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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1166/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1309/2019 depositato il 25/02/2019
proposto da
Ag.entrate - CO - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3559/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/09/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
298201400167543-19, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa ad imposte IRPEF,
IVA, addizionali e ritenute, anno d'imposta 2011, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili, tra cui l'asserita mancanza di comunicazione preventiva (c.d. avviso bonario) e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si costituivano in giudizio la CO Sicilia S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito prova dell'avvenuta comunicazione dell'esito del controllo automatizzato e affermando l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, con conseguente annullamento della cartella e condanna alle spese in solido delle parti resistenti.
Avverso detta pronuncia proponeva appello principale la CO Sicilia S.p.A., limitatamente al capo relativo alle spese di lite e alla condanna in solido, deducendo l'erroneità della decisione sul punto.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma integrale della sentenza, deducendo l'erroneità in diritto e in fatto della decisione di primo grado, evidenziando che: – la comunicazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 non era dovuta nel caso di omesso versamento di imposte dichiarate;
– in ogni caso, detta comunicazione risultava ritualmente effettuata, come comprovato dalle raccomandate A.R. del 9.3.2013 e del 16.5.2013; – la pretesa tributaria trovava origine esclusivamente da imposte e ritenute dichiarate e non versate dal contribuente.
All'udienza del 18 novembre 2024 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è fondato e deve essere accolto;
l'appello principale della CO Sicilia S.p.A. resta assorbito.
Giova preliminarmente osservare che la pretesa tributaria oggetto di causa trae origine da controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, aventi ad oggetto imposte e ritenute regolarmente dichiarate dal contribuente (o dal sostituto d'imposta) e rimaste non versate.
Dagli esiti contabili relativi ai modelli UNICO 2012 e 770/2012, prodotti in atti, emerge con chiarezza che gli importi iscritti a ruolo coincidono con quelli indicati nelle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2011 e che i versamenti risultano omessi o insufficienti. Non residua, pertanto, alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in materia di controllo automatizzato, l'invio della comunicazione di irregolarità ha la funzione di consentire al contribuente di fornire chiarimenti o di regolarizzare aspetti formali, ma è dovuto esclusivamente quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa. In caso di omesso o tardivo versamento di imposte dichiarate, tale comunicazione non è prescritta a pena di nullità (Cass., sez. V, 14 gennaio 2011, n. 795; Cass., sez. V, 7 giugno 2013, n. 14376; Cass., sez. V, 22 settembre 2017, n. 22225; Cass., sez. V, 13 luglio 2016, n.
13759).
È stato altresì chiarito che la comunicazione prevista dall'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 non costituisce atto impositivo, ma un mero segmento procedimentale privo di autonoma lesività, sicché la sua eventuale omissione integra una mera irregolarità non idonea a inficiare la legittimità della cartella di pagamento (Cass., Sez. Unite, 27 luglio 2007, n.
16293).
Con specifico riferimento all'IVA, quale tributo armonizzato, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale in sede di controllo automatizzato per omessi versamenti, in assenza di incertezze sui dati dichiarati, non rinvenendosi una previsione normativa che imponga tale adempimento a pena di nullità
(Cass., sez. V, 25 marzo 2009, n. 7160; Cass., sez. V, 25 settembre 2009, n. 20633;
Cass., sez. V, 2 aprile 2010, n. 8071).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha errato nel ritenere necessaria l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, applicando in modo generalizzato un principio che l'ordinamento prevede solo in presenza di specifiche condizioni non ricorrenti nella fattispecie.
Inoltre, la decisione impugnata risulta viziata anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, laddove ha affermato che l'Ufficio non avrebbe fornito prova dell'avvenuta comunicazione dell'esito del controllo automatizzato. Dagli atti di causa emerge, infatti, che l'Agenzia delle
Entrate ha prodotto copia delle raccomandate A.R. n. 61155682023-3 del 9 marzo 2013 e n. 61158228322-4 del 16 maggio 2013, entrambe regolarmente ricevute dal contribuente, con le quali veniva comunicato l'esito del controllo automatizzato. Tale circostanza smentisce in modo dirimente l'assunto posto a fondamento della sentenza di primo grado. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi pienamente legittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e la riforma integrale della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del contribuente sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. La liquidazione avviene secondo i parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato, applicando il criterio c.d. "Andreani", con riferimento allo scaglione di valore della controversia e ai valori medi, tenuto conto della natura seriale della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate;
dichiara assorbito l'appello principale della CO Sicilia S.p.A.; e, per l'effetto riforma integralmente la sentenza impugnata dichiarando legittima la cartella impugnata.
Resistente_1Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(criterio Andreani), in euro 800,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2024.
Il Presidente est.
IO AC
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1309/2019 depositato il 25/02/2019
proposto da
Ag.entrate - CO - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3559/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 10/09/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016754319 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo, il contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
298201400167543-19, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa ad imposte IRPEF,
IVA, addizionali e ritenute, anno d'imposta 2011, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili, tra cui l'asserita mancanza di comunicazione preventiva (c.d. avviso bonario) e la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Si costituivano in giudizio la CO Sicilia S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso, ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito prova dell'avvenuta comunicazione dell'esito del controllo automatizzato e affermando l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo, con conseguente annullamento della cartella e condanna alle spese in solido delle parti resistenti.
Avverso detta pronuncia proponeva appello principale la CO Sicilia S.p.A., limitatamente al capo relativo alle spese di lite e alla condanna in solido, deducendo l'erroneità della decisione sul punto.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale, chiedendo la riforma integrale della sentenza, deducendo l'erroneità in diritto e in fatto della decisione di primo grado, evidenziando che: – la comunicazione ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 non era dovuta nel caso di omesso versamento di imposte dichiarate;
– in ogni caso, detta comunicazione risultava ritualmente effettuata, come comprovato dalle raccomandate A.R. del 9.3.2013 e del 16.5.2013; – la pretesa tributaria trovava origine esclusivamente da imposte e ritenute dichiarate e non versate dal contribuente.
All'udienza del 18 novembre 2024 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è fondato e deve essere accolto;
l'appello principale della CO Sicilia S.p.A. resta assorbito.
Giova preliminarmente osservare che la pretesa tributaria oggetto di causa trae origine da controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, aventi ad oggetto imposte e ritenute regolarmente dichiarate dal contribuente (o dal sostituto d'imposta) e rimaste non versate.
Dagli esiti contabili relativi ai modelli UNICO 2012 e 770/2012, prodotti in atti, emerge con chiarezza che gli importi iscritti a ruolo coincidono con quelli indicati nelle dichiarazioni fiscali per l'anno d'imposta 2011 e che i versamenti risultano omessi o insufficienti. Non residua, pertanto, alcuna incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in materia di controllo automatizzato, l'invio della comunicazione di irregolarità ha la funzione di consentire al contribuente di fornire chiarimenti o di regolarizzare aspetti formali, ma è dovuto esclusivamente quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione o sussistano incertezze su aspetti rilevanti della stessa. In caso di omesso o tardivo versamento di imposte dichiarate, tale comunicazione non è prescritta a pena di nullità (Cass., sez. V, 14 gennaio 2011, n. 795; Cass., sez. V, 7 giugno 2013, n. 14376; Cass., sez. V, 22 settembre 2017, n. 22225; Cass., sez. V, 13 luglio 2016, n.
13759).
È stato altresì chiarito che la comunicazione prevista dall'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 non costituisce atto impositivo, ma un mero segmento procedimentale privo di autonoma lesività, sicché la sua eventuale omissione integra una mera irregolarità non idonea a inficiare la legittimità della cartella di pagamento (Cass., Sez. Unite, 27 luglio 2007, n.
16293).
Con specifico riferimento all'IVA, quale tributo armonizzato, la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale in sede di controllo automatizzato per omessi versamenti, in assenza di incertezze sui dati dichiarati, non rinvenendosi una previsione normativa che imponga tale adempimento a pena di nullità
(Cass., sez. V, 25 marzo 2009, n. 7160; Cass., sez. V, 25 settembre 2009, n. 20633;
Cass., sez. V, 2 aprile 2010, n. 8071).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha errato nel ritenere necessaria l'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, applicando in modo generalizzato un principio che l'ordinamento prevede solo in presenza di specifiche condizioni non ricorrenti nella fattispecie.
Inoltre, la decisione impugnata risulta viziata anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, laddove ha affermato che l'Ufficio non avrebbe fornito prova dell'avvenuta comunicazione dell'esito del controllo automatizzato. Dagli atti di causa emerge, infatti, che l'Agenzia delle
Entrate ha prodotto copia delle raccomandate A.R. n. 61155682023-3 del 9 marzo 2013 e n. 61158228322-4 del 16 maggio 2013, entrambe regolarmente ricevute dal contribuente, con le quali veniva comunicato l'esito del controllo automatizzato. Tale circostanza smentisce in modo dirimente l'assunto posto a fondamento della sentenza di primo grado. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi pienamente legittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento impugnata.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e la riforma integrale della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del contribuente sia per il primo che per il secondo grado di giudizio. La liquidazione avviene secondo i parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato, applicando il criterio c.d. "Andreani", con riferimento allo scaglione di valore della controversia e ai valori medi, tenuto conto della natura seriale della controversia e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate;
dichiara assorbito l'appello principale della CO Sicilia S.p.A.; e, per l'effetto riforma integralmente la sentenza impugnata dichiarando legittima la cartella impugnata.
Resistente_1Condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, che liquida, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014
(criterio Andreani), in euro 800,00 per il primo grado ed in euro 1.000,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 18 novembre 2024.
Il Presidente est.
IO AC