Versione
24 luglio 1952
24 luglio 1952
Art. 13.
All'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore e' solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate".
All'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore e' solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1973, n. 517Provvedimento: L'art 13 della legge 6 giugno 1952, n 736, secondo cui in caso di trapasso per qualsiasi motivo della gestione delle imposte di consumo il nuovo gestore e solidalmente responsabile con i precedenti per il mancato o irregolare pagamento dei contributi relativi alle gestioni cessate, si riferisce anche ai contributi assicurativi a favore dell'INA destinati ad alimentare il fondo per le indennita di anzianita per i dipendenti dai gestori del servizio delle imposte di consumo. Il trapasso di gestione si verifica anche quando il servizio venga dato in appalto dopo essere stato esercitato direttamente dal comune.*Leggi di più...
- soggetti obbligati·
- imposte di consumo (dazio)·
- responsabilita solidale del nuovo e vecchio appaltatore·
- precedente diretta gestione del comune·
- contributi assicurativi·
- appalto·
- irrilevanza·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- contributi previdenziali·
- diritti e doveri·
- personale dipendente·
- appaltatore·
- mancato od irregolare pagamento·
- tributi degli enti pubblici locali·
- cessione