Ordinanza cautelare 3 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00795/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03175/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3175 del 2025, proposto da
Azienda Florovivaistica di SS NI e UI OG rappresentati e difesi dagli avvocati Ugo Franceschetti e Sofia Trambusti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via Maggio 7;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
- dell'Ordinanza del Dirigente del Servizio Edilizia Privata n. 474/2025 del 09/09/2025;
- del Provvedimento prot. n. 384975 del 13/10/2025 del Direttore della Direzione attività economiche e turismo del Comune di Firenze;
- ove occorrer possa, dell'art. 60 delle NTA del Regolamento Urbanistico Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale deliberazione 2015/C/00025 e ss.mm.ii. nella parte in cui richiama, per “la realizzazione di manufatti precari di cui all'art. 41 comma 8 della LR 1/2005”, “le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento DPGR 5/R/2007”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluse, ove occorrer possa, la nota del Servizio Edilizia privata prot. GP 355646/2023 dell'08/11/2023, la comunicazione di avvio del procedimento prot. GP 288943 del 04/09/2024, la successiva comunicazione di avvio del procedimento prot. GP 393317 del 21/11/2024, nonché l'integrazione alla comunicazione di avvio del procedimento della Direzione attività economiche e turismo prot. 371766 del 16/11/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. AF IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
I Sig.ri SS NI e UI OG, premesso: 1) di essere titolari di una azienda agricola che svolge la sua attività su un appezzamento di terreno sito nel comune di Firenze; 2) di aver presentato in data 11 giugno 2019 una SCIA per l’installazione di un annesso agricolo ai sensi dell’art. 70 comma 3 lett. a della L.R. Toscana 65/2014 (concernente l’installazione di serre e di altri manufatti strutturalmente precari per un periodo superiore a due anni) da destinarsi a preparazione alimenti e consumo in loco da parte dei clienti; 3) che la predetta scia è stata integrata con una successiva variante del 10 giugno 2020 che prevedeva una modesta rototraslazione dell’annesso; 4) che la Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ha rilasciato all’Azienda un’espressa valutazione positiva della SCIA in variante, dichiarando che la stessa sarebbe stata archiviata con esito favorevole; 5) che una volta realizzato il manufatto, in data 22 giugno 2023, l’Azienda ha depositato una SCIA per avvio di attività agrituristica (ristorazione connessa alle aziende agricole per degustazioni e assaggi) da svolgersi anche con l’ausilio dell’annesso installato in base alle precedenti SCIA edilizie; 6) che, sulla scorta di un presunto controllo a campione di regolarità della scia commerciale, la Direzione Attività economiche e turismo del comune di Firenze ha richiesto agli uffici della Direzione Urbanistica di effettuare un controllo di regolarità sostanziale sotto il profilo edilizio della pratica in oggetto; 7) che a seguito di tale nuova verifica è stato comunicato ai titolari della Azienda che il manufatto ove avviene la presentazione degli alimenti risulterebbe privo del titolo edilizio in quanto l’art. 60 delle NTA del RUC ammetterebbe soltanto l’installazione di manufatti di durata biennale e, inoltre, lo stesso non presenterebbe caratteristiche dimensionali idonee per gli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 56 commi 2 e 4 del Regolamento edilizio, avendo altezza inferiore a 2,70 m. e superficie inferiore a mq 9,00; 8) che a tale nota ha fatto seguito l’ordine di demolizione in data 09/09/2025 e la inibizione della attività commerciale in data 13/10/2025.
Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnano i sopra menzionati provvedimento per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo i ricorrenti affermano che i provvedimenti impugnati sarebbero tardivi in quanto successivi alla sia scadenza del termine di controllo ordinario della scia (trenta giorni) previsto dall’art. 19 della L. 241 del 1990 sia a quello annuale per l’esercizio del potere di autotutela.
Nel motivo si osserva in particolare che le segnalazioni presentate avrebbero rappresentato in modo non equivoco all’Ente destinatario che la durata del manufatto sarebbe stata ultrabiennale così come previsto dal comma terzo dell’art. 70 della l.r.t 65/2014 e che lo stesso sarebbe stato destinato alla vendita di prodotti ed alla somministrazione di piatti semplici preparati in loco con prodotti aziendali.
Il Comune di Firenze ha replicato che: ( i ) la verifica posta in essere non sarebbe scaturita dal procedimento di controllo ordinario sulla scia edilizia o da un procedimento di autotutela ma da un controllo a campione sulla attività commerciale; ( ii ) il potere di vigilanza ex art. 27 del dpr 380 del 2001 non sarebbe soggetto a limiti temporali; ( iii ) le scia presentate non avrebbero potuto legittimare la permanenza del manufatto oltre il termine di due anni dalla sua realizzazione.
Tali osservazioni sono destituite di fondamento con conseguente fondatezza del motivo.
I poteri di controllo sulla regolarità delle opere edilizie realizzabili mediante scia sono tipizzati dai commi 3° e 4° dell’art. 19 della L. 241 del 1990. Il comma 3 prevede una verifica ordinaria di conformità urbanistica ed edilizia che può concludersi con un provvedimento inibitorio e ripristinatorio da adottarsi nei trenta giorni successivi alla presentazione della scia. Il comma 4° attribuisce alla amministrazione la possibilità di disporre anche successivamente alla scadenza di tale termine il ripristino della legalità dell’ordine urbanistico o edilizio violato ma attraverso una valutazione discrezionale più complessa da operarsi sulla falsariga dei procedimenti di autotutela e comunque entro il termine previsto dall’art. 21 nonies della L. 241 del 1990 salva l’ipotesi della falsa rappresentazione di fatti rilevanti.
Non sussistono poteri di verifica diversi da quelli sopra indicati che possano condurre a sanzionare le opere realizzate sulla base di una scia non tempestivamente inibita: anche qualora l’Amministrazione nell’esercizio di altri poteri di verifica (nella specie di sussistenza dei requisiti per l’esercizio di una attività commerciale) assuma consapevolezza che i manufatti oggetto delle segnalazioni non siano conformi ai propri strumenti urbanistici o al regolamento edilizio la adozione delle misure ripristinatorie o pecuniarie è possibile solo nella misura in cui sussistano i presupposti per la attivazione dei procedimenti previsti dei commi 3 e 4 dell’art. 19 della L. 241 del 1990.
Anche il richiamo al generale potere di vigilanza previsto dall’art. 27 del d.p.r. 380 del 2001 non vale a superare la tardività dell’intervento sanzionatorio.
Infatti, nel caso di presentazione di una scia il generale potere di vigilanza edilizia di cui all’art. 27 del d.p.r. 380 del 2001 deve conformarsi agli schemi previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della L. 241 del 1990 (Consiglio di Stato sez. IV, 11/03/2022, n. 1737) e può essere esercitato senza limiti di tempo solo nel casi di falsa rappresentazione dei fatti o in cui le opere realizzate esorbitino il perimetro della scia o della super scia richiedendo la adozione del permesso di costruire, ipotesi che nella specie non ricorrono.
Priva di pregio è anche la osservazione secondo cui l’efficacia legittimante delle scia presentate non si sarebbe potuta espandere oltre il biennio.
L’art. 70 della l.r.t. n. 65 del 2014 consente infatti che la realizzazione di manufatti strutturalmente precari per una durata eccedente i due anni possa essere legittimata attraverso la presentazione di una scia sostitutiva del p.d.c.. Ed è proprio di tale norma che i ricorrenti hanno inteso avvalersi attraverso le scia da essi presentate.
La circostanza che il regolamento urbanistico del comune di Firenze non consenta tale facoltà prevedendo solo la possibilità di realizzare installazioni temporanee non incide sulla efficacia temporale delle scia di cui si discute ma sulla loro legittimità che, per i motivi già esposti, avrebbe dovuto essere tempestivamente contestata.
Anche l’inibitoria della scia relativa all’inizio della attività agrituristica risulta essere tardiva dal momento che sia la comunicazione di avvio del procedimento (datata 16/11/2023) che l’atto conclusivo (del 13/10/2025) sono successivi alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione (avvenuta in data 22/06/2023) previsto dal comma 3 dell’art. 19 della L. 241 del 1990. E ciò anche a voler tacere il fatto che la predetta inibitoria presuppone erroneamente che il manufatto ove si svolge la vendita, la consumazione e la preparazione dei pasti sia privo di titolo.
L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti con cui i ricorrenti contestano i rilievi di conformità urbanistica mossi dal Comune e la mancata risposta alle osservazioni procedimentali dagli stessi presentate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il comune di Firenze alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre iva e c.p.a. e al rimborso del c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA UC, Presidente
AF IS, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AF IS | RT MA UC |
IL SEGRETARIO