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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3127/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. EL LT - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 4590059677 CONT CONS BONIF a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4929/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, premesso che riceveva dalla Resistente_1 concessionaria del servizio riscossione tributi del Resistente_2 di Bonifica Bacino Inferiore del LT una ingiunzione di pagamento n. 4590059677 per la somma di euro 355,87 relativa al presunto mancato pagamento dei contributi consortili di bonifica per l'anno 2016, presenta ricorso sostenendo che tale imposizione è illegittima e non dovuta in quanto l'immobile di proprietà non ha avuto alcun beneficio dal Consorzio e pertanto nulla è dovuto. L'onere di provare l'esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell'ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere alla quantificazione del contributo. Si costituisce la Resistente_1 SPA a mezzo dell'avvocato Difensore_2 che dopo aver sollevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore per gli atti di competenza dell'ente creditore del contributo precedenti alla ingiunzione di pagamento, lamenta la mancata presentazione del ricorso nei termini di legge in quanto parte ricorrente non ha dimostrato nè ha documentato la data della notifica dell'atto impugnato. Pertanto chiede che la Corte ne dichiari la inammissibilità. Chiede che le spese del grado vengano attribute al procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata con attenzione la ingiunzione di pagamento impugnata e verificato che nel corpo del ricorso e tantomeno negli atti allegati c'è certezza della data di notifica dell'atto, data dalla quale decorrono i 60 giorni previsti dalla legge per depositare il ricorso, dichiara il ricorso inammissibile. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono fissate nel successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il presente ricorso inammissibile. Spese del grado euro
200,00 da attribuirsi al procuratore antistatario.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DEL GIUDICE BRUNO, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3127/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. EL LT - 80004250611
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 4590059677 CONT CONS BONIF a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4929/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avvocato Difensore_1, premesso che riceveva dalla Resistente_1 concessionaria del servizio riscossione tributi del Resistente_2 di Bonifica Bacino Inferiore del LT una ingiunzione di pagamento n. 4590059677 per la somma di euro 355,87 relativa al presunto mancato pagamento dei contributi consortili di bonifica per l'anno 2016, presenta ricorso sostenendo che tale imposizione è illegittima e non dovuta in quanto l'immobile di proprietà non ha avuto alcun beneficio dal Consorzio e pertanto nulla è dovuto. L'onere di provare l'esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell'ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere alla quantificazione del contributo. Si costituisce la Resistente_1 SPA a mezzo dell'avvocato Difensore_2 che dopo aver sollevato il difetto di legittimazione passiva dell'ente riscossore per gli atti di competenza dell'ente creditore del contributo precedenti alla ingiunzione di pagamento, lamenta la mancata presentazione del ricorso nei termini di legge in quanto parte ricorrente non ha dimostrato nè ha documentato la data della notifica dell'atto impugnato. Pertanto chiede che la Corte ne dichiari la inammissibilità. Chiede che le spese del grado vengano attribute al procuratore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata con attenzione la ingiunzione di pagamento impugnata e verificato che nel corpo del ricorso e tantomeno negli atti allegati c'è certezza della data di notifica dell'atto, data dalla quale decorrono i 60 giorni previsti dalla legge per depositare il ricorso, dichiara il ricorso inammissibile. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono fissate nel successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara il presente ricorso inammissibile. Spese del grado euro
200,00 da attribuirsi al procuratore antistatario.