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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AM ON TR IA, Presidente BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Relatore
INCANI MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230003104105000 IRPEF-REDDITI
LAVORO AUTONOMO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230003104105000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973 e condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore. Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n. 02520230003104105000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e notificata il 13 giugno 2025, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in seguito all'attività di verifica svolta ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973, ha chiesto il pagamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2018 per un totale di euro 5.650,11, comprensivi di sanzioni e interessi. Il ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973, il quale stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, Quindi la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine del 31 dicembre 2022 mentre è stata notificata il giorno 13 giugno 2025.
L'Agenzia delle Entrate RI, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. L'Agenzia delle Entrate RI ha chiarito che la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito del controllo automatizzato, eseguito ai sensi dell'art. 36-bis, DPR 600/1973, contiene due diverse partite debitorie.
La prima, emessa per l'importo di € 6.528,39, è scaturita dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione del sostituto d'imposta del 2019, per redditi soggetti a tassazione separata relativa all'indennità di fine rapporto, di cui all' articolo 19 del DPR n. 917, mentre la seconda attiene al controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018. La prima partita debitoria è disciplinata dal secondo periodo dell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973, che prevede: «
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre: (...) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 TFR e Pensioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
La notificazione della cartella di pagamento, quindi secondo gli ordinari termini di decadenza, sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2023. Ma, allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica manifestatasi nell'anno
2020, l'art. 68, DL 18/2020, successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021, ha disposto la sospensione delle attività esattoriali, per la durata di 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Quindi, tenuto conto della citata sospensione dei termini, la notifica della cartella avvenuta il 13 giugno 2025, è avvenuta in tempo utile a evitare la decadenza.
In merito alla seconda partita debitoria, che trae origine dal controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2019, presentata per il periodo d'imposta 2018, eseguito ai sensi dell'art. 36-bis, DPR 600/1973, è doveroso esaminare la normativa prevista dall'art. 5, comma 8, D.L. 22/03/2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21.5.2021, n. 69, che così dispone: «In deroga a quanto previsto all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall' articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”, andando così a scadere nel 2023, anziché nel 2022».
Quindi, tenuto in debito conto il calcolo dei giorni di sospensione delle attività esattoriali, come nel caso precedente, anche per questa partita debitoria la notifica è avvenuta in tempo utile a evitare la decadenza. La correttezza delle operazioni poste in essere dall'amministrazione finanziaria è stata ratificata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025, la quale prevede che: «...il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.» (cfr. C. Cass. Ord. n. 1630/2025). In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso. Alla luce di una valutazione globale delle singole richieste formulate dalle opposte parti della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari rigetta il ricorso. Spese compensate
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Presidente
(Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese)
Il Relatore (Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AM ON TR IA, Presidente BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Relatore
INCANI MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 691/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Ag.entrate - RI - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230003104105000 IRPEF-REDDITI
LAVORO AUTONOMO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520230003104105000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari accogliere il ricorso e annullare la cartella di pagamento impugnata per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973 e condannare l'ente convenuto al pagamento di spese, competenze e onorari, con distrazione di spese a favore del difensore. Resistente/Appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Il Sig. ha presentato ricorso contro la cartella di pagamento n. 02520230003104105000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e notificata il 13 giugno 2025, con la quale l'Amministrazione finanziaria, in seguito all'attività di verifica svolta ai sensi dell'art 36 bis DPR 600/1973, ha chiesto il pagamento delle ritenute IRPEF per l'anno 2018 per un totale di euro 5.650,11, comprensivi di sanzioni e interessi. Il ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia illegittimo per violazione e mancata osservanza dell'art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 602/1973, il quale stabilisce che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, Quindi la cartella di pagamento doveva essere notificata al debitore entro il termine del 31 dicembre 2022 mentre è stata notificata il giorno 13 giugno 2025.
L'Agenzia delle Entrate RI, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto la correttezza dell'operato dell'amministrazione finanziaria ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio ed assegnato a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. L'Agenzia delle Entrate RI ha chiarito che la cartella di pagamento impugnata, emessa a seguito del controllo automatizzato, eseguito ai sensi dell'art. 36-bis, DPR 600/1973, contiene due diverse partite debitorie.
La prima, emessa per l'importo di € 6.528,39, è scaturita dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione del sostituto d'imposta del 2019, per redditi soggetti a tassazione separata relativa all'indennità di fine rapporto, di cui all' articolo 19 del DPR n. 917, mentre la seconda attiene al controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2019 presentata per il periodo d'imposta 2018. La prima partita debitoria è disciplinata dal secondo periodo dell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR 602/1973, che prevede: «
1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore entro il 31 dicembre: (...) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 TFR e Pensioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
La notificazione della cartella di pagamento, quindi secondo gli ordinari termini di decadenza, sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2023. Ma, allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica manifestatasi nell'anno
2020, l'art. 68, DL 18/2020, successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021, ha disposto la sospensione delle attività esattoriali, per la durata di 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Quindi, tenuto conto della citata sospensione dei termini, la notifica della cartella avvenuta il 13 giugno 2025, è avvenuta in tempo utile a evitare la decadenza.
In merito alla seconda partita debitoria, che trae origine dal controllo automatizzato della dichiarazione modello 770/2019, presentata per il periodo d'imposta 2018, eseguito ai sensi dell'art. 36-bis, DPR 600/1973, è doveroso esaminare la normativa prevista dall'art. 5, comma 8, D.L. 22/03/2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21.5.2021, n. 69, che così dispone: «In deroga a quanto previsto all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall' articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019”, andando così a scadere nel 2023, anziché nel 2022».
Quindi, tenuto in debito conto il calcolo dei giorni di sospensione delle attività esattoriali, come nel caso precedente, anche per questa partita debitoria la notifica è avvenuta in tempo utile a evitare la decadenza. La correttezza delle operazioni poste in essere dall'amministrazione finanziaria è stata ratificata dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 960/2025, la quale prevede che: «...il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.» (cfr. C. Cass. Ord. n. 1630/2025). In considerazione delle argomentazioni esposte, questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, non rilevando elementi di illegittimità che possano invalidare l'atto impugnato, rigetta il ricorso. Alla luce di una valutazione globale delle singole richieste formulate dalle opposte parti della controversia, sussistono giustificate ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari rigetta il ricorso. Spese compensate
Cagliari, 27 gennaio 2026
Il Presidente
(Dott. Antonio Pietro Maria Lamorgese)
Il Relatore (Dott. Giovanni Andrea Bonfiglio)