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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO C.F._1 LAPICCIRELLA INGRID e dell'avv. CARETTA ALBERTO ALESSANDRO ( ) VIA GRASSI, 9 10138 TORINO;
C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURICCHIO ANTONIO e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DE FERRARIIS ALESSANDRO ( ) VIA NINNI ANTONIO C.F._3
CASSARA, 87100 COSENZA;
PREMONTE ( VIA DELLE CP_3 C.F._4
QUATTRO FONTANE, 20 00183 ROMA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
, titolare dell'impresa individuale , ha convenuto in giudizio RO
perché venga dichiarata l'illegittimità della risoluzione invocata dalla convenuta nel CP rapporto contrattuale tra loro intercorso, e il risarcimento del danno da perdita di chance che afferma di aver subito in conseguenza della illegittima interruzione del rapporto contrattuale.
L'attore dichiara di aver stipulato diversi contratti con la convenuta, impegnatasi a prestare il proprio portale on line alla sua impresa, che su di esso ha pubblicato gli annunci immobiliari a favore dei propri clienti interessati a vendere, locare, condurre ed acquistare immobili. Il rapporto fra di loro, iniziato nel
2014, con reciproco profitto, si è interrotto, illegittimamente secondo il , in quanto CP l'azionamento della clausola risolutiva espressa sarebbe stato infondato, sia per la genericità della clausola invocata, quindi nulla, sia per l'insussistenza di qualsiasi inadempimento da parte dell'impresa attrice. Pertanto, secondo il , la controparte dovrebbe essere condannata CP all'adempimento del contratto per il periodo successivo all'inefficace risoluzione o recesso (l'attore contesta anche la convertibilità della prima nel secondo, come domanda in subordine ). CP
si è costituito per sostenere la validità della clausola e la sussistenza degli inadempimenti CP contestati in questo giudizio alla controparte. La convenuta precisa di essere succeduta nei rapporti contrattuali tra e l'attore, aventi ad oggetto il medesimo servizio on line, a seguito di CP_4 incorporazione della prima in , e di aver iniziato il rapporto con l'impresa attrice nel CP maggio del 2021, per effetto della stipulazione di 4 contratti analoghi quanto all'oggetto. Prosegue la convenuta, dichiarando di aver ricevuto a partire da giugno 2021, numerose segnalazioni da parte degli utenti del suo portale che lamentavano svariati difetti affliggenti gli annunci pubblicati dall'impresa attrice. Ciò che la induceva ad esercitare il potere contrattuale di risoluzione, a febbraio 2022.
In relazione a quanto sopra, la convenuta, subordinatamente all'accertamento dell'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., domanda la pronuncia costitutiva di risoluzione per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., e, in ulteriore subordine, di accertare l'avvenuto recesso a febbraio 2022, per effetto della dichiarazione di risoluzione da intendersi come volontà di recedere, con la conseguenziale domanda di pagamento del corrispettivo dovuto dalla attrice fino alla risoluzione ex art. 1453 c.c. o al recesso. Inoltre, in via principale, domanda il pagamento di una fattura CP dell'importo di euro 2.583,88 emessa dall'incorporata nei confronti dell'attore e il CP_4 risarcimento del danno all'immagine e del costo per verificare le segnalazioni, conseguenti agli inadempimenti di controparte, da liquidarsi anche in via equitativa.
Gli inadempimenti contestati all'impresa consistono nella pubblicazione di CP immobili in vendita senza l'autorizzazione dell'avente diritto, in rappresentazioni mistificanti, o comunque insufficienti e confondenti, degli immobili offerti. Ciò sarebbe stato segnalato da moltissimi utenti, come risulterebbe dai documenti n. 8, 9 e da 12 a 19 della convenuta, riportanti le segnalazioni degli utenti e le schermate degli annunci, viziati, in particolare, dalla mancanza di fotografie degli immobili offerti. La convenuta, inoltre, si offre di suffragare tali documenti con le dichiarazioni di testi che hanno lavorato per suo conto ricevendo le segnalazioni in questione.
L'attore ha evidenziato che i documenti di cui sopra, formati dalla stessa convenuta, non hanno alcuna garanzia di autenticità, non essendovi alcun elemento che possa dimostrarne la effettiva provenienza dagli utenti, peraltro anonimi, non avendo, inoltre, comunicatole alcunché al riguardo nel CP corso del rapporto.
Il Tribunale, pur considerando valida la clausola risolutiva nella parte, sufficientemente determinata, che si riferisce all'obbligo di veridicità degli annunci, ritiene che non si possano considerare accertati in questo giudizio gli inadempimenti attribuiti all'attore, per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 Invero, non può darsi credito alle prove versate o offerte in questo giudizio da , in quanto i CP documenti prodotti sono stati formati dalla stessa convenuta che intende usarli a proprio favore e riporterebbero le segnalazioni di utenti anonimi, che nel corso del rapporto, non sono state oggetto di alcuna comunicazione al , ciò che le ha rese del tutto incontrollabili non solo da CP parte di quest'ultimo, ma anche in questo giudizio. Oltretutto, la contestazione al presunto responsabile di tali segnalazioni via via che arrivavano, sarebbe stata dovuta anche in un'ottica di efficiente gestione aziendale, sia per verificare la fondatezza di tali segnalazioni, sia per invitare la controparte a migliorare la qualità delle proprie pubblicazioni.
Né il valore probatorio mancante a questi documenti può essere supplito dalla testimonianza offerta da di una propria dipendente, perché ciò non farebbe venire meno le criticità di cui sopra, in CP particolare non si sanerebbe all'esito della testimonianza, anche per come sono formulati i capitoli di prova, l'anonimato dei segnalatori e la mancanza di verificazione delle segnalazione, né tantomeno il mancato contraddittorio con la attrice che pubblicava tali annunci. Infatti, la verificazione degli annunci
è stata capitolata in maniera del tutto generica e quindi non tale da rendere ragione di come vi si sarebbe proceduto.
Devono, pertanto, essere rigettate le domande della convenuta, di accertamento o costitutive che siano, di risoluzione del contratto, mancando il presupposto dell'inadempimento. Occorre specificare brevemente che il mancato pagamento della fattura di euro 2.583,88, ammesso dall'attore, non può evidentemente fondare la risoluzione, per l'entità dell'importo che ne esclude la gravità ai fini della pronuncia costitutiva e, rispetto alla risoluzione ex art. 1456 c.c., in quanto la clausola risolutiva, pur prevedente il mancato pagamento del corrispettivo come presupposto, non è stata azionata per questo motivo.
deve quindi essere condannato al pagamento della fattura di cui al capoverso CP precedente, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Mancando la prova dell'inadempimento, deve inoltre essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che sarebbero da esso derivati a . CP
Accertato che, a febbraio 2022, ha interrotto illegittimamente il rapporto e si è quindi resa CP inadempiente per il periodo successivo, occorre pronunciarsi sulle domande dell'attore conseguenti all'interruzione del rapporto.
Deve essere rigettata la domanda dell'attore di risarcimento dei danni da perdita di chance, di cui chiede la liquidazione equitativa, in quanto nessun elemento è stato dedotto dal per CP procedere non solo ad una quantificazione di esso, sia pure approssimativa, ma neppure per formulare un'ipotesi di danno, che sarebbe quindi del tutto arbitraria. Manca quindi, perché l'attore non vi ha provveduto, qualunque fondamento per procedere anche a una liquidazione equitativa, che presuppone la diligenza nell'assolvimento, per quanto possibile, dell'onere probatorio gravante sul danneggiato.
La domanda di adempimento del contratto deve invece essere accolta fino alla scadenza del periodo in corso al febbraio 2022, ossia fino alla fine di marzo 2022. Ciò comporta che, per un periodo corrispondente, poco più di un mese, concederà i suoi portali all'attore che, ovviamente, CP dovrà pagarne il corrispettivo quando diventerà esigibile.
Non può, invece, ammettersi la condanna all'adempimento per un periodo corrispondente a quello successivo al primo aprile 2022, in quanto legittimamente, e tempestivamente in base al contratto,
pretendeva un aumento del corrispettivo per l'annualità decorrente da quella data, non CP accettato dall'attore perché ritenuto esoso, ciò che equivale ad un legittimo recesso da parte di
. CP
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
pagina 3 di 4 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di CP CP
, condanna pagare a l'importo di euro
[...] RO CP
2.583,88, con gli interessi specificati in motivazione;
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di RO
, condanna ad adempiere il contratto con CP CP CP
per il periodo specificato in motivazione;
[...]
rigetta ogni altra domanda avanzata da , nei confronti di RO CP
;
[...] rigetta ogni altra domanda avanzata da nei confronti di CP CP
;
[...]
compensa per intero le spese di lite fra le parti.
Milano, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39360/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RO C.F._1 LAPICCIRELLA INGRID e dell'avv. CARETTA ALBERTO ALESSANDRO ( ) VIA GRASSI, 9 10138 TORINO;
C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AURICCHIO ANTONIO e Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. DE FERRARIIS ALESSANDRO ( ) VIA NINNI ANTONIO C.F._3
CASSARA, 87100 COSENZA;
PREMONTE ( VIA DELLE CP_3 C.F._4
QUATTRO FONTANE, 20 00183 ROMA;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Contr
, titolare dell'impresa individuale , ha convenuto in giudizio RO
perché venga dichiarata l'illegittimità della risoluzione invocata dalla convenuta nel CP rapporto contrattuale tra loro intercorso, e il risarcimento del danno da perdita di chance che afferma di aver subito in conseguenza della illegittima interruzione del rapporto contrattuale.
L'attore dichiara di aver stipulato diversi contratti con la convenuta, impegnatasi a prestare il proprio portale on line alla sua impresa, che su di esso ha pubblicato gli annunci immobiliari a favore dei propri clienti interessati a vendere, locare, condurre ed acquistare immobili. Il rapporto fra di loro, iniziato nel
2014, con reciproco profitto, si è interrotto, illegittimamente secondo il , in quanto CP l'azionamento della clausola risolutiva espressa sarebbe stato infondato, sia per la genericità della clausola invocata, quindi nulla, sia per l'insussistenza di qualsiasi inadempimento da parte dell'impresa attrice. Pertanto, secondo il , la controparte dovrebbe essere condannata CP all'adempimento del contratto per il periodo successivo all'inefficace risoluzione o recesso (l'attore contesta anche la convertibilità della prima nel secondo, come domanda in subordine ). CP
si è costituito per sostenere la validità della clausola e la sussistenza degli inadempimenti CP contestati in questo giudizio alla controparte. La convenuta precisa di essere succeduta nei rapporti contrattuali tra e l'attore, aventi ad oggetto il medesimo servizio on line, a seguito di CP_4 incorporazione della prima in , e di aver iniziato il rapporto con l'impresa attrice nel CP maggio del 2021, per effetto della stipulazione di 4 contratti analoghi quanto all'oggetto. Prosegue la convenuta, dichiarando di aver ricevuto a partire da giugno 2021, numerose segnalazioni da parte degli utenti del suo portale che lamentavano svariati difetti affliggenti gli annunci pubblicati dall'impresa attrice. Ciò che la induceva ad esercitare il potere contrattuale di risoluzione, a febbraio 2022.
In relazione a quanto sopra, la convenuta, subordinatamente all'accertamento dell'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., domanda la pronuncia costitutiva di risoluzione per grave inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., e, in ulteriore subordine, di accertare l'avvenuto recesso a febbraio 2022, per effetto della dichiarazione di risoluzione da intendersi come volontà di recedere, con la conseguenziale domanda di pagamento del corrispettivo dovuto dalla attrice fino alla risoluzione ex art. 1453 c.c. o al recesso. Inoltre, in via principale, domanda il pagamento di una fattura CP dell'importo di euro 2.583,88 emessa dall'incorporata nei confronti dell'attore e il CP_4 risarcimento del danno all'immagine e del costo per verificare le segnalazioni, conseguenti agli inadempimenti di controparte, da liquidarsi anche in via equitativa.
Gli inadempimenti contestati all'impresa consistono nella pubblicazione di CP immobili in vendita senza l'autorizzazione dell'avente diritto, in rappresentazioni mistificanti, o comunque insufficienti e confondenti, degli immobili offerti. Ciò sarebbe stato segnalato da moltissimi utenti, come risulterebbe dai documenti n. 8, 9 e da 12 a 19 della convenuta, riportanti le segnalazioni degli utenti e le schermate degli annunci, viziati, in particolare, dalla mancanza di fotografie degli immobili offerti. La convenuta, inoltre, si offre di suffragare tali documenti con le dichiarazioni di testi che hanno lavorato per suo conto ricevendo le segnalazioni in questione.
L'attore ha evidenziato che i documenti di cui sopra, formati dalla stessa convenuta, non hanno alcuna garanzia di autenticità, non essendovi alcun elemento che possa dimostrarne la effettiva provenienza dagli utenti, peraltro anonimi, non avendo, inoltre, comunicatole alcunché al riguardo nel CP corso del rapporto.
Il Tribunale, pur considerando valida la clausola risolutiva nella parte, sufficientemente determinata, che si riferisce all'obbligo di veridicità degli annunci, ritiene che non si possano considerare accertati in questo giudizio gli inadempimenti attribuiti all'attore, per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 Invero, non può darsi credito alle prove versate o offerte in questo giudizio da , in quanto i CP documenti prodotti sono stati formati dalla stessa convenuta che intende usarli a proprio favore e riporterebbero le segnalazioni di utenti anonimi, che nel corso del rapporto, non sono state oggetto di alcuna comunicazione al , ciò che le ha rese del tutto incontrollabili non solo da CP parte di quest'ultimo, ma anche in questo giudizio. Oltretutto, la contestazione al presunto responsabile di tali segnalazioni via via che arrivavano, sarebbe stata dovuta anche in un'ottica di efficiente gestione aziendale, sia per verificare la fondatezza di tali segnalazioni, sia per invitare la controparte a migliorare la qualità delle proprie pubblicazioni.
Né il valore probatorio mancante a questi documenti può essere supplito dalla testimonianza offerta da di una propria dipendente, perché ciò non farebbe venire meno le criticità di cui sopra, in CP particolare non si sanerebbe all'esito della testimonianza, anche per come sono formulati i capitoli di prova, l'anonimato dei segnalatori e la mancanza di verificazione delle segnalazione, né tantomeno il mancato contraddittorio con la attrice che pubblicava tali annunci. Infatti, la verificazione degli annunci
è stata capitolata in maniera del tutto generica e quindi non tale da rendere ragione di come vi si sarebbe proceduto.
Devono, pertanto, essere rigettate le domande della convenuta, di accertamento o costitutive che siano, di risoluzione del contratto, mancando il presupposto dell'inadempimento. Occorre specificare brevemente che il mancato pagamento della fattura di euro 2.583,88, ammesso dall'attore, non può evidentemente fondare la risoluzione, per l'entità dell'importo che ne esclude la gravità ai fini della pronuncia costitutiva e, rispetto alla risoluzione ex art. 1456 c.c., in quanto la clausola risolutiva, pur prevedente il mancato pagamento del corrispettivo come presupposto, non è stata azionata per questo motivo.
deve quindi essere condannato al pagamento della fattura di cui al capoverso CP precedente, con gli interessi ex DLGS 231/02 dall'esigibilità al saldo.
Mancando la prova dell'inadempimento, deve inoltre essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni che sarebbero da esso derivati a . CP
Accertato che, a febbraio 2022, ha interrotto illegittimamente il rapporto e si è quindi resa CP inadempiente per il periodo successivo, occorre pronunciarsi sulle domande dell'attore conseguenti all'interruzione del rapporto.
Deve essere rigettata la domanda dell'attore di risarcimento dei danni da perdita di chance, di cui chiede la liquidazione equitativa, in quanto nessun elemento è stato dedotto dal per CP procedere non solo ad una quantificazione di esso, sia pure approssimativa, ma neppure per formulare un'ipotesi di danno, che sarebbe quindi del tutto arbitraria. Manca quindi, perché l'attore non vi ha provveduto, qualunque fondamento per procedere anche a una liquidazione equitativa, che presuppone la diligenza nell'assolvimento, per quanto possibile, dell'onere probatorio gravante sul danneggiato.
La domanda di adempimento del contratto deve invece essere accolta fino alla scadenza del periodo in corso al febbraio 2022, ossia fino alla fine di marzo 2022. Ciò comporta che, per un periodo corrispondente, poco più di un mese, concederà i suoi portali all'attore che, ovviamente, CP dovrà pagarne il corrispettivo quando diventerà esigibile.
Non può, invece, ammettersi la condanna all'adempimento per un periodo corrispondente a quello successivo al primo aprile 2022, in quanto legittimamente, e tempestivamente in base al contratto,
pretendeva un aumento del corrispettivo per l'annualità decorrente da quella data, non CP accettato dall'attore perché ritenuto esoso, ciò che equivale ad un legittimo recesso da parte di
. CP
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
pagina 3 di 4 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di CP CP
, condanna pagare a l'importo di euro
[...] RO CP
2.583,88, con gli interessi specificati in motivazione;
in accoglimento della domanda avanzata da nei confronti di RO
, condanna ad adempiere il contratto con CP CP CP
per il periodo specificato in motivazione;
[...]
rigetta ogni altra domanda avanzata da , nei confronti di RO CP
;
[...] rigetta ogni altra domanda avanzata da nei confronti di CP CP
;
[...]
compensa per intero le spese di lite fra le parti.
Milano, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
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