Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1166
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza comunicazione preventiva (avviso bonario)

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione preventiva non sia dovuta in caso di omesso versamento di imposte dichiarate e che, in ogni caso, la comunicazione era stata ritualmente effettuata tramite raccomandate A.R.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha escluso l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale in sede di controllo automatizzato per omessi versamenti, in assenza di incertezze sui dati dichiarati.

  • Accolto
    Erroneità della decisione sulle spese di lite

    La Corte ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate e ponendo le spese di lite a carico del contribuente soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1166
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1166
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo