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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 278/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ALLEGRA ROBERTO per la parte ricorrente.
************
Visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 278 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rom, via Valadier, 53, presso lo studio dell'Avv. Roberto Allegra che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricostituzione pensione per supplemento. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.02.2023 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- Condannare l' CP_1 alla riliquidazione della prensione VOAUT 01241184 - per supplemento, secondo i termini di cui in ricorso, dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di ricostituzione, e cioè dal 01/12/2021, comprensiva degli arretrati richiesti;
- Condannare l' al pagamento delle differenze CP_1 dovute sul trattamento pensionistico oltre accessori dal 121 giorno dalla decorrenza originaria. - Condannare l' al pagamento e funzioni di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore CP_1 antistatario”. Il ricorrente deduceva di essere titolare del trattamento pensionistico Cat. VOAUT 01241184 con decorrenza dal mese di ottobre 2014; che, dopo il pensionamento, continuava a lavorare e a versare contribuzione come lavoratore iscritto alla gestione separata “attività di collaborazione”; che, in data 08.11.2021, presentava domanda di ricostituzione della pensione per supplemento e chiedeva il ricalcolo pensionistico riguardante il periodo di contribuzione 2017-2018-2019-2020-2021-2022; che, stante il silenzio dell'ente convenuto, presentava ricorso per silenzio rifiuto in data 23.03.2022; che l' non provvedeva a liquidare il supplemento di pensione. CP_1
Nel merito affermava il proprio diritto a vedersi riconosciuto il dovuto supplemento sulla pensione cat. VOAUT dall'1.12.2021, mese successivo a quello di presentazione della domanda, sussistendone i relativi presupposti. L' pur ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Ai sensi dell'art. 7 L. n. 155/1981, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che, dopo la decorrenza della pensione, continuino a lavorare o a versare i contributi in una delle predette gestioni, hanno diritto di chiedere all' il supplemento (id est aumento) di CP_1 pensione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento. L'interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento (il primo o uno dei successivi) anche solo dopo due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché, in tal caso, abbia raggiunto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione nella quale chiede il supplemento. Ciò posto, nel caso di specie risulta dai documenti in atti che il ricorrente – titolare di pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti (cat. VO) con decorrenza maggio 2008, di pensione di vecchiaia per i lavoratori parasubordinati (Cat. con decorrenza Per_1 ottobre 2014 e di pensione ai superstiti dello Stato (cat. CTPS) con decorrenza da marzo 2007 – ha chiesto all' con domanda dell'8.11.2021, la liquidazione del supplemento CP_1 per la pensione di vecchiaia dei lavoratori parasubordinati (Cat. in ragione Per_1 dell'attività parasubordinata svolta successivamente alla decorrenza della pensione, come desumibile dall'estratto conto previdenziale allegato al ricorso. Sussistono pertanto nella specie i presupposti richiesti dalla normativa richiamata per il diritto alla liquidazione del supplemento di pensione, avendo il ricorrente presentato la relativa domanda dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione Cat. ed Per_1 avendo, successivamente alla decorrenza della pensione, continuato a versare i contributi nella gestione speciale “Parasubordinati”. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione del supplemento della pensione Cat. n. 01241184 con decorrenza Per_1 dall'1.12.2021, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, per l'effetto, condannato l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di pensione maturati e maturandi, così come risultanti per effetto della ricostituzione, oltre interessi come per legge. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione del supplemento Parte_1 della pensione Cat. n. 01241184 con decorrenza dall'1.12.2021 e, per l'effetto, Per_1 condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di pensione maturati e CP_1 maturandi, così come risultanti per effetto della ricostituzione, oltre interessi come per legge.
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 43,00), rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL NU
Proc. R.G.L.P. n. 278/2023 L.P. Il Giudice, Dott. EL NU Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. ALLEGRA ROBERTO per la parte ricorrente.
************
Visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa EL NU, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 278 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rom, via Valadier, 53, presso lo studio dell'Avv. Roberto Allegra che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del Presidente e legale rapp.te pro tempore.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: ricostituzione pensione per supplemento. CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.02.2023 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- Condannare l' CP_1 alla riliquidazione della prensione VOAUT 01241184 - per supplemento, secondo i termini di cui in ricorso, dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa di ricostituzione, e cioè dal 01/12/2021, comprensiva degli arretrati richiesti;
- Condannare l' al pagamento delle differenze CP_1 dovute sul trattamento pensionistico oltre accessori dal 121 giorno dalla decorrenza originaria. - Condannare l' al pagamento e funzioni di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore CP_1 antistatario”. Il ricorrente deduceva di essere titolare del trattamento pensionistico Cat. VOAUT 01241184 con decorrenza dal mese di ottobre 2014; che, dopo il pensionamento, continuava a lavorare e a versare contribuzione come lavoratore iscritto alla gestione separata “attività di collaborazione”; che, in data 08.11.2021, presentava domanda di ricostituzione della pensione per supplemento e chiedeva il ricalcolo pensionistico riguardante il periodo di contribuzione 2017-2018-2019-2020-2021-2022; che, stante il silenzio dell'ente convenuto, presentava ricorso per silenzio rifiuto in data 23.03.2022; che l' non provvedeva a liquidare il supplemento di pensione. CP_1
Nel merito affermava il proprio diritto a vedersi riconosciuto il dovuto supplemento sulla pensione cat. VOAUT dall'1.12.2021, mese successivo a quello di presentazione della domanda, sussistendone i relativi presupposti. L' pur ritualmente convenuto in giudizio, rimaneva contumace. CP_1
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Ai sensi dell'art. 7 L. n. 155/1981, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che, dopo la decorrenza della pensione, continuino a lavorare o a versare i contributi in una delle predette gestioni, hanno diritto di chiedere all' il supplemento (id est aumento) di CP_1 pensione trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento. L'interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento (il primo o uno dei successivi) anche solo dopo due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento, purché, in tal caso, abbia raggiunto l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione nella quale chiede il supplemento. Ciò posto, nel caso di specie risulta dai documenti in atti che il ricorrente – titolare di pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti (cat. VO) con decorrenza maggio 2008, di pensione di vecchiaia per i lavoratori parasubordinati (Cat. con decorrenza Per_1 ottobre 2014 e di pensione ai superstiti dello Stato (cat. CTPS) con decorrenza da marzo 2007 – ha chiesto all' con domanda dell'8.11.2021, la liquidazione del supplemento CP_1 per la pensione di vecchiaia dei lavoratori parasubordinati (Cat. in ragione Per_1 dell'attività parasubordinata svolta successivamente alla decorrenza della pensione, come desumibile dall'estratto conto previdenziale allegato al ricorso. Sussistono pertanto nella specie i presupposti richiesti dalla normativa richiamata per il diritto alla liquidazione del supplemento di pensione, avendo il ricorrente presentato la relativa domanda dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione Cat. ed Per_1 avendo, successivamente alla decorrenza della pensione, continuato a versare i contributi nella gestione speciale “Parasubordinati”. Alla luce di quanto esposto, va accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla liquidazione del supplemento della pensione Cat. n. 01241184 con decorrenza Per_1 dall'1.12.2021, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, per l'effetto, condannato l' al pagamento in favore del ricorrente dei CP_1 ratei di pensione maturati e maturandi, così come risultanti per effetto della ricostituzione, oltre interessi come per legge. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione del supplemento Parte_1 della pensione Cat. n. 01241184 con decorrenza dall'1.12.2021 e, per l'effetto, Per_1 condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei di pensione maturati e CP_1 maturandi, così come risultanti per effetto della ricostituzione, oltre interessi come per legge.
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del procuratore CP_1 antistatario del ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 43,00), rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Viterbo lì, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
EL NU