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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/11/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F. Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 27 novembre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti costituite mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 23 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
IA ER AM, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Cosimo Adornato
( ) e LA NÀ, in virtù di procura generale alle liti a rogito del CodiceFiscale_2 dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
Resistente
Oggetto: ripetizione pagamento somme indebitamente percepite per indennità covid
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe esponeva che, con provvedimento notificato in data 07.12.2024, l' notificava un accertamento CP_2 per somme indebitamente percepite su prestazione INDENNITA' PER EMERGENZA
COVID-19, specificando che a seguito di verifiche era emerso che lo stesso, per il
1 periodo dal 01/03/2020 al 31/03/2020, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla prestazione per un importo complessivo di euro 600,00.
Sosteneva l'infondatezza della pretesa per carenza di motivazione atteso che l' non CP_2 motivava minimamente la richiesta e, affermato il proprio diritto alla prestazione, adiva il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, al fine di sentire che nulla doveva restituire per le causali di cui al provvedimento notificato in data 7.12.2024.
L' , costituitosi in giudizio, ribadiva la correttezza della richiesta precisando che CP_2
l'indennità per emergenza VI percepita dal ricorrente in qualità di lavoratore autonomo, nel periodo 01.03.2020 – 31.03.2020, non gli spettava in quanto, alla data del 1° marzo 2020, era titolare di un rapporto di lavoro dipendente. Comunicava che l'indebito era in corso di recupero in 10 rate su istanza presentata dal debitore in data
08.01.2025.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione allegata dalle parti, la causa è decisa con sentenza depositata telematicamente.
Con le note in sostituzione d'udienza depositate in data 5 marzo 2025 parte ricorrente dava atto della richiesta di rateizzazione effettuata dal ricorrente in data successiva al deposito del ricorso e chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse ad agire.
All'esito della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., su richiesta del giudice, parte ricorrente provvedeva a depositare il piano di rateizzazione e la prova del pagamento delle rate di febbraio-marzo-aprile e maggio in allegato alle note scritte depositate in data 23 aprile 2025.
Infine, in allegato alle note depositate in data 5 novembre 2025, depositava la prova del pagamento delle ulteriori sei rate, a saldo del credito vantato dall' . CP_2
Ne discende che in ragione dell'avvenuto pagamento dell'importo esatto del credito come rateizzato dall' con i bollettini PagoPa di cui al piano di rateizzazione, deve CP_2 essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Infatti, sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione
2 dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez. lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.
Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126.)
Ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di lite, avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione in atti, sia pur depositata in corso di causa, e alla condotta collaborativa del ricorrente che si è attivato per la restituzione di quanto indebitamente ricevuto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Palmi, 28.11.2025
Il GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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