Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 13/04/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.6/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
dr. GI IR Presidente dr.ssa Maria Luisa ROMANO Consigliere dr. OC IT Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9268 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:
- Di CA IO (C.F: [...]), rappresentato e difeso dall’avv. Felice Pali e domiciliato presso il suo studio in Potenza, alla Via del Popolo n.62 (con richiesta di ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura al n. fax 0971-411789 e alla PEC avvpalifelice@pec.giuffre.it);
- GG LD, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Bencivenga e domiciliata presso il suo studio in Potenza, Corso Garibaldi n. 32 (con richiesta di ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura alla PEC: bencivenga.carmine@cert.ordineavvocatipotenza.it).
Visto l’atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
uditi, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa Angela Micele, il Pubblico Ministero nella persona della dr.ssa Ilda Coluzzi nonché gli avv.ti Felice Pali e Carmine Bencivenga, che concludevano come da verbale di udienza;
premesso in
FATTO
1. - Con atto di citazione depositato in data 18 settembre 2025 la Procura regionale conveniva in giudizio IO Di CA e LD GG in ordine ad un’ipotesi di danno erariale alla Regione Basilicata in conseguenza dell’erogazione di un finanziamento P.N.R.R. per un intervento – riguardante due fabbricati (denominati edifici A e B) siti in località Frontone Alto nel Comune di Balvano – già parzialmente finanziato con altri fondi ex L. n. 219/1981, con mancato conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica NZEB indicati nella candidatura al bando regionale e con violazione del cronoprogramma delle attività previsto dallo stesso bando per l’erogazione dei fondi.
2. - L’attore pubblico evidenziava che – a seguito di esposto di alcuni consiglieri di minoranza del Comune di Balvano (acquisito al prot. 413 del 20/02/2023) e di successiva integrazione (acquisita al prot.583 del 14/03/2023) – con nota prot. 670 del 23/03/2023 delegava gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza che riferiva con nota acquisita al prot. 295 del 07/02/2024 e, in conseguenza di richiesta di supplemento istruttorio, con nota acquisita al prot. 1876 del 17/09/2024.
Successivamente all’emissione dell’invito a dedurre, la Procura:
- con decreto istruttorio n. 250/2025, incaricava un tecnico di trasmettere una relazione in merito agli interventi in contestazione (fornita con nota prot. 388/2025);
- ottenuta proroga del termine per il deposito dell’atto di citazione (cfr. ordinanza n. 1/2025), chiedeva (con nota prot. 960/2025) un supplemento istruttorio alla Guardia di Finanza (fornito con nota acquisita al prot. 1318 del 24/06/2025) e disponeva (con decreto ex art.60 C.G.C. prot. 1305/2025) l’audizione (di cui al verbale prot. 1345/2025) dell’Arch. Francesco RO, che inviava ulteriore documentazione relativa all’appalto con nota acquisita al prot. 1346/2025;
- ottenuta una seconda proroga del predetto termine (cfr. ordinanza n. 2/2025), disponeva un secondo supplemento istruttorio, i cui esiti venivano comunicati agli odierni convenuti con nota prot. 1705/2025, con ulteriore invito a trasmettere eventuali deduzioni, rimasto senza esito.
3. - Dall’esposizione in fatto contenuta nell’atto introduttivo si evince quanto segue.
3.1. - Con riferimento ai predetti due fabbricati (denominati edifici A e B) l’amministrazione comunale di Balvano:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 30.10.2020 approvava il documento di indirizzo alla progettazione relativo all’intervento di demolizione e successiva messa in sicurezza delle aree (da realizzare con fondi ex L. n. 219/1981 per un importo pari a € 276.000,00), intervento già autorizzato dal Consiglio Comunale (cfr. deliberazione n. 24 del 20.12.2019) a seguito di nulla osta regionale (cfr. nota prot. 205258/24AF del 06.12.2019);
- con determinazione Dirigenziale del Responsabile dell’U.T.C. n. 61/177 del 30.03.2021 assegnava al RTP Ingegneri FLORA – FERRAZZANO la redazione del progetto definitivo/esecutivo, depositato in data 27.08.2021 e successivamente approvato con determinazione dello stesso dirigente n. 197/515 del 29.09.2021;
- con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 21.11.2022 approvava una variazione di bilancio;
- con determinazioni dirigenziali del responsabile dell’UTC
· n. 198 del 13.04.2023 aggiudicava e affidava i lavori;
· n. 431 del 02.08.2023 liquidava il 1° S.A.L. dei lavori (ultimati in data 26.07.2023, come leggesi in quest’ultimo atto e risultante da allegato verbale redatto in pari data);
· n. 468 del 30.08.2023 approvava la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e liquidava lo stato finale dei lavori all’impresa;
· n. 479 del 05.09.2023 liquidava, per un importo totale di € 14.739,08, le spese tecniche al R.T.P. incaricato.
3.2. - Nel frattempo, con deliberazione di Giunta n. 202100930 del 24.11.2021 la Regione Basilicata aveva approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda per la concessione di finanziamenti ai Comuni e alle ATER della Basilicata per la realizzazione – attraverso i fondi complementari del P.N.R.R. di cui al DPCM 15/09/2021 (in attuazione dell’art.1, comma 2, lettera c), del D.L. n.59/2021 convertito in L. n.101/2021) – di programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica.
Nella citazione era specificato che, sempre con riferimento agli stessi fabbricati sopra detti, il comune di Balvano:
- con deliberazione n.115 del 20.12.2021 della Giunta Comunale, approvava lo “studio di fattibilità tecnico-economico progetto di riqualificazione edilizia residenziale pubblica - adeguamento sismico ed efficientamento energetico - comparto edilizio case popolari - località frontone alto lotto A e B”, al fine di poter presentare la domanda di finanziamento;
- con PEC a firma del Sindaco del 27.12.2021 inviava alla Regione la proposta di ammissione all’avviso pubblico, precisando nella domanda di finanziamento (cfr. pag. 2) «…che l’intervento comportava la demolizione e ricostruzione di nuovi edifici in NZEB (Nearly Zero Energy Building - zero consumo energia) dei due edifici A e B in Località Frontone oggetto dello studio di fattibilità approvato e allegato alla domanda»;
- ammesso dalla Giunta Regionale (cfr. deliberazione n. 202200001 del 13.01.2022) l’intervento a finanziamento (per un importo di € 1.812.125,31), con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 15.04.2022 approvava la convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza SUA di cui all’art. 37, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, costituita presso la Provincia di Potenza;
- con determinazione n. 100/307 del 29.06.2022 a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e R.U.P dell’intervento, Ing. LD GG (poi rettificata con determina n. 103/315 del 05.07.2022), procedeva all’affidamento all’Arch. Francesco RO dell’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22.12.2022 approvava il progetto esecutivo per l’importo finanziato di € 1.812.125,31;
- con determinazione dirigenziale del responsabile dell’UTC n. 632 del 23.12.2022 approvava il progetto definitivo/esecutivo e procedeva all’indizione della gara dei lavori, per l’espletamento della quale veniva sottoscritta una convenzione con l’Area Gare della SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Potenza;
- pervenuta la comunicazione del responsabile P.O. dell’Ufficio gare della Provincia di Potenza (cfr. nota protocollo n. 0001982/2023 del 18.01.2023 con cui si segnalava all’Ing. LD GG che, per le omissioni ed incongruenze rilevate, non era possibile procedere all’indizione della gara sulla base della predetta determinazione n. 632/2023), con determinazione dirigenziale del responsabile dell’UTC n. 643 del 31.12.2022 (pubblicata in data 19.01.2023), riapprovava il progetto definitivo/esecutivo ed indiceva la gara a modifica e integrazione della precedente determinazione sopra citata;
- con determinazione dirigenziale del responsabile dell’UTC n. 184 del 30.03.2023 liquidava la fattura n. 2-2023 all’architetto Francesco RO;
- con determinazione Dirigenziale del responsabile dell’UTC n. 278 del 23.05.2023 procedeva alla presa d’atto degli atti di gara e alla definitiva aggiudicazione e affidamento dei lavori all’operatore economico IT & IS S.r.l. (per un importo di € 1.295.652,00 al netto del ribasso dell’8,05%, oltre oneri e IVA), operatore nei confronti del quale si disponeva anticipazione del 10% dell’importo dei lavori con determinazione del responsabile dell’UTC n. 472 del 31.08.2023.
Con nota prot.193679 del 12/07/2024 la Regione Basilicata erogava la somma di € 543.636,00, costituente il 30% del finanziamento di € 1.812.125,31, al comune di Balvano, che aveva già speso complessivamente € 1.009.713,10 come da mandati di pagamento allegati all’atto di citazione, mentre l’ulteriore anticipazione richiesta non risultava essere stata erogata.
4. - Con l’invito a dedurre del 26/09/2024, conseguentemente, la Procura erariale contestava, a titolo di dolo e in solido, a Di CA NZ, Sindaco del comune di Balvano, e a GG LD, Responsabile dell’Ufficio tecnico dello stesso ente, un presunto danno erariale di € 543.636,00 alla Regione Basilicata, e ciò per avere gli stessi causalmente contribuito alla determinazione del danno ottenendo un finanziamento regionale per un intervento che era stato già parzialmente finanziato con altri fondi statati, ottenendo un maggior punteggio per la realizzazione, poi non effettuata, di edifici NZEB, con violazione del cronoprogramma delle attività previsto dal bando per l’erogazione dei fondi.
5. - Nell’atto di citazione si dava conto delle controdeduzioni e della documentazione presentata dagli invitati, anche all’esito dell’ulteriore attività istruttoria effettuata, come di seguito esposto.
5.1. - Presentava controdeduzioni (acquisite al prot. 2377/2024) e, su sua richiesta, era ascoltato in audizione (cfr. verbale prot. 2484/2024) il Sindaco Di CA che, tra l’altro, come esposto nell’atto di citazione, evidenziava:
- che gli interventi finanziati non potevano ritenersi sovrapponibili in quanto, per il primo, la demolizione ha riguardato solo la parte fuori terra dei due edifici in questione, mentre, per il secondo intervento finanziato dalla regione, la demolizione ha interessato le sole fondazioni dei medesimi edifici;
- che, quanto alla realizzazione di due edifici in NZEB, era in assoluta buona fede, avendo descritto l’intervento che si intendeva realizzare, poi integralmente completato per l’edificio A e non per l’edificio B (rimasto privo di impianto elettrico e di impianto di climatizzazione) in conseguenza dell’aumento dei prezzi;
- che non esistevano i presupposti per la responsabilità erariale ma un indubbio vantaggio conseguito dall’ente.
La Procura riteneva non accoglibili tali argomentazioni in quanto:
- i due finanziamenti sono sovrapposti, riguardando la demolizione dei medesimi edifici A e B, pur avendo il punto 5.2 del bando regionale espressamente previsto che la proposta candidata non doveva aver già beneficiato di finanziamento statale o comunitario;
- che nell’istanza di finanziamento inviata alla Regione si dichiarava che l’ente avrebbe messo a disposizione € 135.000,00, senza precisare che tali somme derivavano da altro finanziamento già ottenuto;
- che, «Quanto poi alla ricostruzione degli edifici con criteri di efficienza energetica NZEB, è evidente che quanto dichiarato nella domanda è stato disatteso per aver raggiunto l’obiettivo solo su un edificio, mentre l’altro è rimasto sostanzialmente una scatola vuota», circostanza di cui l’ente era consapevole sin dall’approvazione del progetto posto a base della gara, che prevedeva il completamento dell’edificio A e unicamente l’esterno dell’edificio B.
5.2. - LD GG presentava controdeduzioni (acquisite al prot. 2 396/2024), era ascoltata (su sua richiesta) in audizione (cfr. verbale prot. 2485/2025), e trasmetteva documentazione acquisita al prot. 2580/2025. La predetta, come rappresentato dalla Procura, evidenziava tra l’altro:
- che i due interventi non possono ritenersi sovrapponibili «…perché il primo ha riguardato la messa in sicurezza dell’area con eliminazione degli edifici fatiscenti (demolizione del fuori terra) e, quindi, il divieto previsto dal bando regionale sarebbe stato male interpretato dalla Procura»;
- che, quanto alla violazione del cronoprogramma previsto dall’avviso regionale (che prevedeva la pubblicazione del bando di gara entro il 31/12/2022), «… non vi sarebbe stata alcuna artificiosa alterazione della data della determinazione finalizzata a rispettare il predetto termine». In realtà, «L’errore di data sulla determinazione sarebbe imputabile al sistema informatico in uso all’ente, denominato CIVILIA, che avrebbe prodotto una determinazione mancante di alcune parti. Stante l’errore, poi, nella confusione si è proceduto alla redazione di una determina di integrazione, sempre datata 31/12/2022, in perfetta buona fede e del tutto irrilevante ai fini del rispetto del cronoprogramma. Assume infatti che il bando regionale richiedeva l’assunzione di obbligazioni giuridicamente rilevanti che erano state già assunte con il conferimento degli incarichi di progettazione»;
- che «…trattandosi di edifici nuovi, gli stessi avevano certamente superato i preesistenti di due classi energetiche come richiesto dal bando regionale».
Nel rinviare a quanto già esposto in replica alle deduzioni del Sindaco, la Procura riteneva non accoglibili tali argomentazioni, evidenziando, tra l’altro:
- che «…solo con la determina a contrarre (quale atto che dispone l’avvio della gara) l’ente ha assunto un’obbligazione giuridicamente rilevante in merito alla realizzazione dell’intervento, a nulla rilevando gli incarichi di progettazione già conferiti che non implicano di per sé un vincolo alla realizzazione dell’intervento»;
- che l’unico motivo per aver indicato nella determinazione una data anteriore era proprio il rispetto del cronoprogramma;
- che la valutazione del rispetto del requisito del superamento delle due classi energetiche da parte dell’edificio incompleto non può essere effettuata in assenza dei requisiti di agibilità.
5.3. – All’esito delle verifiche istruttorie effettuate, il delegato Ing. Albano del Comune di Potenza depositava relazione tecnica al quale gli invitati hanno controdedotto (Di CA con nota acquisita al prot. 510/2025 e GG con nota acquista al prot. 493/2025), tra l’altro evidenziando che gli elaborati progettuali erano in grado di dimostrare il raggiungimento della classe NZEB, che poi non era stata realizzata per l’edificio B per l’insufficienza delle risorse del finanziamento, diversamente che per l’edificio A, per il quale insistevano per il raggiungimento dell’obiettivo NZEB.
5.4 - A seguito degli ulteriori atti acquisiti dalla Procura per il tramite la Guardia di Finanza e del progettista e direttore dei lavori Arch. RO, audito quale persona informata sui fatti, gli invitati non presentavano ulteriori controdeduzioni.
6. - Conseguentemente, ritenendo sussistenti il danno erariale e gli altri presupposti della responsabilità amministrativa, veniva emesso dal PM atto di citazione nei confronti di entrambi gli invitati.
6.1. – Riferiva il Requirente che l’amministrazione comunale:
a) aveva prima ottenuto e utilizzato fondi statali ex L. n. 219/1981 (per un importo pari a € 276.000,00) per la demolizione degli edifici A e B in Località Frontone del comune di Balvano e per la successiva messa in sicurezza delle aree, anche ai fini di nuova edificazione;
b) aveva poi richiesto e ottenuto i contributi per la realizzazione di programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica con fondi complementari al P.N.R.R. (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c), punto 13 “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” del D.L. n. 59/2021, convertito, con mod. dalla Legge, n. 101/2021) per interventi relativi alla demolizione e ricostruzione di alloggi popolari (trattasi degli stessi edifici A e B) e riqualificazione ambientale e urbana dell’area, e quindi per interventi in parte sovrapponibili a quelli finanziati con fondi ex L. n. 219/1981 (quando nello studio di fattibilità del secondo intervento si parla di demolizione, non si specifica trattarsi del fuori terra o delle sole fondamenta di fabbricati), in violazione dell’art. 5.2 del bando di partecipazione (di cui all’avviso del 24.11.2021), che vietava che l’intervento proposto avesse già beneficiato di finanziamento statale o comunitario;
c) aveva fatto valere il residuo del precedente finanziamento statale (fondi ex L. n. 219/1981) quale quota parte a carico del comune, e ciò per soddisfare quanto prescritto dall’art. 5.3 del bando, che, nel caso in cui l’importo necessario per la realizzazione degli interventi non fosse coperto dal finanziamento regionale, imponeva al soggetto richiedente il cofinanziamento con fondi propri.
Il PM riteneva che non potesse accogliersi quanto prospettato dai convenuti nelle controdeduzioni, in merito al fatto che gli edifici A e B sarebbero stati demoliti parzialmente (il “fuori terra”) con il primo intervento e parzialmente (le fondamenta) con il secondo intervento: in disparte la circostanza che tale distinzione non è mai stata fatta nei documenti prodotti per la richiesta di finanziamento, non sarebbe potuto sfuggire il fatto «…che sono sempre gli stessi edifici che, quindi, hanno beneficiato di ben due finanziamenti per la loro integrale demolizione», e quindi, «…l’aver ricevuto un precedente finanziamento – anche solo per una parte dell’intervento – è condizione necessaria e sufficiente per la decadenza del contributo pubblico ai sensi dell’art.15.2 del bando regionale».
6.2. – Evidenziava, poi, il P.M. che, al fine di ottenere il maggior punteggio previsto dal bando regionale, nella domanda di partecipazione il Sindaco ha dichiarato:
· «che gli interventi di riqualificazione sono diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
· che gli interventi di riqualificazione sono diretti all’efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
· che si propone l’intervento di demolizione e ricostruzione di nuovi edifici in NZEB (Nearly Zero Energy Building);
· che la proposta di localizzazione dell’intervento candidata a beneficiare del finanziamento è corredata di progetto di fattibilità tecnica ed economica».
In conseguenza di «…tali dichiarazioni, alla proposta di finanziamento sono stati assegnati 75 punti, punti validi per entrare nella graduatoria in posizione utile a ricevere il contributo» (cfr. punto 12.1.2, lett. g) e lett. h) del bando che, per interventi con caratteristiche NZEB, attribuisce il punteggio di 50 punti).
Tuttavia, l’intervento previsto dal progetto esecutivo (approvato dal Sindaco) e oggetto della gara (disposta dal RUP) non prevedeva il completamento dell’edificio B, che sarebbe «…rimasto di fatto una scatola vuota», in quanto, alla fine dei lavori, privo di impianto elettrico, di climatizzazione e di impianto idrico sanitario (e, quindi, mancante dei requisiti per l’agibilità); nel quadro economico del progetto approvato, riportato nell’atto introduttivo, si specifica il dettaglio dei lavori a misura per entrambi gli edifici, indicando la rilevante differenza prevista per gli interventi sul corpo A (€ 967.111,25) rispetto a quelli sul corpo B (€ 320.178,90). Evidenziava sul punto il pubblico attore, che:
- «…al momento dell’indizione della gara di appalto, già c’era la consapevolezza del Sindaco (che aveva approvato il progetto in Giunta) e del Tecnico Ing. GG – anche RUP dell’intervento – che l’edificio non sarebbe stato completato perché gli importi a disposizione erano inferiori a quelli previsti dal progetto integrale»;
- «Quindi, il Sindaco e il RUP dell’intervento erano del tutto consapevoli che non avrebbero realizzato gli obiettivi di efficientamento che erano stati dichiarati per ottenere il finanziamento»;
- «Anche la mancata realizzazione dell’obiettivo di efficientamento dichiarato nella domanda di partecipazione – utile per il raggiungimento del punteggio assegnato in graduatoria – è causa di revoca del finanziamento ai sensi dell’art.15.2 del bando».
6.3. - Nella citazione, poi, si rappresentava come risultasse violato il rigido cronoprogramma dei lavori dettagliato dall’art. 11.2 del bando regionale che prevedeva, tra l’altro:
- entro il 30.09.2022 l’approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti;
- entro il 31.12.2022 la pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori.
Orbene, dagli atti si evince che la determinazione dirigenziale n. 632 in data 23.12.2022 dell’UTC del Comune di Balvano, di approvazione del progetto definitivo/esecutivo e indizione bando di gara, come evidenziato nella nota del 18.01.2023 della responsabile dell’area gare della Provincia di Potenza, presentava una serie di carenze e incongruenze che non consentivano l’avvio della procedura di gara; a modifica ed integrazione di tale determina è stata necessaria la successiva determinazione n. 643 del 31.12.2022 del Responsabile dell’UTC del Comune di Balvano, che ha provveduto alla riapprovazione degli atti. Dall’esame della documentazione si evince che tale ultimo «… atto è stato indubitabilmente assunto il 19.01.2023, ma retrodatato», in quanto sia la sua sottoscrizione sia il parere di regolarità tecnica risalgono a tale data, senza considerare che «… appare alquanto improbabile che un atto possa essere modificato il 31.12.2022 per adeguamento a rilievi sollevati con una lettera del 18.01.2023 … Sembra piuttosto che, una volta pervenuta la comunicazione della Provincia, l’Ufficio Tecnico abbia apportato i correttivi richiesti per poter bandire la gara» (ciò è confermato dal fatto che tale determina è stata inserita nel sistema informatico Civilia Next in data 19/01/2023). Secondo la Procura, pertanto, è «… evidente che l’apposizione della data del 31/12/2022 alla determinazione è servita esclusivamente per poter fingere di rispettare le date di esecuzione dell’intervento imposte dalla Regione», risultando, al contrario, violato non solo il termine per l’indizione della gara (31.12.2022), ma anche, evidentemente, quello previsto per l’approvazione della progettazione (30.9.2022), così integrando le plurime fattispecie di revoca del finanziamento previste dall’art. 15.2 del bando.
La rilevanza del mancato rispetto di tali termini, poi, era stata rimarcata, dalla nota prot. 94110/24BD del 05.07.2022 della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità della Regione Basilicata, che aveva richiamato la revoca del finanziamento prevista dall’art. 6 DPCM 15 settembre 2021 nel caso di mancato rispetto dei termini del cronoprogramma e della mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’art. 3, qualora non fossero state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti, come in effetti avvenuto per la procedura negoziata all’esame, per la quale «…l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti coincide – a tutto voler concedere – al massimo con la determina a contrarre, ovvero con il provvedimento di affidamento, risalente alla data del 23.05.2023 quando è stata assunta la determinazione dirigenziale del responsabile dell’UTC n.278/2023»; anche se, in realtà, «… sarà solo il successivo contratto a vincolare l’amministrazione sull’esecuzione dell’opera, contratto rep.695 del 09/06/2023 …, tutti atti comunque successivi al termine perentorio indicato dal bando».
6.4. – In definitiva, il PM riteneva che i comportamenti antigiuridici descritti in citazione avessero determinato un danno alla Regione Basilicata pari all’importo del finanziamento corrisposto, allo stato ammontante ad € 543.636,00 ma suscettibile di aumento in caso di erogazione delle trance successive, per le quale si faceva espressa riserva di futuro esercizio dell’azione erariale.
6.5. – Doveva, nella prospettazione attorea, ritenersi sussistere l’elemento soggettivo (sub specie di dolo) in capo ad entrambi gli odierni convenuti.
6.5.1. - Il Sindaco Di CA (insediatosi il 5/10/2021), infatti, conosceva il primo intervento per aver autorizzato la variazione di bilancio per l’aumento prezzi (cfr. delibera di G.C. n.152/2022 e di C. C. n.19/2022) «…e per aver ricevuto – quale membro della Giunta in carica – le determinazioni dirigenziali relative all’approvazione del progetto e all’aggiudicazione dei lavori, determinazioni che prevedevano in calce la trasmissione alla Giunta comunale. L’Ing. LD GG, quale Responsabile dell’Area Tecnica e RUP dell’intervento, aveva gestito il procedimento».
Con riferimento al finanziamento concesso dalla Regione Basilicata, il Sindaco:
- ha partecipato all’approvazione della delibera di G.C. n.115 del 20.12.2021 di approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico;
- in data 27.12.2021 ha inviato con PEC la proposta di ammissione all’avviso pubblico e in pari data ha chiesto alla Regione Basilicata di essere ammesso al finanziamento, con le censurate dichiarazioni che gli hanno consentito di ottenere la premialità prevista di 50 punti.
Il Sindaco Di CA, in definitiva, ha «…consapevolmente utilizzato due finanziamenti per lo stesso intervento (demolizione fabbricati), facendo valere una parte del primo quale quota parte di contributo a carico del Comune, ha dichiarato di ricostruire due edifici in classe NZEB per ottenere (e ha ottenuto) il maggior punteggio al fine dell’ottenimento del finanziamento, ma ha poi approvato un progetto esecutivo che prevedeva il completamento di un solo edificio. Tutti comportamenti pienamente consapevoli, finalizzati a indurre la Regione Basilicata in errore, prima per ottenere il finanziamento e poi per mantenerlo».
6.5.2. – L’Ing. GG, dal suo canto:
- «…sebbene abbia assunto il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Tecnico e R.U.P. dopo i due finanziamenti, ha proseguito l’intervento di efficientamento energetico e miglioramento sismico dei due edifici A e B in Località Frontone finanziato dalla Regione senza porsi il problema della sovrapposizione dei due finanziamenti (a lei noto per aver eseguito la prima demolizione), senza porsi il problema di approvare un progetto esecutivo e mandare in appalto un intervento ridotto rispetto a quello finanziato, il tutto nella consapevolezza che l’edificio B sarebbe risultato – a fine lavori – incompleto perché privo di ogni impianto e quindi di fatto inutilizzabile»;
- «Ha, quindi, consapevolmente - ed in concorso con il Sindaco Di CA - proseguito le attività sotto il profilo tecnico per mantenere il finanziamento ricevuto nonostante le palesi violazioni del bando regionale»;
- «… ha anche fatto in modo – attraverso la falsa attribuzione di una data antecedente alla determinazione a contrarre - di non perdere il finanziamento regionale che prevede la decadenza in caso di mancato rispetto del cronoprogramma previsto dal bando regionale».
6.5.3. – Si evidenziava, pertanto, come entrambi i convenuti avessero agito in concorso doloso.
6.6. - La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi i convenuti, al pagamento a titolo di dolo in solido - in favore della Regione Basilicata - della somma di € 543.636,00, ovvero della diversa somma accertanda, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio (queste ultime, comunque, in favore dell’erario), come per legge.
7. – Con comparsa di costituzione del 22/1/2026 l’Ing. LD GG, rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Bencivenga, dopo aver ricostruito in fatto lo svolgimento delle fasi preprocessuali e di introduzione del presente giudizio, e precisato di essersi dimessa dall’incarico presso il comune di Balvano a far data dal 1° gennaio 2025, rappresentava in diritto quanto di seguito esposto.
7.1. – Con riferimento alla tesi della duplicazione dei finanziamenti per il medesimo intervento, l’ing. GG precisava:
- di essere divenuta dirigente dell’Ufficio tecnico di Balvano in data 18.05.2022 e nominata RUP con delibera di Giunta n. 64 del 03.06.2022, e quindi dopo l’ammissione dei finanziamenti per entrambi gli interventi;
- di aver mostrato pregevole professionalità nella vicenda in esame (come evincesi dalla «…Relazione e certificato di collaudo tecnico amministrativo del 04.08.2025, approvato anche dal professionista incaricato dal Ministero, che documenta l’avvenuto investimento, realizzato a regola d’arte e addirittura con notevole anticipo rispetto al cronoprogramma previsto dal bando regionale…») e nei gravosi incarichi portati a termine, e ciò in una situazione di grave carico di lavoro gravante sull’Ufficio, a fronte di un compenso variabile da € 950,00 a € 1.100,00 mensili per un contratto che prevedeva 18 ore settimanali;
- di essere subentrata nelle relative procedure allorché «…risultava necessario procedere all’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla predisposizione delle indagini e della relazione geologica» e di aver incentrato la propria attività soprattutto nell’assicurare «… la realizzazione a regola d’arte, degli interventi ammessi al finanziamento».
Nei fatti «…non vi è stata alcuna duplicazione dei finanziamenti e dunque non può parlarsi in alcun modo correttamente di parziale identità dei due interventi» in quanto il primo progetto «…prevedeva la demolizione degli edifici denominati A e B posti a valle della strada di penetrazione dell’area con esclusione delle fondazioni, mentre il secondo riprevedeva la demolizione delle sole fondazioni degli edifici A e B non essendo mai state rimosse, il tutto così come accertato nella relazione dell’ing. Albano e spiegato nelle controdeduzioni ed in audizione dalla odierna convenuta»; il primo intervento «… non contempla il secondo, definendosi con la messa in sicurezza dell’area, senza necessità di provvedere ad alcuna altra opera, ivi compresa la demolizione delle fondazioni dei fabbricati, funzionale ad una loro solo successiva ed eventuale ricostruzione», non potendosi configurare alcuna responsabilità «…per non aver rilevato (persino prescindendo dal dolo contestato, seguendo secondo i canoni della diligenza richiesta) la presunta inammissibilità del finanziamento relativo al secondo intervento già ammesso al finanziamento, interpretando una clausola dell’avviso pubblico in senso opposto a quello adoperato dalla amministrazione regionale».
7.2 – Parimenti infondata, in fatto e in diritto, è stata ritenuta la tesi attorea secondo la quale «…il comportamento doloso tenuto dall’Ing. GG di intesa con il Sindaco di Balvano, avrebbe indotto i competenti Uffici regionali in errore nella concessione del finanziamento ed in particolare nella valutazione del rispetto del cronoprogramma previsto», e ciò per i seguenti motivi.
7.2.1. - Come dimostrato dal certificato di collaudo tecnico amministrativo depositato, è stato rispettato l’unico termine considerato perentorio da parte della Regione, ovvero quello previsto per la realizzazione dell’investimento, circostanza che, pur essendo stata evidenziata in sede di controdeduzioni ed agevolmente verificabile dalla Procura, non è stata oggetto di alcun accertamento istruttorio da parte di quest’ultima, che non ha nemmeno indagato sull’operato degli uffici regionali «…sia per verificare e provare le ipotesi di responsabilità oggi contestate, sia per valutare le responsabilità eventuali di chi istituzionalmente e professionalmente è addetto al controllo e al monitoraggio del crono programma». Nella nota del Dirigente del competente ufficio regionale Ing. Donato Arcieri del 05.07.2022, richiamando l’art. 7 bis, D.Lgs. 16 maggio 2021, n. 59, si evidenziava che il mancato rispetto dei termini di cui al cronoprogramma avrebbe comportato la revoca del finanziamento qualora non fossero risultate assunte obbligazioni giuridicamente rilevanti, circostanza palesemente verificatasi nella fattispecie con il disciplinare di incarico di affidamento della attività di progettazione preliminare, con l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori all’ing. RO e con l’affidamento delle operazioni di gara a titolo oneroso alla SUA.
7.2.2. - Anche qualora si volessero considerare essenziali i termini indicati dal cronoprogramma, in questo risulta stabilita la data del 31.12.2022 per la pubblicazione del bando di gara (peraltro di competenza della SUA della provincia di Potenza) ma non quella per l’adozione della determina a contrarre, che risulta ininfluente ai fini della pretesa dimostrazione di un disegno doloso dell’esponente.
7.2.3. – Ad ogni modo, l’ing. GG ha informato i competenti Uffici regionali competenti in merito all’avvenuta adozione della determina della Provincia n. 157 del 25.01.2023 di indizione della gara ed in merito alla intera procedura amministrativa (cfr. la nota del 21.04.2013 con cui ha trasmesso la determina di liquidazione del II Sal dove si riportata l’intero procedimento e si menzionavano sia la determina a contrarre sia la successiva determina della provincia di Potenza di avvio della gara).
7.2.4. – In ogni caso, «… la dissonanza e le incongruenze rilevate anche dalla dirigente della SUA, risultano determinate da un errore della piattaforma CIVILIA», il cui malfunzionamento «… ha comportato la pubblicazione di atti solo in stralcio, con impossibilità di immediata verifica e necessità di nuova pubblicazione a distanza di giorni». Si evidenziava, in particolare, che:
- «… la prima determina a contrarre relativa alla procedura ad evidenza pubblica di interesse, come si evince dal sistema, è stata la n. 632 del 23.12.2022 ed è risultata riprodotta in maniera parziale (mancante del determinato), a causa di un problema di upload del testo sulla piattaforma (problema che si è ripresentato ancora oggi, nel 2024 con altre determine, come agevolmente verificabile attraverso un accesso al sistema)»;
- a seguito delle richieste di integrazione pervenute dalla Provincia di potenza, «Non essendo possibile modificare la determina n. 632 del 23.12.2023, nella confusione generata dall’errore del sistema si è proceduto ad una redazione di una determina di integrazione, datata 31.12.2023»;
- «Quanto al visto di regolarità tecnica, pur contestato in citazione, si tratta di un “doppione” di quello originariamente generato sin dalla determina n. 632 del 23.12.2023»;
- «… le argomentazioni e le circostanze sopra esposte, anche quelle in merito al malfunzionamento del portale, potevano e possono essere agevolmente verificate con un semplice accesso interno al sistema, ovvero interpellando la società responsabile del portale», ma non si è ritenuto opportuno indagare sul punto;
- si era provveduto al deposito di dichiarazione del Segretario Comunale «…nella quale le circostanze sul malfunzionamento del sistema sono state dichiarate, ivi compresa la pubblicazione ripetuta solo parziale di atti che hanno obbligato i responsabili, dopo la verifica che non può essere immediata … a procedere ad una ripetizione della pubblicazione degli stessi, creando confusione e ripetizioni».
7.3. - Con riferimento a quanto sostenuto dal Requirente in ordine alla circostanza che «… l’ing. GG in accordo con il Sindaco del comune di Balvano avrebbe posto dolosamente a base di gara un intervento (secondo) che non contemplava per uno dei due edifici il completamento con riferimento agli impianti necessari ad ottenere il superamento di classi energetiche indicate nella domanda all’epoca presentata» si è opposto:
- che con nota PEC del 13.07.2023 veniva trasmessa alla Regione la DGR comunale n. 9 del 23.01.2023 di approvazione del nuovo quadro economico, così documentando che, «…a seguito della riduzione del finanziamento …, non erano più incluse le opere di efficientamento energetico ed il completamento del fabbricato B» e venendo «…definitivamente meno ogni ipotesi di comportamento doloso anche solo indiziario riferibile al comportamento dell’Ing. GG»;
- che «…il progetto posto a base di gara per l’efficientamento energetico prevedeva comunque alcuni interventi quali quelli relativi ai Pannelli fotovoltaici sulla copertura, all’isolamento del cappotto sulle pareti esterne, agli infissi in PVC a taglio termico, mentre non prevedeva l’impianto elettrico e la climatizzazione» e che «…al momento del completamento dell’edifico B e degli elaborati presenti, comunque si sarebbe ottenuto certamente il superamento delle classi indicate nel bando»;
- che, alla mancanza di dolo, deve aggiungersi la mancanza di danno alla Regione «…che, legittimamente, non ha ritenuto revocare il finanziamento, pur essendo a conoscenza delle circostanze dedotte in citazione», essendo stato realizzato un intervento a regola d’arte e successivamente completabile;
- che «…non è dato individuare per quale motivo la giovane professionista odierna convenuta, avrebbe dovuto agire con dolo senza ottenere ALCUN VANTAGGIO PERSONALE conseguente a tale grave comportamento fraudolento» e quindi si è ritenuto che l’ipotesi dolosa «…non sia sorretta da alcun elemento anche solo indiziario e non appare plausibile».
Dopo aver formulato, ove ritenuto necessario, richiesta di ammissione di prova testimoniale sulle circostanze capitolate in comparsa (e riguardanti il difettoso funzionamento della piattaforma Civilia Next, come sopra esposto), la predetta convenuta concludeva per il rigetto delle domande di cui all’atto di citazione, con vittoria di competenze ed onorari di giudizio.
8. - Con memoria di costituzione del 27/1/2026 il dr. IO Di CA, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Pali, dopo aver ricostruito il contenuto dell’atto di invito, riprodotto le deduzioni conseguentemente trasmesse alla Procura in data 14.11.2024, e richiamato l’ulteriore corso della procedura fino all’atto di citazione, rappresentava quanto di seguito esposto.
8.1. – Per quanto concerne la pretesa duplicazione dei finanziamenti non evidenziata al soggetto erogatore, si evidenziava che non vi era stata alcuna sovrapposizione, in quanto «Il finanziamento richiesto alla Regione non costituisce una duplicazione di quello precedente, dal momento che è relativo alla demolizione delle fondazioni dei vecchi fabbricati …» (non ricompresa nel precedente intervento) «…e alla ricostruzione degli stessi», come «…si evince in maniera lineare dalla lettura del progetto esecutivo dell’ing. Cavallo del dicembre 2021, progetto trasmesso alla Regione Basilicata a corredo della domanda di finanziamento…», oltreché dalla relazione tecnica illustrativa e dal quadro economico e computo dei lavori (si è altresì richiamata la relazione illustrativa del progetto definitivo-esecutivo architettonico dell’arch. RO del novembre 2022 nonché i relativi quadro economico e computo metrico estimativo).
8.2. – Risultava, poi, incomprensibile ed infondato quanto argomentato dalla Procura sul fatto che «… il Sindaco ha dichiarato che sarebbero stati realizzati interventi di efficientamento energetico “in modo da ottenere un punteggio più alto ed essere ammesso al finanziamento senza però aver intenzione di realizzarli”»: il Sindaco, infatti, «… ha sottoscritto la candidatura del progetto in assoluta buona fede, evidenziando le caratteristiche delle opere da realizzare, così come emergevano dal progetto redatto dall’ing. Cavallo, tecnico comunale»; la domanda ed il progetto sono stati trasmessi alla Regione ed esaminati dall’apposita Commissione che ha attribuito il punteggio; all’esito il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1/2022.
8.3. – Con riferimento alla violazione del cronoprogramma – sulla base della constatazione che la pubblicazione del bando gara sarebbe dovuta avvenire entro il 31.12.2022, mentre è stata effettuata il 25.1.2023 da parte della SUA di Potenza – si evidenziava:
- che, dopo essere stato, il comune di Balvano, «…per lungo tempo privo di un responsabile dell’area Tecnica, solo nel mese di maggio 2022 fu assunta, a tempo parziale, l’ing. GG che, come già detto, si è trovata oberata di lavoro e ha dovuto affrontare, tra le altre incombenze, quella relativa alla gestione delle procedure relative alle operazioni da svolgere per il finanziamento di cui trattasi (tra cui le operazioni di gara)»;
- che il mancato rispetto del predetto termine, ai sensi dell’art. 7 bis del D.L. 59/2021, non poteva determinare la decadenza-revoca del finanziamento in quanto «…erano state assunte già obbligazioni vincolanti ed effettuati pagamenti in relazione al finanziamento (vedasi mandato n. 1376 del 9.12.2022 e determina 103/315 del 5/7/2022 di affidamento incarico per progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori all’arch. RO; deliberazione G.C. n. 163 del 22-12-2022 di approvazione del progetto definitivo esecutivo - doc.17 e 18)»;
- che, del mancato rispetto del predetto termine, con nota del 21.4.23 dell’ing. GG era stata informata la Regione Basilicata che non ha ritenuto di dover revocare il finanziamento;
- che «…la Regione era a conoscenza di tutti gli aspetti dell’appalto, anche in relazione al mancato completamento dell’edificio B per insufficienza dei fondi», essendo alla stessa stata trasmessa la delibera della G.C. n. 9 del 23.1.2023 di approvazione del nuovo quadro economico (cfr. nota pec del 13.7.2023).
8.4. - Sulla base di quanto sopra esposto doveva sicuramente escludersi la sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avendo l’esponente operato con correttezza e buona fede (da presumersi, ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, L. n. 20/1994, come integrato e modificato dalla L. n. 1/2026), senza occultare alcunché in merito all’intervento da realizzare, e non potendo essergli attribuite responsabilità a titolo di dolo e neanche a titolo di colpa grave.
Risultando le esposte circostanze di fatto, evidenziate in sede di deduzioni e confermate nel verbale di audizione, del tutto pacifiche e confermate dallo stesso ing. Albano, CTU della Procura, che ha dichiarato «…che i progetti degli ing.ri FL e AZ e quello dell’Arch. RO riguardavano interventi diversi!!!», si sosteneva come risultassero evidenti il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti.
Nella fattispecie mancherebbe anche il danno erariale, «…dal momento che il Comune di Balvano ha chiesto ed ottenuto un finanziamento per la ricostruzione di due edifici. Ricostruzione avvenuta, anche se in relazione al fabbricato B solo parzialmente (per la mancanza dell’impianto di climatizzazione e dell’impianto elettrico), per l’insufficienza dei fondi. Con la conseguenza dell’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili, uno dei quali sarà completato con il reperimento di altri fondi».
Qualora fosse ipotizzabile una responsabilità amministrativa, risulterebbero evidentemente pretermesse responsabilità di numerosi altri soggetti, tra i quali: i componenti della Commissione Regionale che ha valutato e attribuito il punteggio al progetto; l’ingegnere che ha validato il progetto dell’arch. RO; i funzionari regionali che non hanno revocato il finanziamento; gli altri componenti della Giunta comunale.
8.5 – Si concludeva, pertanto, chiedendo che questa Corte rigettasse le richieste attoree o, escluso il dolo, ritenesse sussistente la buona fede del Sindaco o, in via subordinata, operasse, come sopra detto, la rideterminazione e riduzione dell’addebito, adottando le statuizioni conseguenziali anche in ordine alle spese del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
9. - All'odierna pubblica udienza, letta la relazione in merito allo stato degli atti di causa, il P.M. e gli avv.ti Felice Pali e Carmine Bencivenga illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, come da verbale di udienza, confermando le conclusioni ivi rassegnate.
Quindi il giudizio è stato posto in decisione.
DIRITTO
10. - La Procura ha contestato ai convenuti comportamenti illeciti dolosamente intesi all’indebita percezione di finanziamenti pubblici per un intervento, concernente la demolizione di due edifici in località Frontone Alto nel Comune di Balvano – già parzialmente finanziato con altri fondi ex L. n. 219/1981 – e la ricostruzione di alloggi popolari, con violazione del cronoprogramma delle attività previsto dal bando regionale e mancato conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica NZEB per il secondo edificio (contrassegnato con la lettera B).
La pretesa risarcitoria non appare fondata per le ragioni di seguito illustrate.
11. – Il finanziamento regionale ritenuto foriero di danno erariale è stato erogato sulla base dell’avviso pubblico approvato dalla deliberazione n. 202100930 del 24.11.2021 della Giunta della Regione Basilicata al fine di realizzare programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica mediante l’utilizzo dei fondi complementari del P.N.R.R. di cui all’art.1, comma 2, lettera c), punto 13 del D.L. n. 59/2021 (convertito in L. n.101/2021) (“Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”). Tale decreto-legge ha disposto:
- ai fini del monitoraggio degli interventi, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati «…individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari» (art. 1, comma 7);
- che «… il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti» (cfr. art. 1, comma 7-bis, inserito dalla legge di conversione 1° luglio 2021, n. 101 e abrogato dall’art. 1, comma 12, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56);
- che «Al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell’ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b)» (cfr. art.1, comma 2-septies).
Con Decreto MEF del 15 luglio 2021 adottato ai sensi del richiamato art. 1, comma 7, del D.L. n. 59/2021, n. 59, sono stati quindi individuati gli obiettivi per ciascun intervento, incluso quello all’odierno esame, e si è tra l’altro stabilito che «Le Amministrazioni titolari di programmi o di interventi e i Soggetti attuatori sono responsabili rispettivamente della relativa attivazione e realizzazione, conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali» (art. 2, comma 2).
Con successivo DPCM del 15 settembre 2021 sono state dettate le “Modalità tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea”, specificando, tra l’altro:
- che la realizzazione operativa dei progetti PNRR è a carico delle Amministrazioni centrali, delle Province autonome di Trento e Bolzano delle Regioni e degli Enti locali che assicurano la tempestiva ed efficace attuazione degli stessi (art. 2, comma 2) e sono tenuti, tra l’altro, a «verificare che gli interventi siano coerenti con le ipotesi programmatiche afferenti alle misure PNRR di riferimento e soddisfino le condizioni associate in termini di contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico, del requisito “non arrecare danno significativo”; nonché dell'avanzamento concordato per milestone e target» (art. 2);
- che i Soggetti Attuatori sono, tra l’altro, responsabili della realizzazione operativa degli interventi e sono tenuti alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati, «…utili a fornire un quadro costantemente aggiornato sullo stato dell'arte della realizzazione del progetto in relazione ai valori e ai livelli di conseguimento di attività, procedure, spese, target e milestone» (artt. 3 e 7).
Nell’Avviso approvato con la DGR n. 930 del 24 novembre 2021, costituente «…lo strumento di attuazione della Regione Basilicata per la predisposizione del Piano degli interventi da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili», per quanto ritenuto di interesse in questa sede, si è specificato:
- che il Programma ministeriale in questione «…ha lo scopo di riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Comuni e delle ATER con la definizione di un insieme di interventi diffusi sul territorio capaci di aumentare la qualità dell’abitare, che attuino politiche di messa in sicurezza degli edifici, di efficienza energetica e sostenibilità ambientale e di valorizzazione della dimensione sociale degli ambiti urbani degradati in cui per lo più tali immobili sono collocati» (art. 1);
- che «La proposta di intervento candidata al finanziamento non deve avere già beneficiato di finanziamento statale o comunitario» (art. 5.2);
- che «Qualora l’importo necessario per la realizzazione degli interventi descritti al precedente art.4 dovesse superare l’importo massimo riconoscibile alla proposta (fissato a € 3.500.000,00), la quota di cofinanziamento sarà garantita dal soggetto richiedente con fondi propri del soggetto richiedente» (art. 5.3);
- che la partecipazione all’Avviso Pubblico avviene a seguito della trasmissione dell’Allegato 2 - Domanda di partecipazione - sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente il finanziamento, e che i requisiti di ammissibilità, nonché tutti i dati dichiarati nella domanda, avrebbero dovuto «…essere posseduti alla data di presentazione della stessa ed essere confermati al momento dell’ammissione al finanziamento» (art. 9);
- che ai termini, indicati dal cronoprogramma procedurale previsto dalla proposta di intervento di cui all’Allegato 1 del Decreto Ministeriale MEF del 15/7/2021 (con cui «…sono stati individuati gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione Europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano per gli investimenti complementari»), «… non è, allo stato attuale, prevista la possibilità di proroga» (art. 11.1);
- che «I tempi di attuazione del programma sono dettagliati come segue, nel rispetto del suddetto cronoprogramma procedurale:
· entro e non oltre il 31/12/2021, pubblicazione dei bandi e predisposizione della Programmazione degli interventi da parte della Regione Basilicata. In relazione alle risorse assegnate alla Regione Basilicata si procederà alla definizione di n.2 elenchi: il primo, denominato “Piano degli interventi”, contenente tutti gli interventi collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse assegnate alla Regione e immediatamente finanziabili. Il secondo, denominato “Elenco degli interventi ammissibili”, senza vincolo di finanziamento, rappresentato dai rimanenti interventi che potranno beneficiare del finanziamento attraverso l’uso delle economie di gara a conclusione degli interventi del primo elenco o attraverso eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili allo scopo;
· entro e non oltre il 15/01/2022, trasmissione del “Piano interventi” da parte della Regione Basilicata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
· entro il 31/03/2022, approvazione del piano degli interventi con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con l’indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP;
· entro il 30/06/2022, affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi;
· entro il 30/09/2022, approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti;
· entro il 31/12/2022, pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori;
· entro il 31/3/2023, aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti;
· entro il 30/06/2023, consegna e concreto avvio dei lavori;
· entro il 31/12/2024 dovrà essere realizzato il 50% dei lavori;
· entro il 31/03/2026 dovrà avere luogo l’ultimazione del residuo 50% dei lavori con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti;
· entro e non oltre il 31/12/2026 dovrà essere conseguito il raggiungimento dell’obiettivo finale del Piano» (art. 11.2).
Con riferimento ai predetti termini, si osserva che un carattere di maggiore cogenza e perentorietà appare riservato alle prime due scadenze, a carico della Regione Basilicata, e al conseguimento dell’obiettivo finale, come evidenziato dall’utilizzo della dicitura “entro e non oltre”.
I criteri di valutazione delle domandesono indicati all’ art. 12 dell’Avviso, nel quale, sinteticamente, e per quanto ritenuto di interesse in questa sede, è stato specificato che a ciascuna proposta di intervento sarebbe stato attribuito un punteggio fino a punti 100, come di seguito specificato.
“12.1.1 - Tipologia dell’intervento di riqualificazione, fino a un massimo di punti 60”, di cui
a) a.2 - punti 20 per adeguamento sismico (a.1 - limitati a punti 10 nel caso di miglioramento sismico);
b) b.2 - punti 15 per interventi di efficientamento energetico comportanti il superamento della classe energetica di almeno 2 classi (b.1 - limitati a punti 10 per l’efficientamento energetico degli alloggi);
c) punti 7 per interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica;
d) punti 8 per interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
e) punti 5 per le previste operazioni di acquisto di immobili con le indicate finalità;
f) punti 5 per le operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).
“12.1.2 Ai punteggi su indicati si potrà sommare la seguente premialità…”:
g) punti 15 per interventi di tipo a) e b) realizzati congiuntamente in zone sismiche 1 e 2;
h) «qualora il perseguimento delle finalità derivi da un’operazione di demolizione e ricostruzione di nuovi edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) a elevata prestazione energetica secondo la Direttiva Europea 844, nota come EPBD II, recepita dal D.lgs. 48/2020, si attribuisce un punteggio di 50 punti (20+15+15) che include la sommatoria dei punteggi massimi attribuiti alle tipologie a) e b) e alla premialità g)».
“12.1.3 Livello di progettazione, fino a un massimo di punti 25”.
Infine, quanto alla revoca dei finanziamenti e della proroga dei termini del cronoprogramma, si è specificato (al punto 15 dell’Avviso) che:
- «15.2 La revoca del finanziamento sarà effettuata, altresì, nel caso di:
- inosservanza e inadempienza delle disposizioni previste dal presente Avviso;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario in fase di presentazione dell’istanza e di richiesta di erogazione del finanziamento;
- mancato rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dal comma 7-bis, art.1 del D.L. 59/2021»;
- «15.3 Non è prevista la possibilità di proroga per i termini indicati dal cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto “Sicuro, verde e sociale” di cui all’allegato 1 del decreto15 luglio 2021 del Ministero delle Economie e delle Finanze».
12. – Tanto premesso, vanno in primo luogo esaminate le questioni prospettate dalla Procura regionale in merito alla illegittimità della domanda di finanziamento a carico del PNRR, presentata dal convenuto Di CA alla Regione Basilicata in data 27.12.2021.
La parte attrice contesta che nella domanda predetta (e precisamente nella relazione tecnica allegata):
- non si indicava la precedente concessione di un primo finanziamento pubblico (con fondi del sisma del 1980) per opere di demolizione oggetto anche del secondo finanziamento (laddove l’art. 5.2 del bando di partecipazione a quest’ultimo prevedeva a pena di esclusione che le “proposte di intervento” non dovevano aver beneficiato di altro finanziamento);
- il primo finanziamento veniva indicato come “quota parte” a carico del Comune (necessaria per rispettare l’art. 5.3 del bando di partecipazione al secondo finanziamento);
- si indicavano interventi di demolizione e ricostruzione e per efficientamento energetico, onde ottenere maggiori punteggi non spettanti e aggiudicarsi il finanziamento a scapito di altri concorrenti.
12.1. – In merito a tali questioni, è pacifico: (i) che l’art. 5.2. dell’avviso regionale prevedeva, come condizione di ammissibilità della domanda di finanziamento, che la “proposta di intervento” (non l’opera o l’edificio) non avesse beneficiato di precedente finanziamento; (ii) che la relazione tecnica allegata alla domanda dava atto, nella parte “quota a carico dell’ente”, che nell’agosto 2021 era stato redatto un progetto definitivo-esecutivo di “demolizione prefabbricati ex sisma 1980 (…) Fondi residui legge 219/1981 e s.m.i.” per la demolizione anche degli edifici oggetto delle nuova domanda di finanziamento; e si dichiarava che il Comune aveva la disponibilità del relativo finanziamento di € 270.000,00, metà del quale veniva messo a disposizione per la realizzazione dell’opera posta a base della domanda.
Tanto premesso, non può presumersi un occultamento doloso del pregresso finanziamento, né che nella fattispecie vi sia stata una duplicazione dei finanziamenti “per lo stesso intervento” censurata dalla Procura.
Infatti, dalla relazione del 19/02/2025 dell’Ing. Maurizio Albano, Funzionario Tecnico del Comune di Potenza, delegato, ai sensi dell’articolo 56 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, a rispondere ai quesiti indicati nel decreto della Procura del 4/2/2025, si evince:
- che, con riferimento all’intervento di demolizione degli edifici A e B, in Balvano, località Frontone, previsto dal progetto definitivo/esecutivo a firma degli Ing.ri FL e AZ (elaborato 1 Relazione Generale, approvato prima dell’Avviso regionale relativo al secondo finanziamento), e finanziato con fondi ex L.219/1981, alla voce 1 del relativo computo metrico «… viene specificato che le fondazioni non saranno rimosse, per cui il progetto non prevede la completa demolizione dei fabbricati»;
- che, invece, l’intervento previsto nel progetto dell’arch. RO (relativo al secondo finanziamento) «…prevede la demolizione delle sole fondazioni degli edifici A e B e la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica da 8 alloggi ognuno con quattro alloggi per ogni piano e con un totale di 16 alloggi (elaborato 1 Relazione Generale pagina 9). Nella stessa Relazione Generale (elaborato 01 pagina 2) viene riportato che: “È volontà dell’attuale Amministrazione comunale procedere ad un progetto di demolizione e ricostruzione degli immobili di cui alla presente relazione per far fronte alle notevoli necessità abitative del centro abitato”». Difatti, nel computo metrico del progetto nelle voci 1 e 51 sono indicate le demolizioni della vecchia fondazione rispettivamente dei corpi A e B (elaborato 6 Computo Metrico Estimativo).
Per cui, anche ammettendo che la domanda non contenesse una chiara indicazione della sovrapposizione di più interventi sullo stesso edificio, uno di parziale demolizione ed uno di completamento di demolizione e ricostruzione, certamente non può ipotizzarsi una dolosa omissione di informazioni per ottenere un finanziamento che in ogni caso non sarebbe spettato.
12.2. – Analogamente irrilevante, ai fini della configurazione di una condotta dolosa tesa ad ottenere un finanziamento indebito, è la erroneità della indicazione del finanziamento ex l. n. 219/1981 come “quota parte” a carico del comune. Infatti, l’art. 5.3 dell’avviso regionale prevedeva espressamente che solo qualora la richiesta di finanziamento eccedesse i 3,5 milioni di Euro occorresse la partecipazione del comune, mentre nella fattispecie il finanziamento concesso era di € 1.812.125,30 (comprensivo praticamente di tutti i lavori in questione, senza alcuna partecipazione del comune).
12.3. – A non dissimili conclusioni si perviene in merito alla indicazione nella domanda di opere che attribuivano punteggi premiali asseritamente non spettanti.
12.3.1. – Preliminarmente, si osserva che nella sopracitata relazione del 19/02/2025 dell’Ing. Maurizio Albano, con riferimento all’idoneità a raggiungere gli obiettivi di efficientamento sismico richiesti dal bando regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.202100930 del 24.11.2021, si è osservato che il realizzato intervento di cui al progetto dell’Arch. RO «… prevedendo la demolizione e ricostruzione dell’edificio deve rispettare la normativa sismica attualmente vigente, più restrittiva ed esigente rispetto alla normativa utilizzata per la realizzazione dell’edifico iniziale, per cui si consegue sicuramente l’adeguamento sismico».
Dopo aver specificato che il punto 12.1.1 del bando «… prevede l’attribuzione di 10 punti per l’efficientamento energetico degli alloggi, di 15 punti per il superamento della classe energetica di almeno 2 classi e di 50 punti per la demolizione e ricostruzione di nuovi edifici nZEB», la predetta relazione ha ritenuto «… che
· l’attribuzione di 10 punti possa riguardare un generico efficientamento energetico, senza che debbano essere raggiunti livelli misurabili di prestazione energetica;
· l’attribuzione di 15 punti debba essere dimostrata con appositi elaborati tecnici atti a dimostrare il superamento di due classi energetiche;
· l’attribuzione di 50 punti relativa ad edifici nZEB vada dimostrata con specifici elaborati tecnici».
Il tecnico nominato dalla Procura ha, poi, evidenziato:
- che «Negli elaborati del progetto esecutivo dell’arch. RO (ed anche nell’elenco elaborati indicato sulla testata di ogni elaborato) non è presente alcun elaborato relativo agli impianti e/o al raggiungimento di obiettivi relativi al superamento di classi energetiche (richiesti dal bando regionale solo per il punto b.2).
All’interno del progetto esecutivo dell’arch. RO sono previsti interventi di
efficientamento energetico in quanto i nuovi edifici, rispetto a quelli preesistenti, prevedono isolamento termico ed infissi in PVC con vetrate termoisolanti che permettono certamente un efficientamento energetico dell’edificio.
Inoltre, considerando le presumibili prestazioni energetiche dell’edificio originario, si ritiene che i nuovi edifici possano aver sicuramente migliorato la classe energetica dell’edificio di almeno 2 classi.
La relazione a firma dell’ing. GG conferma le suddette considerazioni, non indicando però in alcun modo il raggiungimento dell’obiettivo di realizzazione di un edificio nZEB»;
- che «Un edificio adibito a civile abitazione privo di impianto elettrico e di climatizzazione non può ottenere l’agibilità»;
- che nella Relazione Generale del progetto esecutivo architettonico, a firma dell’arch. RO, «… non è presente alcuna relazione tecnica relativa al risparmio energetico ed alcuna relazione relativa alla verifica che l’intervento in questione sarà nZEB.
Nel computo metrico dei lavori sono presenti le voci relative agli impianti di climatizzazione ed elettrico del solo corpo A e la voce 125 relativa alla categoria 003 Impianti corpo A sottocategoria Impianto elettrico ed ausiliario prevede la fornitura di pannelli fotovoltaici.
Dall’esame della documentazione tecnica trasmessa al sottoscritto è possibile affermare che il solo corpo A è dotato di impianto elettrico e di climatizzazione, ma non è possibile attestare che il corpo A sia stato realizzato con criteri nZEB in quanto non è presente alcuna documentazione tecnica atta a dimostrare il raggiungimento di tale obiettivo.
Per quanto riguarda il corpo B, essendo privo dell’impianto di climatizzazione e dell’impianto elettrico come rilevabile negli elaborati del progetto esecutivo, si può affermare che il progetto esecutivo non ha raggiunto l’obiettivo di edificio nZEB».
12.3.2. - Tenendo conto delle sopra riportate affermazioni del tecnico nominato dalla Procura, si osserva quanto segue.
Dalla disamina dei criteri di valutazione indicati all’art. 12 dell’Avviso, visto che si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti (ottenibili dalla sommatoria di 60 punti previsti al punto 12.1.1, di 15 punti di cui alla lett. g) del punto 12.2.2 e di 25 punti di cui al punto 12.3.3) si evince chiaramente che il punteggio di 50 punti indicato alla lett. h) del punto 12.1.2 non è un punteggio aggiuntivo, ma la sommatoria dei punteggi massimi previsti alla lett.a) (punto 2) per adeguamento sismico (punti 20), alla lett.b) (punto 2) per efficientamento energetico con superamento delle due classi (punti 15), e della premialità di punti 15 nel caso in cui gli interventi di cui alle lettere a) e b) fossero stati realizzati in zone sismiche 1 e 2 (lett. g del punto 12.1.2).
La ratio di tale disposizione appare quella di premiare con il punteggio complessivo massimo di 50 punti la realizzazione di un edificio nZEB (di per sé, evidentemente, implicante il raggiungimento dell’obbiettivo di efficientamento energetico massimo) anche qualora si trattasse di un edificio che, non trovandosi in zone sismiche 1 e 2, fosse stato oggetto di un semplice miglioramento sismico, che avrebbe dato diritto solo a 10 punti; l’edificio nZEB, in altre parole, avrebbe ricevuto automaticamente (pur non ricorrendo le rispettive condizioni) il punteggio di 20 per l’adeguamento sismico (non il miglioramento), oltre al punteggio di 15 per l’efficientamento energetico ed al punteggio aggiuntivo di 15. In merito a quest’ultimo punto si precisa che, interpretando la disposizione nel senso che l’avverbio “congiuntamente” si riferisca agli interventi di cui alle lettere a) e b) e attribuendo un senso alternativo alla congiunzione “e” (come sembra logico, dato che uno stesso edificio ben difficilmente può insistere in zona sismica 1 e 2 contemporaneamente), per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di 15 punti sarebbe stato sufficiente che l’intervento fosse stato effettuato in una delle due zone; altrimenti, per attribuire il punteggio in esame, gli interventi avrebbero dovuto essere “congiuntamente” effettuati sia in zona sismica 1 sia in zona sismica 2.
12.3.3. - Sulla base di quanto sopra esposto, e premesso che l’art.1 comma 2-septies D.L. 59/2021 vigente pro-tempore ricomprendeva espressamente gli “interventi di demolizione e ricostruzione” tra quelli di “riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” (a prescindere dalla realizzazione di un nuovo edificio nZEB), nella fattispecie in esame possono essere raggiunte le seguenti conclusioni:
- dovendo l’intervento di riqualificazione rispettare la normativa sismica attualmente vigente, dovrebbe necessariamente conseguire, secondo l’ing. Albano, l’adeguamento sismico, così integrandosi le condizioni per l’attribuzione di 20 punti di cui al punto 12.1.1. – a.2);
- considerate le presumibili prestazioni energetiche originarie, lo stesso tecnico ha ritenuto, con riferimento alla classe energetica, l’implicito miglioramento di almeno due classi, dovendosi pertanto ritenere maturate le condizioni per l’attribuzione di 15 punti previsti dal punto 12.1.1. – b.2);
- rilevato che il comune di Balvano è classificato in zona sismica 1 (cfr. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003), sussisterebbero le condizioni per l’attribuzione pure del punteggio di 15 punti di cui al punto 12.1.2 – g), qualora si ritenesse a tal fine sufficiente che l’intervento fosse stato realizzato in una delle due zone sismiche indicate.
In altri termini, la realizzazione di edifici senza le caratteristiche nZEB avrebbe comunque potuto comportare, nel caso del comune di Balvano, un punteggio complessivo di 50, cui aggiungere il punteggio per la progettazione di fattibilità tecnica allegata alla domanda, per un totale di 60 punti, secondo una interpretazione estensiva del punto 12.1.2 lett.g); accedendo invece all’interpretazione restrittiva (peraltro meno convincente) sarebbe risultato non spettante il punteggio di 15 punti previsto al punto 12.1.2. – g), ma per la realizzazione avrebbe comunque potuto riconoscersi un punteggio complessivo di 45 punti In entrambi i casi, comunque, considerando che l’intervento del comune di Balvano è collocato alla posizione n. 4 con un punteggio di 75 nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento risultante dall’allegato n. 1 della deliberazione di Giunta Regionale n° 202200001 del 13.01.2022, e considerando però che l’ultimo intervento ammesso al finanziamento è stato collocato alla posizione 23 con un punteggio di 15 punti, ne conseguirebbe, astrattamente, che anche la mancata attribuzione del punteggio previsto al punto 12.1.1. – b.1), di per sé, avrebbe potuto determinare un utile collocamento degli interventi nella predetta graduatoria.
Pertanto, anche la indicazione di un intervento nZEB nella domanda (intervento che, peraltro, all’epoca poteva ancora essere ritenuto realizzabile) ed anche l’omessa realizzazione – ex post – di tale intervento (per incapienza dei fondi), non possono di per sé imputarsi ad una dolosa volontà di accaparrarsi un contributo astrattamente non spettante (ferma restando - ovviamente – la necessità di verificare se l’interesse pubblico posto a base del finanziamento sia stato raggiunto).
13. – In secondo luogo, vanno esaminate le contestazioni della Procura in merito alla mancata realizzazione del programma pubblico sovvenzionato, grazie all’approvazione di un progetto esecutivo di un’opera difforme da quella programmata, progetto che non prevedeva il completamento di un edificio e non consentiva – per entrambi gli edifici – il raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento energetico dichiarato nella proposta di ammissione all’avviso pubblico.
13.1. – In punto di fatto – premesso che l’avviso regionale prevedeva punteggi premiali per la realizzazione di edifici nZEB e che la domanda di finanziamento approvata prevedeva la realizzazione di due di tali edifici, e che indubbiamente tale programma venne modificato in corso d’opera prevedendo nel progetto esecutivo la realizzazione solo dell’edificio A e non dell’edificio B – secondo quanto riferito dall’ing. Albano non è presente agli atti documentazione tecnica atta a dimostrare se il corpo A sia stato realizzato con criteri nZEB, diversamente che per il corpo B, che sicuramente non ha conseguito tale obiettivo.
Considerato che il contestato mancato conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica NZEB, indicati nella candidatura al bando regionale, non risulta asseverato per l’edificio A, per quest’ultimo si ritiene che – dovendo essere provata dal pubblico attore, sulla base delle regole attributive del relativo onere della prova – la mancanza della documentazione non possa essere considerata a sostegno dell’ipotesi accusatoria: non è stato, in altri termini, dimostrato, limitatamente a tale edificio, che non siano stati realizzati gli obiettivi previsti nel programma finanziato.
A diversa e opposta conclusione deve addivenirsi per l’edificio B, per il quale, prima ancora dell’ovvia mancata realizzazione del predetto obiettivo, la violazione del programma finanziato con fondi PNRR risulta ancora più radicale, essendo rimasto privo di impianto elettrico e di impianto di climatizzazione e, quindi, del tutto non fruibile per lo scopo residenziale per il quale è stato sovvenzionato, con indubbia esistenza di un’indebita attribuzione di pubbliche risorse, almeno in parte qua.
13.2. – Esplicata la situazione, come sopra descritta, la Procura ritiene che – avendo il Comune richiesto ed ottenuto il finanziamento per la realizzazione di due edifici nZEB – la mancata integrale realizzazione del programma per entrambi gli edifici (con le caratteristiche previste di efficientamento energetico) implichi la necessità di revocare e quindi di ritenere indebito l’intero finanziamento (simul stabunt, simul cadent), con l’effetto che anche il solo acconto già erogato costituirebbe danno (ed infatti sono in contestazione €.543.636,00).
Prescindendo in questa sede dalla questione della revoca del contributo (che spetterà alla Regione valutare ed adottare) e da eventuali profili di danno non contestati dal Pubblico Ministero e separatamente azionabili (opera incompiuta, deterioramento della parte di opera eseguita e delle relative spese di ripristino, mancato introito dei canoni di locazione, ecc.), si è già sopra precisato: (i) che l’art. 1 comma 2-septtes D.L. 59/2021 vigente pro-tempore prevedeva contributi per “interventi di efficientamento energetico” senza precisare che occorreva la realizzazione di nZEB; (ii) che, comunque, quanto meno per uno dei due edifici, non risulta che tale risultato non sia stato raggiunto.
In altri termini, alla luce del D.L. 59/2021 gli scopi del programma ministeriale di cui all’avviso approvato con la DGR n. 930 del 24/11/2021 avrebbero dovuto essere quelli di riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica tramite interventi diretti all’implementazione della qualità dell’abitare, alla messa in sicurezza degli edifici, all’efficienza energetica e alla valorizzazione della dimensione sociale, finalità che (a quanto consta) non possono non dirsi parzialmente raggiunte con riferimento all’edificio realizzato; in quest’ottica, almeno in astratto, poteva non apparire assolutamente preclusa l’erogazione del finanziamento a seguito delle modifiche progettuali, quanto meno per la metà (in ipotesi riferibile all’edificio A) del finanziamento complessivo di € 1.812.125,31, con una riduzione dell’altra metà effettuabile in corso d’opera, stante a tutt’oggi l’avvenuto pagamento del solo acconto di € 543.636,00.
14. – In terzo luogo, va esaminata la contestazione attorea in merito al mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori dettagliato dall’art. 11.2 dell’avviso pubblico approvato con deliberazione di Giunta n.202100930 del 24.11.2021.
14.1. – Risulta incontestabile che, nella fattispecie, non sono stati rispettati vari termini previsti dal cronoprogramma, tra i quali:
• il termine del 30/09/2022, previsto per approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti, approvazione nella fattispecie effettuata con deliberazione di G.C. n. 163 del 22/12/2022;
• il termine del 31/12/2022, fissato per la pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori, visto che l’indizione effettiva della gara risulta effettuata in data 19/1/2023 (retrodatata al 31/12/2022), con mandato alla SUA, con avvio della procedura di affidamento dei lavori con determinazione DGS n. 157 del 25.01.2023 della Provincia n. 157 del 25.01.2023;
• il termine del 31/3/2023, per l’aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti, aggiudicazione effettuata con determinazione Dirigenziale del responsabile dell’UTC n. 278 del 23.05.2023.
14.2. – In proposito, l’art. 1, comma 7-bis, del D.L. n. 59/2021, dispone che il mancato rispetto dei termini e la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento ai sensi dello stesso comma solo qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Tuttavia, radicalmente divergente, tra le parti, è l’interpretazione di tale previsione, in quanto:
- i convenuti sostengono che tali vincolanti obbligazioni erano state già assunte con il conferimento degli incarichi di progettazione preliminare, con l’affidamento dell’incarico di direzione dei lavori all’ing. RO e con l’affidamento delle operazioni di gara a titolo oneroso alla SUA;
- il PM, invece, sostiene che l’assunzione di tali obbligazioni, propriamente assunte solo con il contratto rep. 695 del 09/06/2023, non potrebbero, a tutto voler concedere, essere retrodatate rispetto alla determina a contrarre, essendo evidente che solo con quest’ultima «… (quale atto che dispone l’avvio della gara) l’ente ha assunto un’obbligazione giuridicamente rilevante in merito alla realizzazione dell’intervento, a nulla rilevando gli incarichi di progettazione già conferiti che non implicano di per sé un vincolo alla realizzazione dell’intervento».
La questione, sia pure di sicuro impatto in un ipotetico giudizio dinanzi al Giudice amministrativo per il vaglio della legittimità della revoca (che, nella fattispecie, non risulta allo stato adottata dall’amministrazione), non appare rilevante nel presente giudizio, non essendo stato allegato né dimostrato il fatto che i censurati ritardi (riguardanti peraltro termini non individuati con maggiore cogenza, come sopra evidenziato) abbiano, di per sé, prodotto nocumento all’amministrazione o alla collettività amministrata nella realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento (non essendo peraltro nella fattispecie contestato il danno da ritardo nell’ultimazione, e nella fruizione dell’opera appaltata, nella fattispecie potenzialmente rilevante), e ciò in disparte la questione della realizzazione dell’aliud pro alio rispetto al programma, trattata nel precedente punto.
14.3. – Va comunque rilevato che – sebbene l’Avviso regionale prevedesse (al punto 15.2) la revoca del finanziamento per violazione dei termini dell’art.1, comma 7-bis, d.l. 59/2021, e dell’All.1 del D.MEF del 15.7.2021 (termini riportati anche al punto 11.2 dell’avviso), e prevedesse che tali termini non fossero prorogabili (al punto 15.3) – tuttavia, nelle norme citate gli stessi termini avevano un diverso grado di cogenza, in quanto solo per alcuni di essi si prevedeva che la scadenza fosse “entro e non oltre” una certa data (cfr. sopra, § 11); in particolare, i termini del cronoprogramma qui in esame avevano un minor grado di cogenza (si prevedeva lo svolgimento di un’attività “entro” una certa data) onde - il mancato rispetto dei termini in esame, prima facie, non sembra imputabile ad un atteggiamento doloso.
15. – Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in maniera dirimente, la richiesta attorea non risulta accoglibile per difetto di prova dell’elemento soggettivo del dolo, che la Procura ha ritenuto dovesse connotare le condotte poste in essere da entrambi gli odierni convenuti, non contestando in alcun modo una responsabilità colposa.
Ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 76/2020: la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso (comma 1); limitatamente ai fatti commessi (come quelli all’odierno esame) dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2025, ferma restando la responsabilità colposa in casi di omissione o inerzia (nella presente fattispecie non contestata da parte attorea), la responsabilità amministrativo-contabile è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è dallo stesso dolosamente voluta.
15.1. – Alla luce delle risultanze istruttorie, non può ritenersi sussistere il dolo del sindaco per i motivi seguenti.
a) Anzitutto, quanto alla presentazione della domanda di finanziamento regionale per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica - oltre a quanto sopra precisato in merito all’indicazione del precedente finanziamento, all’erroneità della indicazione del finanziamento ex L. n. 219/1981 come “quota parte” ed all’indicazione di opere cui si collegavano punteggi premiali (§ 13.1, § 13.2, § 13.3) - va evidenziato quanto segue.
Il sindaco ha presieduto la seduta della Giunta comunale all’esito della quale, con deliberazione n. 115 del 20/12/2021 adottata con suo voto favorevole, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economico per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -COMPARTO EDILIZIO CASE POPOLARI -LOCALITÀ FRONTONE ALTO LOTTO A E B", che prevedeva una spesa complessiva di € 1.891.000,00 finanziato dalla Regione con fondi PNRR, dando mandato al Responsabile UTC (l’Ing. Felice Cavallo, nominato RUP), per quanto di propria competenza, di procedere alla richiesta dei relativi contributi.
Sia il predetto studio di fattibilità e il relativo quadro economico (che destinava l’importo di € 594.741,01 per il corpo A e l’identico importo di € 594.741,01 per il corpo B), sia il favorevole parere di regolarità tecnica sulla predetta delibera giuntale 115/2021 erano stati redatti dall’Ing. Cavallo.
Tuttavia, il Di CA era stato eletto alle comunali del 3-4/10/2021 e nominato in data 5/10/2021, e non risulta aver partecipato, sotto il profilo oggettivo, al segmento amministrativo relativo al finanziamento ex L. n. 219/1981 (prevalentemente svoltosi durante la precedente amministrazione).
Pertanto, sotto il profilo soggettivo, non può presumersi che il sindaco – al momento della presentazione della domanda per il finanziamento di opere di demolizione e ricostruzione con fondi PNRR (27.12.2021) – fosse a conoscenza del pregresso finanziamento (secondo il P.M., per le stesse opere) con fondi per il sisma del 1980, il cui progetto era stato approvato prima dell’inizio del suo mandato; né (per lo stesso motivo) che egli fosse a conoscenza che la domanda contenesse (sempre secondo il P.M.) indicazioni asseritamente erronee sulla esistenza di finanziamenti pregressi e sui fondi mesi a disposizione dal Comune per l’opera, o sulla possibilità o meno di realizzazione di edifici con le caratteristiche energetiche ivi indicate.
b) Quanto alla problematica della violazione del cronoprogramma previsto dal bando regionale, il sindaco risulta sostanzialmente estraneo, sotto il profilo partecipativo, alla vicenda dell’affidamento dei lavori in attuazione del progetto, che venne gestita da altri soggetti.
c) Quanto, infine, alla fase esecutiva delle opere, indubbiamente risulta che, in una fase successiva alla domanda di finanziamento alla Regione, il sindaco venne a conoscenza della esistenza dei due finanziamenti e con l’approvazione del progetto esecutivo venne prevista un’opera diversa da quella posta a base del finanziamento. Infatti, è indubbio che il progetto redatto a suo tempo dall’Ing. Cavallo, ed ammesso al finanziamento regionale, venne modificato al momento del subentro dell’ing. GG, nominata RUP in data 3/6/2022, che rese il parere positivo di regolarità tecnica sulle successive deliberazioni di G.C. (approvate con il voto favorevole del sindaco) n. 163 del 22/12/2022 – con la quale venne approvato il progetto definitivo/esecutivo, come predisposto dal progettista Arch. Francesco RO (incaricato dall’ing. GG con determina n. 100/307 del 29/06/2022), il cui quadro economico destinava l’importo di € 967.111,25 per il corpo A e il diverso importo di € 320.178,90 per il corpo B – e n. 9 del 23/1/2023 – con cui si è approvato un nuovo quadro economico predisposto dall’arch. RO per la necessità di specificare la voce relativa al compenso della SUA – .
Tuttavia, non può presumersi che il sindaco fosse consapevole della non sovrapponibilità dei due finanziamenti stessi e non finanziabilità del diverso intervento previsto nel nuovo progetto (rispetto a quello presentato insieme alla domanda di contributo), in quanto gli atti, individuali o collegiali, posti in essere dal sindaco vertevano in materia di indubitabile complessità e non priva di ambiguità (come sopra precisato), ed erano stati adottati in conseguenza dell’impulso o dell’avallo da parte degli organi amministrativi e tecnici e in mancanza di pareri contrari: onde la sua condotta non può assurgere ad un livello tale da integrare consapevolezza e volizione dell’antigiuridicità della condotta e della lesività delle conseguenze sopravvenienti idonee a prevalere sulla presunzione di buona fede normativamente garantita.
15.2. - Con riferimento alla posizione del RUP, deve essere rilevato che l’ing. GG non è l’autrice dello studio di fattibilità tecnico-economica approvato con deliberazione n. 115 del 20/12/2021, e posto alla base della richiesta di finanziamento all’odierno esame: non è, pertanto, alla stessa imputabile l’eventuale non congruità delle risorse stimate nel predetto studio, da parte del precedente responsabile dell’Ufficio tecnico, per l’esecuzione integrale del progetto poi sovvenzionato (che avrebbe dovuto essere prudentemente valutata anche in considerazione dei prevedibili sostanziali incrementi dei costi innescati dall’aumento della domanda legata agli incentivi edilizi concessi nel 2020 in coincidenza dell’emergenza da pandemia di COVID-19).
Quanto alla fase esecutiva dell’opera, poi, l’Ing. GG è intervenuta con parere nella fase della approvazione del diverso progetto definitivo dell’opera (difforme rispetto a quello presentato) e con attività di RUP nella gestione della gara di appalto (violando alcuni termini del cronoprogramma).
Si è già precisato, quanto al primo profilo, che la variazione progettuale potesse comunque apparire almeno in parte recepibile a livello regionale (§ 14.1, e § 14.2), e, quanto al secondo profilo, che i termini del cronoprogramma violati potessero apparire - nell’ambito del bando - meno cogenti di altri (come quello di ultimazione dei lavori) (cfr. § 15.3), tanto più nelle concrete circostanze in cui ella si trovava ad operare.
Infatti, l’ing. GG, subentrata nella responsabilità della procedura il 03/06/2022, si è trovata a dover fronteggiare, nell’ambito di un rapporto part-time di 18 ore contrattualmente previsto e del complessivo carico di lavoro gravante sull’Ufficio tecnico di Balvano, l’esecuzione degli interventi già ammessi al finanziamento. La predetta si è, poi, trovata in presenza della nuova prospettazione del quadro economico contenuta nel progetto definitivo/esecutivo predisposto dall’arch. RO (poi approvato con deliberazione di G.C. n. 163 del 22/12/2022), che (intervenendo sulle primigenie previsioni che destinavano l’importo di € 594.741,01 a ciascuno degli edifici in da realizzare) ha imputato la somma di € 967.111,25 al completamento del primo, così conseguentemente destinando alla parziale realizzazione del secondo il residuo importo di € 320.178,90.
Ai fini della valutazione (da effettuare con giudizio prognostico condotto ex ante ed in concreto) del grado di esigibilità della condotta dovuta in presenza della situazione in quel momento venutasi a creare, non può presumersi con certezza l’esistenza di comportamenti dolosi, apparendo semmai verosimile quanto dalla convenuta dedotto in ordine al suo intento di assicurare la realizzazione a regola d’arte degli interventi ammessi al finanziamento, dando impulso alle attività all’uopo necessarie, peraltro nella incalzante tempistica prevista dall’avviso regionale.
Anche nella disamina delle condotte successive, inoltre, non è emerso alcun tentativo di occultare la nuova situazione venutasi a creare alla Regione che, al contrario, ne risulta notiziata con la nota pec del 13.7.2023 di trasmissione del nuovo quadro economico trasfuso nella delibera della G.C. n. 9 del 23.1.2023.
Non è stato dimostrato, d'altronde, che la predetta abbia agito per il diverso proposito di provocare un danno erariale, ovvero accettandone l’eventualità, non risultando peraltro che la stessa abbia inteso conseguire un vantaggio di carattere personale, né, prima ancora, che abbia avuto consapevolezza dell’antigiuridicità delle condotte poste in essere, considerato anche il complicato ordito delle disposizioni del bando in merito al punteggio attribuibile e l’opinabile interpretazione della previsione normativa che ha disciplinato il caso di assunzione di obbligazioni vincolanti in relazione al finanziamento; tale circostanza, nella possibile rappresentazione del soggetto agente, avrebbe da un lato impedito la revoca del finanziamento e dall’altro, al contrario, determinato l’insorgenza dell’obbligo di dar corso all’intervento per evitare che le spese già impegnate o sostenute potessero ridondare in danno dell’amministrazione di appartenenza che, invece, si sarebbe potuta avvantaggiare sia dell’edificio portato a termine sia della parte realizzata, in vista di un suo futuro possibile completamento.
16. - La domanda attorea, in definitiva, non può trovare accoglimento e i convenuti, pertanto, devono essere mandati assolti.
17. – In applicazione di quanto disposto dall'art. 31 del codice di giustizia contabile approvato con D.Lgs. n. 174/2016, secondo il quale per i soggetti prosciolti nel merito sono a carico dell'amministrazione di appartenenza, dette spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dei criteri indicati nel D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i..
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:
a) rigetta la domanda attorea e per l’effetto assolve i convenuti IO Di CA e LD GG in ordine ai fatti agli stessi contestati con l’atto di citazione;
b) liquida il compenso spettante alla difesa di ciascuno dei convenuti, da porsi a carico del comune di Balvano, nella misura di € 5.000,00, con la maggiorazione di IVA e CPA, e spese forfettarie.
Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2026.
L’estensore Il Presidente f.to digitalmente f.to digitalmente
(OC IT) (GI IR)
Depositata in Segreteria il 13 aprile 2026 Il Segretario del Collegio f.to digitalmente dott.ssa Angela MICELE