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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 906/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PASTORE ANDREA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1574/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016881015000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, con condanna al risarcimento da lite temeraria e alla rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
AdER, RESISTENTE: rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3-2-2025 e depositato il 5-3-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatale il 5-12-2024- della somma di € 928,00 limitatamente al mancato pagamento della cartella n. 2882 relativa al contributo consortile del Consorzio di Bonifica per l'anno
2018.
Ha sostenuto l'illegittimità del pagamento perché la relativa cartella era già stata annullata con sentenza del 2023 emessa nei confronti dell'AdER, e ha concluso per l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita.
L'AdER ha fatto presente che l'intimazione si riferiva anche ad altre cartelle non pagate e che la richiesta di condanna per lite temeraria era del tutto infondata.
Ha chiesto nelle sue conclusioni il rigetto delle domande perché “infondate in fatto e in diritto”, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 30-1-2026, alla quale era presente soltanto parte ricorrente che si è riportata, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Ed invero, con sentenza n. 5522/2023 depositata l'11-10-2023 questa Corte, Sez. VII, ha annullato la cartella di pagamento n. 2882, che era stata (anche) posta a base dell'intimazione qui impugnata.
Ne discende che, venuta meno l'atto presupposto, l'intimazione di pagamento per questa parte illegittima e va annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituita, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93
c.p., così modificando il dispositivo depositato il 5-2-2026 perchè per mero errore materiale è stato omessa la distrazione a favore dell'AVV.SSA Difensore_1
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento nella parte impugnata. Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 510,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV.SSA Difensore_1.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE (ANDREA PASTORE)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PASTORE ANDREA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1574/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249016881015000 Consorzio_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 441/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso e rifusione delle spese del giudizio, con condanna al risarcimento da lite temeraria e alla rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del difensore.
AdER, RESISTENTE: rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 3-2-2025 e depositato il 5-3-2025 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso l'intimazione di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatale il 5-12-2024- della somma di € 928,00 limitatamente al mancato pagamento della cartella n. 2882 relativa al contributo consortile del Consorzio di Bonifica per l'anno
2018.
Ha sostenuto l'illegittimità del pagamento perché la relativa cartella era già stata annullata con sentenza del 2023 emessa nei confronti dell'AdER, e ha concluso per l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione la sua procuratrice costituita.
L'AdER ha fatto presente che l'intimazione si riferiva anche ad altre cartelle non pagate e che la richiesta di condanna per lite temeraria era del tutto infondata.
Ha chiesto nelle sue conclusioni il rigetto delle domande perché “infondate in fatto e in diritto”, con vittoria delle spese di lite.
A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 30-1-2026, alla quale era presente soltanto parte ricorrente che si è riportata, il ricorso è stato deciso, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Ed invero, con sentenza n. 5522/2023 depositata l'11-10-2023 questa Corte, Sez. VII, ha annullato la cartella di pagamento n. 2882, che era stata (anche) posta a base dell'intimazione qui impugnata.
Ne discende che, venuta meno l'atto presupposto, l'intimazione di pagamento per questa parte illegittima e va annullata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge
24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27.
Esse vanno poi distratte a favore della procuratrice costituita, che ne ha fatta esplicita richiesta ex art. 93
c.p., così modificando il dispositivo depositato il 5-2-2026 perchè per mero errore materiale è stato omessa la distrazione a favore dell'AVV.SSA Difensore_1
Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento nella parte impugnata. Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 510,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori, se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV.SSA Difensore_1.
REGGIO CALABRIA, 30-1-2026
IL GIUDICE (ANDREA PASTORE)