Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 337
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Annullamento del credito erariale per sentenza precedente

    Il Collegio evidenzia che il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento N. 29820190002537758000 di euro 11.419,32, relativa ad IRPEF anno 2015, risulta annullato dalla C.G.T. di primo grado sez. 4^, sentenza N° 2606/2022, dell'8/07/2022, depositata l'11/07/2022. Pertanto, si annulla la riscossione del credito azionato dall'esattore.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di notifica dell'intimazione di pagamento

    I motivi sono infondati. Quando l'agente della riscossione procede alla notifica mediante invio diretto dell'atto a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26 comma 1) DPR 602/73, trovano applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, con invio di raccomandata e avviso di ricevimento, senza compilazione della relata di notifica e senza l'intervento del messo notificatore. La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia dell'atto, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 codice civile.

  • Rigettato
    Decadenza ex art. 25 DPR 602/73

    La decadenza non è stata accolta in quanto il ricorso è stato proposto entro i termini previsti.

  • Rigettato
    Omessa allegazione atti presupposti (cartelle di pagamento)

    Le doglianze in merito all'omessa allegazione degli atti presupposti sono infondate. L'intimazione di pagamento rappresenta l'atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50 comma 2 DPR 602/73, eppertanto, non necessita di allegazione di atti presupposti (cartelle di pagamento).

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato e degli interessi calcolati

    Il difetto di motivazione dell'atto impugnato con esplicito riferimento agli interessi in esso contenuti non merita censura. La motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nelle presupposte cartelle di pagamento contenute nell'intimazione stessa, cartelle, peraltro, notificate e non impugnate; ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, è sufficiente il mero richiamo alle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione dei tributi erariali

    I crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 codice civile, tranne che la legge disponga diversamente. Tenuto conto dei crediti tributari azionati dall'esattore, esaminando le singole cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione eccepito dal contribuente non è maturato.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi

    In materia di interessi e sanzioni anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale, il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'art. 20 D. LGS 472/1997 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell''art. 2953 codice civile che disciplina specificamente e in via generale l'actio iudicati. Gli interessi, invece integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al termine prescrizionale quinquennale fissato all'art. 2948, primo comma, n. 4), cod. civ., in assenza di norme speciali in merito. Tenuto conto dei crediti tributari azionati dall'esattore, esaminando le singole cartelle contenute nell'intimazione di pagamento, il termine di prescrizione eccepito dal contribuente non è maturato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 337
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa
    Numero : 337
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo