CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
RG RO, RE
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Nello Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009588902000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1704/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 domiciliato in Floridia presso lo studio dei dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, impugna la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe c di complessivi euro 59.102,13, relative a tributi diversi, notificata a mezzo servizio postale in data 17/01/2024, dalla Agenzia
Entrate Riscossione sede di Siracusa.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Preliminarmente evidenzia che il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento N.
29820190002537758000 di euro 11.419,32 relativa ad IRPEF anno 2015, è stato annullato dalla C.G.T. di primo grado sez. 4^ sentenza N° 2606/2022;
2. Difetto assoluto di notifica della intimazione di pagamento per omessa compilazione relata di notifica,
e intervento del messo notificatore;
3. Decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
4. Omessa allegazione atti presupposti (cartelle di pagamento);
5. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e degli interessi calcolati;
6. Intervenuta prescrizione dei tributi erariali;
7. Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
chiede l'annullamento della cartella di pagamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta tutti gli addebiti mossi dal ricorrente, produce le relate di notifica delle cartelle di pagamento contenute in detta intimazione di pagamento;
Con apposita memoria il ricorrente contesta la produzione delle relate di notifica di alcune cartelle di pagamento;
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Preliminarmente il Collegio evidenzia che Il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento N.
29820190002537758000 di euro 11.419,32, relativa ad IRPEF anno 2015, risulta annullato dalla C.G.T. di primo grado sez. 4^, sentenza N° 2606/2022, dell'8/07/2022, depositata l'11/07/2022. Pertanto, si annulla la riscossione del credito azionato dall'esattore.
- Il ricorrente si duole del difetto di notifica della intimazione di pagamento perché eseguita senza l'ausilio del messo notificatore e della omessa compilazione della relata di notifica, ritenuta necessaria. I motivi sono infondati.
Quando l'agente della riscossione procede alla notifica mediante invio diretto dell'atto a mezzo posta , ai sensi dell'art. 26 comma 1) DPR 602/73, trovano applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, con invio di raccomandata e avviso di ricevimento, senza compilazione della relata di notifica e senza l'intervento del messo notificatore. La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia dell'atto, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 codice civile. ( Cass. Ord. 8034/2024).
- L'omessa notifica degli atti presupposti è superata dalla produzione da parte dell'agente della riscossione delle relative relate di notifica delle cartelle di pagamento contenute nella intimazione di pagamento. - Le doglianze in merito all'omessa allegazione all'atto impugnato delle cartelle di pagamento sottese, sono infondate. L'intimazione di pagamento rappresenta l'atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50 comma 2 DPR 602/73, eppertanto, non necessita di allegazione di atti presupposti (cartelle di pagamento).
- Il difetto di motivazione dell'atto impugnato con esplicito riferimento agli interessi in esso contenuti non merita censura. Invero, la Cassazione a Sezioni unite ha affermato che “ la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 Legge 212/2000 e dell'art. 3 Legge 241/1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo""" (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Il sopra citato principio enunciato dalla Corte di Cassazione relativamente alla cartella di pagamento trova applicazione, anche all'intimazione di pagamento, giacché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nelle presupposte cartelle di pagamento contenute nella intimazione stessa, cartelle, peraltro, notificate e non impugnate;
ai fini della motivazione della intimazione di pagamento, è sufficiente il mero richiamo alle cartelle stesse. ( Cass. Ord. N° 27504/2024)
- In merito alla prescrizione ordinaria e quinquennale per le sanzioni e degli interessi di cui si duole il ricorrente, il Collegio osserva: I crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 codice civile, tranne che la legge disponga diversamente;
mentre, in materia di interessi e sanzioni anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale, il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'art. 20 D. LGS 472/1997 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell''art. 2953 codice civile che disciplina specificamente e in via generale l'actio iudicati. Gli interessi, invece integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al termine prescrizionale quinquennale fissato all'art. 2948, primo comma, n. 4), cod. civ., in assenza di norme speciali in merito.
Ciò posto, e in relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto dei crediti tributari azionati dall'esattore, esaminando le singole cartelle contenute nella intimazione di pagamento, il termine di prescrizione eccepito dal contribuente non è maturato.
In conclusione, si annulla il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento N. 29820190002537758000 di euro 11.419,32, relativa ad IRPEF anno 2015, che risulta già annullato dalla C.G.T. di primo grado sez.
4^, sentenza N° 2606/2022, dell'8/07/2022 depositata l'11/07/2022; mentre si conferma la riscossione degli altri crediti erariali.
Per la soccombenza parziale, le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^ accoglie in parte il ricorso come da motivazione;
spese compensate.
Siracusa, 28.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dott. Teodoro RG Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOSCARINO MARIA STELLA, Presidente
RG RO, RE
MIGNECO ANDREA, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1015/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Nello Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820239009588902000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1704/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 domiciliato in Floridia presso lo studio dei dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, impugna la intimazione di pagamento evidenziata in epigrafe c di complessivi euro 59.102,13, relative a tributi diversi, notificata a mezzo servizio postale in data 17/01/2024, dalla Agenzia
Entrate Riscossione sede di Siracusa.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1. Preliminarmente evidenzia che il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento N.
29820190002537758000 di euro 11.419,32 relativa ad IRPEF anno 2015, è stato annullato dalla C.G.T. di primo grado sez. 4^ sentenza N° 2606/2022;
2. Difetto assoluto di notifica della intimazione di pagamento per omessa compilazione relata di notifica,
e intervento del messo notificatore;
3. Decadenza di cui all'art. 25 DPR 602/73;
4. Omessa allegazione atti presupposti (cartelle di pagamento);
5. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e degli interessi calcolati;
6. Intervenuta prescrizione dei tributi erariali;
7. Intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
chiede l'annullamento della cartella di pagamento con condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio, contesta tutti gli addebiti mossi dal ricorrente, produce le relate di notifica delle cartelle di pagamento contenute in detta intimazione di pagamento;
Con apposita memoria il ricorrente contesta la produzione delle relate di notifica di alcune cartelle di pagamento;
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Preliminarmente il Collegio evidenzia che Il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento N.
29820190002537758000 di euro 11.419,32, relativa ad IRPEF anno 2015, risulta annullato dalla C.G.T. di primo grado sez. 4^, sentenza N° 2606/2022, dell'8/07/2022, depositata l'11/07/2022. Pertanto, si annulla la riscossione del credito azionato dall'esattore.
- Il ricorrente si duole del difetto di notifica della intimazione di pagamento perché eseguita senza l'ausilio del messo notificatore e della omessa compilazione della relata di notifica, ritenuta necessaria. I motivi sono infondati.
Quando l'agente della riscossione procede alla notifica mediante invio diretto dell'atto a mezzo posta , ai sensi dell'art. 26 comma 1) DPR 602/73, trovano applicazione le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, con invio di raccomandata e avviso di ricevimento, senza compilazione della relata di notifica e senza l'intervento del messo notificatore. La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia dell'atto, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 codice civile. ( Cass. Ord. 8034/2024).
- L'omessa notifica degli atti presupposti è superata dalla produzione da parte dell'agente della riscossione delle relative relate di notifica delle cartelle di pagamento contenute nella intimazione di pagamento. - Le doglianze in merito all'omessa allegazione all'atto impugnato delle cartelle di pagamento sottese, sono infondate. L'intimazione di pagamento rappresenta l'atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata, si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50 comma 2 DPR 602/73, eppertanto, non necessita di allegazione di atti presupposti (cartelle di pagamento).
- Il difetto di motivazione dell'atto impugnato con esplicito riferimento agli interessi in esso contenuti non merita censura. Invero, la Cassazione a Sezioni unite ha affermato che “ la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 Legge 212/2000 e dell'art. 3 Legge 241/1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo""" (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Il sopra citato principio enunciato dalla Corte di Cassazione relativamente alla cartella di pagamento trova applicazione, anche all'intimazione di pagamento, giacché la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nelle presupposte cartelle di pagamento contenute nella intimazione stessa, cartelle, peraltro, notificate e non impugnate;
ai fini della motivazione della intimazione di pagamento, è sufficiente il mero richiamo alle cartelle stesse. ( Cass. Ord. N° 27504/2024)
- In merito alla prescrizione ordinaria e quinquennale per le sanzioni e degli interessi di cui si duole il ricorrente, il Collegio osserva: I crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 codice civile, tranne che la legge disponga diversamente;
mentre, in materia di interessi e sanzioni anche se contestati unitamente al credito tributario e accessori a crediti tributari a prescrizione decennale, il termine di prescrizione è quello quinquennale di cui all'art. 20 D. LGS 472/1997 per i crediti relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie non accertati in sede giurisdizionale, mentre è decennale per quelli derivanti da sentenza passata in giudicato, in diretta applicazione dell''art. 2953 codice civile che disciplina specificamente e in via generale l'actio iudicati. Gli interessi, invece integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e, quindi, rimangono sottoposti al termine prescrizionale quinquennale fissato all'art. 2948, primo comma, n. 4), cod. civ., in assenza di norme speciali in merito.
Ciò posto, e in relazione a quanto sopra esposto, tenuto conto dei crediti tributari azionati dall'esattore, esaminando le singole cartelle contenute nella intimazione di pagamento, il termine di prescrizione eccepito dal contribuente non è maturato.
In conclusione, si annulla il credito erariale contenuto nella cartella di pagamento N. 29820190002537758000 di euro 11.419,32, relativa ad IRPEF anno 2015, che risulta già annullato dalla C.G.T. di primo grado sez.
4^, sentenza N° 2606/2022, dell'8/07/2022 depositata l'11/07/2022; mentre si conferma la riscossione degli altri crediti erariali.
Per la soccombenza parziale, le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 05^ accoglie in parte il ricorso come da motivazione;
spese compensate.
Siracusa, 28.11.2025.
Il RE Il Presidente
Dott. Teodoro RG Dott.ssa Maria Stella BOSCARINO