'atto presupposto di recupero. Il ricorso veniva proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Napoli.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sez. n. 25, con sentenza n.9629/2024, depositata il 18.06.2024, accoglieva il ricorso non essendo stata provata la notifica dell'atto presupposto.
Avverso tale decisione ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate sostenendo che l'avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato ma per mero errore materiale non era stata depositata la documentazione attestante la notifica. Si ribadisce quanto esposto dinanzi ai giudici di prime cure. In particolare, in data 25/09/2015, fu effettuato il primo tentativo di notifica, in Indirizzo_1 – Napoli, il ricorrente risultava irreperibile. Dopo indagini anagrafiche presso il Comune di Napoli l'avviso venne spedito in data 26/11/2015, a Marano di Napoli in Indirizzo_2, indirizzo di residenza del ricorrente quale risultante dall'allegato certificato di residenza rilasciato dal Comune di Marano di Napoli;
quest'ultima notifica era eseguita ai sensi della L. 890/82 che all'art. 14 prevede anche la notifica degli atti tributari. Dall'allegata relata sull'avviso di ricevimento, è attestato dall'Ufficiale postale che il contribuente ha rifiutato la notifica in data 30/11/2015. che l'avviso di accertamento risulta correttamente notificato in data 20/12/2016 come risulta dall'avviso di ricevimento che viene depositato nel fascicolo. La controversia in oggetto risulta essere incardinata in data 09.08.2023, pertanto si invoca l'applicazione della versione ante riforma dell'articolo 58 del D.lgs n. 546/92 che consente il deposito di nuova documentazione.
Non si costituisce in giudizio l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma
2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in I grado pur affermando la regolare notifica dell'atto presupposto ometteva il deposito della prova. A parere di questa
Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza. La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015).
Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame - dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Inoltre, se è vero che la disposizione de qua è stata introdotta con il d.lgs. 546/1992, è pur vero che il legislatore del 2023 non ha ritenuto di modificarla (se non aggiornando la denominazione degli organi di giustizia tributaria), dimostrando così di considerare ancora valido il principio che da essa si può trarre. Infine, non è di ostacolo all'interpretazione che qui si propone la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21606/2021; Cass.
6590/2017) formatasi in ordine all'art. 345 comma 3° c.p.c. a seguito della modifica introdotta con d.l.
83/2012 conv. in l. 134/2012 (che ha escluso la possibilità, nel processo civile di appello, di produrre nuovi documenti che il collegio “ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”); la S. C. ha in tale ipotesi applicato sic et simpliciter il principio tempus regit actum sulla base della sola considerazione che in qual caso non vi era una norma transitoria che riguardasse la fattispecie. Occorre tuttavia considerare che, nel caso dell'art. 345 c.p.c., la modifica introdotta dal d.l. 83/2012 era di portata assai più limitata, giacché non interveniva a modificare il principio in materia di produzione di nuovi documenti in appello - che era già quello del divieto - limitandosi invece a rimuovere una delle eccezioni a tale divieto
(quella prevista nel caso in cui il collegio ritenesse indispensabili ai fini della decisione i documenti prodotti), sicché l'interpretazione contenuta nella giurisprudenza richiamata appare compatibile con il principio di ragionevolezza. Non sembra infine casuale che, quando un'analoga rivoluzione è intervenuta con riguardo al processo civile, con la modifica dell'art. 345 c.p.c. operata dall'art. 52 l. 353/1990, è stato previsto che la stessa si applicasse ai giudizi instaurati (in primo grado) dopo il 30 aprile 1995. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, vi sono elementi sia testuali che logici che inducono a ritenere che il nuovo testo dell'art. 58 sia applicabile solo ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal
4/1/2024, unica soluzione che, come evidenziato innanzi, non essendo in insanabile contrasto con la formulazione della norma transitoria, appare conforme ai principi sopra indicati tutelati dalla Costituzione
e dalla CEDU. Esaminata infine la documentazione depositata da parte della Agenzia delle Entrate emerge che risulta provata la notifica dell'atto di accertamento nei termini decadenziali e pertanto, valutata la successiva regolare notifica della cartella esattoriale, nessuna prescrizione è maturata in ordine alla pretesa. La produzione dei documenti probatori della notifica solo in questo grado di giudizio rende equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SA, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6292/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9629/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
25 e pubblicata il 18/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 REGISTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230049770182001 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2408/2025 depositato il 14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1 proponeva opposizione ad una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale anno 2011 eccependone l'illegittimità per non aver mai ricevuto né rifiutato l'atto presupposto di recupero. Il ricorso veniva proposto contro l'Agenzia delle Entrate di Napoli.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sez. n. 25, con sentenza n.9629/2024, depositata il 18.06.2024, accoglieva il ricorso non essendo stata provata la notifica dell'atto presupposto.
Avverso tale decisione ricorre in appello l'Agenzia delle Entrate sostenendo che l'avviso di liquidazione era stato regolarmente notificato ma per mero errore materiale non era stata depositata la documentazione attestante la notifica. Si ribadisce quanto esposto dinanzi ai giudici di prime cure. In particolare, in data 25/09/2015, fu effettuato il primo tentativo di notifica, in Indirizzo_1 – Napoli, il ricorrente risultava irreperibile. Dopo indagini anagrafiche presso il Comune di Napoli l'avviso venne spedito in data 26/11/2015, a Marano di Napoli in Indirizzo_2, indirizzo di residenza del ricorrente quale risultante dall'allegato certificato di residenza rilasciato dal Comune di Marano di Napoli;
quest'ultima notifica era eseguita ai sensi della L. 890/82 che all'art. 14 prevede anche la notifica degli atti tributari. Dall'allegata relata sull'avviso di ricevimento, è attestato dall'Ufficiale postale che il contribuente ha rifiutato la notifica in data 30/11/2015. che l'avviso di accertamento risulta correttamente notificato in data 20/12/2016 come risulta dall'avviso di ricevimento che viene depositato nel fascicolo. La controversia in oggetto risulta essere incardinata in data 09.08.2023, pertanto si invoca l'applicazione della versione ante riforma dell'articolo 58 del D.lgs n. 546/92 che consente il deposito di nuova documentazione.
Non si costituisce in giudizio l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma
2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituita in I grado pur affermando la regolare notifica dell'atto presupposto ometteva il deposito della prova. A parere di questa
Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza. La Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015).
Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame - dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Inoltre, se è vero che la disposizione de qua è stata introdotta con il d.lgs. 546/1992, è pur vero che il legislatore del 2023 non ha ritenuto di modificarla (se non aggiornando la denominazione degli organi di giustizia tributaria), dimostrando così di considerare ancora valido il principio che da essa si può trarre. Infine, non è di ostacolo all'interpretazione che qui si propone la giurisprudenza di legittimità (Cass. 21606/2021; Cass.
6590/2017) formatasi in ordine all'art. 345 comma 3° c.p.c. a seguito della modifica introdotta con d.l.
83/2012 conv. in l. 134/2012 (che ha escluso la possibilità, nel processo civile di appello, di produrre nuovi documenti che il collegio “ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa”); la S. C. ha in tale ipotesi applicato sic et simpliciter il principio tempus regit actum sulla base della sola considerazione che in qual caso non vi era una norma transitoria che riguardasse la fattispecie. Occorre tuttavia considerare che, nel caso dell'art. 345 c.p.c., la modifica introdotta dal d.l. 83/2012 era di portata assai più limitata, giacché non interveniva a modificare il principio in materia di produzione di nuovi documenti in appello - che era già quello del divieto - limitandosi invece a rimuovere una delle eccezioni a tale divieto
(quella prevista nel caso in cui il collegio ritenesse indispensabili ai fini della decisione i documenti prodotti), sicché l'interpretazione contenuta nella giurisprudenza richiamata appare compatibile con il principio di ragionevolezza. Non sembra infine casuale che, quando un'analoga rivoluzione è intervenuta con riguardo al processo civile, con la modifica dell'art. 345 c.p.c. operata dall'art. 52 l. 353/1990, è stato previsto che la stessa si applicasse ai giudizi instaurati (in primo grado) dopo il 30 aprile 1995. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, vi sono elementi sia testuali che logici che inducono a ritenere che il nuovo testo dell'art. 58 sia applicabile solo ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal
4/1/2024, unica soluzione che, come evidenziato innanzi, non essendo in insanabile contrasto con la formulazione della norma transitoria, appare conforme ai principi sopra indicati tutelati dalla Costituzione
e dalla CEDU. Esaminata infine la documentazione depositata da parte della Agenzia delle Entrate emerge che risulta provata la notifica dell'atto di accertamento nei termini decadenziali e pertanto, valutata la successiva regolare notifica della cartella esattoriale, nessuna prescrizione è maturata in ordine alla pretesa. La produzione dei documenti probatori della notifica solo in questo grado di giudizio rende equa la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello in riforma della sentenza impugnata;
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.