Articolo 2 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 1Articolo 3
Versione
11 giugno 1967
Art. 2.
Al fine della determinazione della pensione teorica di cui al successivo articolo 5, a ciascun iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, riferibilmente ad ogni anno solare di servizio, e' attribuita una retribuzione annua pensionabile calcolata detraendo lire 50.000 dalla retribuzione annua contributiva determinata in applicazione dell'articolo 1. Nel caso di interruzione di servizio nel corso dell'anno, la detrazione delle lire 50.000 e' effettuata per un'aliquota pari a tanti dodicesimi quanti sono stati, nell'anno, i mesi di servizio prestato per intero o come tale considerato ai fini della contribuzione e della misura del trattamento di quiescenza.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967