Articolo 127 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 126Articolo 128
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15 gennaio 1970
Art. 127.
Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1970, quale fondo nazionale ospedaliero, e' comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessita' in rapporto alle finalita' di cui all'articolo 2 della legge medesima.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970