TAR Milano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1483
TAR
Ordinanza cautelare 10 novembre 2025
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TAR
Sentenza 30 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione legge di gara per difetto completezza documenti SOFIA

    Il giudice ha ritenuto che il modello PEF non prevedesse espressamente la voce del costo mensa e che la controinteressata avesse indicato tale costo nella parte discorsiva e nelle tabelle, integrando il costo del personale. Inoltre, i costi complessivi stimati dall'aggiudicataria erano superiori a quelli stimati dal Comune e quasi identici a quelli della ricorrente, escludendo l'insostenibilità dell'offerta.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità e errore di valutazione sull'offerta SOFIA

    Il giudice ha ritenuto che l'approccio sostanzialista debba privilegiare il risultato effettivo e tempestivo dell'azione pubblica, escludendo che formalismi rigidi possano vanificare l'azione amministrativa. In questo caso, la stazione appaltante ha selezionato l'operatore economico ritenuto più idoneo.

  • Rigettato
    Violazione obbligo avvio sub-procedimento verifica anomalia offerta

    Il giudice ha ritenuto che i costi complessivi stimati dall'aggiudicataria fossero sostenibili e non anomali, escludendo la necessità di avviare la procedura di verifica dell'anomalia.

  • Rigettato
    Violazione legge di gara e eccesso di potere per valutazione migliorie SOFIA oltre il limite di pagine

    Il giudice ha interpretato letteralmente il disciplinare, evidenziando che il limite di pagine era espresso come 'preferibilmente non superiore' e che non era prevista la sanzione dell'esclusione o la non considerazione delle parti eccedenti. Inoltre, la relazione tecnica dell'aggiudicataria era di 12 pagine, con le restanti pagine afferenti ad allegati, e la ricorrente non ha provato un indebito vantaggio derivante da tale superamento.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento e violazione principi correttezza e buona amministrazione

    Il giudice ha rigettato i motivi di ricorso nel loro complesso, ritenendoli infondati.

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria per danno ingiusto

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto la legittimità del provvedimento impugnato esclude il requisito del danno ingiusto richiesto dall'art. 2043 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1483
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1483
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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