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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 13/02/2026, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2211/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2353/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450046 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450046 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 12401450046, notificato il 19.11.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 386,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per le annualità 2018 e 2019 relative alla utenza in Indirizzo_1 in catasto al Daticatastali_1.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e, come unico motivo di impugnazione, eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento in quanto la Tari e Tefa per il 2018 e 2019 risulta essere stata regolarmente saldata.
Roma Capitale, regolarmente vocata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti la ricorrente ha fornito in giudizio la prova del pagamento di quanto dovuto per l'immobile oggetto di accertamento.
Lo stesso Comune di Roma, a fronte della eccezione di parte ricorrente, nulla ha replicato a sostegno della propria pretesa tributaria.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 270,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato da distrarsi all'AvvDifensore_1
che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
NA NT
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2353/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450046 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401450046 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 586/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone all'avviso di accertamento n. 12401450046, notificato il 19.11.24, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 386,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per le annualità 2018 e 2019 relative alla utenza in Indirizzo_1 in catasto al Daticatastali_1.
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e, come unico motivo di impugnazione, eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento in quanto la Tari e Tefa per il 2018 e 2019 risulta essere stata regolarmente saldata.
Roma Capitale, regolarmente vocata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni della ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti la ricorrente ha fornito in giudizio la prova del pagamento di quanto dovuto per l'immobile oggetto di accertamento.
Lo stesso Comune di Roma, a fronte della eccezione di parte ricorrente, nulla ha replicato a sostegno della propria pretesa tributaria.
Per i motivi esposti il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 270,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato da distrarsi all'AvvDifensore_1
che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma il 21.01.2026
Il Giudice monocratico
NA NT