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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1236/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. nata a Kavaje (ALBANIA) in [...] Parte_1 C.F._1
05/12/1974, rappresentata e difesa dall'avv. CAPPELLARI MARCO, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. nato a OG TA (VR) in [...] CP_1 C.F._2
18/07/1968, rappresentata e difesa dall'avv. VANZELLA PIETRO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per la ricorrente e per il resistente: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
spese di lite compensate”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art.473-bis.49 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 allegando:
1 - di aver contratto matrimonio civile con la resistente in data 13.8.2007;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che, nonostante i tentativi di addivenire ad un accordo, ciò non è stato possibile, in ragione CP_ dell'opposizione del
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale: Parte_1
a. La dichiarazione della separazione personale tra i coniugi;
b. La pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Si è costituita parte resistente il quale, pur contestando la ricostruzione dei fatti offerta CP_1 dalla ricorrente, ha sostanzialmente aderito alle domande dalla stessa svolte.
1.2 Con sentenza del 13.12.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
All'udienza del 16.12.2025, sono comparse le parti, che hanno confermato di avere raggiunto un accordo alle medesime condizioni già concordate all'udienza del 10.12.2024.
Il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori alla discussione, i quali hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, rinunciando all'assegnazione di ulteriori termini.
La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi, computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio dalla data del 10.12.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. tenutasi nel corso del cumulato procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n.° 857/2024 di questo Tribunale del 13.12.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in KAVAJE (Albania) in data
13/08/2007 TRA e come sopra generalizzati (atto n.°9, Parte_1 CP_1 parte II, serie C, reg atti matrimonio anno 2007 del Comune di Lovigo);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 16.12.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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