Art. 2.
Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ai sensi dell' articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866 , e' soppresso. Il relativo saldo ammontante al 31 dicembre 1983 a L. 4.245.257.421, dopo il ripianamento delle eventuali perdite conseguenti alle operazioni perfezionate dall'Istituto fino all'entrata in vigore della presente legge, verra' versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le modalita' ed i termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma.
Il fondo di riserva speciale assegnato all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE), ai sensi dell' articolo 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 866 , e' soppresso. Il relativo saldo ammontante al 31 dicembre 1983 a L. 4.245.257.421, dopo il ripianamento delle eventuali perdite conseguenti alle operazioni perfezionate dall'Istituto fino all'entrata in vigore della presente legge, verra' versato all'entrata del bilancio dello Stato.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le modalita' ed i termini per i versamenti delle somme di cui al precedente comma.