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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone all'udienza del 6.2.25, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dando lettura alle ore 17:15, alle parti non presenti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al N. 16079/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GAMBARELLI ILDEBRANDO ANGELO Parte_1 P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. CHINAGLIA GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI
Conclusioni della ricorrente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, in via preliminare e pregiudiziale, inaudita altera parte, ai sensi degli art.401 e 373 cpc, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza di convalida del 10.07.24 dello sfratto per morosità che ha fissato il termine per
l'esecuzione al 28.8.24; nel merito, per i motivi qui esposti, revocare la predetta ordinanza ex art.395 n.1 e n.4 cpc;
e vista la tempestiva e motivata opposizione fondata sull'esistenza dei gravi motivi sostenuti anche dal fumus boni juris e dal danno grave ed irreparabile che si determinerebbe con il rilascio dell'immobile oggetto del contratto di locazione, respingere la domanda
pagina 1 di 4 avversaria di rilascio e richiesta di morosità. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Conclusioni della resistente:
In via principale: respingere integralmente il ricorso promosso da perché inammissibile e/o infondato per le ragioni Parte_1
tutte espresse in narrativa.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.8.24 chiedeva la revocazione, ex art. 395 n.ri 1 e 4 c.p.c., Parte_1
dell'ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 10.7.24 nel procedimento per la convalida di sfratto instaurato da nei confronti della ricorrente, previa sospensione del provvedimento CP_1
impugnato.
Secondo l'assunto della ricorrente, in particolare:
- in data 12.3.24 la resistente intimava alla ricorrente sfratto per morosità con riferimento al contratto di locazione sottoscritto dalle parti l'1.6.17 e modificato il 16.7.20;
- l'odierna ricorrente si costituiva nel procedimento sommario opponendosi all'intimato sfratto;
- l'odierna resistente produceva nell'indicato procedimento, senza autorizzazione del giudice, con dolo e mendacio, atto relativo ad altro procedimento pendente tra ed i soci della Parte_1 [...]
, che assumeva decisivo rilievo nell'emissione del provvedimento con cui in data 10.7.24 il CP_1
giudice del procedimento sommario convalidava lo sfratto fissando per il rilascio la data del 28.8.24;
- il deposito nell'ambito del procedimento di sfratto del suddetto atto processuale, prospettato da controparte come atto riferibile a diverso soggetto, configura il dolo revocatorio ex art. 395 n. 1
c.p.c. e/o l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., risultante dagli atti di causa, che ha determinato la decisione del giudice;
pagina 2 di 4 - il giudice del procedimento di sfratto, inoltre, avrebbe omesso di considerare e valutare i gravi motivi addotti dalla ricorrente a sostegno dell'opposizione; circostanza questa che, parimenti, configura errore di fatto revocatorio. si costituiva ritualmente in giudizio e, eccepita l'insussistenza del dolo processuale e/o CP_1
dell'errore di fatto, concludeva per il rigetto del ricorso siccome inammissibile e/o infondato.
Respinta l'istanza inibitoria, la causa è stata discussa all'udienza del 6.2.25 sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti.
Il ricorso è inammissibile.
Contrariamente a quanto rappresentato dalla ricorrente il provvedimento impugnato non è la convalida dello sfratto ma l'ordinanza che, a conclusione della fase sommaria del procedimento di sfratto, dispone il rilascio ex art. 665 c.p.c.
La revocazione ex art. 395 c.p.c., esperita dalla ricorrente, è ammessa solo contro l'ordinanza che convalida lo sfratto ex art. 663 c.p.c., mentre l'ordinanza di rilascio “non è impugnabile, né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il "thema decidendum"”(si veda Cass. n.
13956/22).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, secondo il valore della causa dichiarato da parte ricorrente.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., commi 3 e 4, attesa la consapevolezza della manifesta insussistenza della pretesa o, quanto meno, il difetto di ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza, come evincibile dal fatto che, delibata l'inammissibilità dell'impugnazione con il provvedimento che respingeva l'istanza inibitoria, nulla la ricorrente ha successivamente dedotto sul punto.
La somma prevista all'art. 96, co. 3, c.p.c. viene equitativamente determinata nella metà delle spese di lite liquidate.
p.q.m.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e comunque lo rigetta
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in €
10.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
- condanna la ricorrente a versare alla resistente, ex art. 96 co. 3 c.p.c., la somma di € 5.000,00
- condanna la ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di 1.500,00
Venezia, 6/02/2025
Il Giudice dott. Paolo Filippone
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