Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2025, proposto da
Roche Diagnostics s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
KM Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con SO Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SO Italia s.p.a., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso principale:
- della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” n. 2220 del 10 ottobre 2025, comunicata in data 20 ottobre 2025, con cui è stato aggiudicato in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese KM – SO il lotto n. 2 della “Gara a Procedura Aperta telematica per la fornitura in service di “Sistemi Diagnostici di Laboratorio e Microbiologia” per l’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 84 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi” (CIG B26C7CAD56);
- dei verbali di gara;
- della lex specialis per le parti di interesse;
nonché per la condanna dell’Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” al risarcimento del danno in favore di Roche Diagnostics s.p.a., previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con il Raggruppamento temporaneo di imprese KM Coulter s.r.l. – SO Italia s.p.a.;
B) quanto al ricorso incidentale, presentato dalla controinteressata KM Coulter s.r.l. in data 22 dicembre 2025, degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alla parte in cui Roche Diagnostics s.p.a. è stata illegittimamente ammessa alla gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” e della controinteressata KM Coulter s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. AN De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda ULSS n. 2 “Marca Trevigiana” (di seguito, solo l’ “Azienda” ) con la deliberazione del Direttore Generale 8 luglio 2024, n. 1491, ha indetto una gara a procedura aperta telematica, suddivisa in lotti, per la fornitura di “Sistemi Diagnostici di Laboratorio e Microbiologia” per il periodo di 84 mesi, con facoltà di rinnovo per 24 mesi.
2. All’esito della selezione, l’Azienda con deliberazione n. 2220 del 10 ottobre 2025 ha aggiudicato il lotto n. 2 - avente ad oggetto la fornitura di un «sistema diagnostico per corelab: preanalitica automazione chimica clinica immunometria e immunometria speciale» - al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la KM Coulter s.r.l. in qualità di mandataria e la SO Italia s.p.a. in qualità di mandante (di seguito, «RTI KM» ). L’offerta del RTI KM è stata valutata con un punteggio complessivo di 91,29 punti, di cui 65,59 attribuiti per l’offerta tecnica e 25,70 per l’offerta economica.
3. La ricorrente Roche Diagnostics s.p.a. (di seguito, solo «Roche» ) si è classificata al secondo posto con il punteggio totale di 80,64, di cui 50,64 punti assegnati per l’offerta tecnica e 30 punti assegnati per l’offerta economica.
4. Poiché l’Azienda, contestualmente alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, aveva reso disponibile a Roche l’offerta del RTI KM in forma parzialmente oscurata, per asseriti segreti tecnici e commerciali, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 (R.G. n. 2002/2025). Con sentenza n. 2381/2025 questo Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo l’ostensione integrale dell’offerta tecnica, priva di oscuramenti.
5. All’esito dell’accesso integrale alla documentazione tecnica dell’aggiudicataria, Roche – premesso di aver presentato un’offerta economicamente più vantaggiosa, che avrebbe consentito alla Stazione appaltante un risparmio stimato in circa 10 milioni di euro (fino a 14 milioni in caso di rinnovo biennale) – ha proposto il presente ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione, deducendo che l’offerta del RTI KM sarebbe in più punti non conforme alle caratteristiche minime previste dalla lex specialis .
6. Questi, in dettaglio, i motivi di ricorso:
6.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 21 del Disciplinare e del punto 4, lett. a) del Capitolato, pag. 21; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di par condicio competitorum; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023 .
A detta della ricorrente, con riferimento al solo presidio ospedaliero di EV il Capitolato speciale richiedeva, quale caratteristica minima, a pena di esclusione, la presenza della funzionalità di caricamento dei campioni tramite tramoggia ( “Bulk loader” ), ma il RTI aggiudicatario non ha offerto il relativo modulo ( “Bulk Inlet” ), perché tale componente: A) non risulta espressamente incluso nella proposta progettuale relativa al presidio di EV; B) è stato qualificato come meramente “opzionale” in taluni documenti tecnici di prodotto; C) non ha formato oggetto di autonoma e specifica valorizzazione economica nell’offerta presentata in gara.
In via subordinata, la ricorrente censura la lex specialis , ove interpretata nel senso di consentire l’ammissione di offerte che, pur in presenza di componenti prescritti a pena di esclusione, non ne rechino una chiara individuazione e una distinta valorizzazione economica.
6.2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 21 del Disciplinare e del punto 5 del Capitolato, pag. 21; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di par condicio competitorum; violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n.36/2023 .
Il RTI aggiudicatario non ha offerto il “middleware” – ossia il sistema software gestionale deputato all’integrazione tra strumenti analitici, applicazioni e sistemi informativi di laboratorio, necessario per l’automazione e la gestione dei flussi operativi – in quanto tale componente, seppur descritto nell’offerta tecnica, non è stato menzionato né valorizzato nell’offerta economica, con conseguente incompletezza e indeterminatezza dell’offerta stessa,
6.3. Violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 21 del Disciplinare e del punto 1 del Capitolato, pag. 20; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di par condicio competitorum; violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n.36/2023 .
Il RTI aggiudicatario non ha rispettato la previsione del Capitolato speciale che chiede di offrire «almeno due analizzatori immunometria» per i presidi ospedalieri di EV, ST ET e NO.
L’offerta del RTI aggiudicatario, nella parte in cui comprende per ciascun presidio ospedaliero due analizzatori di immunometria DXI 800 (forniti da KM) e un analizzatore di immunometria Liaison XL (fornito da SO), è difforme dalla suddetta caratteristica minima in quanto alcuni test obbligatori possono essere eseguiti solo sull’analizzatore Liaison XL di SO, con la conseguenza che mancherebbero almeno due analizzatori per tutti gli altri;
6.4. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023; violazione e falsa applicazione degli articoli 16 e 21 del Disciplinare e dell’articolo 1 del Capitolato; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del principio di par condicio competitorum.
L’offerta del RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa anche perché il sistema di automazione “Power Express” non sarebbe “di ultima generazione” , essendo superato dal modello DxA5000 (talora presentato come automazione di “quarta generazione” ). A detta della ricorrente, ciò configura un caso di aliud pro alio , con conseguente violazione della prescrizione capitolare che impone la fornitura di strumentazione nuova, nella versione più aggiornata possibile, come dimostrerebbe una dichiarazione prodotta in gara dalla controinteressata e ritenuta confessoria di un’errata interpretazione del requisito.
Per le ragioni suesposte, la ricorrente ha concluso chiedendo a questo Tribunale: A) in via principale, di annullare la delibera di aggiudicazione definitiva e di dichiarare l’inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato; B) in subordine e per l’ipotesi di avvenuta stipula, di condannare l’Azienda al risarcimento dei danni per equivalente con riserva di separata quantificazione.
7. La KM e l’Azienda si sono costituite in giudizio, svolgendo analoghe difese e chiedendo il rigetto del ricorso.
In rito, la società controinteressata ha eccepito la genericità del primo motivo di ricorso e la sua conseguente inammissibilità.
Nel merito, entrambe le parti resistenti sostengono la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria alle prescrizioni della lex specialis , sottolineando che tutte le funzionalità e i requisiti minimi previsti dal disciplinare e dal capitolato risultano descritti nel Progetto Tecnico e regolarmente offerti, mentre non era previsto - a pena di esclusione - l’obbligo di una specifica e analitica valorizzazione economica di ciascun singolo modulo o componente (quali, in particolare, la tramoggia di carico campioni e il “middleware” ), dovendosi ritenere i relativi costi compresi nel canone complessivo della fornitura.
Viene altresì contestata dalle parti resistenti l’interpretazione restrittiva prospettata dalla ricorrente in merito alla necessaria presenza di «almeno due analizzatori di immunometria» presso ciascun presidio sanitario, evidenziando che: A) tale requisito attiene alla dotazione minima del sistema e non comporta l’obbligo che tutti i test obbligatori siano eseguibili in duplicazione su strumenti distinti; B) il “backup identico” viene espressamente richiesto dalla lex specialis soltanto per le prestazioni contrassegnate con apposito asterisco.
Quanto al requisito della strumentazione “di ultima generazione” , le parti resistenti replicano che lo stesso non può essere inteso come necessaria coincidenza con il modello più recente presente sul mercato o nel catalogo del produttore, dovendo piuttosto essere valutato in termini funzionali e di adeguatezza tecnologica rispetto alle esigenze della gara; sotto tale profilo, il sistema di automazione offerto dal RTI aggiudicatario ( “Power Express” ) risulterebbe attuale, aggiornato e conforme alle prescrizioni di gara.
8. Alla camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 l’esame della domanda cautelare è stato abbinato al merito.
9. La società controinteressata ha proposto in data 22 dicembre 2025 un ricorso incidentale, volto a ottenere la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso principale per carenza di legittimazione/interesse di Roche, articolando le seguenti censure:
9.1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara con particolare riferimento ai paragrafi “Premesse”, articolo 1 e articolo 3 del Capitolato Tecnico e del paragrafo 16 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti. Eccesso di potere per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Roche ha presentato un’offerta non conforme alle prescrizioni della lex specialis con riferimento al “layout” di installazione del sistema proposto per il laboratorio di EV.
In particolare il Progetto Tecnico non prevede un’area adeguata per la Sierologia, come richiesto dal Capitolato, che imponeva la rappresentazione grafica completa del “layout” sulle planimetrie fornite e la predisposizione degli spazi necessari per le diverse aree funzionali. Inoltre la mancanza riserva di uno spazio idoneo nella “Area Grande Automazione Corelab” compromette la concreta realizzabilità della soluzione progettuale offerta, integrando la violazione di una prescrizione della lex specialis prevista a pena di esclusione.
9.2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara con particolare riferimento all’art. 1 del Capitolato Tecnico e dei par. 16 e 21 del Disciplinare di gara. Violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti. Eccesso di potere per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione .
L’offerta della ricorrente non soddisfa il requisito della strumentazione “nella versione più aggiornata e di ultima generazione” , previsto dalla lex specialis , ragion per cui sussiste una contraddizione interna tra l’offerta della Roche e le doglianze da essa stessa formulate con il ricorso principale.
A detta della ricorrente incidentale, Roche, per adempiere l’obbligo di offrire almeno due analizzatori di chimica clinica, ha proposto il sistema cobas 8000 (con moduli ISE 1800, c702 ed e801) che – sulla base degli stessi argomenti addotti con il ricorso principale – risulta superato da soluzioni tecnologicamente più recenti (quali cobas PRO, c703 o ISE neo) con conseguente sua esclusione dalla gara.
10. In vista del merito, le parti hanno depositato ulteriore documentazione, memorie conclusive e di replica, insistendo sull’accoglimento delle rispettive domande.
11. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Roche ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 2 lamentando la non conformità dell’offerta del RTI KM a talune prescrizioni della lex specialis , ove si prevedono requisiti minimi a pena di esclusione. In particolare, le censure articolate con il ricorso principale, in fatto, mirano a dimostrare che alcuni componenti della fornitura non sarebbero stati offerti e, in diritto, presuppongono una lettura in senso restrittivo delle clausole del Capitolato speciale.
2. Con il primo motivo Roche contesta la non conformità dell’offerta del RTI KM alla prescrizione del Capitolato speciale che imponeva, per il presidio di EV, la presenza del modulo di caricamento massivo dei campioni tramite tramoggia ( “bulk inlet” ). Secondo la ricorrente, tale componente non sarebbe stata effettivamente incluso nella configurazione proposta, poiché: A) risulta qualificato come “opzionale” nella documentazione tecnica del produttore; B) non è espressamente indicato nella proposta progettuale, a differenza di altri moduli opzionali; C) non è oggetto di autonoma indicazione o valorizzazione nell’offerta economica. Da ciò Roche desume la mancata offerta del requisito minimo richiesto.
Tale censura - pur non essendo generica, come eccepito dalla società controinteressata - è però infondata.
Come evidenziato dalle parti resistenti, il Progetto Tecnico allegato all’offerta del RTI KM, senza le parti oscurate, descrive il sistema di automazione “Power Express” quale piattaforma configurata per il caricamento massivo dei campioni mediante modulo di ingresso a tramoggia ( “bulk inlet” ).
In particolare, nella parte descrittiva della configurazione proposta per il presidio di EV, il Progetto Tecnico: A) illustra la struttura modulare della linea di automazione, con indicazione delle stazioni di ingresso campioni; B) descrive il caricamento continuo e massivo delle provette attraverso sistema di alimentazione dedicato; C) indica espressamente la presenza del modulo di “bulk loading” , quale componente della configurazione offerta e funzionale alla gestione dei flussi ad alta produttività; D) rappresenta graficamente, negli schemi di layout , l’area di ingresso campioni con sistema di alimentazione automatica a tramoggia.
Ne consegue che la funzionalità di caricamento massivo mediante tramoggia non solo è tecnicamente compatibile con la piattaforma proposta dal RTI KM, ma risulta altresì espressamente inclusa nella configurazione progettuale oggetto di offerta.
La qualificazione del modulo come “opzionale” nella documentazione tecnica del produttore non equivale a dimostrare che esso non sia stato offerto. L’aggettivo “opzionale” indica soltanto che il componente non è automaticamente incluso nella configurazione standard del sistema e può essere integrato in base alle esigenze dell’utilizzatore, ma non implica, di per sé, la sua esclusione dalla specifica configurazione proposta in gara.
Confondere la natura “opzionale” del modulo, quale risultante dal catalogo commerciale, con la sua mancata inclusione nell’offerta concreta significa sovrapporre il piano astratto della descrizione del prodotto a quello concreto del contenuto dell’offerta.
Nel caso di specie, l’offerta dell’aggiudicataria prevede un sistema di automazione idoneo a consentire il carico massivo dei campioni mediante tramoggia, sicché il requisito funzionale imposto dal Capitolato deve ritenersi soddisfatto.
3. Non convince nemmeno la censura incentrata sulla mancata quotazione economica del singolo modulo, perché si pone in antitesi con l’impostazione della lex specialis , la quale ha strutturato l’offerta economica secondo un modello a canone unitario e complessivo, riferito alla fornitura nella sua globalità.
Difatti il Disciplinare di gara, nel definire le modalità di formulazione dell’offerta economica, non contempla alcun obbligo di scomposizione del prezzo per singoli moduli o accessori, né prevede che tali componenti debbano essere autonomamente valorizzati, purché la configurazione proposta assicuri le funzionalità richieste dal Capitolato speciale.
In tale contesto, l’assenza di una voce di prezzo autonomamente dedicata al modulo di caricamento dei campioni non può essere assunta quale indice della mancata offerta del modulo stesso, poiché la lex specialis non imponeva la separata valorizzazione economica di ciascun singolo componente della piattaforma. Diversamente opinando, si finirebbe per introdurre, in via interpretativa e a posteriori , un requisito formale non previsto dalla lex specialis .
4. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce la mancata valida offerta del “middleware” .
Secondo Roche, tale componente, pur descritto nell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario, non sarebbe stato né espressamente indicato, né valorizzato nell’offerta economica, con conseguente violazione di un requisito minimo previsto dalla lex specialis a pena di esclusione.
La censura è priva di pregio.
Tra le caratteristiche minime previste a pena di esclusione dalla lex specialis vi era quella per cui «Il concorrente deve fornire una soluzione informatica middleware che deve consentire le seguenti attività e svolgere le seguenti funzionalità: a) Gestire i dati analitici e di tracciabilità prodotti dalle tecnologie sanitarie…» (v. punto 5 a pag. 21 del Capitolato speciale).
Il “middleware” è un software intermedio che si interpone tra gli analizzatori e il sistema informativo di laboratorio (LIS), con funzione di gestione, validazione e instradamento dei dati analitici, assicurando l’integrazione tra le diverse piattaforme strumentali. Esso non costituisce, quindi, uno strumento autonomo, destinato ad operare indipendentemente dalla piattaforma, ma rappresenta una infrastruttura logico-funzionale integrata nel sistema complessivo di automazione; inoltre è essenziale nella fornitura per cui è causa, garantendo l’integrazione tra piattaforme diverse, la continuità e tracciabilità del dato clinico e ottimizzando i flussi con la riduzione dell’intervento manuale.
Ebbene, risulta ex tabulas che la soluzione “middleware” sia stata puntualmente descritta nell’offerta tecnica del RTI aggiudicatario. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della verifica di conformità dell’offerta, poiché l’inserimento della componente nel progetto tecnico integra l’assunzione del relativo impegno contrattuale e ne attesta l’effettiva inclusione nella configurazione proposta.
Ne consegue che l’eventuale mancata valorizzazione separata di un componente software non è, di per sé, idonea a escluderne l’effettiva offerta né a determinare l’incompletezza della proposta.
Anche in questo caso, poi, la lex specialis non imponeva la quotazione analitica di ciascun componente, essendo richiesto che il prezzo fosse riferito alla configurazione complessiva del sistema. Ciò si spiega proprio perché - come si è appena detto - il “middleware” non assume la veste di bene economicamente scindibile dalla piattaforma, ma costituisce una componente intrinseca del sistema offerto, il cui costo è fisiologicamente incorporato nel canone globale di fornitura.
In tale prospettiva, correttamente l’Azienda ha evidenziato che lo schema economico è stato predisposto secondo un modello imposto dalla Stazione appaltante che non richiedeva necessariamente una riga autonoma per ciascuna componente software, sicché il relativo costo ben poteva essere ricompreso nel canone complessivo di fornitura. Pertanto, l’assenza di una voce dedicata non equivale a mancata offerta, ma semmai attiene a profili di struttura del prezzo che, nel caso in esame, non emergono né sono stati contestati come incongrui.
Va da sé che il richiamo operato dalla ricorrente, anche in memoria conclusiva, a prassi seguite in altre gare o in altre procedure analoghe è irrilevante, poiché ogni gara è retta dalla propria lex speciali s, che non può essere integrata e/o “interpretata” mediante comparazioni esterne.
5. Con il terzo motivo Roche deduce che la prescrizione del Capitolato speciale, che richiede la presenza di «almeno due analizzatori di immunometria» per ciascun presidio , costituisce la modalità tecnica attraverso cui deve essere garantita l’esecuzione di tutti i test obbligatori; ne deriva che almeno due analizzatori dovrebbero essere entrambi idonei a eseguire tutti i test, così da garantire la generalizzata duplicabilità strumentale delle prestazioni diagnostiche.
La tesi non è condivisibile.
Occorre esaminare congiuntamente le due disposizioni del Capitolato speciale che vengono in rilievo.
La prima prevede che, tra le caratteristiche minime della proposta progettuale previste a pena di esclusione, vi sia quella di « 1) Prevedere analizzatori e sistemi di automazione nuovi di fabbrica non ricondizionati, corredati di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento ed alla completa ed ottimale esecuzione di tutti i test obbligatori richiesti: a) Presidio ospedaliero hub di EV (TV): almeno un sistema di automazione integrata, almeno due analizzatori di chimica clinica, almeno due analizzatori immunometria; b) Presidi ospedalieri spoke di ST ET (CF) e NO (CO): Almeno un sistema di automazione integrata, almeno due analizzatori di chimica clinica, almeno due analizzatori immunometria; c) Presidi ospedalieri satelliti di DE (OD), EB (MB) e VI ET (VV): almeno due analizzatori di chimica clinica e almeno due analizzatori immunometria» (v. pag. 20 del Capitolato Speciale).
La seconda prevede, invece, che «6. I reagenti oggetto di offerta devono rispettare i seguenti requisiti: a) Per tutti gli esami contrassegnati con il simbolo “*” nell’elenco dei fabbisogni dell’Allegato A “Elenco esami”, relativi al lotto di cui trattasi, è richiesto back up identico in linea inteso come esame calibrato e controllato su 2 analizzatori h24 per ogni presidio di esecuzione dell’esame. Si precisa che il numero complessivo di determinazioni riportato nell’Allegato A “Elenco Esami”, relative al lotto di cui trattasi, è da intendersi comprensivo del numero di test necessari all’esecuzione di diluzioni, ripetizioni, VEQ e Controllo di Qualità di terza parte (di cui lotto n.14). Tale numero non comprende invece le determinazioni e tutti i materiali necessari per la calibrazione e per il controllo di qualità proprietario di verifica della calibrazione, che dovranno essere quantificati dalla ditta ed offerti a titolo gratuito» (v. pag. 20 del Capitolato speciale).
Dalla lettura coordinata delle due disposizioni emerge che: A) il requisito funzionale - ossia la capacità di eseguire tutti i test obbligatori - è riferito al sistema nel suo complesso; B) la previsione del numero minimo di analizzatori attiene alla configurazione strutturale minima della soluzione progettuale; C) l’obbligo di duplicazione del medesimo test su due strumenti è espressamente previsto soltanto per gli esami specificamente individuati con asterisco.
La clausola non stabilisce, invece, che ciascun test obbligatorio dev’essere eseguibile su entrambi gli analizzatori richiesti, né impone una perfetta identità funzionale tra i singoli strumenti. Trasformare un requisito quantitativo minimo ( “almeno due analizzatori di immunometria” ) in un obbligo di sovrapponibilità universale delle capacità analitiche significa introdurre un vincolo ulteriore non desumibile dalla lettera della lex specialis .
Decisiva in tal senso è proprio la previsione del punto 6 della richiamata disposizione del Capitolato, che impone espressamente il back-up identico in linea per i soli esami contrassegnati con asterisco. Difatti, se la duplicabilità strumentale fosse già necessaria per tutti i test obbligatori in forza del punto 1, tale disposizione risulterebbe priva di autonoma utilità. La sua presenza conferma, invece, che la Stazione appaltante ha inteso richiedere la duplicazione solo in casi specificamente individuati.
6. Inoltre non persuade la distinzione prospettata dalla ricorrente, e illustrata in udienza dal suo difensore , tra “back up analitico” (disciplinato al punto 6) e “back up strumentale” (che si vorrebbe implicitamente ricavare dal punto 1).
La previsione del punto 6, pur collocata nella sezione relativa ai reagenti, presuppone necessariamente la disponibilità di due strumenti idonei a eseguire il medesimo test e rappresenta, dunque, la specifica ipotesi in cui la Stazione appaltante ha ritenuto essenziale la duplicazione.
7. Il difensore della ricorrente ha insistito, anche in udienza, sul fatto che l’interpretazione della clausola recepita dall’Azienda conduce ad un risultato irragionevole, poiché per taluni test obbligatori la continuità operativa sarebbe compromessa in caso di fermo dell’unico strumento idoneo.
Anche tale assunto non persuade.
La continuità del servizio è garantita attraverso la configurazione complessiva del sistema e attraverso la disciplina specifica del back-up per gli esami ritenuti critici dalla stazione appaltante. La scelta di richiedere la duplicazione solo per determinati test costituisce una valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione che non può essere sostituita da una diversa opzione progettuale attraverso un’interpretazione estensiva delle clausole.
8. In definitiva, la lettura della lex specialis prospettata dalla ricorrente comporta l’introduzione di un requisito ulteriore e più gravoso rispetto a quelli espressamente previsti. Inoltre, anche a voler ravvisare un margine di ambiguità - che in realtà non emerge - deve comunque trovare applicazione il principio secondo cui le clausole di gara non possono essere interpretate in senso estensivo per ricavarne cause di esclusione non chiaramente espresse, dovendosi privilegiare, in caso di dubbio, l’interpretazione conforme al favor partecipationis ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066 secondo cui «Nelle procedure di gara… ai fini dell’interpretazione delle clausole della lex specialis, vanno applicate le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex artt. 1362 e 1363 cod. civ.; conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall’interprete il significato, ma ciò va fatto nel senso più favorevole al concorrente e non deteriore; tanto a maggior ragione quando trattasi di clausole che possono condurre all’esclusione dell’offerta, a fronte del criterio del favor partecipationis e del principio del clare loqui, per i quali, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione e la tutela dell’affidamento degli interessati» ).
9. Né miglior sorte merita la censura, formulata in via subordinata, con la quale la ricorrente lamenta l’illegittimità della lex specialis , ove interpretata nel senso di consentire l’offerta di un unico o diverso analizzatore in luogo degli “almeno due” analizzatori richiesti.
La doglianza muove da un presupposto non corretto. Non è controverso che il RTI KM abbia offerto, per ciascun presidio, almeno due analizzatori di immunometria, in conformità a quanto previsto dal Capitolato; ciò che la ricorrente contesta non è il numero degli strumenti, bensì la loro identità funzionale rispetto a tutti i test obbligatori. Tuttavia, come sopra già chiarito, tale requisito non è desumibile né dal dato letterale, né dalla lettura sistematica della lex specialis .
Non ricorre, pertanto, alcuna interpretazione manipolativa o correttiva delle regole di gara, né alcuna valutazione discrezionale volta a derogare al requisito numerico previsto. L’interpretazione accolta dal Collegio si limita a dare applicazione al significato oggettivamente evincibile dalle clausole del Capitolato, senza introdurre deroghe o attenuazioni.
Parimenti infondata è la dedotta violazione della par condicio , atteso che l’interpretazione delle clausole di gara è identica per tutti i concorrenti e non determina alcuna alterazione delle condizioni del confronto concorrenziale.
10. Con il quarto motivo la ricorrente deduce che il sistema di automazione offerto dal RTI aggiudicatario non sarebbe “di ultima generazione” , poiché superato da modelli più recenti presenti nel catalogo del produttore, con conseguente configurazione di un caso di aliud pro alio .
Il motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza, «Qualora la lex specialis di gara richieda l’offerta in gara di un dispositivo medico “di ultima generazione”, senza ulteriori specificazioni in merito, è improprio ancorare la presenza o meno di tale caratteristica alla data di immissione in commercio del prodotto, quale circostanza che non ne determina automaticamente e necessariamente il grado di superiorità tecnologica, né tantomeno il livello di avanzamento in termini di performance; una lettura del parametro in questione, ancorata alla maggiore o minore risalenza del lancio distributivo di un dispositivo medico nel mercato, risulterebbe, oltre che ingiustificata sul piano dei principi, anche irragionevole nelle sue applicazioni pratiche, in quanto, di fatto, verrebbe a comprimere la libertà del concorrente di formulare l’offerta ritenuta più conveniente, avuto riguardo alle prescrizioni tecniche della legge di gara, imponendogli di concorrere con il prodotto di più recente introduzione, indipendentemente dal grado di maggiore o minore rispondenza alle specifiche tecniche previste dalla singola procedura» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. III, 6 luglio 2022, n. 5627).
Ne consegue che, in assenza di una definizione puntuale contenuta nella lex specialis (ad es. individuazione di una determinata tecnologia, di prestazioni minime innovative, tipizzate o di requisiti tali da rendere oggettivamente obsoleti prodotti precedenti), la nozione “di ultima generazione” non si traduce in un automatismo legato alla recente datazione del modello, ma richiede una valutazione in concreto della conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici richiesti e alla sua attualità rispetto alle esigenze della fornitura.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, la prospettazione della Roche si fonda su argomenti (come i riferimenti al catalogo, le definizioni commerciali o la qualificazione in altre gare) che non dimostrano che il “Power Express” sia difforme dalle prescrizioni tecniche della gara, ossia obsoleto, al punto da non poter essere considerato “di ultima generazione” nell’accezione condivisa dalla giurisprudenza sopra menzionata.
Del resto, affinché possa configurarsi un caso di aliud pro alio , occorre la prova che il bene offerto sia radicalmente diverso da quello richiesto, per struttura e funzione rispetto alle caratteristiche essenziali poste a base di gara; prova che nella caso in esame non è stata fornita, risultando, invece, dalle difese dell’Azienda che il sistema proposto soddisfa le esigenze sottese alle previsioni della lex specialis .
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, tutte le domande proposte con il ricorso principale - ivi compresa quella risarcitoria, che presuppone l’illegittimità degli atti impugnati – devono essere rigettate.
12. L’accertata infondatezza del ricorso principale rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale proposto da KM.
13. In ragione della complessità delle questioni trattate, sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, rigetta il primo e dichiara improcedibile il secondo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RL RI, Presidente
AN De Col, Primo Referendario, Estensore
BE RA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN De Col | RL RI |
IL SEGRETARIO