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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1498/2020
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AE IA, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine fino al 23 giugno 2025 per il deposito delle note sostitutive di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1498/2020 promossa da
Parte 2 Parte 3 [...] Parte 1
Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 4
[...] Parte 8 Parte_9 Parte 10
,
Parte 11 Parte 12 Parte 13 Parte 14 Pt 15
,
[...] Parte 16 Parte 17 Parte_18
Parte 19 Parte 20 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle
Milizie n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Barbara IZZO ed Enrico GRASSI che rappresentano e difendono come da procura in atti
- ricorrenti
CONTRO
,in persona del Ministro pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
- resistente Oggetto: reiterazione contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica - impugnazione conversione in rapporto a tempo indeterminato risarcimento del dannodel termine abuso
-
comunitario
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5 agosto 2020 e ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe espongono di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 come docenti di religione cattolica presso istituti scolastici statali con contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovati di anno in anno senza soluzione di continuità, nei seguenti periodi: a)
Parte 1 dall'a.s. 1991/1992 all'a.s. 2019/2020; b) Parte 2 dall'a.s. 1994/1995 all'a.s.
2019/2020; c) Parte 3 dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2019/2020; d) Parte 4
Parte_5[...] dall'a.s. 1994/1995 all' a.s. 2019/2020; e) dall'a.s. 2009/2010 all'a.s.
2019/2020; f) Parte_6 dall'a.s. 1986/1987 all'a.s. 2019/2020; g) dall'a.s. Parte_7
2012/2013 all'a.s. 2019/2020; h) Parte 8 dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2019/2020; i) [...]
Parte 10Parte_9 dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2019/2020; j) dall'a.s. 2015/2016 all'a.s.
2019/2020; k) Parte 11 dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2019/2020; 1) Parte 12 dall'a.s.
1993/1994 all'a.s. 2019/2020; m) Parte 13 dall'a.s. 1991/1992 all'a.s. 2019/2020; n) [...] dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2019/2020; o) Pt 14 Parte_15 dall'a.s. 1997/1998 all'a.s.
2019/2020; p) Parte 16 dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020; q) Parte 17
dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2019/2020; r) Parte 18 dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2019/2020; s)
Parte 19 dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2019/2020; t) Parte 20 dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.
2019/2020.
2. Tanto premesso, i ricorrenti deducono che i contratti a tempo determinato con l'amministrazione scolastica sono stati conclusi non per sopperire ad esigenze transitorie, ma per carenze strutturali e permanenti di docenti di religione cattolica di ruolo. Evidenziano la mancata specificazione, nei singoli contratti, delle concrete esigenze temporanee idonee a giustificare l'apposizione del termine.
Lamentano per ciascun docente la reiterazione dei contratti, senza soluzione di continuità, oltre il limite massimo dei trentasei mesi. Sostengono l'applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 368 del 2001, attuativo dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, in luogo dell'art. 36 del D.Lgs. 165 del 2001. Affermano, in forza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente misure preventive, dissuasive e sanzionatorie dell'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato imposte dalla direttiva comunitaria, la nullità dei termini apposti ai singoli contratti di lavoro per omessa indicazione della specifica causale temporanea, nonché l'operatività del meccanismo di conversione per superamento del limite massimo di durata dei trentasei mesi, con la conseguenza che i contratti, per tali concorrenti ragioni, devono riqualificarsi come a tempo indeterminato. Asseriscono la compatibilità di tale riqualificazione con la regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. Rilevano che alcuni ricorrenti hanno già ottenuto, con precedenti pronunce, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per l'abuso del ricorso al contratto a termine e che, ciononostante, il CP_1 ha proseguito nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale anche dopo le dette decisioni, reiterando la condotta contestata.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, i ricorrenti chiedono al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, e ad ognuno di essi, ai sensi del D. Lgs. 368/2001 sotto i diversi profili di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ognuno dei ricorrenti e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia;
2) ancora in via principale accertare e dichiarare il diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ogni ricorrente e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia, ai sensi del D. Lgs. 368/2001, art. 5,
comma 4 bis;
3) condannare le parti resistenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro con ogni ricorrente a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione oltre al risarcimento da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32 L. 183/2010;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover riqualificare i rapporti di lavoro dei ricorrenti, e di ognuno di essi, condannare le parti resistenti al risarcimento del danno subito da ogni ricorrente da quantificarsi nella misura di 20 (venti) mensilità di retribuzione sulla base dell'ultima retribuzione di fatto, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, in ogni caso tenendo conto dell'eventuale risarcimento già ottenuto da alcuni degli odierni ricorrenti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
4. Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta deduce che la reiterazione dei contratti a tempo determinato è legittima, in quanto effettuata nel rispetto della normativa speciale prevista per il comparto scolastico, con particolare riferimento alla disciplina del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Evidenzia che per tale categoria è prevista un'apposita procedura concorsuale, il cui mancato espletamento non può essere imputato all'amministrazione né giustifica la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Rileva che alcuni dei ricorrenti non avevano i requisiti per accedere alla procedura concorsuale indetta nel 2004. Eccepisce che l'art. 36 del D. Lgs. 165 del 2001 e l'art. 29, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 81 del 2015 escludono la possibilità di applicare al personale scolastico la disciplina generale del contratto a termine prevista per i lavoratori privati, ivi compresa la previsione della trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato per superamento del limite dei
36 mesi. Afferma che la normativa vigente consente la reiterazione dei contratti a termine per garantire la continuità del servizio scolastico, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali.
Asserisce, inoltre, che alcuni ricorrenti sono stati nel frattempo collocati a riposo, non potendo quindi accedere alla stabilizzazione o all'immissione in ruolo. Sostiene che eventuali irregolarità nell'uso del contratto a termine non possono determinare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione ma, al più, danno diritto a un ristoro economico, da valutare caso per caso sulla base di criteri rigorosi.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino al 23 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto dei ricorrenti, docenti a tempo determinato di religione cattolica presso istituti scolastici statali, alla conversione dei rapporti di lavoro a termine alle dipendenze del Controparte 1 in rapporti a tempo indeterminato per la nullità della clausola appositiva del termine e per il superamento del periodo massimo di 36 mesi e, in subordine, del diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei suddetti contratti a tempo determinato, in violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
8. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
9. È utile premettere una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento. 10. La Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado con la L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 di modifica del Concordato lateranense dell'11.2.1929 (art. 9, comma 2, dell'Accordo). Al punto 5 del Protocollo addizionale la Repubblica Italiana si è altresì impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima dall'autorità scolastica, e a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. In attuazione del citato punto
5 sono stati emanati il D.P.R. n. 751 del 1985, il D.P.R. n. 202 del 1990 ed infine il D.P.R. n. 175 del
2012, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012. Tali intese prevedono che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. In tali intese, recepite nei decreti citati, sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica.
11. In coerenza con gli obblighi assunti con tali intese, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, sancisce al secondo comma che "Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1" e al terzo comma che "I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti".
12. Il CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ha previsto, all'art. 47, commi 6
e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale "che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", così prevedendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'incarico annuale, condizionato alla permanenza delle condizioni (ad es., disponibilità del posto) e dei requisiti (ad es., idoneità all'insegnamento, la quale può essere revocata dall'ordinario diocesano) previsti dalle disposizioni vigenti. Tale disciplina è stata confermata nei successivi rinnovi contrattuali.
13. In tale contesto è intervenuta la L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 10, che ha introdotto all'interno della omogenea categoria dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato (art. 1), con ruoli su base regionale ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi ed una consistenza delle dotazione organica pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi (art. 2). Ai ruoli si accede previo superamento di concorsi per titoli ed esami da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previste dalle intese (art. 3). Il comma 10 dell'art. 3 prevede che "Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio"
e che tale personale integra il 30% dei posti complessivamente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Ferma restando la specialità della disciplina richiamata quanto ai titoli e alle modalità di reclutamento in ruolo o a termine degli insegnanti di religione cattolica, a questi ultimi è conferito dall'art. 1, comma 2, uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva" (per tale ricognizione normativa, cfr. Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, di cui si sono riportati ampi passaggi della motivazione).
14. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-282/19, YT e altri, si è pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale, che ha investito la compatibilità eurounitaria della disciplina speciale degli insegnanti di religione cattolica sopra illustrata: “se la clausola 5 dell'accordo quadro
(...) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, in modo tale da consentire una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo indefinito;
in particolare se possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro la necessità d'intesa con l'ordinario diocesano...". La menzionata clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, al punto 1, stabilisce che "Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
15. La Corte, nella citata sentenza, ha affermato il seguente principio: "La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato".
16. Sulla questione della reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica si è infine pronunciato il giudice di legittimità (Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022).
Premessa la ricostruzione del quadro normativo regolante la fattispecie – di cui si è sinteticamente dato atto sopra ed in coerenza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-282/19, YT e altri, a conclusione di un approfondito, articolato e condivisibile percorso argomentativo, cui si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi:
17. "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi CP 2 non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli";
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorgeil diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato";
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
18. Ciò posto e venendo all'esame del caso di specie, vanno in primo luogo e senz'altro rigettate la domande formulate in via principale dai ricorrenti, dirette alla conversione o riqualificazione dei rapporti intercorrenti con il Controparte 1 in rapporti a tempo indeterminato, per l'assorbente rilievo, riaffermato dal giudice di legittimità nelle pronunce citate proprio con riferimento ai docenti a tempo determinato di religione cattolica, che la trasformazione ipso iure dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione incontra l'insuperabile ostacolo della previa necessità del concorso in assenza di diversa espressa previsione di legge, stante il chiaro tenore dell'art. 97, comma 3, Cost. (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”) e l'altrettanto perentoria previsione generale del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, secondo cui "in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (cfr. Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022), disposizione, quest'ultima contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori – applicabile ai rapporti per cui è causa in luogo del D.Lgs. n. 368 del 2001 (Cass. civ. n. 10127/2012: "Nella materia di cui trattasi, invero,tale speciale regolamentazione propria del settore pubblico non può ritenersi abrogata da quella stabilita in via generale dal richiamato D.Lgs. n. 368 del 2001 stante l'immanenza della regola lex posterior generalis non derogat legi priori speciali"). Il presupposto del superamento del pubblico concorso-peraltro all'attualità espletato solo nel 2004 per i docenti di religione, essendo invece in corso di svolgimento quello indetto con i decreti ministeriali nn. 103 e 104 del 29.5.2024 e con i D.D.G. nn. 1327 e 1328 del 29
maggio 2024 difetta per tutti i ricorrenti. Tanto costituisce ragione sufficiente per il rigetto delle domande in esame.
19. Restano da esaminare le domande risarcitorie formulate in via subordinata. Nelle citate pronunce della Corte di Cassazione, nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, è stato affermato, come visto, il principio secondo cui "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
20. Orbene, al fine di verificare se sussistono nel caso di specie per i ricorrenti i presupposti così individuati per il risarcimento del danno c.d. eurounitario, occorre prendere in considerazione i periodi in cui questi hanno prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 come
docenti a tempo determinato di religione cattolica.
21. I periodi relativi agli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato servizio come insegnanti di religione cattolica in forza di contratti annuali a rinnovo automatico e sempre rinnovati di anno in anno, così come dedotti nell'atto introduttivo di lite e richiamati nelle premesse in fatto, non sono stati contestati dal Controparte 1 e pertanto possono ritenersi accertati ai sensi dell'art. 115
c.p.c. senza bisogno di prova. Per tutti i ricorrenti, tali periodi, come sopra indicati, sono superiori a tre annualità scolastiche, pur volendo escludere dal computo il triennio di validità del concorso del
2004 indetto con decreto direttoriale del 2.2.2004 (aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007). Dopo tale concorso non ne sono stati banditi altri sino alle recentissime procedure concorsuali indette ai sensi del D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del
2019, con decreti ministeriali nn. 103 e 104 del 29.5.2024 (procedure ordinarie) e con i D.D.G. nn.
1327 e 1328 del 29.5.2024 (procedure straordinarie), rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, attualmente in corso di svolgimento. 22. Sussistono pertanto, per tutti i ricorrenti, i presupposti per il risarcimento del danno cd. comunitario quale danno presunto con valenza sanzionatoria dell'abuso.
23. Quanto ai parametri di quantificazione del danno, può trovare applicazione anche per i docenti di religione il principio enunciato da Cass. civ. sez. un. n. 5072/2016, richiamato dalle citate sentenze nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia Ue (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso, siccome incongruo, il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come «danno comunitario », determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito...il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.
24. La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 ed oggi il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, applicabili ratione temporis ai rapporti per cui è causa, stabiliscono una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, mentre i criteri per la concreta determinazione dell'indennità entro tale cornice "edittale" sono dettati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 (numero dei dipendenti, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti).
25. Ritiene questo giudice di valorizzare, fini della determinazione della indennità risarcitoria, l'unico criterio desumibile dagli atti di causa, ossia quello della durata della abusiva reiterazione dei contratti a termine per il periodo eccedente le prime tre annualità scolastiche, o altrimenti detto, quello della effettiva anzianità dei ricorrenti maturata dopo i primi tre anni di rinnovo del contratto, e ciò a partire dall'a.s. 2001/2002, atteso che il termine ultimo per il recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato è scaduto il 10.7.2001 (art. 2), ed inoltre escludendo il triennio scolastico successivo al concorso del 2004 indetto con decreto direttoriale del 2.2.2004 (aa.ss. 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007). In base a tale criterio, il deve essere condannato a corrispondereControparte_1 a ciascun ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
- corrispondente a tante mensilità di talemensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto retribuzione quanti sono gli anni scolastici di servizio prestati con contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica oltre il terzo, effettuando il computo - comprensivo dei tre anni di servizio non integranti “abuso" - solo a partire dall'anno scolastico 2001/2002 e sino all'a.s.
2019/2020, con esclusione del triennio scolastico 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
26. Le spese processuali sono compensate nella misura della metà per il mancato accoglimento delle domande formulate in via principale e l'accoglimento parziale di quelle subordinate e per la restante metà sono poste a carico del secondo soccombenza e vanno liquidate nellaControparte 1
misura determinata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 (cause di lavoro, valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
rigetta per tutti i ricorrenti le domande di cui ai capi 1), 2) e 3) del ricorso;
in parziale accoglimento delle domande di cui al capo 4), accerta per tutti i ricorrenti la reiterazione
-
abusiva dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al risarcimento del danno da quantificarsi per ciascun ricorrente in tante mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità – quanti sono gli
―
anni scolastici di servizio prestati con contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica oltre il terzo come accertati in motivazione, a partire dall'anno scolastico 2001/2002 e sino all'anno scolastico 2019/2020 compreso, con esclusione dal computo del triennio scolastico
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensate le spese processuali nella misura della metà, condanna il Controparte_1 a rimborsare ai difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, la restante metà, che liquida in euro
3.426,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
AE IA
RE BLICA ITALIANA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. AE IA, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine fino al 23 giugno 2025 per il deposito delle note sostitutive di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1498/2020 promossa da
Parte 2 Parte 3 [...] Parte 1
Parte 5 Parte 6 Parte 7 Parte 4
[...] Parte 8 Parte_9 Parte 10
,
Parte 11 Parte 12 Parte 13 Parte 14 Pt 15
,
[...] Parte 16 Parte 17 Parte_18
Parte 19 Parte 20 tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle
Milizie n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Barbara IZZO ed Enrico GRASSI che rappresentano e difendono come da procura in atti
- ricorrenti
CONTRO
,in persona del Ministro pro tempore, Controparte 1
rappresentato e difeso dai propri dipendenti ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12
- resistente Oggetto: reiterazione contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica - impugnazione conversione in rapporto a tempo indeterminato risarcimento del dannodel termine abuso
-
comunitario
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 5 agosto 2020 e ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe espongono di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 come docenti di religione cattolica presso istituti scolastici statali con contratti a tempo determinato di durata annuale, rinnovati di anno in anno senza soluzione di continuità, nei seguenti periodi: a)
Parte 1 dall'a.s. 1991/1992 all'a.s. 2019/2020; b) Parte 2 dall'a.s. 1994/1995 all'a.s.
2019/2020; c) Parte 3 dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2019/2020; d) Parte 4
Parte_5[...] dall'a.s. 1994/1995 all' a.s. 2019/2020; e) dall'a.s. 2009/2010 all'a.s.
2019/2020; f) Parte_6 dall'a.s. 1986/1987 all'a.s. 2019/2020; g) dall'a.s. Parte_7
2012/2013 all'a.s. 2019/2020; h) Parte 8 dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2019/2020; i) [...]
Parte 10Parte_9 dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2019/2020; j) dall'a.s. 2015/2016 all'a.s.
2019/2020; k) Parte 11 dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2019/2020; 1) Parte 12 dall'a.s.
1993/1994 all'a.s. 2019/2020; m) Parte 13 dall'a.s. 1991/1992 all'a.s. 2019/2020; n) [...] dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2019/2020; o) Pt 14 Parte_15 dall'a.s. 1997/1998 all'a.s.
2019/2020; p) Parte 16 dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2019/2020; q) Parte 17
dall'a.s. 1998/1999 all'a.s. 2019/2020; r) Parte 18 dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2019/2020; s)
Parte 19 dall'a.s. 2004/2005 all'a.s. 2019/2020; t) Parte 20 dall'a.s. 2011/2012 all'a.s.
2019/2020.
2. Tanto premesso, i ricorrenti deducono che i contratti a tempo determinato con l'amministrazione scolastica sono stati conclusi non per sopperire ad esigenze transitorie, ma per carenze strutturali e permanenti di docenti di religione cattolica di ruolo. Evidenziano la mancata specificazione, nei singoli contratti, delle concrete esigenze temporanee idonee a giustificare l'apposizione del termine.
Lamentano per ciascun docente la reiterazione dei contratti, senza soluzione di continuità, oltre il limite massimo dei trentasei mesi. Sostengono l'applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 368 del 2001, attuativo dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, in luogo dell'art. 36 del D.Lgs. 165 del 2001. Affermano, in forza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente misure preventive, dissuasive e sanzionatorie dell'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato imposte dalla direttiva comunitaria, la nullità dei termini apposti ai singoli contratti di lavoro per omessa indicazione della specifica causale temporanea, nonché l'operatività del meccanismo di conversione per superamento del limite massimo di durata dei trentasei mesi, con la conseguenza che i contratti, per tali concorrenti ragioni, devono riqualificarsi come a tempo indeterminato. Asseriscono la compatibilità di tale riqualificazione con la regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost. Rilevano che alcuni ricorrenti hanno già ottenuto, con precedenti pronunce, il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per l'abuso del ricorso al contratto a termine e che, ciononostante, il CP_1 ha proseguito nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale anche dopo le dette decisioni, reiterando la condotta contestata.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, i ricorrenti chiedono al giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o la annullabilità e/o nullità dei termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, e ad ognuno di essi, ai sensi del D. Lgs. 368/2001 sotto i diversi profili di cui in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ognuno dei ricorrenti e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data della prima assunzione, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia;
2) ancora in via principale accertare e dichiarare il diritto alla riqualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra ogni ricorrente e le parti resistenti come subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'avvenuto superamento del periodo di 36 mesi, ovvero dalla diversa data che sarà accertata di giustizia, ai sensi del D. Lgs. 368/2001, art. 5,
comma 4 bis;
3) condannare le parti resistenti alla riqualificazione del rapporto di lavoro con ogni ricorrente a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione oltre al risarcimento da quantificarsi in 12 mensilità ex artt. 30 e 32 L. 183/2010;
4) in via gradata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non ritenesse di dover riqualificare i rapporti di lavoro dei ricorrenti, e di ognuno di essi, condannare le parti resistenti al risarcimento del danno subito da ogni ricorrente da quantificarsi nella misura di 20 (venti) mensilità di retribuzione sulla base dell'ultima retribuzione di fatto, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, in ogni caso tenendo conto dell'eventuale risarcimento già ottenuto da alcuni degli odierni ricorrenti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
4. Si è costituito in giudizio il Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
5. Parte convenuta deduce che la reiterazione dei contratti a tempo determinato è legittima, in quanto effettuata nel rispetto della normativa speciale prevista per il comparto scolastico, con particolare riferimento alla disciplina del reclutamento degli insegnanti di religione cattolica. Evidenzia che per tale categoria è prevista un'apposita procedura concorsuale, il cui mancato espletamento non può essere imputato all'amministrazione né giustifica la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Rileva che alcuni dei ricorrenti non avevano i requisiti per accedere alla procedura concorsuale indetta nel 2004. Eccepisce che l'art. 36 del D. Lgs. 165 del 2001 e l'art. 29, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 81 del 2015 escludono la possibilità di applicare al personale scolastico la disciplina generale del contratto a termine prevista per i lavoratori privati, ivi compresa la previsione della trasformazione automatica in rapporto a tempo indeterminato per superamento del limite dei
36 mesi. Afferma che la normativa vigente consente la reiterazione dei contratti a termine per garantire la continuità del servizio scolastico, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali.
Asserisce, inoltre, che alcuni ricorrenti sono stati nel frattempo collocati a riposo, non potendo quindi accedere alla stabilizzazione o all'immissione in ruolo. Sostiene che eventuali irregolarità nell'uso del contratto a termine non possono determinare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione ma, al più, danno diritto a un ristoro economico, da valutare caso per caso sulla base di criteri rigorosi.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come di seguito all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. con termine per il deposito delle note sostitutive di udienza fino al 23 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La presente controversia verte sull'accertamento del diritto dei ricorrenti, docenti a tempo determinato di religione cattolica presso istituti scolastici statali, alla conversione dei rapporti di lavoro a termine alle dipendenze del Controparte 1 in rapporti a tempo indeterminato per la nullità della clausola appositiva del termine e per il superamento del periodo massimo di 36 mesi e, in subordine, del diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei suddetti contratti a tempo determinato, in violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.
8. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti.
9. È utile premettere una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento. 10. La Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado con la L. n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 di modifica del Concordato lateranense dell'11.2.1929 (art. 9, comma 2, dell'Accordo). Al punto 5 del Protocollo addizionale la Repubblica Italiana si è altresì impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima dall'autorità scolastica, e a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana. In attuazione del citato punto
5 sono stati emanati il D.P.R. n. 751 del 1985, il D.P.R. n. 202 del 1990 ed infine il D.P.R. n. 175 del
2012, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012. Tali intese prevedono che: a)
l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti. In tali intese, recepite nei decreti citati, sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento della religione cattolica.
11. In coerenza con gli obblighi assunti con tali intese, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, sancisce al secondo comma che "Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto conferisce incarichi annuali d'intesa con l'ordinario diocesano secondo le disposizioni richiamate nel comma 1" e al terzo comma che "I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti".
12. Il CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 1994/1997 ha previsto, all'art. 47, commi 6
e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n.
297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale "che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", così prevedendo un meccanismo di rinnovo automatico dell'incarico annuale, condizionato alla permanenza delle condizioni (ad es., disponibilità del posto) e dei requisiti (ad es., idoneità all'insegnamento, la quale può essere revocata dall'ordinario diocesano) previsti dalle disposizioni vigenti. Tale disciplina è stata confermata nei successivi rinnovi contrattuali.
13. In tale contesto è intervenuta la L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 10, che ha introdotto all'interno della omogenea categoria dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione tra docenti di ruolo, assunti con contratto a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato (art. 1), con ruoli su base regionale ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi ed una consistenza delle dotazione organica pari al 70% dei "posti funzionanti" per ciascuna diocesi (art. 2). Ai ruoli si accede previo superamento di concorsi per titoli ed esami da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previste dalle intese (art. 3). Il comma 10 dell'art. 3 prevede che "Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio"
e che tale personale integra il 30% dei posti complessivamente funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. Ferma restando la specialità della disciplina richiamata quanto ai titoli e alle modalità di reclutamento in ruolo o a termine degli insegnanti di religione cattolica, a questi ultimi è conferito dall'art. 1, comma 2, uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari: “Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva" (per tale ricognizione normativa, cfr. Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, di cui si sono riportati ampi passaggi della motivazione).
14. La Corte di Giustizia, nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-282/19, YT e altri, si è pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale, che ha investito la compatibilità eurounitaria della disciplina speciale degli insegnanti di religione cattolica sopra illustrata: “se la clausola 5 dell'accordo quadro
(...) debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi, in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa, non sono applicabili al settore scuola, con specifico riferimento ai docenti di religione cattolica, in modo tale da consentire una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo di tempo indefinito;
in particolare se possa costituire ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro la necessità d'intesa con l'ordinario diocesano...". La menzionata clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, al punto 1, stabilisce che "Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.
15. La Corte, nella citata sentenza, ha affermato il seguente principio: "La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato".
16. Sulla questione della reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato dei docenti di religione cattolica si è infine pronunciato il giudice di legittimità (Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022).
Premessa la ricostruzione del quadro normativo regolante la fattispecie – di cui si è sinteticamente dato atto sopra ed in coerenza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 gennaio 2022 in causa C-282/19, YT e altri, a conclusione di un approfondito, articolato e condivisibile percorso argomentativo, cui si rinvia integralmente anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi:
17. "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi CP 2 non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli";
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorgeil diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato";
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".
18. Ciò posto e venendo all'esame del caso di specie, vanno in primo luogo e senz'altro rigettate la domande formulate in via principale dai ricorrenti, dirette alla conversione o riqualificazione dei rapporti intercorrenti con il Controparte 1 in rapporti a tempo indeterminato, per l'assorbente rilievo, riaffermato dal giudice di legittimità nelle pronunce citate proprio con riferimento ai docenti a tempo determinato di religione cattolica, che la trasformazione ipso iure dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato con una pubblica amministrazione incontra l'insuperabile ostacolo della previa necessità del concorso in assenza di diversa espressa previsione di legge, stante il chiaro tenore dell'art. 97, comma 3, Cost. (“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”) e l'altrettanto perentoria previsione generale del
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, secondo cui "in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione" (cfr. Cass. civ. nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022), disposizione, quest'ultima contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli attori – applicabile ai rapporti per cui è causa in luogo del D.Lgs. n. 368 del 2001 (Cass. civ. n. 10127/2012: "Nella materia di cui trattasi, invero,tale speciale regolamentazione propria del settore pubblico non può ritenersi abrogata da quella stabilita in via generale dal richiamato D.Lgs. n. 368 del 2001 stante l'immanenza della regola lex posterior generalis non derogat legi priori speciali"). Il presupposto del superamento del pubblico concorso-peraltro all'attualità espletato solo nel 2004 per i docenti di religione, essendo invece in corso di svolgimento quello indetto con i decreti ministeriali nn. 103 e 104 del 29.5.2024 e con i D.D.G. nn. 1327 e 1328 del 29
maggio 2024 difetta per tutti i ricorrenti. Tanto costituisce ragione sufficiente per il rigetto delle domande in esame.
19. Restano da esaminare le domande risarcitorie formulate in via subordinata. Nelle citate pronunce della Corte di Cassazione, nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, è stato affermato, come visto, il principio secondo cui "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
20. Orbene, al fine di verificare se sussistono nel caso di specie per i ricorrenti i presupposti così individuati per il risarcimento del danno c.d. eurounitario, occorre prendere in considerazione i periodi in cui questi hanno prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 come
docenti a tempo determinato di religione cattolica.
21. I periodi relativi agli anni scolastici in cui i ricorrenti hanno prestato servizio come insegnanti di religione cattolica in forza di contratti annuali a rinnovo automatico e sempre rinnovati di anno in anno, così come dedotti nell'atto introduttivo di lite e richiamati nelle premesse in fatto, non sono stati contestati dal Controparte 1 e pertanto possono ritenersi accertati ai sensi dell'art. 115
c.p.c. senza bisogno di prova. Per tutti i ricorrenti, tali periodi, come sopra indicati, sono superiori a tre annualità scolastiche, pur volendo escludere dal computo il triennio di validità del concorso del
2004 indetto con decreto direttoriale del 2.2.2004 (aa.ss. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007). Dopo tale concorso non ne sono stati banditi altri sino alle recentissime procedure concorsuali indette ai sensi del D.L. n. 126 del 2019, art.
1-bis, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del
2019, con decreti ministeriali nn. 103 e 104 del 29.5.2024 (procedure ordinarie) e con i D.D.G. nn.
1327 e 1328 del 29.5.2024 (procedure straordinarie), rispettivamente per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, attualmente in corso di svolgimento. 22. Sussistono pertanto, per tutti i ricorrenti, i presupposti per il risarcimento del danno cd. comunitario quale danno presunto con valenza sanzionatoria dell'abuso.
23. Quanto ai parametri di quantificazione del danno, può trovare applicazione anche per i docenti di religione il principio enunciato da Cass. civ. sez. un. n. 5072/2016, richiamato dalle citate sentenze nn. 18698, 22256 e 24760 del 2022, secondo cui “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di giustizia Ue (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso, siccome incongruo, il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come «danno comunitario », determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito...il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”.
24. La L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 ed oggi il D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, applicabili ratione temporis ai rapporti per cui è causa, stabiliscono una indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, mentre i criteri per la concreta determinazione dell'indennità entro tale cornice "edittale" sono dettati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8 (numero dei dipendenti, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti).
25. Ritiene questo giudice di valorizzare, fini della determinazione della indennità risarcitoria, l'unico criterio desumibile dagli atti di causa, ossia quello della durata della abusiva reiterazione dei contratti a termine per il periodo eccedente le prime tre annualità scolastiche, o altrimenti detto, quello della effettiva anzianità dei ricorrenti maturata dopo i primi tre anni di rinnovo del contratto, e ciò a partire dall'a.s. 2001/2002, atteso che il termine ultimo per il recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato è scaduto il 10.7.2001 (art. 2), ed inoltre escludendo il triennio scolastico successivo al concorso del 2004 indetto con decreto direttoriale del 2.2.2004 (aa.ss. 2004/2005, 2005/2006,
2006/2007). In base a tale criterio, il deve essere condannato a corrispondereControparte_1 a ciascun ricorrente una indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12
- corrispondente a tante mensilità di talemensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto retribuzione quanti sono gli anni scolastici di servizio prestati con contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica oltre il terzo, effettuando il computo - comprensivo dei tre anni di servizio non integranti “abuso" - solo a partire dall'anno scolastico 2001/2002 e sino all'a.s.
2019/2020, con esclusione del triennio scolastico 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007.
26. Le spese processuali sono compensate nella misura della metà per il mancato accoglimento delle domande formulate in via principale e l'accoglimento parziale di quelle subordinate e per la restante metà sono poste a carico del secondo soccombenza e vanno liquidate nellaControparte 1
misura determinata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 (cause di lavoro, valore indeterminabile complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi di trattazione e decisionale), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
rigetta per tutti i ricorrenti le domande di cui ai capi 1), 2) e 3) del ricorso;
in parziale accoglimento delle domande di cui al capo 4), accerta per tutti i ricorrenti la reiterazione
-
abusiva dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 al risarcimento del danno da quantificarsi per ciascun ricorrente in tante mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità – quanti sono gli
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anni scolastici di servizio prestati con contratti a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica oltre il terzo come accertati in motivazione, a partire dall'anno scolastico 2001/2002 e sino all'anno scolastico 2019/2020 compreso, con esclusione dal computo del triennio scolastico
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
compensate le spese processuali nella misura della metà, condanna il Controparte_1 a rimborsare ai difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari, la restante metà, che liquida in euro
3.426,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico.
Il Giudice
AE IA