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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2024, n. 27655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27655 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NC MA AN, n. EG (Mi) 31/03/1993 avverso la sentenza n. 69/24 della Corte di appello di Milano del 20/06/2024 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di MA AN NC alla 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 27655 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 10/07/2024 autorità giudiziaria della Repubblica Francese, che l'ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 27 maggio 2024 per l'esecuzione di un ordine di arresto emesso lo stesso giorno dal Tribunale di Nizza con l'accusa di concorso in estorsione aggravata ai danni di un cittadino francese. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, attraverso il suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di censura. Il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento a diversi profili: a) incensuratezza sostanziale, svolgimento di regolare lavoro in Svizzera come lavoratore frontaliero, convivenza in Italia con i propri familiari;
b) ritenuta idoneità della custodia cautelare come unica forma necessaria per scongiurare il pericolo di fuga;
c) stato effettivo e concreto degli istituti penitenziari francesi, connotati da sovraffollamento e la cui popolazione ha raggiunto quest'anno il massimo storico di 72.350 detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La difesa del ricorrente non ha neppure preso in considerazione il fatto che l'art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 consente il ricorso per cassazione avverso le sentenza emesse dalla Corte di appello unicamente per i motivi di legittimità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. Inoltre il contenuto intrinseco delle doglianze riguarda aspetti inconferenti (incensuratezza sostanziale, svolgimento di regolare lavoro in Svizzera come lavoratore frontaliero, convivenza in Italia con i propri familiari) o profili intempestivi (natura della cautela adottata) rispetto alle tematiche proprie del mandato di arresto europeo di natura processuale. Del tutto generici appaiono, infine, i riferimenti alle condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari francesi, da cui si pretende di far derivare, in maniera del tutto indimostrata, l'automatica violazione del parametro normativo convenzionale di cui all'art. 3 Convenzione EDU. 2 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 10 luglio 2024
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato sussistenti le condizioni per accordare la consegna di MA AN NC alla 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 27655 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 10/07/2024 autorità giudiziaria della Repubblica Francese, che l'ha richiesta in forza di mandato di arresto europeo processuale emesso in data 27 maggio 2024 per l'esecuzione di un ordine di arresto emesso lo stesso giorno dal Tribunale di Nizza con l'accusa di concorso in estorsione aggravata ai danni di un cittadino francese. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, attraverso il suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di censura. Il ricorrente lamenta la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riferimento a diversi profili: a) incensuratezza sostanziale, svolgimento di regolare lavoro in Svizzera come lavoratore frontaliero, convivenza in Italia con i propri familiari;
b) ritenuta idoneità della custodia cautelare come unica forma necessaria per scongiurare il pericolo di fuga;
c) stato effettivo e concreto degli istituti penitenziari francesi, connotati da sovraffollamento e la cui popolazione ha raggiunto quest'anno il massimo storico di 72.350 detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. La difesa del ricorrente non ha neppure preso in considerazione il fatto che l'art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10 consente il ricorso per cassazione avverso le sentenza emesse dalla Corte di appello unicamente per i motivi di legittimità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. Inoltre il contenuto intrinseco delle doglianze riguarda aspetti inconferenti (incensuratezza sostanziale, svolgimento di regolare lavoro in Svizzera come lavoratore frontaliero, convivenza in Italia con i propri familiari) o profili intempestivi (natura della cautela adottata) rispetto alle tematiche proprie del mandato di arresto europeo di natura processuale. Del tutto generici appaiono, infine, i riferimenti alle condizioni di sovraffollamento degli istituti penitenziari francesi, da cui si pretende di far derivare, in maniera del tutto indimostrata, l'automatica violazione del parametro normativo convenzionale di cui all'art. 3 Convenzione EDU. 2 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 10 luglio 2024