Art. 13.
All'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore e' solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate".
All'art. 6 del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' aggiunto il seguente comma:
"In caso di trapasso, per qualsiasi motivo, di gestione di imposte di consumo, il nuovo gestore e' solidalmente responsabile con i precedenti, per il mancato o irregolare versamento dei contributi relativi alle gestioni cessate".