Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 906/2025 RGAC TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Pt_1 avv. Umberto Ferrato e Gilda Avena ricorrente E
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Greco Controparte_1 resistente Oggetto: indennità di accompagnamento;
benefici ex art. 3, co. 3, L. n. 104/1992 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo proposto dal Sig. , volto ad ottenere l'accertamento dei Controparte_1 requisiti sanitari richiesti ai fini di un riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992, dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni e dell'atto di dissenso, l' ha depositato, ai sensi dell'art Pt_1
445 bis comma VI cpc , l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito che l'elaborato peritale depositato nella fase di ATPO è estremamente lacunoso in ordine all'affermata sussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini delle invocate prestazioni. Ha quindi concluso, chiedendo un accertamento negativo dei suddetti requisiti. Si è costituito , deducendo la sussistenza dei requisiti per Controparte_1 il riconoscimento delle prestazioni invocate con l'istanza di ATPO e la genericità dell'opposizione proposta dall' Pt_1
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, è stata fissata per la decisione udienza del 05.05.2025, poi sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di scritte con provvedimento comunicato alle parti. La parte resistente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza il 02.05.2025, la parte ricorrente il 04.05.2025.
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Tanto premesso, rileva il Tribunale che l'opposizione è tempestiva. Dal fascicolo della fase di ATPO risulta, infatti, che a seguito del decreto del giudice di concessione del termine di trenta giorni per le contestazioni, decreto emesso il 16.01.2025 e comunicato in pari data, l'Istituto ricorrente
2 ha tempestivamente depositato in cancelleria la dichiarazione di dissenso in data 29.01.2025, seguita dal ricorso depositato in data 27.02.2025.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere, pertanto, respinta. Il consulente tecnico nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, dott. , ha diagnosticato che il resistente è affetto Persona_1 dalle seguenti patologie: “cardiopatia ipertensiva;
neoplasia prostata in attuale terapia ormonale, epitelioma del cuoio capelluto e lombare;
sindrome ansiosa depressiva;
poliartosi diffusa, anchilosi spalle bilateralmente, discopatie dorsolombari;
deficit deambulatorio;
pregressa protesi ginocchio s”. Il CTU della fase di ATP ha, quindi, concluso nel senso che le suddette patologie danno luogo alla necessità di assistenza continua e ad una condizione di handicap rilevante ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Le censure articolate dall' in ricorso attengono sia alla sussistenza dei Pt_1 requisiti sanitari, sia alla decorrenza accertata dal CTU nominato nella fase di ATPO. Ebbene, nella relazione di consulenza si legge che il resistente, oltre a presentare una “ideazione angosciata per la dipendenza da terzi (è assistito da badante per tutte le sue necessità)”, ha una deambulazione “incerta e possibile solo con appoggio e per pochi metri”, evidenziando un rischio di cadute nel mantenimento della stazione eretta. Una deambulazione, già incerta e con appoggio, possibile solo per pochi metri (in ambiente chiuso) è, con tutta evidenza, da equiparare ad una deambulazione “impossibile”, a meno di non ritenere, paradossalmente e con valutazione illogica, che pochi metri siano sintomatici di una difficoltà di deambulazione e non di una impossibilità. Quanto alla decorrenza, che il CTU della fase sommaria ha evidentemente individuato sulla base della (incontestata) documentazione in atti e sulla base del principio medico legale della seriazione fenomenica dell'evento morboso, rileva il Tribunale che l'accertata “possibilità” di deambulare per pochi passi e la rilevata incertezza risultano anche dalla certificazione in data 13.10.2023 dell'ASP e dallo stesso verbale della visita Parte_2 collegiale dell' in data 19.02.2024 (la domanda amministrativa è stata Pt_1 presentata il 19.12.2023). Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, anche in ordine alla decorrenza (dalla domanda amministrativa) sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise, risultando la
3 situazione accertata e descritta rispondente ai requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dei benefici richiesto. A fronte di tale grave quadro clinico e, quindi, di una sintomatologia che si protrae da molti anni, non può non rilevarsi come l'opposizione spiegata dall' avverso l'accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il Pt_1 riconoscimento dei requisiti sanitari per la corresponsione dell'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 dalla data sopra indicata, sia in definitiva generica, essendosi l'istituto opponente limitato a negare la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per il riconoscimento della prestazione richiesta. Quanto alle spese di lite (esclusa la dedotta responsabilità aggravata dell essendo l'opposizione infondata, ma non certo pretestuosa) deve Pt_1 premettersi che, ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale; per il
4 giudizio di opposizione ex art. 445 bis comma 6 c.p.c., trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in Euro 2695,50 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 929,00 per la fase di studio, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 2.021,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre del 50% ancora ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 art. 4, cit. come modificato dal DM n. 147/2022). Ulteriormente, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 794/1942, rubricato “Poteri del giudice nella liquidazione a carico della parte soccombente”, che al comma 2^ dispone: “Nelle cause di particolare semplicità gli onorari possono essere ridotti fino alla metà dei minimi”. Tale norma è da ritenere ancora in vigore (Cass. ord. n. 19945/2015, che richiama l'art. 1, co. 1, d.lgs. n. 179/2009; Cass. n. 949/2010; Cass. 23/03/2004 n. 5802; Cass. n. 19412/2003; Cass. 03/09/2003 n. 12840; Cass. n. 6061/1991) e, come visto, consente la riduzione dei minimi fino alla metà (così Cass. n. 28987/2023). Tale norma è certamente applicabile nel caso di specie, trattandosi di causa di particolare semplicità, priva di qualsivoglia questione o difficoltà, trattandosi di giudizio in ultima analisi vertente soltanto sulla sussistenza o meno del requisito sanitario (giudizio demandato ad un consulente tecnico d'ufficio) il che giustifica ampiamente l'applicazione della riduzione dei minimi nella misura della metà. Tanto premesso, avuto riguardo alla decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.932,00 (oltre spese generali, IVA e CPA come per legge) sono poste a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Dichiara che sussistono in favore del resistente i requisiti Controparte_1 sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento e per i benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro Pt_1
1.932,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge. Cosenza, 06/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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