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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2400/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti il 15 settembre 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Geom. , con sede in Parte_1 Parte_2
Rende alla via Repaci 14, rappresentata e difesa dell'Avv. Giuseppe Bruni giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso Avv. Santo Spadafora giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n. 1042 del 17.05.2019, dal Tribunale Civile di Cosenza, per le motivazioni di cui in appello, condannare il (in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.), per Controparte_1 la causale di cui in narrativa, al pagamento in favore della della somma di € 24.925,44, Parte_1 oltre interessi dalla messa in mora (24.01.2013) sino al soddisfo, ovvero nella diversa somma meglio ritenuta, ovvero ancora con la diversa misura e decorrenza degli interessi meglio ritenuti di giustizia;
con vittoria alle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata < …“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice di appello perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1042/19. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione del 16.06.2014, la ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza il e , chiedendone in via alternativa e subordinata la Controparte_1 Parte_3 condanna al pagamento di € 24.925,44, quale corrispettivo per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di collegamento fognario.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto che nel gennaio 2007, mentre era impegnata nella costruzione di un immobile sul proprio lotto di proprietà, rinvenne una preesistente condotta fognaria, costruita abusivamente negli anni precedenti ed in stato di dissesto. Ha quindi esposto di avere dato comunicazione del fatto al e che quindi sul posto si recarono l'allora assessore ai lavori CP_1 pubblici, Ing. , insieme ai tecnici comunali, tra cui il Dirigente dell'ufficio tecnico: Parte_3 quest'ultimo chiese verbalmente alla società appellante di occuparsi della rete fognaria comunale, bisognevole di manutenzione.
Dopo aver effettuato gli interventi richiesti e ritenendo che fosse stato concluso un valido contratto mediante accordi verbali, l'appellante inviò al regolare fattura di pagamento per le Controparte_1 prestazioni effettuate, che è stata assunta al protocollo del il 17.06.2008 al n. 0021350. CP_1
Tali richieste sono rimaste senza esito.
Si sono costituiti entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Con ordinanza del 29 novembre 2016 il Tribunale sul presupposto della mancata opposizione delle controparti alla estromissione dal giudizio di e della rinuncia agli atti del giudizio nei Parte_3 suoi confronti da parte dell'attore ha dichiarato l'estinzione del giudizio rispetto a detta parte, disciplinando contestualmente le spese di lite.
Con sentenza n. 1042/2019 resa il 17.05.2019 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite”.
Il Tribunale dopo avere richiamato le disposizioni del TUEL (artt. 107, 191, 192 e 194) pertinenti al caso di specie, ha precisato che l'assessore ai lavori pubblici non dispone del potere di effettuare impegni di spesa e concludere contratti, stante il principio di separazione tra attività politica e attività amministrativa, in forza del quale tali attività possono essere svolte soltanto dalla dirigenza. Ha inoltre ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 194 del TUEL, il quale consente di riconoscere dei debiti fuori bilancio, in quanto non vi è stata alcuna prova dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente e non potendosi utilizzare detto istituto per sanare un contratto nullo.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello affidandolo ai motivi che si esamineranno. Parte_1
Con comparsa depositata il 13 marzo 2020, si è costituito in giudizio il rassegnando Controparte_1 le conclusioni riportate in epigrafe
La causa ha subito diversi rinvii, poi a seguito del decreto di soppressione della terza sezione è stata assegnata alla seconda sezione della Corte davanti alla quale è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 settembre 2025
Detta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note e con provvedimento comunicato alle parti il 15 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1Con un unico motivo di censura variamente articolato l'appellante censura la sentenza per
“erronea ricostruzione giuridica della vertenza ed omesso corretto esame della prova testimoniale”.
Censura inoltre la mancata applicazione dell'art. 194 TUEL, in ragione della circostanza che il ha continuato ad utilizzare la condotta fognaria realizzata da parte appellante e tanto è CP_1 sufficiente a ritenere provata sia l'utilità dell'opera che l'arricchimento del elementi richiesti CP_1 dalla norma in esame ai fini della sua operatività.
Il motivo è complessivamente inteso a censurare la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la costituzione di fatto di un contratto di appalto tra l'appellante ed il circostanza che Controparte_1 poteva desumersi da un corretto esame delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, nonché dal prolungato silenzio serbato dal a fronte della trasmissione della CP_1 fattura al termine dei lavori, che avrebbe dovuto ritenersi significativo di una manifestazione negoziale tacita.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui lamenta che il giudice nell'escludere l'insorgenza di un valido rapporto contrattuale con il comune avrebbe omesso di considerare i risultati della prova testimoniale, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha escluso l'insorgenza di un rapporto obbligatorio in ragione della mancanza del potere di impegnare la volontà dell'ente in capo all'assessore che affidò l'esecuzione dei lavori.
E' infondato in relazione alla possibile applicabilità dell'art. 194 TUEL sebbene sul punto la motivazione della sentenza debba essere parzialmente modificata. L'art. 194 TUEL, infatti, disciplina una particolare modalità di ratifica postuma da parte dell'ente di acquisizioni di beni e servizi avvenute in violazione delle norme sulla contabilità: si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale che sebbene richiami per certi versi gli stessi presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento non può essere in alcun modo oggetto di un comando giudiziale. Ne discende che il privato non può dolersi del mancato esercizio di quel potere discrezionale ma invocare, ricorrendone i presupposti, una condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. Ma non è questa la domanda proposta dall'appellante. Per mera completezza deve rilevarsi che anche se l'attore avesse espressamente agito ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'accoglimento della domanda sarebbe risultato precluso dalla mancanza di residualità, posto che nel caso in esame il creditore aveva azione diretta nei confronti dell'amministratore: di tanto si era mostrato avvertito l'attore che originariamente aveva citato in giudizio anche l'assessore ma che ha poi rinunciato a tale domanda determinando, come si è visto, l'estinzione del giudizio sul punto.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento da individuarsi in quello da € 5201 ad € 26000 in ragione dell'importo richiesto.
Atteso il contenuto della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1042/2019 e nei confronti del così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti degli appellati delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in on € 5809 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso 5 dicembre 2025
La Presidente est.
AN RO Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot dott.ssa Francesca Scerbo nominata con D.m. 3 settembre 2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
Dott. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2400/2019 RGAC, trattenuta in decisione alla scadenza dei termini ex art 127 ter cpc, concessi in sostituzione dell'udienza del 10 settembre 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con provvedimento comunicato alle parti il 15 settembre 2025
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Geom. , con sede in Parte_1 Parte_2
Rende alla via Repaci 14, rappresentata e difesa dell'Avv. Giuseppe Bruni giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
APPELLANTE
in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso Avv. Santo Spadafora giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante < …“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza impugnata n. 1042 del 17.05.2019, dal Tribunale Civile di Cosenza, per le motivazioni di cui in appello, condannare il (in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t.), per Controparte_1 la causale di cui in narrativa, al pagamento in favore della della somma di € 24.925,44, Parte_1 oltre interessi dalla messa in mora (24.01.2013) sino al soddisfo, ovvero nella diversa somma meglio ritenuta, ovvero ancora con la diversa misura e decorrenza degli interessi meglio ritenuti di giustizia;
con vittoria alle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio”. Per parte appellata < …“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, respingere la domanda attrice di appello perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1042/19. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c in favore del sottoscritto procuratore”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza impugnata
Con atto di citazione del 16.06.2014, la ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza il e , chiedendone in via alternativa e subordinata la Controparte_1 Parte_3 condanna al pagamento di € 24.925,44, quale corrispettivo per l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e di collegamento fognario.
A fondamento delle proprie ragioni ha dedotto che nel gennaio 2007, mentre era impegnata nella costruzione di un immobile sul proprio lotto di proprietà, rinvenne una preesistente condotta fognaria, costruita abusivamente negli anni precedenti ed in stato di dissesto. Ha quindi esposto di avere dato comunicazione del fatto al e che quindi sul posto si recarono l'allora assessore ai lavori CP_1 pubblici, Ing. , insieme ai tecnici comunali, tra cui il Dirigente dell'ufficio tecnico: Parte_3 quest'ultimo chiese verbalmente alla società appellante di occuparsi della rete fognaria comunale, bisognevole di manutenzione.
Dopo aver effettuato gli interventi richiesti e ritenendo che fosse stato concluso un valido contratto mediante accordi verbali, l'appellante inviò al regolare fattura di pagamento per le Controparte_1 prestazioni effettuate, che è stata assunta al protocollo del il 17.06.2008 al n. 0021350. CP_1
Tali richieste sono rimaste senza esito.
Si sono costituiti entrambi i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Con ordinanza del 29 novembre 2016 il Tribunale sul presupposto della mancata opposizione delle controparti alla estromissione dal giudizio di e della rinuncia agli atti del giudizio nei Parte_3 suoi confronti da parte dell'attore ha dichiarato l'estinzione del giudizio rispetto a detta parte, disciplinando contestualmente le spese di lite.
Con sentenza n. 1042/2019 resa il 17.05.2019 il Tribunale di Cosenza ha così provveduto: “1. Rigetta la domanda;
2. Compensa integralmente le spese di lite”.
Il Tribunale dopo avere richiamato le disposizioni del TUEL (artt. 107, 191, 192 e 194) pertinenti al caso di specie, ha precisato che l'assessore ai lavori pubblici non dispone del potere di effettuare impegni di spesa e concludere contratti, stante il principio di separazione tra attività politica e attività amministrativa, in forza del quale tali attività possono essere svolte soltanto dalla dirigenza. Ha inoltre ritenuto non applicabile al caso di specie l'art. 194 del TUEL, il quale consente di riconoscere dei debiti fuori bilancio, in quanto non vi è stata alcuna prova dell'utilità e dell'arricchimento dell'ente e non potendosi utilizzare detto istituto per sanare un contratto nullo.
§2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
Avverso detta sentenza, la ha proposto appello affidandolo ai motivi che si esamineranno. Parte_1
Con comparsa depositata il 13 marzo 2020, si è costituito in giudizio il rassegnando Controparte_1 le conclusioni riportate in epigrafe
La causa ha subito diversi rinvii, poi a seguito del decreto di soppressione della terza sezione è stata assegnata alla seconda sezione della Corte davanti alla quale è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 settembre 2025
Detta udienza è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
tutte le parti hanno depositato note e con provvedimento comunicato alle parti il 15 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Solo parte appellante ha depositato la comparsa conclusionale.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1Con un unico motivo di censura variamente articolato l'appellante censura la sentenza per
“erronea ricostruzione giuridica della vertenza ed omesso corretto esame della prova testimoniale”.
Censura inoltre la mancata applicazione dell'art. 194 TUEL, in ragione della circostanza che il ha continuato ad utilizzare la condotta fognaria realizzata da parte appellante e tanto è CP_1 sufficiente a ritenere provata sia l'utilità dell'opera che l'arricchimento del elementi richiesti CP_1 dalla norma in esame ai fini della sua operatività.
Il motivo è complessivamente inteso a censurare la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la costituzione di fatto di un contratto di appalto tra l'appellante ed il circostanza che Controparte_1 poteva desumersi da un corretto esame delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, nonché dal prolungato silenzio serbato dal a fronte della trasmissione della CP_1 fattura al termine dei lavori, che avrebbe dovuto ritenersi significativo di una manifestazione negoziale tacita.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui lamenta che il giudice nell'escludere l'insorgenza di un valido rapporto contrattuale con il comune avrebbe omesso di considerare i risultati della prova testimoniale, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza che ha escluso l'insorgenza di un rapporto obbligatorio in ragione della mancanza del potere di impegnare la volontà dell'ente in capo all'assessore che affidò l'esecuzione dei lavori.
E' infondato in relazione alla possibile applicabilità dell'art. 194 TUEL sebbene sul punto la motivazione della sentenza debba essere parzialmente modificata. L'art. 194 TUEL, infatti, disciplina una particolare modalità di ratifica postuma da parte dell'ente di acquisizioni di beni e servizi avvenute in violazione delle norme sulla contabilità: si tratta dell'esercizio di un potere discrezionale che sebbene richiami per certi versi gli stessi presupposti dell'azione di ingiustificato arricchimento non può essere in alcun modo oggetto di un comando giudiziale. Ne discende che il privato non può dolersi del mancato esercizio di quel potere discrezionale ma invocare, ricorrendone i presupposti, una condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c. Ma non è questa la domanda proposta dall'appellante. Per mera completezza deve rilevarsi che anche se l'attore avesse espressamente agito ai sensi dell'art. 2041 c.c. l'accoglimento della domanda sarebbe risultato precluso dalla mancanza di residualità, posto che nel caso in esame il creditore aveva azione diretta nei confronti dell'amministratore: di tanto si era mostrato avvertito l'attore che originariamente aveva citato in giudizio anche l'assessore ma che ha poi rinunciato a tale domanda determinando, come si è visto, l'estinzione del giudizio sul punto.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento da individuarsi in quello da € 5201 ad € 26000 in ragione dell'importo richiesto.
Atteso il contenuto della pronuncia deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1042/2019 e nei confronti del così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento nei confronti degli appellati delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in on € 5809 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso 5 dicembre 2025
La Presidente est.
AN RO Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Mot dott.ssa Francesca Scerbo nominata con D.m. 3 settembre 2025